Sentenza 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/04/2021, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00459/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2017, proposto da
PA ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, domiciliato presso la Segreteria TAR Veneto in Venezia, Cannaregio 2277-2278;
contro
Comune di Casalserugo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Santa Lucia, 1;
nei confronti
RA AT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Nota, Prot. n. 4371, in data 19 maggio 2017 avente ad oggetto “Riscontro a Vs. note pervenute in data 22.04.2017, Prot. n. 3491 -3492” a firma del Funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente del Comune di Casalserugo;
di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento o connesso, ivi compresa la Nota, Prot. n. 10089, in data 2 dicembre 2016, nonché la non conosciuta CIL in data 12 settembre 2014, Prot. n. 7777 richiamata nella precitata nota comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalserugo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. ZZ ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il Comune resistente ha negato l’esercizio dei propri poteri repressivi e sanzionatori, sollecitati dal ricorrente in riferimento alle opere di sistemazione delle aree esterne realizzate presso il residence sito lungo la Via Sperona del territorio comunale.
Con l’atto di gravame sono stati articolati i seguenti motivi di censura:
1-2) con il primo e il secondo motivo si contesta la violazione delle disposizioni dettate dalla L. 122/1989, giacché in sede di determinazione della superficie delle aree da adibire a parcheggio del residence sarebbe stata inclusa anche la superficie della “ strada di distribuzione” rinominata come “ area di manovra” ; inoltre, sarebbe stato erroneamente calcolato, per difetto, il volume edificato, dal quale ricavare la superficie necessaria a parcheggio in base alle NN.TT.AA. del P.R.G. in vigore nel corso dell’anno 1997 nel Comune di Casalserugo;
3-4) si lamenta inoltre che il Comune resistente, nel verificare l’estensione della aree da adibire a parcheggio, avrebbe omesso di considerare i “ parcheggi privati ” di cui all’art. 41 sexies della L. n. 1150/1942: si osserva in proposito che l’obbligo di reperimento dei parcheggi privati si imporrebbe anche nel caso di specie, in ragione dell’evidente aggravio del carico urbanistico di zona determinato dall’intervento effettuato;
5) con un ulteriore motivo (rubricato erroneamente con il nr. 6) si lamenta che il Comune avrebbe rilasciato il titolo edilizio relativo agli interventi in discorso pur in difetto di legittimazione degli istanti a richiederlo, per mancanza di consenso del ricorrente.
Si è costituito il Comune resistente, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso non essendo stato impugnato tempestivamente il provvedimento in data 3.12.2016: l’atto in data 19.05.2017, in questa sede gravato, sarebbe infatti meramente confermativo del precedente; il ricorso sarebbe altresì inammissibile, secondo il Comune, per carenza di interesse alla relativa proposizione; il primo motivo di ricorso sarebbe, infine, inammissibile per assoluta genericità delle deduzioni sviluppate. Nel merito parte resistente ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza in data 25.03.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in disamina il Sig. ZZ ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Casalserugo ha negato l’esercizio di poteri repressivo-sanzionatori in relazione all’intervento di sistemazione delle aree esterne del residence che sorge lungo la via Sperona del territorio comunale. Dagli atti in disamina emerge che il ricorrente è titolare, per acquisto effettuato nell’anno 1998, di una casa di abitazione posta all'interno di tale residence, nell’ambito del quale i proprietari condividono, mediante servitù e assegnazioni di spazi a uso esclusivo, le aree destinate a transito, manovra e parcheggio degli autoveicoli.
Il Sig. ZZ lamenta che, a far data dal 2014, veniva realizzata una sistemazione delle aree esterne del residence in difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dal Comune.
Ciò posto, occorre, preliminarmente, esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse al gravame, essendo stato impugnato un atto meramente confermativo, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (il contenuto motivazionale dell’atto si esaurisce nell’affermazione: “(..) si conferma quanto già comunicato con propria nota in data 2.12.2016 prot. 10089 (..)”.
Dovendosi inquadrare l’atto come meramente confermativo esso non è autonomamente impugnabile sia per carenza di interesse a ricorrere, sia al fine di scongiurare possibili elusioni ai termini di impugnazione dell'atto confermato (v. per tutte Consiglio di Stato sez. IV, 29/08/2019, n. 5977 che traccia la differenza rispetto alla ipotesi di conferma propria).
Nemmeno ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per l’invocata rimessione in termini del ricorrente.
Ed infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere (richiesta dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall’interessato; diversamente opinando, il vizio formale si risolverebbe in una emancipazione indiscriminata dal termine di decadenza; sicché la rimessione in termini è possibile soltanto se l’inosservanza del termine d'impugnazione sia giustificata dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, da un cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali o ancora da attività macroscopicamente equivoche o contraddittore poste in essere dalla stessa amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2017, n. 199; Consiglio di Giustizia Amministrativa, 27 febbraio 2015, n. 163; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4623; Consiglio di Stato, V, 25 luglio 2014, n. 3964).
Nel caso in esame, non è stato offerto al Collegio alcun elemento utile a far ritenere sussistenti le «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto od i gravi impedimenti di fatto» richiesti dall'art. 37 c.p.a.: il ricorrente si è, infatti, limitato a riferirsi alla complessità e all’elevato tecnicismo del provvedimento comunale in data 3.12.2016, che rivelerebbero “ la sussistenza di una fattispecie particolarmente tecnica ed articolata a fronte di un approccio non particolarmente lineare, né sollecito dell'Amministrazione per affrontarla e risolverla ”.
Non è, invero, dato apprezzare alcuna peculiare complessità né del provvedimento, né della vicenda in fatto a relativo fondamento (che il ricorrente valuta come tali in quanto l’atto conterrebbe riferimenti a “ dati tecnici e a concetti edilizi di non immediata percepibilità da parte di una persona di comune cultura e preparazione ”): non sussiste, comunque, nessuna delle fattispecie in precedenza richiamate in presenza delle quali è possibile la rimessione in termini dell’interessato.
L’assenza di qualsiasi incertezza oggettiva sugli strumenti di tutela azionabili e sulla autorità giudiziaria competente a conoscerne, nonché la mancata prova di eventuali gravi impedimenti di fatto escludono la configurabilità dell'errore scusabile ai fini della richiesta rimessione in termini ( cfr . Cons. St., Sez. VI, 7.11.2019, nr. 8889)
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO