CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 146/22 e 163/22 poste in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUBERTONI Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI 2 46100 MANTOVA Pt_2 responsabilità presso il difensore avv. GIUBERTONI ANDREA, come da procura in calce Extracontrattuale non all'atto di citazione di primo grado ricomprese nelle altre
mat
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 , rappresentato e difeso dall'avv. GANDINI Controparte_1
ANGELA e dall'avv. CAPRIS LAURA ( ) LARGO C.F._1
SCHUSTER 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in LARGO
SCHUSTER 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GANDINI ANGELA,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATO
e contro
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
cui è stata riunita la causa iscritta al n. 163/22
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. GANDINI Controparte_1
ANGELA e dall'avv. CAPRIS LAURA ( ) LARGO C.F._1
SCHUSTER 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in LARGO
SCHUSTER 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GANDINI ANGELA,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUBERTONI Parte_1
ANDREA e dall'avv. CAPRIS LAURA, elettivamente domiciliato in VIA
PASCOLI 2 46100 MANTOVA presso il difensore avv. GIUBERTONI
pagina 2 di 19 , come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado Pt_2
APPELLATO
e contro
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova ( Sezione Prima) n.
703/21
CONCLUSIONI
Del Parte_1
“Accertarsi e dichiararsi la condotta dolosa di e Controparte_1 CP_2
consistita nella redazione del falso certificato di conformità biologico e/o
[...]
di aver indotto in errore con artifizi e raggiri il Presidente pro tempore di
di essere assoggettato al controllo di SIDEL;
B) Parte_1
Conseguentemente ritenersi i convenuti responsabili in solido ex art. 2055
C.C. dei danni tutti subiti da sia di natura patrimoniale Parte_1
che non patrimoniale;
C) Conseguentemente condannarsi i convenuti in solido
al risarcimento dei danni subiti da e quantificati in € Parte_1
212.152,60 a titolo di danno patrimoniale ed € 40.000,00 a titolo di danno
non patrimoniale e così per una somma complessiva pari a € 252.152,60, oltre
interessi e rivalutazione monetaria o nella somma maggiore o minore che
risulterà conforme a giustizia anche in via equitativa con riferimento ai
danni non patrimoniali. D) Con vittoria di spese e compenso professionale di pagina 3 di 19 causa di entrambi i gradi di giudizio”
Controparte_3
“ Accertato che le condotte illecite, illegittime e diffamatorie poste in essere
da nell'esercizio della propria attività lavorativa e le false CP_2
affermazioni contenute nel memoriale del 27.6.2013 hanno leso l'onore , il
decoro e la dignità personale del convenuto, determinandone altresì la
sospensione del rapporto di collaborazione che aveva in essere con SIDEL
SP ed il conseguente recesso da tale rapporto, condannare in CP_2
solido con il in qualità di datore di lavoro della stessa, al Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali ivi compresa la lesione dei diritti
costituzionalmente protetti subiti dal dott. , che si Controparte_1
quantificano in euro 67.181 ovvero in quell'altra somma che sarà accertata in
corso di causa, con interessi e rivalutazione;
in subordine, accertato che le
illegittime inveritiere e diffamatorie comunicazioni contenute nelle missive
dell'1 luglio 2013 e 16 luglio 2013 del a firma inviate e Parte_1 Pt_3
ricevute da più soggetti hanno leso l'onore, il decoro e la dignità personale
professionale del dott. determinandone tra l'altro la Controparte_1
sospensione del rapporto di collaborazione con SIDEL SP e la conseguente
cessazione di tale rapporto, condannare il al risarcimento Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano nella
somma di euro 67.181 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa,
con rivalutazione e interessi. pagina 4 di 19 Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 il ( di seguito: il ), costituito al fine Controparte_4 Parte_1
di promuovere la commercializzazione di prodotti biologici delle aziende consorziate, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Mantova,
[...]
e assumendo che i convenuti avevano redatto un CP_2 Controparte_1
falso certificato di conformità biologica inducendolo a credere di essere assoggettato a controllo di conformità biologica da parte della SP DE, con cui collaborava il convenuto Controparte_1
In conseguenza di tale condotta dolosa tenuta dai convenuti, Controparte_5
aveva deciso di interrompere ogni rapporto commerciale con il e Parte_1
aveva ordinato la distruzione dei prodotti giacenti.
Deduceva che nel 2011 DE SP si era offerta di provvedere al controllo e alla certificazione di prodotti di agricoltura biologica, attività fino a quel momento svolta da un altro organismo di controllo (CCPB SP), e che le attività
amministrative legate al passaggio di certificazione bio erano state curate, per
DE SP, da e, per il , da Controparte_1 Parte_1 CP_2
Nel 2013 aveva comunicato al la partenza di un nuovo CP_5 Parte_1
progetto per prodotti caseari nel quale l'attore sarebbe stato l'unico fornitore in esclusiva di detto settore merceologico.
Nel corso di un'ispezione disposta da DE SP era emerso che il certificato di pagina 5 di 19 conformità biologica rilasciato dal era falso con la conseguenza che Parte_1
ogni attività di commercializzazione era stata sospesa.
Nel rassegnare le proprie dimissioni dal aveva Controparte_6
dichiarato di aver creato, dietro le pressioni esercitate da e Controparte_1
al fine di occultarne le inadempienze, una mail contenente in allegato una bozza formato Word del certificato di conformità, di aver generato il file PDF
del certificato e di aver eseguito tali attività all'insaputa del legale rappresentante del . Parte_1
costituitasi in giudizio, confermava di aver creato il certificato CP_2
di conformità falso, per le pressioni esercitate da ma Controparte_1
contestava le perdite economiche prospettate dal . Parte_1
costituitosi in giudizio, negava di aver confezionato Controparte_1
certificati falsi;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del , in Parte_1
proprio e quale datore di lavoro di nonché di quest'ultima al CP_2
risarcimento dei danni subiti per la lesione della sua reputazione.
Con la sentenza n. 703/21 il Tribunale di Mantova accertava che la falsificazione del certificato di conformità biologica era stata opera di
[...]
che condannava a risarcire al la somma di euro 61.196,60. CP_2 Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
veniva condannata a pagare a quest'ultimo, per la lesione della CP_2
sua reputazione, una somma che nella parte motiva veniva indicata dapprima pagina 6 di 19 in euro 10.000 e poi in euro 5.000 e, quindi, nel dispositivo, nella somma di euro 5.000.
veniva condannata a rifondere in favore del e di CP_2 Parte_1
le spese di lite. Controparte_1
La sentenza è stata gravata sia dal che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria anche nei confronti di CP_1
che da quest'ultimo che ha insistito per la condanna del al
[...] Parte_1
risarcimento dei danni subiti per la lesione all'immagine posta in essere ai suoi danni dalla dipendente nonché di quelli patrimoniali.
è rimasta contumace. CP_2
Disposta la riunione dei gravami, all'udienza del 18 settembre 2024 le cause riunite sono state poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DEL CONSORZIO Pt_1
Con il primo motivo il censura la sentenza nella parte in Parte_1
cui il tribunale aveva ritenuto “ non utilizzabili le firme” apposte sui certificati di conformità biologica, per non avere il fatto istanza di Parte_1
verificazione, a fronte del disconoscimento operato da Controparte_1
Assume che, una volta provato che la falsificazione era opera di CP_2
dovevano trovare applicazione i principi elaborati dalla Suprema Corte in tema pagina 7 di 19 di scritture private provenienti da un terzo rispetto alle quali l'effetto della inutilizzabilità non si poteva produrre.
Il motivo è infondato.
I certificati di conformità biologica, prodotti in giudizio dal , recano Parte_1
la sottoscrizione apparentemente riconducibile a ossia alla Controparte_1
parte contro cui il li ha prodotti sicchè, proprio in forza della Parte_1
giurisprudenza citata dall'appellante, i documenti (e non le sottoscrizioni)
sono inutilizzabili, a fronte del disconoscimento e dell'omessa formulazione dell'istanza di verificazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto raggiunta la prova che il certificato di conformità
biologica falsificato fosse stato generato da un sistema operativo utilizzato dal
. Parte_1
Deduce che, pur volendo attribuire rilevanza alla deposizione resa dal teste nessuna prova era stata raggiunta del fatto che il certificato fosse Tes_1
stato generato da un sistema operativo Mac Os e in ogni caso che parte convenuta ben avrebbe potuto richiedere una CTU avente ad oggetto i propri supporti informatici.
Il motivo è infondato.
confessava, in sede di interrogatorio formale, di aver formato i CP_2
certificati di conformità falsi ( non anche di averli sottoscritti). pagina 8 di 19 Di contro, disconosceva le sottoscrizioni apposte su dette Persona_1
scritture private, apparentemente a lui riconducibili, che, di conseguenza, non sono utilizzabili nei suoi confronti neppure per l'espletamento di una consulenza tecnica.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli ( Cass.
21950/2019).
Con il terzo motivo censura l'errata valutazione del materiale istruttorio.
Deduce che l'unico motivo che poteva aver indotto a creare dei CP_2
certificati falsi era che non le aveva mai messo a Controparte_1
disposizione detti certificati.
L'attento esame del materiale istruttorio non poteva che condurre a ritenere accertato che con artifizi e raggiri aveva indotto il Persona_1 Parte_1
a confidare nel fatto di essere in possesso di certificazione di conformità
biologica.
Il motivo è infondato.
Pur tralasciando la diversa interpretazione dei fatti fornita da CP_1 pagina 9 di 19 circa le ragioni che avevano provocato un ritardo nella sostituzione CP_1
dell'organismo di controllo, il primo giudice accertava che il non Parte_1
aveva subito alcun danno dal fatto di non essere stato, per un determinato periodo, assoggettato a controllo.
Tale censura non ha formato oggetto di contestazione da parte del Parte_1
con la conseguenza che, nella specie, non sono ravvisabili gli estremi della truffa, difettandone sia l'elemento oggettivo ( il difetto del pregiudizio) che quello soggettivo ( il dolo di mai provato in giudizio). Persona_1
Con il quarto motivo censura l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, dell'approvazione di false etichette dei prodotti certificati.
Il motivo è inammissibile in quanto la circostanza relativa all'invio al di una falsa etichetta-confezione non è stata allegata nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio.
Con il quinto motivo deduce l'errore di fatto revocatorio, commesso dal primo giudice, nella lettura dei documenti prodotti e censura il rigetto della domanda risarcitoria del danno all'immagine subito.
Assume che, dai conteggi prodotti si evinceva di aver fatturato ad nel CP_5
corso dell'anno 2012 la somma di euro 563.671 e nel corso dell'anno 2013 la somma di euro 403.086 sicchè il danno doveva essere pari a euro 180.000.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 19 Il primo giudice liquidava il danno subito sulla base della documentazione
CP_ comprovante la merce che il aveva dovuto ritirare da Parte_1
emettendo note di credito per la somma di euro 29.044 nonché sulla base dei costi sostenuti per smaltire i predetti prodotti, pari a euro 3.108.
Quanto al danno all'immagine, in questo grado di giudizio, il Parte_1
assume che la notizia era arrivata “ ad aziende con le quali operava” Pt_1
nonché agli organismi di controllo.
Nell'atto introduttivo del giudizio le allegazioni del relative al Parte_1
danno all'immagine subito erano oltremodo generiche laddove si faceva riferimento all'innegabile pregiudizio “ sol se si pensa ai Clienti… ai propri
dipendenti e collaboratori” sicchè il rigetto della domanda risarcitoria appare del tutto giustificato.
APPELLO DI LE CAPRIS
Con il primo motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del , responsabile, a suo dire, della condotta diffamatoria Parte_1
posta in essere dalla sua dipendente, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Il primo giudice aveva ritenuto il del tutto incolpevole e, tuttavia, Parte_1
l'art. 2049 c.c. contemplava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, operante ogni qualvolta le attività svolte dal preposto abbiano determinato una situazione tale da aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo di danno.
pagina 11 di 19 Nel caso di specie, le dichiarazioni di contenute nel memoriale CP_2
integravano gli estremi del delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, secondo comma, c.p. trattandosi di dichiarazioni offensive del decoro professionale.
La responsabilità del datore di lavoro era, nella specie, tanto più evidente essendo provato che tali dichiarazioni furono rese sotto dettatura del
Presidente del , dott. e della Dirigente Commerciale, Parte_1 Pt_3
dott.ssa che si erano recati al domicilio della lavoratrice. Per_2
La lesione della sua reputazione commerciale derivava dall'avere il Parte_1
CP_ CP_ trasmesso a le dichiarazioni rese dalla e dall'avere CP_2
indirizzato tali dichiarazioni all'Organo di controllo che, a sua volta, le CP_7
aveva trasmesse a DE SP;
tali circostanze configuravano quella diffusività
costitutiva della diffamazione aggravata.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di condanna del al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte Parte_1
diffamatorie dallo steso poste in essere.
Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la missiva dell'1 luglio 2013, nella quale si affermava che la falsificazione dei certificati era stata compiuta da una dipendente del “ su esplicita richiesta del Parte_1
referente DE, al fine di coprire inadempienze” era stata fatta pervenire anche
CP_ a soggetti diversi quali e l'Organo di Controllo . CP_7
pagina 12 di 19 Con il terzo motivo censura l'omessa considerazione del danno patrimoniale subito, in termini di costi e mancato guadagno.
Con il quarto motivo chiede la correzione della sentenza laddove nel dispositivo il danno veniva quantificato in euro 5000 mentre nella parte motiva in euro 10.000.
Fa rilevare che, in conseguenza dei gravissimi fatti che gli erano stati attribuiti,
era stato sospeso, temporaneamente, dall'incarico di ispettore e valutatore (
cfr. racc. del 12 luglio 2013) e di aver ripreso il rapporto collaborativo con
DE SP all'inizio dell'anno 2014.
--------------------
In relazione al primo motivo dell'appello incidentale, si osserva che ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il pagina 13 di 19 committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe.
Nel caso di specie, la falsificazione del certificato di conformità biologica realizzata dalla dipendente si è posta in modo del tutto divergente CP_2
dalle finalità perseguite dal che era quella di favorire la Parte_1
commercializzazione di prodotti biologici delle aziende consorziate, a tal punto da aver provocato un danno al medesimo sicchè non può Parte_1
certo affermarsi che quest'ultimo fosse in qualche modo interessato a tale falsificazione o vi avesse partecipato.
Quanto ai danni subiti per la pretesa attività diffamatoria posta in essere dal
, nella sua prima difesa (comparsa di costituzione pag. 229), Parte_1
l'appellante incidentale allegava di aver subito un danno patrimoniale a seguito delle false affermazioni della , veicolate dal nelle CP_2 Parte_1
CP_ missive dell'1 e del 16 luglio 2013, entrambe indirizzate a .
Nella prima delle due missive, il scriveva: “ In data 27 giugno la Parte_1
nostra dipendente confessa che, su esplicita richiesta del referente SIDEL ha
falsificato i documenti atti alla certificazione al fine di coprire le
inadempienze del suddetto referente dell'organismo di controllo” e nella seconda “ … come è dato comprendere dalla missiva dell'1 luglio 2013 … il
certificato di conformità biologico … è un falso, realizzato in collaborazione
tra il referente SIDEL SP e una nostra dipendente…”
Tali informazioni venivano fornite alla sola cliente che, a sua volta, le CP_5
pagina 14 di 19 comunicava alla sua società controllante - come è dato evincere dalla CP_7
mail dell'1 luglio 2013- che, a sua volta, le inoltrava a SIDEL SP, società per cui collaborava il CP_1
Quest'ultima disponeva la sospensione temporanea dall'incarico di ispettore del dott. dopo aver individuato quest'ultimo quale suo referente in CP_1
quanto unica persona che aveva intrattenuto rapporti con il . Parte_1
Ciò premesso, si osserva che, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 cod. pen. è
configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati,
né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (negli stessi termini,
fra molte, Cass. Pen., Sez. V, 26/1/2018, n. 3809).
L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto,
deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui
è inserita.
In altri termini, secondo tale insegnamento della S.C. del tutto consolidato, in pagina 15 di 19 punto di concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità,
l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo.
Siffatto principio, ribadito dalla Cassazione penale, trova conferma e piena continuità nella giurisprudenza civile della stessa S. C. ed in quella della sua più autorevole composizione (Cass. civ., Sezioni Unite, 13/6/2019, n. 15897),
che ha evidenziato, con riferimento ad espressioni "in incertam personam”,
l'impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile, quando a siffatta identificazione non si pervenga attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui pagina 16 di 19 la notizia è riferita.
Nel caso di specie, soltanto DE SP - cui le informazioni non furono trasmesse dal ma da , società controllante – era in Parte_1 CP_7 CP_5
grado di identificare la persona indicata come “ referente dell'organismo di
controllo”, ma non anche cui era indirizzata la missiva del la CP_5 Parte_1
quale non poteva conoscere le generalità della persona fisica che di DE SP
era il referente.
La sentenza sul punto, va pertanto confermata con diversa motivazione.
In relazione al prospettato danno patrimoniale, per compensi perduti, mette conto evidenziare che, dalla documentazione prodotta, risulta che il fu CP_1
sospeso, temporaneamente, dall'incarico in data 12 luglio 2013 ( doc. 34) e che due giorni dopo, in data 15 luglio 2013, comunicò alla propria datrice di lavoro, , “recesso con effetto immediato”, ritenendo di non essere Parte_4
stato adeguatamente supportato e tutelato di guisa che l'interruzione del rapporto fu dipesa, in via esclusiva, dalla sua volontà.
Anche sul punto la sentenza va confermata.
In relazione alla richiesta di correzione, la statuizione relativa all'ammontare del danno subito per la lesione della reputazione posta in essere da
[...]
deve essere dichiarata nulla, ex art. 156, secondo comma, c.p.c., CP_2
atteso il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non eliminabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché tale da pagina 17 di 19 non consentire l'individuazione della statuizione attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione.
In ragione della limitata diffusione della dichiarazione diffamatoria – riferita al solo datore di lavoro -si reputa che il danno debba essere liquidato, in moneta rivalutata, nella misura di euro 5.000 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra il e Parte_1 CP_2
rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in parziale riforma della sentenza, condanna a pagare in favore CP_2
di la somma di euro 5.000 oltre interessi legali dalla data Controparte_1
della pronuncia al saldo e conferma nel resto la sentenza gravata, in parte con diversa motivazione;
compensa tra le parti le spese del grado;
pagina 18 di 19 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico del Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 146/22 e 163/22 poste in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUBERTONI Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI 2 46100 MANTOVA Pt_2 responsabilità presso il difensore avv. GIUBERTONI ANDREA, come da procura in calce Extracontrattuale non all'atto di citazione di primo grado ricomprese nelle altre
mat
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 , rappresentato e difeso dall'avv. GANDINI Controparte_1
ANGELA e dall'avv. CAPRIS LAURA ( ) LARGO C.F._1
SCHUSTER 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in LARGO
SCHUSTER 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GANDINI ANGELA,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATO
e contro
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
cui è stata riunita la causa iscritta al n. 163/22
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. GANDINI Controparte_1
ANGELA e dall'avv. CAPRIS LAURA ( ) LARGO C.F._1
SCHUSTER 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in LARGO
SCHUSTER 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GANDINI ANGELA,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUBERTONI Parte_1
ANDREA e dall'avv. CAPRIS LAURA, elettivamente domiciliato in VIA
PASCOLI 2 46100 MANTOVA presso il difensore avv. GIUBERTONI
pagina 2 di 19 , come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado Pt_2
APPELLATO
e contro
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova ( Sezione Prima) n.
703/21
CONCLUSIONI
Del Parte_1
“Accertarsi e dichiararsi la condotta dolosa di e Controparte_1 CP_2
consistita nella redazione del falso certificato di conformità biologico e/o
[...]
di aver indotto in errore con artifizi e raggiri il Presidente pro tempore di
di essere assoggettato al controllo di SIDEL;
B) Parte_1
Conseguentemente ritenersi i convenuti responsabili in solido ex art. 2055
C.C. dei danni tutti subiti da sia di natura patrimoniale Parte_1
che non patrimoniale;
C) Conseguentemente condannarsi i convenuti in solido
al risarcimento dei danni subiti da e quantificati in € Parte_1
212.152,60 a titolo di danno patrimoniale ed € 40.000,00 a titolo di danno
non patrimoniale e così per una somma complessiva pari a € 252.152,60, oltre
interessi e rivalutazione monetaria o nella somma maggiore o minore che
risulterà conforme a giustizia anche in via equitativa con riferimento ai
danni non patrimoniali. D) Con vittoria di spese e compenso professionale di pagina 3 di 19 causa di entrambi i gradi di giudizio”
Controparte_3
“ Accertato che le condotte illecite, illegittime e diffamatorie poste in essere
da nell'esercizio della propria attività lavorativa e le false CP_2
affermazioni contenute nel memoriale del 27.6.2013 hanno leso l'onore , il
decoro e la dignità personale del convenuto, determinandone altresì la
sospensione del rapporto di collaborazione che aveva in essere con SIDEL
SP ed il conseguente recesso da tale rapporto, condannare in CP_2
solido con il in qualità di datore di lavoro della stessa, al Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali ivi compresa la lesione dei diritti
costituzionalmente protetti subiti dal dott. , che si Controparte_1
quantificano in euro 67.181 ovvero in quell'altra somma che sarà accertata in
corso di causa, con interessi e rivalutazione;
in subordine, accertato che le
illegittime inveritiere e diffamatorie comunicazioni contenute nelle missive
dell'1 luglio 2013 e 16 luglio 2013 del a firma inviate e Parte_1 Pt_3
ricevute da più soggetti hanno leso l'onore, il decoro e la dignità personale
professionale del dott. determinandone tra l'altro la Controparte_1
sospensione del rapporto di collaborazione con SIDEL SP e la conseguente
cessazione di tale rapporto, condannare il al risarcimento Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si quantificano nella
somma di euro 67.181 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa,
con rivalutazione e interessi. pagina 4 di 19 Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 il ( di seguito: il ), costituito al fine Controparte_4 Parte_1
di promuovere la commercializzazione di prodotti biologici delle aziende consorziate, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Mantova,
[...]
e assumendo che i convenuti avevano redatto un CP_2 Controparte_1
falso certificato di conformità biologica inducendolo a credere di essere assoggettato a controllo di conformità biologica da parte della SP DE, con cui collaborava il convenuto Controparte_1
In conseguenza di tale condotta dolosa tenuta dai convenuti, Controparte_5
aveva deciso di interrompere ogni rapporto commerciale con il e Parte_1
aveva ordinato la distruzione dei prodotti giacenti.
Deduceva che nel 2011 DE SP si era offerta di provvedere al controllo e alla certificazione di prodotti di agricoltura biologica, attività fino a quel momento svolta da un altro organismo di controllo (CCPB SP), e che le attività
amministrative legate al passaggio di certificazione bio erano state curate, per
DE SP, da e, per il , da Controparte_1 Parte_1 CP_2
Nel 2013 aveva comunicato al la partenza di un nuovo CP_5 Parte_1
progetto per prodotti caseari nel quale l'attore sarebbe stato l'unico fornitore in esclusiva di detto settore merceologico.
Nel corso di un'ispezione disposta da DE SP era emerso che il certificato di pagina 5 di 19 conformità biologica rilasciato dal era falso con la conseguenza che Parte_1
ogni attività di commercializzazione era stata sospesa.
Nel rassegnare le proprie dimissioni dal aveva Controparte_6
dichiarato di aver creato, dietro le pressioni esercitate da e Controparte_1
al fine di occultarne le inadempienze, una mail contenente in allegato una bozza formato Word del certificato di conformità, di aver generato il file PDF
del certificato e di aver eseguito tali attività all'insaputa del legale rappresentante del . Parte_1
costituitasi in giudizio, confermava di aver creato il certificato CP_2
di conformità falso, per le pressioni esercitate da ma Controparte_1
contestava le perdite economiche prospettate dal . Parte_1
costituitosi in giudizio, negava di aver confezionato Controparte_1
certificati falsi;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del , in Parte_1
proprio e quale datore di lavoro di nonché di quest'ultima al CP_2
risarcimento dei danni subiti per la lesione della sua reputazione.
Con la sentenza n. 703/21 il Tribunale di Mantova accertava che la falsificazione del certificato di conformità biologica era stata opera di
[...]
che condannava a risarcire al la somma di euro 61.196,60. CP_2 Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
veniva condannata a pagare a quest'ultimo, per la lesione della CP_2
sua reputazione, una somma che nella parte motiva veniva indicata dapprima pagina 6 di 19 in euro 10.000 e poi in euro 5.000 e, quindi, nel dispositivo, nella somma di euro 5.000.
veniva condannata a rifondere in favore del e di CP_2 Parte_1
le spese di lite. Controparte_1
La sentenza è stata gravata sia dal che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria anche nei confronti di CP_1
che da quest'ultimo che ha insistito per la condanna del al
[...] Parte_1
risarcimento dei danni subiti per la lesione all'immagine posta in essere ai suoi danni dalla dipendente nonché di quelli patrimoniali.
è rimasta contumace. CP_2
Disposta la riunione dei gravami, all'udienza del 18 settembre 2024 le cause riunite sono state poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DEL CONSORZIO Pt_1
Con il primo motivo il censura la sentenza nella parte in Parte_1
cui il tribunale aveva ritenuto “ non utilizzabili le firme” apposte sui certificati di conformità biologica, per non avere il fatto istanza di Parte_1
verificazione, a fronte del disconoscimento operato da Controparte_1
Assume che, una volta provato che la falsificazione era opera di CP_2
dovevano trovare applicazione i principi elaborati dalla Suprema Corte in tema pagina 7 di 19 di scritture private provenienti da un terzo rispetto alle quali l'effetto della inutilizzabilità non si poteva produrre.
Il motivo è infondato.
I certificati di conformità biologica, prodotti in giudizio dal , recano Parte_1
la sottoscrizione apparentemente riconducibile a ossia alla Controparte_1
parte contro cui il li ha prodotti sicchè, proprio in forza della Parte_1
giurisprudenza citata dall'appellante, i documenti (e non le sottoscrizioni)
sono inutilizzabili, a fronte del disconoscimento e dell'omessa formulazione dell'istanza di verificazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto raggiunta la prova che il certificato di conformità
biologica falsificato fosse stato generato da un sistema operativo utilizzato dal
. Parte_1
Deduce che, pur volendo attribuire rilevanza alla deposizione resa dal teste nessuna prova era stata raggiunta del fatto che il certificato fosse Tes_1
stato generato da un sistema operativo Mac Os e in ogni caso che parte convenuta ben avrebbe potuto richiedere una CTU avente ad oggetto i propri supporti informatici.
Il motivo è infondato.
confessava, in sede di interrogatorio formale, di aver formato i CP_2
certificati di conformità falsi ( non anche di averli sottoscritti). pagina 8 di 19 Di contro, disconosceva le sottoscrizioni apposte su dette Persona_1
scritture private, apparentemente a lui riconducibili, che, di conseguenza, non sono utilizzabili nei suoi confronti neppure per l'espletamento di una consulenza tecnica.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli ( Cass.
21950/2019).
Con il terzo motivo censura l'errata valutazione del materiale istruttorio.
Deduce che l'unico motivo che poteva aver indotto a creare dei CP_2
certificati falsi era che non le aveva mai messo a Controparte_1
disposizione detti certificati.
L'attento esame del materiale istruttorio non poteva che condurre a ritenere accertato che con artifizi e raggiri aveva indotto il Persona_1 Parte_1
a confidare nel fatto di essere in possesso di certificazione di conformità
biologica.
Il motivo è infondato.
Pur tralasciando la diversa interpretazione dei fatti fornita da CP_1 pagina 9 di 19 circa le ragioni che avevano provocato un ritardo nella sostituzione CP_1
dell'organismo di controllo, il primo giudice accertava che il non Parte_1
aveva subito alcun danno dal fatto di non essere stato, per un determinato periodo, assoggettato a controllo.
Tale censura non ha formato oggetto di contestazione da parte del Parte_1
con la conseguenza che, nella specie, non sono ravvisabili gli estremi della truffa, difettandone sia l'elemento oggettivo ( il difetto del pregiudizio) che quello soggettivo ( il dolo di mai provato in giudizio). Persona_1
Con il quarto motivo censura l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, dell'approvazione di false etichette dei prodotti certificati.
Il motivo è inammissibile in quanto la circostanza relativa all'invio al di una falsa etichetta-confezione non è stata allegata nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio.
Con il quinto motivo deduce l'errore di fatto revocatorio, commesso dal primo giudice, nella lettura dei documenti prodotti e censura il rigetto della domanda risarcitoria del danno all'immagine subito.
Assume che, dai conteggi prodotti si evinceva di aver fatturato ad nel CP_5
corso dell'anno 2012 la somma di euro 563.671 e nel corso dell'anno 2013 la somma di euro 403.086 sicchè il danno doveva essere pari a euro 180.000.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 19 Il primo giudice liquidava il danno subito sulla base della documentazione
CP_ comprovante la merce che il aveva dovuto ritirare da Parte_1
emettendo note di credito per la somma di euro 29.044 nonché sulla base dei costi sostenuti per smaltire i predetti prodotti, pari a euro 3.108.
Quanto al danno all'immagine, in questo grado di giudizio, il Parte_1
assume che la notizia era arrivata “ ad aziende con le quali operava” Pt_1
nonché agli organismi di controllo.
Nell'atto introduttivo del giudizio le allegazioni del relative al Parte_1
danno all'immagine subito erano oltremodo generiche laddove si faceva riferimento all'innegabile pregiudizio “ sol se si pensa ai Clienti… ai propri
dipendenti e collaboratori” sicchè il rigetto della domanda risarcitoria appare del tutto giustificato.
APPELLO DI LE CAPRIS
Con il primo motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del , responsabile, a suo dire, della condotta diffamatoria Parte_1
posta in essere dalla sua dipendente, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Il primo giudice aveva ritenuto il del tutto incolpevole e, tuttavia, Parte_1
l'art. 2049 c.c. contemplava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, operante ogni qualvolta le attività svolte dal preposto abbiano determinato una situazione tale da aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo di danno.
pagina 11 di 19 Nel caso di specie, le dichiarazioni di contenute nel memoriale CP_2
integravano gli estremi del delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, secondo comma, c.p. trattandosi di dichiarazioni offensive del decoro professionale.
La responsabilità del datore di lavoro era, nella specie, tanto più evidente essendo provato che tali dichiarazioni furono rese sotto dettatura del
Presidente del , dott. e della Dirigente Commerciale, Parte_1 Pt_3
dott.ssa che si erano recati al domicilio della lavoratrice. Per_2
La lesione della sua reputazione commerciale derivava dall'avere il Parte_1
CP_ CP_ trasmesso a le dichiarazioni rese dalla e dall'avere CP_2
indirizzato tali dichiarazioni all'Organo di controllo che, a sua volta, le CP_7
aveva trasmesse a DE SP;
tali circostanze configuravano quella diffusività
costitutiva della diffamazione aggravata.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di condanna del al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte Parte_1
diffamatorie dallo steso poste in essere.
Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la missiva dell'1 luglio 2013, nella quale si affermava che la falsificazione dei certificati era stata compiuta da una dipendente del “ su esplicita richiesta del Parte_1
referente DE, al fine di coprire inadempienze” era stata fatta pervenire anche
CP_ a soggetti diversi quali e l'Organo di Controllo . CP_7
pagina 12 di 19 Con il terzo motivo censura l'omessa considerazione del danno patrimoniale subito, in termini di costi e mancato guadagno.
Con il quarto motivo chiede la correzione della sentenza laddove nel dispositivo il danno veniva quantificato in euro 5000 mentre nella parte motiva in euro 10.000.
Fa rilevare che, in conseguenza dei gravissimi fatti che gli erano stati attribuiti,
era stato sospeso, temporaneamente, dall'incarico di ispettore e valutatore (
cfr. racc. del 12 luglio 2013) e di aver ripreso il rapporto collaborativo con
DE SP all'inizio dell'anno 2014.
--------------------
In relazione al primo motivo dell'appello incidentale, si osserva che ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il pagina 13 di 19 committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe.
Nel caso di specie, la falsificazione del certificato di conformità biologica realizzata dalla dipendente si è posta in modo del tutto divergente CP_2
dalle finalità perseguite dal che era quella di favorire la Parte_1
commercializzazione di prodotti biologici delle aziende consorziate, a tal punto da aver provocato un danno al medesimo sicchè non può Parte_1
certo affermarsi che quest'ultimo fosse in qualche modo interessato a tale falsificazione o vi avesse partecipato.
Quanto ai danni subiti per la pretesa attività diffamatoria posta in essere dal
, nella sua prima difesa (comparsa di costituzione pag. 229), Parte_1
l'appellante incidentale allegava di aver subito un danno patrimoniale a seguito delle false affermazioni della , veicolate dal nelle CP_2 Parte_1
CP_ missive dell'1 e del 16 luglio 2013, entrambe indirizzate a .
Nella prima delle due missive, il scriveva: “ In data 27 giugno la Parte_1
nostra dipendente confessa che, su esplicita richiesta del referente SIDEL ha
falsificato i documenti atti alla certificazione al fine di coprire le
inadempienze del suddetto referente dell'organismo di controllo” e nella seconda “ … come è dato comprendere dalla missiva dell'1 luglio 2013 … il
certificato di conformità biologico … è un falso, realizzato in collaborazione
tra il referente SIDEL SP e una nostra dipendente…”
Tali informazioni venivano fornite alla sola cliente che, a sua volta, le CP_5
pagina 14 di 19 comunicava alla sua società controllante - come è dato evincere dalla CP_7
mail dell'1 luglio 2013- che, a sua volta, le inoltrava a SIDEL SP, società per cui collaborava il CP_1
Quest'ultima disponeva la sospensione temporanea dall'incarico di ispettore del dott. dopo aver individuato quest'ultimo quale suo referente in CP_1
quanto unica persona che aveva intrattenuto rapporti con il . Parte_1
Ciò premesso, si osserva che, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 cod. pen. è
configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati,
né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (negli stessi termini,
fra molte, Cass. Pen., Sez. V, 26/1/2018, n. 3809).
L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto,
deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui
è inserita.
In altri termini, secondo tale insegnamento della S.C. del tutto consolidato, in pagina 15 di 19 punto di concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità,
l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo.
Siffatto principio, ribadito dalla Cassazione penale, trova conferma e piena continuità nella giurisprudenza civile della stessa S. C. ed in quella della sua più autorevole composizione (Cass. civ., Sezioni Unite, 13/6/2019, n. 15897),
che ha evidenziato, con riferimento ad espressioni "in incertam personam”,
l'impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile, quando a siffatta identificazione non si pervenga attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui pagina 16 di 19 la notizia è riferita.
Nel caso di specie, soltanto DE SP - cui le informazioni non furono trasmesse dal ma da , società controllante – era in Parte_1 CP_7 CP_5
grado di identificare la persona indicata come “ referente dell'organismo di
controllo”, ma non anche cui era indirizzata la missiva del la CP_5 Parte_1
quale non poteva conoscere le generalità della persona fisica che di DE SP
era il referente.
La sentenza sul punto, va pertanto confermata con diversa motivazione.
In relazione al prospettato danno patrimoniale, per compensi perduti, mette conto evidenziare che, dalla documentazione prodotta, risulta che il fu CP_1
sospeso, temporaneamente, dall'incarico in data 12 luglio 2013 ( doc. 34) e che due giorni dopo, in data 15 luglio 2013, comunicò alla propria datrice di lavoro, , “recesso con effetto immediato”, ritenendo di non essere Parte_4
stato adeguatamente supportato e tutelato di guisa che l'interruzione del rapporto fu dipesa, in via esclusiva, dalla sua volontà.
Anche sul punto la sentenza va confermata.
In relazione alla richiesta di correzione, la statuizione relativa all'ammontare del danno subito per la lesione della reputazione posta in essere da
[...]
deve essere dichiarata nulla, ex art. 156, secondo comma, c.p.c., CP_2
atteso il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non eliminabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché tale da pagina 17 di 19 non consentire l'individuazione della statuizione attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione.
In ragione della limitata diffusione della dichiarazione diffamatoria – riferita al solo datore di lavoro -si reputa che il danno debba essere liquidato, in moneta rivalutata, nella misura di euro 5.000 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra il e Parte_1 CP_2
rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in parziale riforma della sentenza, condanna a pagare in favore CP_2
di la somma di euro 5.000 oltre interessi legali dalla data Controparte_1
della pronuncia al saldo e conferma nel resto la sentenza gravata, in parte con diversa motivazione;
compensa tra le parti le spese del grado;
pagina 18 di 19 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico del Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 19 di 19