Art. 15.
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20.
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20.