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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.692 R.G.A. 2022 e 1054 R.G.A 2022, promosse in grado di appello rispettivamente D A
[...]
Parte_1
[...] vocatura Distrettuale dello Stato
- appellanti - C O N T R O
, Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Controparte_1 CP_2 Parte_19
[...] Parte_20 Parte_21 ic Parte_22
- appellati –
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- appellati contumaci -
E DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Nicolò Buscemi Parte_23
- appellante - CONTRO
[...]
Parte_1
[...]
- appellate -
Oggetto: risarcimento danni - altre ipotesi. All'udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 30.12.2019 gli appellati in epigrafe, premettendo di essere stati già dipendenti della società e SIRAP, CP_6 partecipate dalla , esponevano di essere stati assunti inistrazione Parte_1 regionale con co aria durata biennale, stipulati ai sensi della L.R. n. 25 del 1993 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) che all'art.76 aveva stabilito che l'amministrazione regionale, al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane e interurbane, sorte in seguito all' evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, era autorizzata ad avvalersi del personale della e del personale della SIRAP mediante contratti a termine, di durata CP_6 non superiore nio;
i suddetti contratti erano stati più volte prorogati in forza di apposite disposizioni legislative (art. 23 quater l. n. 61 del 1998, art. 7 l. n. 365 del 2000, L.R. n. 5 del 2012, L.R. n. 26 del 2012, L.R. n. 5 del 2013, L.R. n. 9 del 2013, L.R. n. 5 del 2014, L.R. 3 del 2016); chiedevano, dunque, accertarsi l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi con la dal 1993 al 2019 ed ancora in essere alla data del ricorso, condannarsi Parte_1
l'amm arcimento del danno derivante dalla illegittima precarizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Resisteva in giudizio la e l Parte_1 [...]
Parte_1 addittorio delle parti, con sentenza n.1284/2022, pubblicata il 15.04.2022, previa declaratoria di improponibilità della domanda proposta da condannava parte resistente a versare a ciascuno dei restanti ricorrenti un Parte_23 rt.36, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, commisurato a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal deposito del ricorso sino al saldo. A sostegno della propria decisione l''adito magistrato si limitava a richiamare ai sensi dell'118 disp. att. c.p.c. tre sentenze della Corte di Appello di Catania (nn.655, 656 e 657 del 18.11.2021) ritenendone condivisibile l'esito, mentre, con riferimento alla posizione di rilevava la fondatezza dell'eccezione di giudicato prospettata Parte_23
e. Per le riforma della predetta sentenza hanno interposto gravame, con ricorso depositato il 29.05.2025, la e l Parte_1 Parte_1 ssi
[...] ostanze che hanno presieduto all'immissione a termine degli appellati nei ruoli amministrativi regionali ed alla prosecuzione del relativo rapporto di lavoro”, per essere stata la , in forza dell'art.76 L.r. n.25/1993, “autorizzata”, non già Parte_1 ad assumere, bens ttamente il personale ex al solo fine di CP_7
“portare a compimento le opere destinate a sopperire a alizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13.12.1991 nella Sicilia orientale” ovvero per “sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della . Pt_1
“Eccezionali”, pros mministrazione appellante, sono “le norme che hanno interessato il suddetto personale ed il relativo trattamento economico (ad esempio, l'art. 48 L.R. 10.12.01 n. 21); così come eccezionali ed oggettive sono le finalità sottese alle predette norme ed alla prosecuzione nel tempo dei rapporti di lavoro, in quanto basate sull'esigenza di salvaguardare la posizione del personale privato in esubero”.
“Non siamo, dunque, in presenza della ipotesi di reiterazione di contratti a termine, bensì di un unico contratto a termine di volta in volta prorogato ex lege per esigenze assolutamente oggettive (prioritariamente volte a tutelare gli stessi dipendenti), con conseguente inconfigurabilità di un abuso ai sensi dell'invocata normativa comunitaria di riferimento”. Con il secondo motivo deducono l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno per l'avvenuta stabilizzazione di tutti gli appellati (ad eccezione di dimessosi Parte_8
e di il cui rapporto è stato risolto per r tà) perché Parte_7 assu ato all'esito di procedure di accesso privilegiato del personale precario ai ruoli dell'Amministrazione oggi appellante. Con il terzo motivo chiedono “di ridurre la misura dell'indennità risarcitoria, considerato che gli appellati, nelle more dell'abuso, hanno conseguito la stabilizzazione”, in quanto “nel determinare l'integrale risarcimento del danno, occorre tenere conto sia della perdita subita dal danneggiato in occasione dell'evento lesivo, ma anche dei vantaggi economici che da esso possono derivare in conseguenza del suo verificarsi” (compensatio lucri cum danno). Hanno resistito in giudizio, con memoria del 4.4.2024, i lavoratori variamente contestando la fondatezza delle avverse censure. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 10.10.2022, anche deducendo che il giudicato formatosi sulla sentenza Parte_23
n.2840/2010 resa oro di Palermo all'esito del giudizio 4051/2007, non costituisce “necessario antecedente logico-giuridico” rispetto all'odierno thema decidendum
“avente ad oggetto la diversa domanda di risarcimento del danno da precarizzazione del rapporto di lavoro”; domanda quest'ultima mai avanzata nel più risalente giudizio “in ragione non solo dell'assenza nel panorama giurisdizionale dell'epoca di orientamento volto a sanzionare l'abuso del contratto a termine in pendenza di rapporto”, ma “anche e soprattutto” perché “una spiegata domanda risarcitoria”, avrebbe “potuto indurre l'Amministrazione a cessare definitivamente dal rapporto di lavoro dell'appellante stessa”. Hanno resistito in giudizio, per la conferma della sentenza sul punto, la
[...]
