Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 16011/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pt_1 Pt_2
Alessio Ardizzone e Christian Conti.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
.
Controparte_1
- convenuto contumace –
All'esito dell'udienza del 24/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del . Controparte_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n.
107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
1
ricorrente della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo pari ad € 3.000,00, oltre accessori come per legge, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento, in favore della CP_2
ricorrente, della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 del C.C.N.L. del
15/03/2001 per gli incarichi di supplenza svolti nell'a.s. 2017/2018 nonché nel mese di ottobre 2020, oltre accessori come per legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
della ricorrente, che liquida in € 1.250,00, oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Alessio Ardizzone e Christian Conti, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/12/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di avere svolto Controparte_1
attività di docenza alle dipendenze di quest'ultimo in forza di successivi contratti a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, succedutisi negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, esponeva di avere svolto mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato e lamentava di essere stata esclusa, negli anni scolastici in questione, in quanto docente non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall' art. 1 della Legge n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale.
Deduceva l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, e chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto a fruire, nei periodi
2 indicati, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, e, per l'effetto, di condannare il alla Controparte_1
corresponsione in suo favore della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quale contributo alla sua formazione professionale.
Affermava, infine, di avere svolto incarichi di supplenza breve e reiterata nell'anno scolastico 2017/2018 nonché durante il mese di ottobre 2020, ma di non avere percepito per i detti periodi la Retribuzione Professionale Docenti prevista ex art. 7 del CCNL del 15/03/2001, e invocando nuovamente il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, chiedeva la condanna del al pagamento di tale emolumento accessorio. CP_1
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il CP_1
quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso va accolto.
Deve in primo luogo esaminarsi la domanda attorea avente ad oggetto l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, risultando a tal fine opportuno individuare la cornice normativa di riferimento.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente
3 all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
4 dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il
D.P.C.M. del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M., ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare la Controparte_3
Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
L'art. 3 del predetto D.P.C.M., nell'identificare la platea dei beneficiari, ha poi previsto che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, va dunque osservato come la Carta Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, costituisca uno strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze
5 professionali del docente, sì da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve parimenti rilevarsi come il riconoscimento del detto beneficio soltanto in favore della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente determinato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da valide ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La dedotta disparità di trattamento si delinea ancora più nitidamente se si considera che il beneficio in esame è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v.
DPCM 28 novembre 2016), vale a dire a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
In tale prospettiva, emerge allora come un sistema scolastico che predisponga degli strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte del personale docente e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia comunque ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai canoni di buona amministrazione, incidendo negativamente sulla qualità dell'insegnamento offerto agli studenti, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Sulla questione è intervenuto per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha affermato che al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba
6 poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei
CCNL di categoria - che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons.
Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, nel vagliare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE, ha dapprima affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa
7 nella causa C-450-21, che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” e, pertanto, ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
La Corte di Giustizia Europea ha, poi, aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450-
21).
Da ultimo, va segnalato come anche la Suprema Corte di Cassazione abbia affrontato la questione in esame, pronunciandosi, in merito, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del
Tribunale di Taranto.
In particolare, la Corte, nel suo ampio percorso motivazionale, dopo avere chiarito che la finalità sottesa all'istituto della “Carta docente” sia quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti questi ultimi che si configurano come “diritto-dovere” e che interessano “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha poi ribadito, anche richiamando i concetti sulle condizioni di impiego esplicati dalla Corte di Giustizia nell'Ordinanza del 18 maggio, che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, per contenuto e alle modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella svolta dal
8 personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale “disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
9 dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato sia di avere ricoperto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività scolastiche negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 (cfr. contratti all.ti al ricorso), sia la sua permanenza nel sistema scolastico, come evincibile dal contratto individuale di lavoro relativo all'a.s.
2024/2025 (cfr. contratto all. alle note del 20/03/2025).
10 Sicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, ed in considerazione della mancata prova di elementi che possano giustificare il diverso trattamento della detta docente, deve essere riconosciuto il suo diritto ad usufruire, nei succitati periodi, della “Carta docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di importo annuo pari ad € 500,00.
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore della ricorrente CP_1
della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo complessivo pari ad € 3.000,00, oltre accessori come per legge, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Ciò posto, va adesso vagliata la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 del CCNL del
15/03/2001.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di avere svolto incarichi di supplenza breve e reiterata nell'anno scolastico 2017/2018 e nel mese di ottobre 2020, evidenziando di non avere percepito per i succitati periodi la Retribuzione
Professionale Docenti, la quale ad avviso della stessa andrebbe corrisposta non soltanto ai docenti che abbiano svolto supplenze annuali ma anche a coloro che abbiano svolto supplenze temporanee, e ciò in forza del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Orbene, al riguardo deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a
11 quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo
12 determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
13 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1
percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
14 direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Alla luce dei succitati principi giurisprudenziali e considerato che la ricorrente ha dimostrato di avere svolto nell'anno scolastico 2017/2018 e nel mese di ottobre
2020 incarichi di supplenza breve in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, siccome comprovato dai cedolini versati in atti (cfr. all. 7 al ricorso), senza percepire
15 la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, la relativa pretesa va accolta.
Del resto, il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato di CP_1
avere corrisposto siffatto trattamento accessorio, né l'esistenza di fatti modificativi o estintivi del diritto, cosicché lo stesso va condannato al pagamento in favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docenti in relazione agli incarichi di supplenza svolti nell'a.s. 2017/2018 e nel mese di ottobre 2020, oltre accessori come per legge.
Il convenuto va, infine, condannato, in ossequio al principio della CP_1
soccombenza, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale della controversia, e con distrazione in favore degli avv.ti Alessio Ardizzone e
Christian Conti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 16/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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