Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1975, n. 680
Articolo 2
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13 gennaio 1976
Art. 3.
All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1976