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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1405/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da c.f. ) con l'avv. Stragliotto Thomas Parte_1 C.F._1
Appellante contro c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. La Scala Giuseppe
EO (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, e per essa quale mandataria (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sternini Lorenzo
Appellate
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.1329/24 del Tribunale di Padova pubblicata in data 22/07/2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via preliminare: rilevata la nullità della citazione diretta in giudizio di
[...]
per tutto quanto dedotto in narrativa, dichiararsi illegittima la Controparte_1 partecipazione al giudizio di quest'ultima, con espulsione dal fascicolo degli atti e documenti da essa depositati e inutilizzabilità di essi ai fini della decisione;
in via preliminare: rilevata in ogni caso l'illegittimità della produzione documentale di in quanto tardiva, per tutto quanto dedotto in narrativa, Controparte_1 dichiararsi l'inutilizzabilità di essa ai fini della decisione;
nel merito: rigettarsi le domande ex adverso formulate e, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente Parte_3 sig. in base al contratto di mutuo fondiario del 22.12.2003, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa;
sempre nel merito: riformarsi in ogni caso il capo di condanna alle spese di lite nei confronti di per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1 in via istruttoria: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la vicenda non sia stata sufficientemente istruita, ammettersi i capitoli di prova per testi formulati nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c. ritualmente depositata;
in ogni caso: spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi, con condanna delle controparti a restituire quanto eventualmente medio tempore versato in loro favore dall'appellante.
Si chiede la distrazione delle spese e del compenso a favore del procuratore, avendo il medesimo anticipato le spese e non avendo esso riscosso gli onorari.
Per Controparte_3
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1329 del 22.07.2024 del Tribunale di Padova e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza n. 1329 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Padova in data 22 luglio 2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
pag. 2/13 Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, ogni diversa domanda ed istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare: rigettare la domanda di accertamento della carenza di legittimazione passiva di in merito alla decadenza dal beneficio del termine ex art. Parte_3
1186 c.p.c. e conseguentemente rigettare la domanda di accertamento della legittimazione passiva di (incorporata in in Controparte_4 Controparte_1 merito a qualsivoglia accadimento antecedente la cessione;
Nel merito in via principale: accertare la legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. dichiarata dalla stante la correttezza dell'operato della CP_4 medesima, e per l'effetto tenere indenne la odierna convenuta in relazione a tutti CP_4
i fatti antecedenti la cessione;
In via subordinata: respingere la domanda di parte attrice di essere tenuta indenne e/o manlevata dalla da ogni conseguenza derivante dagli accadimenti ante cessione CP_4 in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
Per Parte_3
Nel merito: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con la conseguente conferma della sentenza n.1329/2024 del 18.07.2024 del Tribunale di
Padova.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e per essa quale mandataria Parte_3 promuoveva la fase di merito del giudizio ex art.615 comma secondo Parte_2
c.p.c. convenendo in giudizio (debitore opponente nella fase avanti al Parte_1
pag. 3/13 GE) e chiedendo in via preliminare l'accertamento della carenza Controparte_3 di legittimazione passiva di (incorporata da e Controparte_4 Controparte_3 nel merito, accertata la legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c. da parte della cedente, chiedeva il rigetto dell'opposizione formulata da CP_4
con declaratoria di legittimità dell'esecuzione promossa e rubricata sub Parte_1
r.g.e. n. 85/2022 del Tribunale di Padova. In via subordinata chiedeva inoltre di essere tenuta indenne e manlevata da per quanto avvenuto prima della Controparte_3 cessione. esponeva che con atto di pignoramento notificato in data 17.03.2022 Parte_3 aveva incardinato, in qualità di cessionaria di avanti il Tribunale di Controparte_4
Padova la procedura esecutiva immobiliare n. 85/2022 nei confronti di e Pt_1 CP_5
per il recupero del credito portato dal contratto di mutuo fondiario Controparte_6 sottoscritto in data 22.12.2003 dal Banco di Brescia s.p.a., (poi fuso in Controparte_4 per l'importo di euro 308.584,34. In data 18.01.2022 veniva intimato atto di precetto ai mutuatari per la somma di euro 308.584,34 avverso il quale proponeva Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. contestando l'ammissibilità della procedura esecutiva e lamentando l'esistenza della procedura esecutiva r.g.e.
n.181/2017 del Tribunale di Padova avente ad oggetto i medesimi beni immobili pignorati e l'inesigibilità del credito azionato a fronte dell'illegittimità della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c,c, inviata da
[...] per insussistenza dei presupposti. CP_4
Con provvedimento del 23.01.2023, il Giudice aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva r.g.e. n. 85/2022 e aveva assegnato il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_3 in merito alle censure relative alle condotte poste in essere dalla banca cedente e chiedeva il rigetto delle domande formulate da e chiamava in causa Parte_1
(incorporante . Rilevava che con contratto di Controparte_3 Controparte_4 mutuo fondiario del 22.12.2003 Banco di Brescia s.p.a. aveva concesso a titolo di mutuo alla società la somma di euro 16.000.000,00 a garanzia della Parte_4 quale era stata iscritta ipoteca volontaria in data 24.01.2004 su una serie di beni pag. 4/13 immobili siti in Padova. Banco di Brescia s.p.a. aveva sottoscritto con Parte_4
atto di variazione della durata di ammortamento del mutuo e frazionamento del
[...] debito residuo di euro 500.000,00 garantito dai beni siti in Padova e catastalmente censiti alla sezione A, foglio 25 mapp. 61 sub 331-333-136-137 con accollo della quota di mutuo fondiario residuo.
In data 23.02.2007, aveva sottoscritto con e Parte_4 Pt_1 CP_5 CP_6
il contratto di compravendita avente ad oggetto le suddette unità immobiliari.
[...]
In data 18.01.2019, era stata notificata a Banco di Brescia s,p.a. l'esistenza della procedura immobiliare r.g.e. n. 181/2017 promossa sui medesimi beni e, in data
23.01.2019, aveva comunicato ai mutuatari la decadenza dal beneficio Controparte_4 del termine ex art. 1186 c.c. intimando il versamento di euro 305.565,26. Rappresentava che era intervenuta nella procedura esecutiva r.g.e. n. 181/2017, ma in Controparte_4 seguito alla sospensione della stessa aveva notificato atto di precetto nei confronti dei mutuatari.
Rilevava che la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine era stata effettuata in ragione dell'art.15 del capitolato allegato al contratto di mutuo sottoscritto tra la banca e i , tenuto conto che l'art. 13 del capitolato comportava l'obbligo Pt_1 per i mutuatari di comunicare entro un mese il pignoramento che aveva colpito i beni cauzionali e, in ogni caso, che l'emersione di un credito di terzi di per euro 688.498,36 integrava lo stato di insolvenza.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di cui all'atto di Parte_1 citazione e richiamando quanto già sostenuto in fase cautelare avanti al giudice dell'esecuzione.
Si costituiva altresì chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_3 accertamento della carenza di legittimazione passiva dell'attore in merito alla decadenza dal beneficio del termine e l'accertamento della legittimità della decadenza medesima, avendo la applicato l'istituto conformemente al dettato di cui all'art. 1186 c.c. In CP_4 via subordinata chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice di essere tenuta indenne e manlevata dalla da ogni conseguenza derivante dalle vicende CP_4 antecedenti alla cessione.
pag. 5/13 Con la sentenza n.1329/24 il Tribunale di Padova accertava la legittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. da parte di CP_4
e il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
con rigetto dell'opposizione formulata da nell'esecuzione r.g.e. Pt_1 Parte_1
n.85/2022 del Tribunale di Padova, e condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevata l'applicabilità del rito c.d. ante Cartabia riteneva ammissibile la proposizione dell'eccezione volta ad accertare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. trattandosi di una censura relativa all'esigibilità del credito portato dal titolo esecutivo proponibile anche nei confronti del cessionario rigettandola per infondatezza. Il giudice di prime cure, tenuto conto della documentazione dimessa, accertava che l'instaurazione nei confronti di Parte_1 di un'esecuzione immobiliare volta alla vendita del bene oggetto di garanzia e la richiesta da parte dei mutuatari di sospensione per un anno del pagamento delle rate motivata dal fatto che “a causa della crisi presentano delle difficoltà finanziarie temporanee” erano circostanze che rientravano nel concetto di insolvenza trattandosi di chiari indici sintomatici di una situazione di dissesto economico e della probabile perdita da parte di del bene oggetto della garanzia patrimoniale Parte_1 specifica. Il Tribunale rigettava altresì la doglianza di circa l'illegittimità Parte_1 della duplicazione delle azioni esecutive, poiché la possibilità per il creditore di attivare un'autonoma procedura esecutiva risulta espressamente prevista dall'art. 493 c.p.c.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1329/24 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita e per essa la mandataria chiedendo il rigetto Parte_3 Parte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita altresì eccependo l'inammissibilità ai sensi degli Controparte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, in caso di pag. 6/13 accoglimento dell'appello, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 35, primo comma, del d. lgs. n.149/2022 in relazione al rito applicabile al giudizio rilevando che il giudizio di merito sull'opposizione risulti pendente solo a decorrere dall'introduzione della causa di merito e, ai fini della individuazione del rito applicabile, sia necessario aver riguardo alla data in cui è stata introdotta la causa di merito, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie il contenzioso, essendo stato iscritto a ruolo dopo l'01.03.2023, risultava regolato dal c.d.
“rito Cartabia” e conseguentemente la costituzione in giudizio di Controparte_1 risultava tardiva e la documentazione allegata non tempestiva essendo stata depositata il giorno prima dell'udienza di prima comparizione.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce la nullità della chiamata in causa di effettuata con citazione diretta assumendo che la Controparte_1 chiamata avrebbe dovuto essere autorizzata dal giudice, rivestendo la Parte_3 posizione processuale di attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale.
Rilevava inoltre come la costituzione di non aveva sanato il vizio, Controparte_1 poiché l'art. 156 c.p.c. si riferisce all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, violazione del contraddittorio e del legittimo affidamento delle parti sulla correttezza del rito e della normativa ad esso applicabile.
Rilevava come la vocatio in ius da parte di era avvenuta secondo la Parte_3 formulazione dell'art. 163 c.p.c. con invito alla costituzione nel termine di 70 giorni e pag. 7/13 le parti hanno depositato le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. Il riferimento al rito applicabile è stato indicato solo in sentenza, ma se il giudice di prime cure avesse rilevato l'irritualità del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., avrebbero potuto essere chiesti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. L'aver rinviato alla fase decisoria ogni pronuncia sul punto ha determinato una compressione del diritto di difesa che determina “ex se” la nullità della sentenza.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza in punto di legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Rappresentava che la facoltà di chiedere la sospensione del mutuo per un anno era Contr prevista da un documento formato dalle associazioni di categoria di concerto con l' ed il dell'Economia e le temporanee difficoltà economiche non legittimano la CP_8 decadenza dal beneficio del termine. Rilevava come non era stato considerato che
[...]
, successivamente all'invocata decadenza del termine, estinse due mutui con Pt_1 altri istituti di credito e inoltre il patrimonio di era capiente e in grado di Parte_1 far fronte alle obbligazioni assunte, come provato dalla stima dei beni immobili pignorati effettuata dal c.t.u. dell'esecuzione immobiliare n. 181/2017 pendente avanti il
Tribunale di Padova. Inoltre rilevava come il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che il debito oggetto della dichiarazione di decadenza gravava tanto su
[...]
quanto su e , ma l'esecuzione promossa da Pt_1 Persona_1 Controparte_6 terzi riguardava solo , nonostante fossero presenti ulteriori patrimoni da Parte_1 poter aggredire.
Quinto motivo di impugnazione
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91
c.p.c. e l'illegittimo addebito delle spese di lite della chiamata in causa di
[...]
sostenendo che la chiamata in causa era avvenuta su iniziativa di Controparte_1 [...] che ha svolto in via preliminare domanda di accertamento del proprio difetto Parte_3 di legittimazione passiva e di accertamento della legittimazione passiva di
[...]
e in via subordinata domanda di manleva. Rileva che la domanda di Controparte_1 manleva svolta da era stata rigettata non avendo la chiamante individuato Parte_3 né la causa petendi, né istruito la domanda medesima, e pertanto, trattandosi di pag. 8/13 chiamata in causa arbitraria le spese di lite di avrebbero dovuto Controparte_1 essere poste a carico di risultando soccombente anche con riferimento Parte_3 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo e il terzo motivo di impugnazione l'appellante assume l'erronea trattazione del procedimento di primo grado secondo il rito c.d. ante Cartabia.
I motivi sono infondati poiché come già evidenziato dal giudice di prime cure il giudizio pur iscritto a ruolo dopo l'1 marzo 2023 (rectius instaurato con atto di citazione notificato in data 16.3.2023 ) era regolato dalla disposizioni del c.p.c. precedenti alla riforma Cartabia in quanto fase di merito successiva alla fase già promossa davanti al GE con ricorso depositato prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
149/2022.
Secondo l'art. 35 del decreto legislativo n.149/2022 “le nuove disposizioni, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n.149/2022 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 e dunque va verificato se il giudizio di opposizione è da considerarsi agli effetti dell'articolo 35 iniziato prima o dopo il 1 marzo 2023
In proposito viene in rilievo la natura bifasica del procedimento monitorio e del successivo (eventuale) giudizio di opposizione.
Come già osservato dalla Suprema Corte l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 secondo comma c.p.c., pur risultando distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce infatti un giudizio unico (cfr. Cass.civ. n.
9352/2017). In proposito la Corte ha dato continuità a quanto già osservato da Cass. civ. n.9246/2015 con riferimento al giudizio di opposizione agli atti esecutivi e alle modifiche apportate dalla legge n.69/2009 all'articolo 327 c.p.c.
In relazione all'applicabilità del regime di cui all'art.307 c.p.c. come modificato dalla legge n.69/2009 la Corte ha infatti osservato che “ anche quando il processo nel merito debba essere riassunto, per ragioni di competenza, davanti ad altro giudice, nel termine pag. 9/13 all'uopo fissato dal giudice dell'esecuzione, sicché, in caso di mancata tempestiva riassunzione entro tale termine, ai fini dell'applicabilità del regime previsto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria e non quello della riassunzione;
pertanto, l'inosservanza del termine "de quo" verificatasi dopo la data di entrata in vigore della citata legge, ma in un processo di opposizione all'esecuzione già pendente, per essere stata precedentemente introdotta la fase sommaria, è regolata dal regime previgente, in forza del quale l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione era rilevabile solo ad istanza di parte, da svolgersi prima di ogni altra difesa” (Cass civ .n.5608/2017).
In merito al secondo motivo di appello relativo alla asserita nullità della chiamata in causa del terzo in quanto svolta in via diretta dall'opponente senza previa autorizzazione del giudice va rilevato che la censura è stata svolta per la prima volta in sede d'appello ed è pertanto inammissibile.
Sul punto va in ogni caso sottolineato come l'opponente ha legittimamente provveduto alla chiamata del terzo nel giudizio sia in quanto nella posizione di attore sia più in generale trattandosi di chiamata svolta dal successore a titolo particolare nei confronti del cedente del credito, litisconsorte necessario quale parte originaria tenuto conto che in sede di ricorso ex art.615 secondo comma c.p.c. il debitore aveva eccepito l'inesigibilità del credito per illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. svolta dal creditore originario ( poi incorporata Controparte_4 per fusione in ) e quale cessionaria aveva eccepito la Controparte_1 Pt_3 propria carenza di legittimazione .
Va altresì rigettato il quarto motivo d'impugnazione.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha sancito la legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c. (di cui alla raccomandata 23 gennaio 2019).
In proposito va sottolineato come il creditore al fine di avvalersi legittimamente della clausola contrattuale che prevede la decadenza dal beneficio del termine deve dedurre e dimostrare il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186
pag. 10/13 cod.civ., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse.
L'articolo 1186 cod.civ. trova fondamento nel sopravvenire di fatti che accentuano il rischio del creditore di rimanere insoddisfatto e, più in particolare nella sua ipotesi principale, si ricollega al verificarsi di una situazione di “insolvenza” che incide sulla garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore. E tale “insolvenza”, come più volte sottolineato dalla suprema Corte, va riferita alla situazione di dissesto economico anche di tipo temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi (ben diverso da quello preso in considerazione in sede fallimentare), che non rivesta, quindi, necessariamente i caratteri di gravità e di irreversibilità e che renda verosimile l'impossibilità, da parte del predetto, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie sono state valorizzate dal giudice di prime cure l'intervenuta notifica nel novembre 2018 dell'avviso ex art.498 c.p.c. relativo alla pendenza dell'esecuzione Cont immobiliare n.181/2017 promossa per un credito di terzi di oltre 688.000,00 e inoltre della richiesta trasmessa in data 28.12.2018 da parte del debitore di sospensione delle rate del mutuo nella quale si dava atto “di trovarsi in una situazione economica e finanziaria tale … che a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee”.
Ritiene il Collegio che la notifica del pignoramento dell'immobile oggetto dell'ipoteca a garanzia del mutuo da parte di un terzo e per l'ingente posizione creditoria suindicata configura indice del dissesto economico pur temporaneo del debitore
Inoltre come già sottolineato dal giudice di prime cure detta situazione di crisi risulta esser stata espressamente dichiarata dallo stesso debitore, con dichiarazione a valenza confessoria, posto che nella richiesta di avvalersi della sospensione dei debiti inviata da in data 28 dicembre 2018 il medesimo, pur non dichiarando la pendenza CP_4 dell'esecuzione immobiliare, dichiarava espressamente di trovarsi in una situazione economica finanziaria che “a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee” (cfr. doc. 4 depositato unitamente alla comparsa da ). Controparte_1
Deve dunque ritenersi che nella fattispecie in discussione, risulta configurabile quella situazione di insolvenza richiamata dall'art. 1186 c.c. nei termini sopraindicati.
pag. 11/13 Né in proposito, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, paiono valorizzabili i pagamenti indicati dall'appellante (del luglio 2019 e gennaio 2023) in quanto pacificamente intervenuti successivamente alla intimata decadenza del termine ovvero l'asserita mancata valorizzazione del valore attribuito in sede di stima degli immobili pignorati. In proposito è sufficiente osservare come il valore attribuito in sede di stima al compendio pignorato in assenza di concrete offerte di vendita assume un valore solo prognostico e, quanto al valore del patrimonio dei condebitori come si tratta di soggetti terzi mentre la valutazione va svolta in relazione al debitore e in ogni caso come il riferimento è stato svolto in maniera del tutto aspecifica ( limitandosi a riferire in sede di comparsa e risposta in primo grado che “coobligati al pagamento del mutuo erano anche i figli del sig. – e – rispetto ai quali la Parte_1 CP_5 CP_6
a suo tempo non fece alcuna valutazione né di insolvenza né di solvibilità). CP_4
Il quinto motivo di opposizione va rigettato tenuto conto che come più sopra osservato ha legittimamente provveduto alla chiamata di Parte_3 Controparte_10 posto che in sede di ricorso ex art.615 secondo comma c.p.c. l'appellante aveva eccepito l'inesigibilità del credito per illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. svolta dal creditore originario ( poi incorporata Controparte_4 per fusione in ). Come già osservato dalla Suprema Corte “In forza Controparte_1 del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. ( cfr. Cass.civ. n.31889/2019).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono liquidate, Parte_1
pag. 12/13 secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA , in favore di ciascuna delle parti appellate.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1329/2024 pubblicata il 22.7.2024 del Tribunale di Padova, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e per essa le Parte_1 Parte_3 Parte_2 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1405/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da c.f. ) con l'avv. Stragliotto Thomas Parte_1 C.F._1
Appellante contro c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. La Scala Giuseppe
EO (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, e per essa quale mandataria (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sternini Lorenzo
Appellate
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.1329/24 del Tribunale di Padova pubblicata in data 22/07/2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via preliminare: rilevata la nullità della citazione diretta in giudizio di
[...]
per tutto quanto dedotto in narrativa, dichiararsi illegittima la Controparte_1 partecipazione al giudizio di quest'ultima, con espulsione dal fascicolo degli atti e documenti da essa depositati e inutilizzabilità di essi ai fini della decisione;
in via preliminare: rilevata in ogni caso l'illegittimità della produzione documentale di in quanto tardiva, per tutto quanto dedotto in narrativa, Controparte_1 dichiararsi l'inutilizzabilità di essa ai fini della decisione;
nel merito: rigettarsi le domande ex adverso formulate e, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente Parte_3 sig. in base al contratto di mutuo fondiario del 22.12.2003, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa;
sempre nel merito: riformarsi in ogni caso il capo di condanna alle spese di lite nei confronti di per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1 in via istruttoria: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la vicenda non sia stata sufficientemente istruita, ammettersi i capitoli di prova per testi formulati nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c. ritualmente depositata;
in ogni caso: spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi, con condanna delle controparti a restituire quanto eventualmente medio tempore versato in loro favore dall'appellante.
Si chiede la distrazione delle spese e del compenso a favore del procuratore, avendo il medesimo anticipato le spese e non avendo esso riscosso gli onorari.
Per Controparte_3
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1329 del 22.07.2024 del Tribunale di Padova e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza n. 1329 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Padova in data 22 luglio 2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
pag. 2/13 Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, ogni diversa domanda ed istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare: rigettare la domanda di accertamento della carenza di legittimazione passiva di in merito alla decadenza dal beneficio del termine ex art. Parte_3
1186 c.p.c. e conseguentemente rigettare la domanda di accertamento della legittimazione passiva di (incorporata in in Controparte_4 Controparte_1 merito a qualsivoglia accadimento antecedente la cessione;
Nel merito in via principale: accertare la legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. dichiarata dalla stante la correttezza dell'operato della CP_4 medesima, e per l'effetto tenere indenne la odierna convenuta in relazione a tutti CP_4
i fatti antecedenti la cessione;
In via subordinata: respingere la domanda di parte attrice di essere tenuta indenne e/o manlevata dalla da ogni conseguenza derivante dagli accadimenti ante cessione CP_4 in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
Per Parte_3
Nel merito: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con la conseguente conferma della sentenza n.1329/2024 del 18.07.2024 del Tribunale di
Padova.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e per essa quale mandataria Parte_3 promuoveva la fase di merito del giudizio ex art.615 comma secondo Parte_2
c.p.c. convenendo in giudizio (debitore opponente nella fase avanti al Parte_1
pag. 3/13 GE) e chiedendo in via preliminare l'accertamento della carenza Controparte_3 di legittimazione passiva di (incorporata da e Controparte_4 Controparte_3 nel merito, accertata la legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c. da parte della cedente, chiedeva il rigetto dell'opposizione formulata da CP_4
con declaratoria di legittimità dell'esecuzione promossa e rubricata sub Parte_1
r.g.e. n. 85/2022 del Tribunale di Padova. In via subordinata chiedeva inoltre di essere tenuta indenne e manlevata da per quanto avvenuto prima della Controparte_3 cessione. esponeva che con atto di pignoramento notificato in data 17.03.2022 Parte_3 aveva incardinato, in qualità di cessionaria di avanti il Tribunale di Controparte_4
Padova la procedura esecutiva immobiliare n. 85/2022 nei confronti di e Pt_1 CP_5
per il recupero del credito portato dal contratto di mutuo fondiario Controparte_6 sottoscritto in data 22.12.2003 dal Banco di Brescia s.p.a., (poi fuso in Controparte_4 per l'importo di euro 308.584,34. In data 18.01.2022 veniva intimato atto di precetto ai mutuatari per la somma di euro 308.584,34 avverso il quale proponeva Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. contestando l'ammissibilità della procedura esecutiva e lamentando l'esistenza della procedura esecutiva r.g.e.
n.181/2017 del Tribunale di Padova avente ad oggetto i medesimi beni immobili pignorati e l'inesigibilità del credito azionato a fronte dell'illegittimità della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c,c, inviata da
[...] per insussistenza dei presupposti. CP_4
Con provvedimento del 23.01.2023, il Giudice aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva r.g.e. n. 85/2022 e aveva assegnato il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_3 in merito alle censure relative alle condotte poste in essere dalla banca cedente e chiedeva il rigetto delle domande formulate da e chiamava in causa Parte_1
(incorporante . Rilevava che con contratto di Controparte_3 Controparte_4 mutuo fondiario del 22.12.2003 Banco di Brescia s.p.a. aveva concesso a titolo di mutuo alla società la somma di euro 16.000.000,00 a garanzia della Parte_4 quale era stata iscritta ipoteca volontaria in data 24.01.2004 su una serie di beni pag. 4/13 immobili siti in Padova. Banco di Brescia s.p.a. aveva sottoscritto con Parte_4
atto di variazione della durata di ammortamento del mutuo e frazionamento del
[...] debito residuo di euro 500.000,00 garantito dai beni siti in Padova e catastalmente censiti alla sezione A, foglio 25 mapp. 61 sub 331-333-136-137 con accollo della quota di mutuo fondiario residuo.
In data 23.02.2007, aveva sottoscritto con e Parte_4 Pt_1 CP_5 CP_6
il contratto di compravendita avente ad oggetto le suddette unità immobiliari.
[...]
In data 18.01.2019, era stata notificata a Banco di Brescia s,p.a. l'esistenza della procedura immobiliare r.g.e. n. 181/2017 promossa sui medesimi beni e, in data
23.01.2019, aveva comunicato ai mutuatari la decadenza dal beneficio Controparte_4 del termine ex art. 1186 c.c. intimando il versamento di euro 305.565,26. Rappresentava che era intervenuta nella procedura esecutiva r.g.e. n. 181/2017, ma in Controparte_4 seguito alla sospensione della stessa aveva notificato atto di precetto nei confronti dei mutuatari.
Rilevava che la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine era stata effettuata in ragione dell'art.15 del capitolato allegato al contratto di mutuo sottoscritto tra la banca e i , tenuto conto che l'art. 13 del capitolato comportava l'obbligo Pt_1 per i mutuatari di comunicare entro un mese il pignoramento che aveva colpito i beni cauzionali e, in ogni caso, che l'emersione di un credito di terzi di per euro 688.498,36 integrava lo stato di insolvenza.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di cui all'atto di Parte_1 citazione e richiamando quanto già sostenuto in fase cautelare avanti al giudice dell'esecuzione.
Si costituiva altresì chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_3 accertamento della carenza di legittimazione passiva dell'attore in merito alla decadenza dal beneficio del termine e l'accertamento della legittimità della decadenza medesima, avendo la applicato l'istituto conformemente al dettato di cui all'art. 1186 c.c. In CP_4 via subordinata chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice di essere tenuta indenne e manlevata dalla da ogni conseguenza derivante dalle vicende CP_4 antecedenti alla cessione.
pag. 5/13 Con la sentenza n.1329/24 il Tribunale di Padova accertava la legittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. da parte di CP_4
e il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
con rigetto dell'opposizione formulata da nell'esecuzione r.g.e. Pt_1 Parte_1
n.85/2022 del Tribunale di Padova, e condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevata l'applicabilità del rito c.d. ante Cartabia riteneva ammissibile la proposizione dell'eccezione volta ad accertare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. trattandosi di una censura relativa all'esigibilità del credito portato dal titolo esecutivo proponibile anche nei confronti del cessionario rigettandola per infondatezza. Il giudice di prime cure, tenuto conto della documentazione dimessa, accertava che l'instaurazione nei confronti di Parte_1 di un'esecuzione immobiliare volta alla vendita del bene oggetto di garanzia e la richiesta da parte dei mutuatari di sospensione per un anno del pagamento delle rate motivata dal fatto che “a causa della crisi presentano delle difficoltà finanziarie temporanee” erano circostanze che rientravano nel concetto di insolvenza trattandosi di chiari indici sintomatici di una situazione di dissesto economico e della probabile perdita da parte di del bene oggetto della garanzia patrimoniale Parte_1 specifica. Il Tribunale rigettava altresì la doglianza di circa l'illegittimità Parte_1 della duplicazione delle azioni esecutive, poiché la possibilità per il creditore di attivare un'autonoma procedura esecutiva risulta espressamente prevista dall'art. 493 c.p.c.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1329/24 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita e per essa la mandataria chiedendo il rigetto Parte_3 Parte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita altresì eccependo l'inammissibilità ai sensi degli Controparte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, in caso di pag. 6/13 accoglimento dell'appello, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 35, primo comma, del d. lgs. n.149/2022 in relazione al rito applicabile al giudizio rilevando che il giudizio di merito sull'opposizione risulti pendente solo a decorrere dall'introduzione della causa di merito e, ai fini della individuazione del rito applicabile, sia necessario aver riguardo alla data in cui è stata introdotta la causa di merito, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie il contenzioso, essendo stato iscritto a ruolo dopo l'01.03.2023, risultava regolato dal c.d.
“rito Cartabia” e conseguentemente la costituzione in giudizio di Controparte_1 risultava tardiva e la documentazione allegata non tempestiva essendo stata depositata il giorno prima dell'udienza di prima comparizione.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce la nullità della chiamata in causa di effettuata con citazione diretta assumendo che la Controparte_1 chiamata avrebbe dovuto essere autorizzata dal giudice, rivestendo la Parte_3 posizione processuale di attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale.
Rilevava inoltre come la costituzione di non aveva sanato il vizio, Controparte_1 poiché l'art. 156 c.p.c. si riferisce all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, violazione del contraddittorio e del legittimo affidamento delle parti sulla correttezza del rito e della normativa ad esso applicabile.
Rilevava come la vocatio in ius da parte di era avvenuta secondo la Parte_3 formulazione dell'art. 163 c.p.c. con invito alla costituzione nel termine di 70 giorni e pag. 7/13 le parti hanno depositato le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. Il riferimento al rito applicabile è stato indicato solo in sentenza, ma se il giudice di prime cure avesse rilevato l'irritualità del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., avrebbero potuto essere chiesti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. L'aver rinviato alla fase decisoria ogni pronuncia sul punto ha determinato una compressione del diritto di difesa che determina “ex se” la nullità della sentenza.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza in punto di legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Rappresentava che la facoltà di chiedere la sospensione del mutuo per un anno era Contr prevista da un documento formato dalle associazioni di categoria di concerto con l' ed il dell'Economia e le temporanee difficoltà economiche non legittimano la CP_8 decadenza dal beneficio del termine. Rilevava come non era stato considerato che
[...]
, successivamente all'invocata decadenza del termine, estinse due mutui con Pt_1 altri istituti di credito e inoltre il patrimonio di era capiente e in grado di Parte_1 far fronte alle obbligazioni assunte, come provato dalla stima dei beni immobili pignorati effettuata dal c.t.u. dell'esecuzione immobiliare n. 181/2017 pendente avanti il
Tribunale di Padova. Inoltre rilevava come il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che il debito oggetto della dichiarazione di decadenza gravava tanto su
[...]
quanto su e , ma l'esecuzione promossa da Pt_1 Persona_1 Controparte_6 terzi riguardava solo , nonostante fossero presenti ulteriori patrimoni da Parte_1 poter aggredire.
Quinto motivo di impugnazione
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91
c.p.c. e l'illegittimo addebito delle spese di lite della chiamata in causa di
[...]
sostenendo che la chiamata in causa era avvenuta su iniziativa di Controparte_1 [...] che ha svolto in via preliminare domanda di accertamento del proprio difetto Parte_3 di legittimazione passiva e di accertamento della legittimazione passiva di
[...]
e in via subordinata domanda di manleva. Rileva che la domanda di Controparte_1 manleva svolta da era stata rigettata non avendo la chiamante individuato Parte_3 né la causa petendi, né istruito la domanda medesima, e pertanto, trattandosi di pag. 8/13 chiamata in causa arbitraria le spese di lite di avrebbero dovuto Controparte_1 essere poste a carico di risultando soccombente anche con riferimento Parte_3 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo e il terzo motivo di impugnazione l'appellante assume l'erronea trattazione del procedimento di primo grado secondo il rito c.d. ante Cartabia.
I motivi sono infondati poiché come già evidenziato dal giudice di prime cure il giudizio pur iscritto a ruolo dopo l'1 marzo 2023 (rectius instaurato con atto di citazione notificato in data 16.3.2023 ) era regolato dalla disposizioni del c.p.c. precedenti alla riforma Cartabia in quanto fase di merito successiva alla fase già promossa davanti al GE con ricorso depositato prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
149/2022.
Secondo l'art. 35 del decreto legislativo n.149/2022 “le nuove disposizioni, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n.149/2022 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 e dunque va verificato se il giudizio di opposizione è da considerarsi agli effetti dell'articolo 35 iniziato prima o dopo il 1 marzo 2023
In proposito viene in rilievo la natura bifasica del procedimento monitorio e del successivo (eventuale) giudizio di opposizione.
Come già osservato dalla Suprema Corte l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 secondo comma c.p.c., pur risultando distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce infatti un giudizio unico (cfr. Cass.civ. n.
9352/2017). In proposito la Corte ha dato continuità a quanto già osservato da Cass. civ. n.9246/2015 con riferimento al giudizio di opposizione agli atti esecutivi e alle modifiche apportate dalla legge n.69/2009 all'articolo 327 c.p.c.
In relazione all'applicabilità del regime di cui all'art.307 c.p.c. come modificato dalla legge n.69/2009 la Corte ha infatti osservato che “ anche quando il processo nel merito debba essere riassunto, per ragioni di competenza, davanti ad altro giudice, nel termine pag. 9/13 all'uopo fissato dal giudice dell'esecuzione, sicché, in caso di mancata tempestiva riassunzione entro tale termine, ai fini dell'applicabilità del regime previsto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria e non quello della riassunzione;
pertanto, l'inosservanza del termine "de quo" verificatasi dopo la data di entrata in vigore della citata legge, ma in un processo di opposizione all'esecuzione già pendente, per essere stata precedentemente introdotta la fase sommaria, è regolata dal regime previgente, in forza del quale l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione era rilevabile solo ad istanza di parte, da svolgersi prima di ogni altra difesa” (Cass civ .n.5608/2017).
In merito al secondo motivo di appello relativo alla asserita nullità della chiamata in causa del terzo in quanto svolta in via diretta dall'opponente senza previa autorizzazione del giudice va rilevato che la censura è stata svolta per la prima volta in sede d'appello ed è pertanto inammissibile.
