Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto dal sig. Bakary IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Zagni, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Marsilio Da Padova, 22;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso in ordine alla richiesta dell’interessato del 26.02.2025, diretta al rilascio del titolo di viaggio per stranieri, in qualità di soggetto titolare di protezione sussidiaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio la parte ricorrente ha domandato “ la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento della Questura di Campobasso e in ordine al diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri presentata in qualità di titolare di protezione sussidiaria a seguito di istanza espressa del 26.02.2025 ” (cfr. l’oggetto del ricorso a pag. 1).
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri titolari dello status di protezione sussidiaria »;
II- « Sul ricorso contro silenzio inadempimento della Questura di Campobasso ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 »;
III- « Sulla qualificazione del diritto azionato e sulla configurabilità del silenzio rifiuto ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti dell’inerzia serbata dalla Questura di Campobasso sull’istanza diretta al rilascio di un titolo di viaggio che il cittadino straniero avrebbe - in tesi- formalizzato con una PEC del 24 novembre 2024.
2. In resistenza al ricorso, per il Ministero dell’Interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso obiettando, in particolare, che quella avanzata con PEC di data 24 novembre 2024, lungi dal sostanziarsi in una richiesta di rilascio del titolo di viaggio, avrebbe costituito una semplice richiesta preliminare di “ informazioni in merito alla procedura per la presentazione della domanda di rilascio del titolo di viaggio ”, e, inoltre, “ che neppure l’atto di diffida datato 26 febbraio 2025 (doc.5) può essere qualificato come valida richiesta di rilascio del titolo di viaggio agognato. Con essa, infatti, si chiede alla Questura di Campobasso “il rilascio del titolo di viaggio richiesto dal signor IA BA senza che, tuttavia, il ricorrente abbia mai formalmente e correttamente inoltrato alcuna istanza in tal senso ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 17 novembre 2025 a pag. 3).
3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 l’affare è stato trattenuto in decisione come da verbale.
4. Il ricorso deve essere respinto.
4.1. Innanzitutto, come ha eccepito la difesa erariale, l’interessato non ha mai debitamente formalizzato la propria richiesta di rilascio del titolo di viaggio nei modi previsti, essendosi limitato soltanto a chiedere informazioni in merito alla procedura da seguire al fine di presentare, poi, l’apposita domanda: infatti, nella PEC del 23.11.2024 si legge: “ scrivo per chiedere informazioni in merito alla procedura per la presentazione della domanda di rilascio del Titolo di Viaggio per il mio assistito …” (cfr. all. denominato “ PEC richiesta titolo di viaggio Questura di Campobasso ” della produzione della parte ricorrente del 20.06.2025).
L’Amministrazione, d’altra parte, non è rimasta affatto inerte rispetto a una simile richiesta, fornendo al contrario, con la sua PEC del 3.12.2024, le seguenti informazioni: “… l’appuntamento per il ritiro è stato fissato per il giorno … presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione … Nella stessa giornata, salvo problemi tecnici, sarà possibile presentare la domanda del rilascio del Titolo di viaggio, dovrà portare al seguito: 2 foto [;] un bollettino pagato all’Ufficio Postale di euro 42,50 [;] 1 marca da bollo di euro 16,00 ” (cfr. all. n. 2 della produzione della difesa erariale dell’11.11.2025).
4.2. La difesa erariale ha inoltre aggiunto, sempre al riguardo, che “ la formalizzazione dell’istanza per il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri presuppone la necessaria presenza fisica del richiedente presso il l’Ufficio Immigrazione della competente Questura. Invero, dopo l’identificazione e l’acquisizione dei rilievi foto-dattiloscopici all’istante viene rilasciata la ricevuta di avvenuta presentazione ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 17.11.2025 a pag. 3).
In altre parole, secondo le plausibili obiezioni appena esposte, non era possibile avanzare una richiesta di tal fatta solo per via telematica, dovendo l’Ufficio necessariamente verificare l’identità del soggetto al quale ci si accingeva a rilasciare il titolo di viaggio in questione, e, soprattutto, accertare la corrispondenza a questo delle fotografie che il privato allegava.
Ma nulla di tutto ciò è avvenuto, essendosi l’interessato astenuto dal dare seguito alla propria iniziale richiesta con una sua presentazione personale, così di fatto sottraendosi alle verifiche di cui si è detto.
E, per quanto appena detto, l’interessato non può giovarsi nemmeno del successivo suo atto di diffida a mezzo di legale datato 26 febbraio 2025.
4.3. Per fugare ogni dubbio sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, si aggiunga che in data 19 dicembre 2024 la Questura resistente ha finanche domandato al cittadino straniero la produzione di un’attestazione, rilasciata da qualificata rappresentanza governativa dello Stato del Mali, da cui si potesse evincere l’impossibilità, per costui, di ottenere un passaporto maliano.
Difatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007 – “ Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta ” –, alla Questura è concesso di emettere il titolo di viaggio per stranieri solo “ quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza ”.
Ma l’interessato non ha prodotto neppure una simile attestazione.
4.4. In definitiva, quindi, nel caso di specie non è ravvisabile alcun ingiustificato silenzio da parte della Questura, essendo per contro emerso che:
- da un lato, l’interessato non ha mai formalizzato la propria domanda in presenza come richiesto dall’Amministrazione;
- dall’altro, l’Amministrazione, lungi dal restare inerte, si era invero attivata per fornire al cittadino straniero tutte le informazioni sulle modalità da seguire per formalizzare utilmente la sua richiesta.
5. In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
GI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO