Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 215-ter. (( (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo) )) (( 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.
2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima societa' controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilita' di gruppo.
3. L'ultima societa' controllante italiana puo', con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e puo' redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima societa' controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorita' di vigilanza interessate. ))
2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima societa' controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilita' di gruppo.
3. L'ultima societa' controllante italiana puo', con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e puo' redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima societa' controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorita' di vigilanza interessate. ))
Commentari • 3
- 1. Solvency II: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento IVASS sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA)Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 novembre 2016 · 13.196301
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016 il Regolamento IVASS 9 novembre 2016 n. 32 concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo I (disposizioni generali), sezione II (sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (own risk and solvency assessment – ORSA). […]
Leggi di più…