Sul punto va in ogni caso sottolineato come l'opponente ha legittimamente provveduto alla chiamata del terzo nel giudizio sia in quanto nella posizione di attore sia più in generale trattandosi di chiamata svolta dal successore a titolo particolare nei confronti del cedente del credito, litisconsorte necessario quale parte originaria tenuto conto che in sede di ricorso ex art.615 secondo comma c.p.c. il debitore aveva eccepito l'inesigibilità del credito per illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. svolta dal creditore originario ( poi incorporata Controparte_4 per fusione in ) e quale cessionaria aveva eccepito la Controparte_1 Pt_3 propria carenza di legittimazione .
Va altresì rigettato il quarto motivo d'impugnazione.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha sancito la legittimità della decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c. (di cui alla raccomandata 23 gennaio 2019).
In proposito va sottolineato come il creditore al fine di avvalersi legittimamente della clausola contrattuale che prevede la decadenza dal beneficio del termine deve dedurre e dimostrare il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186
pag. 10/13 cod.civ., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse.
L'articolo 1186 cod.civ. trova fondamento nel sopravvenire di fatti che accentuano il rischio del creditore di rimanere insoddisfatto e, più in particolare nella sua ipotesi principale, si ricollega al verificarsi di una situazione di “insolvenza” che incide sulla garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore. E tale “insolvenza”, come più volte sottolineato dalla suprema Corte, va riferita alla situazione di dissesto economico anche di tipo temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi (ben diverso da quello preso in considerazione in sede fallimentare), che non rivesta, quindi, necessariamente i caratteri di gravità e di irreversibilità e che renda verosimile l'impossibilità, da parte del predetto, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie sono state valorizzate dal giudice di prime cure l'intervenuta notifica nel novembre 2018 dell'avviso ex art.498 c.p.c. relativo alla pendenza dell'esecuzione Cont immobiliare n.181/2017 promossa per un credito di terzi di oltre 688.000,00 e inoltre della richiesta trasmessa in data 28.12.2018 da parte del debitore di sospensione delle rate del mutuo nella quale si dava atto “di trovarsi in una situazione economica e finanziaria tale … che a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee”.
Ritiene il Collegio che la notifica del pignoramento dell'immobile oggetto dell'ipoteca a garanzia del mutuo da parte di un terzo e per l'ingente posizione creditoria suindicata configura indice del dissesto economico pur temporaneo del debitore
Inoltre come già sottolineato dal giudice di prime cure detta situazione di crisi risulta esser stata espressamente dichiarata dallo stesso debitore, con dichiarazione a valenza confessoria, posto che nella richiesta di avvalersi della sospensione dei debiti inviata da in data 28 dicembre 2018 il medesimo, pur non dichiarando la pendenza CP_4 dell'esecuzione immobiliare, dichiarava espressamente di trovarsi in una situazione economica finanziaria che “a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee” (cfr. doc. 4 depositato unitamente alla comparsa da ). Controparte_1
Deve dunque ritenersi che nella fattispecie in discussione, risulta configurabile quella situazione di insolvenza richiamata dall'art. 1186 c.c. nei termini sopraindicati.
pag. 11/13 Né in proposito, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, paiono valorizzabili i pagamenti indicati dall'appellante (del luglio 2019 e gennaio 2023) in quanto pacificamente intervenuti successivamente alla intimata decadenza del termine ovvero l'asserita mancata valorizzazione del valore attribuito in sede di stima degli immobili pignorati. In proposito è sufficiente osservare come il valore attribuito in sede di stima al compendio pignorato in assenza di concrete offerte di vendita assume un valore solo prognostico e, quanto al valore del patrimonio dei condebitori come si tratta di soggetti terzi mentre la valutazione va svolta in relazione al debitore e in ogni caso come il riferimento è stato svolto in maniera del tutto aspecifica ( limitandosi a riferire in sede di comparsa e risposta in primo grado che “coobligati al pagamento del mutuo erano anche i figli del sig. – e – rispetto ai quali la Parte_1 CP_5 CP_6
a suo tempo non fece alcuna valutazione né di insolvenza né di solvibilità). CP_4
Il quinto motivo di opposizione va rigettato tenuto conto che come più sopra osservato ha legittimamente provveduto alla chiamata di Parte_3 Controparte_10 posto che in sede di ricorso ex art.615 secondo comma c.p.c. l'appellante aveva eccepito l'inesigibilità del credito per illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. svolta dal creditore originario ( poi incorporata Controparte_4 per fusione in ). Come già osservato dalla Suprema Corte “In forza Controparte_1 del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. ( cfr. Cass.civ. n.31889/2019).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono liquidate, Parte_1
pag. 12/13 secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA , in favore di ciascuna delle parti appellate.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1329/2024 pubblicata il 22.7.2024 del Tribunale di Padova, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e per essa le Parte_1 Parte_3 Parte_2 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 13/13