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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 477/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 477/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CARAVETTA MARISA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. ELMO MARIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
Per_ di avere contratto matrimonio in data 10/7/2010, che dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente,
e avrà residenza presso l'abitazione familiare unitamente alla madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La casa familiare sita in Corigliano-Rossano, a.u. Corigliano, c/da Muzzari, è assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi, che ne prenderà cura a suo carico della gestione, la Pt_1
tavernetta accorpata alla casa familiare resterà in uso al IG. che la utilizzerà previo CP_1
avviso e disponibilità di volta in volta della IG.ra . La medesima tavernetta non potrà Pt_1
essere utilizzata per ospitare terze persone al di là dei IGg.ri , e dei figli della Pt_1 CP_1
coppia se non previo accordo congiunto dei IGg.ri e . Pt_1 CP_1
4. Il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo riterrà CP_1
opportuno, previo accordo con la IG.ra (da concordare almeno il giorno prima Pt_1 entro le ore 12) e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore;
durante le festività natalizie (dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio) o pasquali (per sette giorni comprendenti la settimana precedente la domenica di Pasqua, compresa, o la successiva, comprensiva del lunedì dell'Angelo) si seguirà il criterio dell'alternanza mentre nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno 30 giorni (Luglio o Agosto), previ opportuni accordi da stabilire entro il mese di
Maggio, compatibilmente con gli impegni della minore e delle parti;
in caso di mancato accordo per il periodo estivo la minore trascorrerà, con alternanza annuale, i primi 15 giorni di luglio ed i primi 15 giorni di agosto con un genitore ed i rimanenti giorni con l'altro; nel periodo estivo in cui resteranno con un genitore la minore trascorrerà, salvo diverso accordo, a settimane alterne il sabato e la domenica con l'altro genitore;
- ìn mancanza di accordo sulle visite il padre avrà facoltà di visitare e di tenere con sé la minore almeno due fine settimana al mese dalle ore 08.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica (1° e 3°), nonché il Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15 alle ore 20, sempre compatibilmente con gli impegni della minore e delle parti;
5. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1
giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma complessiva di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento dei finanziamenti accessi a nome della IG.ra e ciò fino al Parte_1
30/08/2026, a decorrere da tale data, quindi in corrispondenza dell'estinzione dei finanziamenti intestati alla IG.ra e accolati dal , quest'ultimo dovrà Pt_1 CP_1
corrispondere alla IG.ra , la somma complessiva di € 1.000,00, sempre a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
.
6. Il IG. si impegna a sostenere moralmente ed economicamente il figlio della IG.ra CP_1
, nel percorso di studi che quest'ultimo vorrà intraprendere dopo Pt_1 Persona_2
il termine degli studi liceali, secondo le proprie volontà e disponibilità.
7. La casa sita in Corigliano-Rossano, a.u. Corigliano, frazione Schiavonea, e precisamente sita alla Via Ravenna n.3 intestata alla IG.ra , per la quale è acceso mutuo Parte_1
ipotecario di 30 anni con una rata mensile di € 540,00 verrà data in locazione e il relativo canone verrà integralmente utilizzato per il pagamento dell'indicato rateo. Nel qual caso la stessa non dovesse essere locata la medesima resta nella disponibilità del IG.
[...]
che però provvederà al pagamento del relativo rateo di muto. Il magazzino sito in CP_1
Corigliano-Rossano, a.u. Corigliano, frazione Schiavonea, alla Via Provinciale n. 260
intestato alla IG.ra , verrà invece utilizzato in maniera gratuito, così come Parte_1
sin'ora accaduto, dal IG. per l'espletamento della propria attività commerciale CP_1
di scommesse.
8. Per ciò che concerna la attività commerciale sita in Corigliano-Rossano, a.u. Corigliano
ed avente ad oggetto vendita e noleggio di autovetture, denominata MI.Si.COP. s.r.l.s., la
IG.ra , che attualmente detiene una quota, dichiara di cedere a titolo Parte_1
gratuito tale propria quota societaria al IG. non avendo più nulla a pretendere CP_1
dagli attivi e passivi della medesima società.
9. per ciò che attiene i finanziamenti ed i mutui attivi, ad oggi risultano i seguenti: € 383,00,
scadenza 30/01/2026, attualmente a carico del IG. ; € 504,00, scadenza CP_1
18/08/2026, attualmente in carico alla IG.ra € 532,00, scadenza Parte_1
26/06/2026, attualmente in carico alla IG.ra € 515,00, scadenza Parte_1 27/03/2030, attualmente in carico al IG. ; € 120,00, attualmente in carico al CP_1
IG. ; € 120,00, attualmente in carico alla IG.ra con CP_1 Parte_1
scadenza 2026. Quindi risultano € 675,00 di finanziamenti a carico del IG. CP_1
ed € 1.156,00 di finanziamenti a carico della IG.ra . Per tale aspetto le Parte_1
parti dichiarano che il IG. , oltre ad accollarsi il pagamento dei finanziamenti CP_1
attualmente in carico dello stesso, provvederà al pagamento del 70% dei seguenti ratei di finanziamento attualmente in essere ed a carico della IG.ra ; € 532,00, Parte_1
scadenza 26/06/2026; € 504,00, scadenza 18/08/2026; € 120,00 con scadenza 2026;
10. Spese legali compensate.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata in [...] il Parte_1
21/05/1985 e nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 24 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento