Articolo 15 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 14Articolo 16
Versione
17 febbraio 1970
Art. 15.
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970
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