Parte_1
Riuniti i due processi, trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza, all'udienza del 29.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, le cause sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_3 di e di , non costituitisi in gi Controparte_4 CP_5 ito d appello proposto dalla Parte_1
e dall'
[...] Parte_1 are ac Con riferimento alla prima ragione di gravame si ricorda che la Suprema Corte (ordin. n. 26394/2022 del 7.09.2022), nel ripercorrere il lungo iter normativo che ha dato luogo all'iniziale stipulazione dei contratti per cui è causa ed alle loro successive proroghe, tutte disposte in forza di specifici interventi legislativi regionali, ha infine affermato che, alla stregua della direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/2001, deve ormai ritenersi immanente nel nostro ordinamento una “clausola antiabusiva” concernente la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
ha dunque osservato: “nella specie, quelli stipulati ab origine dai ricorrenti erano contratti a termine di durata non superiore ad un biennio ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R. n. 25 del 1993; le disposizioni di proroga sopra ricordate, in ragione di una interpretazione euro compatibile e costituzionalmente orientata delle stesse, non derogano, come fonte di pari grado, al d. lgs. n. 368/2001, nelle more adottato dal legislatore, ma operano proprio nel contesto di legalità e di compatibilità comunitaria, delineato dal medesimo decreto legislativo;
le norme di proroga è questione quindi, in quanto da applicare nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo numero 368 del 2001, non si prestano sia pure sotto il mero profilo della non manifesta infondatezza ha dubbi di costituzionalità in relazione alla clausola 5 comma uno lettera a dell'Accordo quadro (per il tramite dell'articolo 117 primo comma Cost) in quanto non escludono che la proroga dei contratti andasse disposta considerando i principi sanciti dal d.lgs. n. 368 del 2001, che aveva recepito nell'ordinamento la disciplina comunitaria;
la mera autorizzazione ad avvalersi del personale in precedenza assunto a termine ai sensi dell'articolo 76 comma uno della legge regionale numero 25 del 1993 e, di volta in volta, in base alle successive disposizioni di proroga, non esonerava il datore di lavoro pubblico, per darvi corso legittimamente, dall'osservanza delle previsioni di cui all'articolo quattro del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro”. Ciò posto, ritiene questa Corte che la reiterazione dei contratti per cui è causa ha avuto pacificamente una durata di gran lunga superiore al limite dei 36 mesi previsti dall'art.4 del D. Lgs. n.368/2001, derivando dagli interventi normativi regionali succedutisi almeno dal 1993 al 2011, e che dunque risulta oggettivamente verificatosi l'abuso, per violazione di una delle misure previste dal D. Lsg. n.368/2001, occorre verificare se tale premessa possa dar luogo, nel caso di specie, al risarcimento del c.d. “danno comunitario”. Sul punto è del tutto consolidato il principio secondo cui “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso
- siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass. S.U. 15/3/2016 n. 5072); poiché la conversione è impedita dall'art.36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall'art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chances di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un'interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere.” Si tratta di principi che hanno rinvenuto ulteriore conforto dalle più recenti decisioni della Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art.36 del d.lgs. n.165/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C – 494/16 ). Per_1
I richiamati principi trovano una applicazione generalizzata, anc si in cui la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n.165/2001, impedisca, direttamente o indirettamente, la conversione (cfr. Cass. nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018; Cass. 12876/2010), in quanto il divieto discende sempre dalla natura sostanzialmente pubblica del datore. Le norme di diritto interno vanno dunque, e conclusivamente, interpretate in modo da assicurare il rispetto dell'art. 97 Cost., ma salvaguardando al contempo il canone di effettività della tutela, come affermato dalla CGUE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13 e ribadito nelle successive pronunce, senza trascurare che il sistema di tutele così definito dalle disposizioni richiamate risponde al principio – di recente ribadito da questa Corte – alla cui stregua l'abusiva reiterazione, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, di contratti a termine con il medesimo lavoratore in quanto produttiva di una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno cd. da precarizzazione, lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di NI (cfr., ex aliis, Cass. n. 3815/21, Cass. n. 446/21, Cass. n.10999/20, Cass. n.3479/19, Cass. n.992/19). Ciò posto in termini generali, deve qui procedersi all'accertamento della concreta spettanza di tale risarcimento alla stregua della intervenuta (pacifica) stabilizzazione dei ricorrenti in applicazione dell'art. 20 dlgs n. 75 /2017 e art. 3 l. r. n. 27/2016, con la stipulazione di contratti a tempo indeterminato a far data dal 2021, ad eccezione di Parte_7 collocata in quiescenza e di dimessosi;
con la cons Parte_8 diritto al risarcimento secon ametri in favore dei lavoratori non stabilizzati, per tutti gli altri occorre verificare se ricorrano o meno le condizioni in presenza delle quali nel pubblico impiego privatizzato la immissione in ruolo del dipendente precario sia satisfattiva del danno che questi abbia sofferto per la abusiva reiterazione dei contratti a termine. Al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. nr. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine. Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale. Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020). Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine
- come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” ( Cass. 14815/21). È stato ancora ribadito (v. ord. n. 30173/2022 del 13 ottobre 2022) che la predetta correlazione “presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine;
la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006).” Nella specie, come risulta dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti, l'Amministrazione Regionale ha dato corso alle procedure di reclutamento speciale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato in attuazione della disposizione normativa (art. 20 d.lgs n.75/2017 “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” e art. 3 l. r. n.27/2016 “disposizioni per la stabilizzazione del personale precario”) “volta ad offrire tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo”. In particolare, il bando adottato con DDG n.7850 del 21.11.2019 ha espressamente richiamato, come parametro normativo di riferimento del quale ha dato attuazione, il comma 2 dell'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017 che così recita: “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”
Trattasi di una forma di stabilizzazione, quella prevista dalla norma citata, che non può essere considerata misura immediatamente e direttamente satisfattiva dell'abuso, atteso che “l'accertamento dell'idoneità del personale avventizio ad entrare a titolo definitivo nella struttura organizzativo-funzionale della Pubblica Amministrazione non è affidato al mero fatto di aver svolto dei compiti in favore dell'Amministrazione, quanto piuttosto al superamento di una apposita selezione (che verifichi attraverso adeguate prove le capacità professionali del soggetto, anche con riferimento alla soluzione di casi pratici)” (v. Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 21 aprile 2017, n. 916).
Ciò posto, tali caratteristiche vanno rinvenute nella procedura indetta con il bando di concorso di cui al DDG n.7850 del 2019.
Infatti, sebbene allo stesso siano stati ammessi (in via riservata), soltanto i soggetti che presentavano i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 D. Lgsn. 75/2017 (esorbitando, dunque, dal limite del 50% previsto dalla norma medesima), e siano stati messi a concorso tanti posti quante erano le unità di personale precario che si trovava nella situazione prevista dalla norma (in totale n. 277 unità, suddivisi tra le diverse categorie contrattuali), previa modifica, in senso parimenti ampliativo, del fabbisogno organico mediante inserimento in pianta organica di tutte le corrispondenti figure professionali dei suddetti dipendenti con contratti a termine in Part possesso dei requisiti di cui all'art. 20 l. n. 75/2017 (cfr. Deliberazione della n. 422 del 28.11.2019), va tuttavia osservato che, la menzionata procedura selettiva no nsentiva di ritenere teoricamente sussistente, ex ante, la ragionevole certezza della stabilizzazione, nel senso ribadito dall'orientamento ermeneutico sopra ricordato.
Il bando prevedeva, infatti, che la selezione dei candidati dovesse avvenire mediante valutazione dei titoli (art. 5) ed una prova d'esame consistente (per le categorie C e D) in un colloquio vertente su elementi o nozioni di diritto pubblico, di diritto amministrativo e di diritto regionale ovvero (per le categorie A e B) in una prova attitudinale (art. 6): stabiliva, inoltre, che alla valutazione dei titoli potesse conseguire l'attribuzione di un punteggio massimo di 40 ed alla prova d'esame un punteggio massimo di 60, precisando (sempre all'art. 6) che la seconda prova si intendesse superata con una valutazione minima di 36/60; precisazione, questa, che lasciava aperta (almeno in via astratta) la possibilità di una valutazione negativa della preparazione e delle attitudini del candidati, preclusiva dell'immissione in ruolo.
Tali elementi, unitamente al chiaro ed inequivoco riferimento al secondo comma dell'art. 20 D.lgs. n. 75/2017, valgono ad escludere che la stabilizzazione così operata si sia posta in un rapporto di diretta conseguenzialità con i contratti a termine, costituendo un immediato ristoro della loro abusiva reiterazione, frapponendosi a tale funzione la sottoposizione dei candidati ad una prova selettiva di per sé costituente il titolo per l'assunzione a tempo indeterminato, in relazione alla quale la precedente titolarità di contratti a termine aventi le caratteristiche previste dal citato art. 20 ha svolto unicamente la funzione di evento facilitatore (essendo prevista come condizione per l'ammissione alla selezione, ma non assicurando ex se il suo positivo superamento). Ne consegue che la stabilizzazione così operata non ha costituito elemento satisfattivo in grado di elidere il danno da precarizzazione, che va pertanto risarcito nei termini indicati di cui in premessa e che è stato condivisibilmente determinato dal primo giudice, per ciascun ricorrente, in un importo pari a 12 mesi dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto del periodo in cui si è protratta la proroga dei contratti de quibus .
Deve essere del pari disattesa l'ultima ragione di gravame.
Come è noto (Cass. ord. n.23123 del 28/07/2023) “La c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito”. Opera, dunque, “nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale” (Cass., ord. n.9003 del 30/03/2023).
Nesso causale che deve ritenersi escluso nella fattispecie, stante, come poc'anzi accertato, l'insussistenza di una derivazione funzionale diretta tra la stabilizzazione e l'illecita condotta posta in essere dall'amministrazione datoriale, concretizzatasi nell'abusiva reiterazione della negoziazione a termine.
Merita, invece, accoglimento l'appello proposto da Parte_23
Basti a tal fine riprendere le conclusioni formu ice nel ricorso introduttivo del giudizio n.4051/2007 (definito con sentenza n.2840/2010), come trascritte nella comparsa di costituzione (prodotta dalla difesa dell su sollecitazione di questa Pt_23
Corte, con note del 17.03.2025) della Controparte_8
: “Reclama, in defin
[...] Pt_23 ta – previa espressa declarat postulato suo diritto ad ottenere il formale inquadramento nella “qualifica di impiegato di concetto avuta in Sirap s.p.a. e corrispondente in seno al C.C.N.L. settore edile al V livello 2° categoria”, nonché la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato – a corrispondere il maggior trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, e comunque a risarcirle “tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla stessa per essere stata assunta con una qualifica inferiore rispetto a quella di provenienza”.
La domanda risarcitoria rigettata nel più risalente giudizio era, dunque, esclusivamente legata al riconoscimento (negato dal decidente) del reclamato superiore inquadramento, mentre la non aveva formulato, come ha invece fatto per la prima Pt_23 volta nell'odierna causa, al nza risarcitoria conseguente alla domandata conversione delle impugnate convenzioni a termine.
In assenza, dunque, di qualsiasi sovrapposizione fra la causa petendi dei due giudizi doveva essere respinta l'eccezione di giudicato formulata dalla difesa erariale, con conseguente riespansione in favore della ella medesima tutela risarcitoria riconosciuta ex art.36 cit. Pt_23
a tutti gli altri ricorrenti, ificare, tenuto conto dell'analoga durata del periodo di precariato condiviso con i colleghi, in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
L'identità del difensore della e degli altri ricorrenti in entrambi i gradi del Pt_23 giudizio, induce ad incrementare di € le spese liquidate nel giudizio di prime cure in favore di tutti i lavoratori. Le spese del presente grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della
[...]
Parte_1
i appellati contumaci.
Preme evidenziare che, per mero errore materiale, nel dispositivo che segue è stata indicata in calce la data del 13 febbraio 2025 anziché, come correttamente, la data, di effettivo espletamento dell'udienza di discussione e di lettura del dispositivo, del 29 maggio 2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , di e di , in Controparte_3 Controparte_4 CP_5 riforma della essa ermo 22, condanna .la Presidenza della Regione Sicilia e l' in Parte_1 via solidale fra loro, al pagamento in favore di di una somma, a titolo di Parte_23 risarcimento danni ex art.36 comma 5° d.lgs. isurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo. Incrementa di €200,00 , con riferimento alla posizione di le spese Parte_23 liquidate nel giudizio di prime cure in favore lavoratori, disponen ex art.93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto la predetta sentenza. Condanna la Presidenza della Regione Sicilia e l' loca- Parte_1 li, in via solidale fra loro, al pagamento in favore dei la loro, delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.246,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei riguardi degli appellati contumaci. Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria