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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/12/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330/2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana BARCA,
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesti congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/03/2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto nel quale, dopo aver dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in data 07/08/1998 nel Comune di Manfredonia (FG), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al nr.
4 - Parte II - Serie B - Ufficio 1 - Anno 1998, hanno chiesto, oltre alla pronuncia di separazione alle condizioni da loro concordate, anche la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva n. 29/2024 del 17/04/2024 è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio dello scrivente giudice relatore per l'eventuale sentenza divorzile, con fissazione dell'udienza del 18/11/2024.
Nelle note scritte depositate per l'udienza suindicata entrambe le parti si sono riportate al ricorso ex art. 473 – bis 51 c.p.c., chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha concluso in data 27/11/2024, apponendo un visto all'ordinanza con cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ritenuta la propria competenza, visto l'art. 473 bis.51
c.p.c., visto l'art. 473 bis.49 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- sentenza di separazione consensuale tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 17/04/2024;
- procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso, ad oggi, il termine di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, ed essendosi dunque protratta la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , contratto in data 07/08/1998 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Manfredonia (FG), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al nr.
4 - Parte II - Serie B - Ufficio 1 - Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
b) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, 13/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330/2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana BARCA,
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesti congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/03/2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto nel quale, dopo aver dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in data 07/08/1998 nel Comune di Manfredonia (FG), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al nr.
4 - Parte II - Serie B - Ufficio 1 - Anno 1998, hanno chiesto, oltre alla pronuncia di separazione alle condizioni da loro concordate, anche la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva n. 29/2024 del 17/04/2024 è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio dello scrivente giudice relatore per l'eventuale sentenza divorzile, con fissazione dell'udienza del 18/11/2024.
Nelle note scritte depositate per l'udienza suindicata entrambe le parti si sono riportate al ricorso ex art. 473 – bis 51 c.p.c., chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha concluso in data 27/11/2024, apponendo un visto all'ordinanza con cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ritenuta la propria competenza, visto l'art. 473 bis.51
c.p.c., visto l'art. 473 bis.49 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- sentenza di separazione consensuale tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 17/04/2024;
- procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso, ad oggi, il termine di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, ed essendosi dunque protratta la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , contratto in data 07/08/1998 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Manfredonia (FG), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al nr.
4 - Parte II - Serie B - Ufficio 1 - Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
b) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, 13/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
pagina 3 di 3