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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 13/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 141/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. e P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in 39040 Varna (BZ), Via Forch n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a Parte_2
BR (BZ) il 01/03/1977, C.F. C.F._1
domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato con atto allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Paolo Segalerba del Foro di
OL (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo Studio del medesimo, in 39100 OL,
1 Via Cassa di Risparmio n. 13.
- appellante -
contro
CF PI , n.q. di Capogruppo CP_1 P.IVA_2
Mandataria del Controparte_2
in persona del Legale Rapp.te
[...] Controparte_3
C.F. , nata a [...] il [...], C.F._3
dom.ta presso la sede legale in Milano alla Via Goffredo Mameli
11, rappresentata, elettivamente domiciliata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado,
dall'Avv. Roberta Colao del foro di Bologna (C.F
CodiceFiscale_4 Email_1
con studio in Bologna alla Via Francesco Petrarca 2
- appellata -
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del
Tribunale civile di OL n. 61/2023, pubblicata in data 25-
01-2023, nei capi oggetto di impugnativa e per i motivi esposti,
e per l'effetto - condannare l'appellata in proprio e CP_1
nella qualità spiegata, a corrispondere alla la Parte_1
2 somma di Euro 223.815,83
(duecentoventitremilaottocentoquindici/83), ovvero quella diversa da determinarsi in corso di causa, di cui:
-- Euro 50.664,00 a titolo risarcitorio e/o reintegratorio dei danni subiti dalla per effetto dell'esecuzione Parte_1
gravemente difettosa e non conforme alle regole dell'arte delle lavorazioni al medesimo subappaltate, ovvero la diversa CP_4
somma che risulterà in corso di causa nella misura corrispondente al maggior costo sostenuto dalla Pt_1 [...]
per l'integrale rimozione dei vizi e delle non conformità Pt_1
esecutive rilevate nelle predette lavorazioni, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
-- Euro 48.843,28 a titolo risarcitorio e/o reintegratorio nella misura corrispondente al maggior costo sostenuto dalla
[...]
per l'esecuzione delle opere già subappaltate al Parte_1 CP_5
e da quest'ultimo non realizzate, ovvero la diversa somma
[...]
– maggiore o minore – da determinarsi in corso di causa, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
-- Euro 89.558,55 a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal all'Opera inerente il cantiere “ CP_5 Parte_3
Istituto di cultura e di lingua per l'educazione nelle scuole” in
OL e riqualificazione immobiliare funzionale dell'Istituto di
OL delle Suore Marcelline, nel corso e in dipendenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati all'appellata, ovvero la diversa somma – maggiore o minore – da determinarsi in corso
3 di causa, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
-- Euro 34.750,00 a titolo di penali contrattualmente previste ed applicate dall'appellante per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni discendenti in capo all'appellata dai contratti di subappalto per cui è lite, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'irricevibilità ovvero l'improcedibilità e comunque l'infondatezza delle avverse domande e conclusioni, anche nella parte in cui viene richiesto l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, e non accolte in quella sede, per omessa rituale proposizione di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado e per l'effetto respingere integralmente le domande medesime;
- condannare in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese ed onorari di giudizio;
del procuratore di parte appellante:
1. Rigettare l'avversa impugnazione perché inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti in comparsa.
2. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza oggetto di gravame, e salve le statuizioni coperte da giudicato, accogliere le conclusioni svolte da in primo grado e, previo CP_1
accertamento dell'avvenuto adempimento di e del , CP_5 CP_4
confermare la domanda di pagamento svolta da , come CP_1
accolta dalla sentenza di primo grado, per tutte le ragioni esposte, con ogni conseguente pronuncia nella misura statuita,
4 e tenuto conto dell'avvenuto pagamento ad oggi da parte di di quanto disposto in sentenza. Parte_1
3. Accertare l'inadempimento di al contratto e agli Parte_1
atti sottoscritti, per tutti i motivi esposti fin dal primo grado e l'insussistenza di qualsivoglia credito verso e il e CP_5 CP_4
quindi l'insussistenza di qualsivoglia diritto a pretesi danni,
penali e restituzioni e comunque a trattenere le somme corrispondenti al credito di , per tutti i motivi esposti. CP_1
4. Per l'effetto confermare la condanna di al Parte_1
pagamento dell'importo statuito in sentenza a titolo di saldo del dovuto sull'opera, ovvero in subordine a titolo di risarcimento del danno subito da in conseguenza CP_6
dell'inadempimento di , da liquidare sempre in Parte_1
misura corrispondente ovvero da liquidare anche in via equitativa.
5. In mero subordine, nella denegata ipotesi di diversa valutazione giuridica per i motivi esposti in atti, ritenuto l'ingiustificato arricchimento di in danno di Parte_1 CP_6
confermare la pronuncia di condanna di al
[...] Parte_1
pagamento dell'importo statuito in sentenza.
6. Rigettare ogni altra eccezione e domanda riconvenzionale,
anche per mancanza di prova e per violazione della soglia di prevedibilità ex art. 1225 cc.. Con vittoria di competenze di ogni grado di giudizio. Si impugna ancora in tale sede l'avverso gravame, perché inammissibile e infondato per i motivi esposti e
5 se ne chiede il rigetto. Si chiede fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini per la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Nell'ambito dell'appalto pubblico concluso dal Comune
di OL per la riqualificazione immobiliare funzionale dell'Istituto delle Suore Marcelline l'impresa appaltatrice Pt_1
con contratto n. 45 d.d. 21.02.2018 ha affidato in
[...]
subappalto al Raggruppamento Temporaneo di CP_2
costituito da quale mandataria e da
[...] CP_1
quale mandante, la realizzazione delle Controparte_7
opere edili a secco verso il corrispettivo a misura indicato nell'importo di € 504.857,90 (cfr. doc. n. 3 dell'appellante) con fine lavori previsto per il mese di febbraio 2020.
Per un'estensione meramente quantitativa di tali lavori subaffidati, subcommittente e subappaltatrice si sono accordate con scrittura recante la data del 28.12.2018 ed il n. 438 verso il corrispettivo a misura indicato in € 77.112,67 e fine lavori previsto per il 15.03.2019 (cfr. doc. n. 4 dell'appellante).
Il 21.02.2019 è stato redatto un verbale all'esito di un sopralluogo condotto nel contraddittorio con le imprese operanti in cantiere e finalizzato al controllo qualitativo dei lavori sino ad allora eseguiti.
In particolare, al ridetto sopralluogo erano presenti, oltre alla D.L. in rappresentanza del committente principale, anche
6 la subcommittente e la subappaltatrice delle opere edili a secco.
Nel menzionato verbale si dà evidenza “di problematiche
diffuse sui vari piani e in vari locali” (cfr. doc. n. 31
dell'appellante).
Con nota di pari data la subcommittente ha denunciato alla subappaltatrice i vizi e le difformità riscontrate all'esito del ridetto sopralluogo.
Il 28.02.2019 subcommittente e subappaltatrice hanno,
quindi, sottoscritto un accordo con il quale esse, oltre a contabilizzare, sulla base dei sal sino ad allora maturati, in €
380.000,00 il corrispettivo dei lavori eseguiti, hanno stabilito che entro il 15.03.2019 dovevano essere eliminati i vizi e le difformità denunciate il 21.02.2019, hanno, inoltre, definito quali fossero le opere da completare entro la stessa data specificando il relativo cronoprogramma ed, infine, hanno concordato che la subappaltatrice consegnasse entro il
31.03.2019 le certificazioni di qualità relative ai lavori (cfr. doc.
n. 15 dell'appellante).
Il 15.03.2019 la subappaltatrice ha cessato definitivamente di operare in cantiere e, in pari data, ha condotto un sopralluogo in contraddittorio con la sola subcommittente.
Sulla base degli esiti di tale sopralluogo e della verifica dei lavori eseguiti, il 21.03.2019 è stato redatto un verbale con il quale la subcommittente ha dichiarato testualmente che “i
7 lavori risultano eseguiti a regola d'arte nelle zone visivamente
controllate. Rimane un difetto della parte bagni a P 2° lato nord-
ovest per la concavità della parete …”.
Il 29.03.2019 la D.L. ha emesso l'ordine di servizio n. 11
con il quale, richiamata la scarsa qualità dei lavori già
riscontrata in occasione del sopralluogo congiunto d.d.
21.02.2019 e dato atto che nonostante gli eseguiti rifacimenti persistevano le segnalate criticità, ha ordinato all'impresa subcommittente “di ripristinare in maniera efficace e definitiva le
opera a secco fin qui realizzate nel blocco scuola eliminando vizi
e difetti al fine di dare le opere finite a regola d'arte” (cfr. doc. nr.
19 dell'appellante).
Con nota d.d. 18.04.2019, richiamate tutte le irregolarità
già contestate in precedenza nei mesi di gennaio e febbraio
2019 ed in particolare i vizi e le difformità attestati nel verbale d.d. 21.02.2019 redatto in contraddittorio con la D.L., senza tuttavia menzionare il successivo ordine di servizio n. 11 da questa emesso il 29.03.2019, la subcommittente ha comunicato alla subappaltatrice di sciogliersi unilateralmente dal contratto di subappalto deducendo testualmente: “i contratti di
subappalto, in uno con la scrittura privata del 28.02.2019,
devono intendersi risolti di diritto ai sensi dell'art. 1662, II
comma c.c., non avendo codesto RTI proceduto a riallinearsi alle
tempistiche esecutive indicate dalla scrivente, né a rimediare ai
vizi e difetti già contestati, entro il termine ivi previsto”.
8 Soltanto con nota d.d. 12.07.2019, con la quale ai sensi dell'art. 1460 c.c. ha respinto la richiesta del saldo del prezzo del subappalto per € 132.311,04 e, a propria volta, opposto un controcredito risarcitorio per € 242.201,37, la subcommittente ha formalmente comunicato alla subappaltatrice che la D.L.,
per conto del committente principale, con il menzionato ordine di servizio n. 11 d.d. 29.03.2019 non aveva approvato gli interventi di regolarizzazione delle opere com'erano stati stabiliti con l'accordo d.d. 28.02.2019 ed eseguiti entro la data del
15.03.2019 e ciò benché le parti del contratto di subappalto li avessero verificati ed accettati con il predetto verbale d.d.
21.03.2019.
2. La subappaltarice ha, quindi, chiesto ed ottenuto dal
Tribunale di OL il decreto ingiuntivo n. 1260 d.d.
08.07.2019 per il pagamento di € 132.039,00 a titolo di saldo del prezzo del subappalto.
3. Con citazione d.d. 21.08.2019 si è opposta la subcommittente ed ha eccepito che l'omesso pagamento di quanto veniva da lei ancora preteso sul prezzo dell'appalto era giustificato dall'inadempimento della subappaltatrice, della quale ha chiesto in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni da illecito contrattuale esposti nell'importo di € 241.738,63 con la richiesta di eventualmente compensare tale credito con quello avversario, se ritenuto fondato.
9 4. Costituitasi, la subappaltatrice ha contestato l'addebito d'inadempimento contrattuale mossole dalla subcommittente.
In particolare, la subappaltatrice ha rimarcato la circostanza che la subcommittente, sottoscrivendo il verbale d.d. 21.03.2019, aveva accettato, pressoché senza significative riserve, le regolarizzazioni da lei eseguite in adempimento dell'accordo d.d. 28.02.2019 che le parti del contratto di subappalto avevano concluso dopo il sopralluogo condotto in contraddittorio con la D.L. il 21.02.2019 per verificare la qualità
delle opere a secco sino ad allora completate.
Nella successiva nota d.d. 18.04.2019, con la quale si era unilateralmente sciolta dal contratto di subappalto, la subcommittente non aveva fatto alcuna menzione dell'ordine di servizio n. 11 d.d. 29.03.2019, emesso dalla D.L. per denunciare la persistenza delle irregolarità alle opere eseguite dalla subappaltatrice.
Su queste premesse la subcommittente ha dedotto testualmente: “E si è visto che neanche ha notificato il presunto
“ordine” postumo (doc. 19 di c/p) oggi invocato in atti. Ordine
neanche menzionato nella missiva di seconda risoluzione (quella cioè d.d. 18.04.2019; n.d.e.), con effetto di totale decadenza”;
“ , quindi, è comunque decaduta dalle facoltà di Parte_1
contestazione nei confronti di ATIR. Ha accettato l'opera. E tanto
si eccepisce ad ogni effetto, tra cui vi è in primis l'effetto che la
(seconda) risoluzione è comunque illegittima” (cfr. p. 37 della
10 comparsa di costituzione in primo grado d.d. 10.11.2019).
La subcommittente ha, dunque, con chiarezza eccepito la decadenza di controparte da qualsiasi pretesa nei propri riguardi ed insistito nella richiesta di saldo del prezzo del subappalto
5. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'assunzione della prova orale dalle stesse offerta e l'espletamento di CTU, l'adito
Tribunale di OL ha definito la controversia con la sentenza n. 61, pubblicata il 25.01.2023.
Contabilizzato il corrispettivo delle opere subappaltate e riconosciuto il credito risarcitorio della subcommittente limitatamente all'importo di € 8.834,28, il Tribunale ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo ed attribuito all'opposta subappaltatrice il minor credito di € 110.771,54 con il favore di
4/5 delle spese del grado.
6. Il Tribunale ha dato atto, anzitutto, che la D.L., per conto della committenza, non aveva mai approvato l'opera subappaltata e, d'altra parte, nemmeno la subcommittente l'aveva mai incondizionatamente accettata dal momento che nel verbale d.d. 21.03.2019 essa aveva dato atto di un difetto ad una parete e, comunque, l'istruttoria aveva dimostrato che la subappaltatrice non aveva assolto all'impegno di consegnare le certificazioni di qualità relative ai lavori eseguiti.
Su questa premessa il Tribunale ha, quindi, affermato
11 quanto segue.
“Pertanto la risoluzione invocata da tanto Parte_1
dell'accordo conciliativo, quanto del contratto di subappalto e
della relativa integrazione, risulta legittimamente fondata sia
sull'art. 1662 cod. civ., sia in base alle clausole contrattuali
richiamate, non essendo stati sanati tutti i difetti riscontrati in
corso d'opera mediante l'intervento correttivo ulteriormente
pattuito dopo il sopralluogo di data 21.02.2019, né essendo le
certificazioni state consegnate entro il termine stabilito in accordo
tra le parti” (p. 17 della sentenza).
Aggiunge il Tribunale: “Sul punto è documentale che
l'opponente (cioè la subcommittente n.d.e.) abbia verificato
l'opera realizzata da , rilevando solo un vizio ad una parete, CP_5
dopo l'esecuzione degli interventi in pristino concordati il
28.02.2019, mentre ai sensi dell'art. 1670 cod. civ. era suo onere
comunicare personalmente al subappaltatore entro 60 giorni i vizi
riscontrati dalla committente dopo la consegna dell'opera” (cfr. p.
18 della sentenza).
“Solamente con la successiva nota d.d. 12.07.2019
l'opponente indicava l'ordine di servizio emesso dalla direzione
lavori in data 29.03.2019 e denunciava i danni ai vetri della
scuola (doc. 21 ). Risulta pertanto fondata la decadenza Pt_1
dalla garanzia eccepita da con riguardo ai vizi riscontrati CP_5
dalla direzione lavori con l'ordine di servizio il 29.03.2019 –
mentre la questione inerente ai vetri verrà approfondita nel
12 proseguo – poiché comunicati oltre 60 giorni dopo che l'opponente
ne aveva ricevuta notizia dalla direzione lavori, circostanza
equiparabile alla scoperta, avvenuta dopo la consegna dell'opera
in data 21.03.2019”.
“Pertanto, in relazione ai difetti riscontrati dalla direzione
lavori, diversi da quello rilevato nel corso della verifica finale del
21.03.2019, l'opponente risulta decaduta dalla garanzia per vizi,
con conseguente suo onere di fornire la prova della loro
sussistenza, oltre che in ogni caso del danno patito e del nesso
causale fra danni e asseriti difetti”.
“La mera conferma dei vizi precedentemente riscontrati non
risulta sufficiente all'enucleazione circostanziata dei difetti
contestati, atteso che dopo il sopralluogo del febbraio 2019 le
parti avevano concordato ulteriori interventi, che erano stati
positivamente valutati dall'opponente, la quale è quindi onerata
di dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la sussistenza di
un danno e l'inerenza delle pretese risarcitorie ai difetti” (cfr. p.
19 e 20 della sentenza).
In sintesi, quindi, ad avviso del Tribunale, poiché entro il termine di sessanta giorni non ha comunicato alla subappaltatrice i vizi che la D.L., per conto del committente principale, le aveva denunciato con l'ordine di servizio n. 11 d.d.
29.03.2019, la subcommittente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., era decaduta dalla garanzia con la conseguenza che doveva intendersi gravata dell'onere di provare l'inadempimento
13 contrattuale (i vizi) ed i danni ad esso causalmente conseguenti
(“in relazione ai difetti riscontrati dalla direzione lavori, diversi da
quello rilevato nel corso della verifica finale del 21.03.2019,
l'opponente risulta decaduta dalla garanzia per vizi, con
conseguente suo onere di fornire la prova della loro sussistenza,
oltre che in ogni caso del danno patito e del nesso causale fra
danni e asseriti difetti”).
Prosegue il Tribunale affermando che, in relazione alle voci di danno dedotte dalla committente (oneri per il rifacimento delle opere viziate, sovrapprezzo per il completamento dell'opera subappaltata rimasta parzialmente inseguita, esborsi sostenuti per riparare i danni cagionati dalla subappaltatrice in cantiere durante l'esecuzione delle lavorazioni di sua competenza, danni da ritardo ed, infine, oneri conseguenti all'omessa consegna delle certificazioni inerenti i lavori eseguiti), l'espletata istruttoria aveva dimostrato un credito risarcitorio di soli €
8.834,28 (di cui € 5.836,48 per esborsi sostenuti a causa delle certificazioni mancanti ed € 1.497,80 per anticipazioni sostenute dalla subcommittente per conto della subappaltatrice).
7. Con citazione d.d. 25.07.2023 l'opponente subcommittente, ha gravato la predetta Parte_1
pronuncia formulando cinque motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata subappaltatrice CP_1
resistendo all'appello avversario.
14 La causa è passata in decisione all'udienza del
12.03.2025.
8.1. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione / Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1667 e
1668 c.c. – Violazione /Falsa e/o erronea applicazione degli artt.
2964, 2966 e 2967 c.c. in tema di decadenza – Violazione
dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova –
Erroneità in punto di ritenuta decadenza dalla garanzia per
difformità e vizi dell'opera appaltata, con riguardo ai vizi
denunciati nel corso del sopralluogo congiunto con la DL in data
21.02.2019 – Erroneità in punto di ritenuta verifica positiva
dell'opera e del fatto che della stessa si sia giovata – Parte_1
Motivazione carente e contraddittoria – Erronea considerazione e
valutazione delle risultanze istruttorie e documentali – Violazione
art. 115 c.p.c. – Travisamento”.
La doglianza investe il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha ritenuto la subcommittente decaduta dalla garanzia per i vizi denunciati dalla D.L., per conto della committenza principale, con l'ordine di servizio 29.03.2019 e di conseguenza l'ha gravata dell'onere di provare i vizi, le difformità e l'incompletezza dell'opera subappaltata nonché del nesso causale tra inadempimento contrattuale ed i danni dedotti.
L'appellante muove dal rilievo che vizi e difformità
dell'opera subappaltata erano stati riscontrati già il 21.02.2019
15 nel contraddittorio tra D.L., subcommittente e subappaltatrice,
la quale aveva assunto l'impegno di rimuoverli sottoscrivendo l'accordo d.d. 28.02.2019, il che bastava ad escludere qualsiasi decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 e 1668 c.c..
Aggiunge l'appellante che con l'ordine di servizio n. 11
d.d. 29.03.2019 la D.L. non aveva fatto altro che confermare la persistenza dei vizi e delle difformità già denunciate il
21.02.2019 e lo stesso aveva fatto la subcommittente con la nota d.d. 18.04.2019 recante la denuncia sempre delle medesime irrisolte problematiche.
Era perciò irrilevante che nella predetta nota non si facesse menzione del ridetto ordine di servizio emesso dalla
D.L..
“Le contestazioni dei vizi, che traggono fondamento dal
predetto Ordine di Servizio – sostiene testualmente l'appellante –
, sono comunque pienamente opponibili alla , afferendo a CP_5
lavorazioni dalla stessa eseguite e rilevando dunque nell'ambito
del rapporto contrattuale intercorrente tra la stessa e Pt_1
Ma nella fattispecie tale denuncia era addirittura superflua,
[...]
essendosi la stessa già definitivamente perfezionata sin dalla
data del sopralluogo del 21 febbraio 2019” (così a p. 24 dell'atto di citazione in appello).
Non poteva, conclude l'appellante, valere quale rinuncia all'azione di garanzia il verbale d.d. 21.03.2019, con il quale essa subcommittente aveva dichiarato i lavori della
16 subappaltatrice eseguiti a regola d'arte: tanto perché la definitiva accettazione ed approvazione spettavano soltanto alla committente principale, la quale aveva, invece, sempre rifiutato l'opera subappaltata non solo perché viziata ma anche perché
incompleta, il che valeva ad impedire qualsiasi liberatoria della subappaltatrice inadempiente.
8.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione recano tutti la medesima intitolazione:
“Violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della
prova – Ancora erroneità in punto di ritenuta decadenza dalla
garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata, con riguardo
ai vizi denunciati nel corso del sopralluogo congiunto con la DL in
data 21.02.2019 – Ancora erroneità in punto di ritenuta verifica
positiva dell'opera e del fatto che della stessa si sia giovata
– Motivazione carente e contraddittoria – Erronea Parte_1
considerazione e valutazione delle risultanze istruttorie e
documentali – Violazione art. 115 c.p.c. – Violazione dell'art.
1226 c.c. - Travisamento”.
Le censure veicolate da tali motivi d'impugnazione riguardano la parte della sentenza di primo grado con la quale sono state accolte in misura esigua le richieste risarcitorie che la subcommittente ha fatto valere in via riconvenzionale.
L'appellante ribadisce la critica mossa alla pronuncia di primo grado perché, pur avendo riconosciuto che legittimamente la subcommittente, a fronte dell'inadempimento
17 della subappaltatrice, aveva risolto il contratto di subappalto ai sensi dell'art. 1662 c.c., l'ha nondimeno ritenuta decaduta dall'azione di garanzia.
Essa prosegue lamentando che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie e così erroneamente negato che la subcommittente avesse assolto all'onere di dimostrare tanto l'inadempimento contrattuale della subappaltatrice quanto i danni che ne erano conseguiti, oltre agli ulteriori danneggiamenti che la subaffidataria dei lavori aveva cagionato in cantiere durante la loro esecuzione.
In particolare, l'appellante ribadisce l'assunto che non vi sarebbe soluzione di continuità tra i vizi, le difformità e la parziale inesecuzione dell'opera subappaltata che la D.L., per conto del committente principale, aveva denunciato dapprima nel sopralluogo nonché nel verbale d.d. 21.02.2019 e poi nell'ordine di servizio n. 11 d.d. 29.03.2019.
Il Tribunale, prosegue l'appellante, avrebbe perciò
contraddittoriamente, da un lato, ritenuto legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. per inadempimento della subappaltatrice e, dall'altro, disconosciuto la prova dei vizi, delle difformità e dell'insecuzione parziale dell'opera subappaltata che proprio quell'inadempimento sostanziavano.
Erronea era, in particolare, l'affermazione che i danni da inadempimento contrattuale non potevano ritenersi
18 concludentemente dimostrati dai documentati esborsi che la subcommittente aveva sostenuto per aver affidato la regolarizzazione dell'opera ad un'impresa terza.
Infine, conclude l'appellante, il Tribunale avrebbe errato anche laddove ha ritenuto di non integrare l'asserita incompletezza della prova del danno e della relativa derivazione causale dall'inadempimento della subappaltatrice con un giudizio equitativo consentito dal disposto dell'art. 1226 c.c..
8.3. Il quinto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 1382 e 1383 c.c. – Violazione dell'art. 183
c.p.c. – Violazione, e falsa e/o erronea applicazione dell'art. 9 dei
contratti di subappalto d.d. 21.02.1018 prot. n. 45 e del
28.12.2018 prot. n. 438 – erronea applicazione delle norme di cui
all'art. 1662 c.c. – Erroneità in punto di riconduzione del termine
ex art. 1662, comma 2 c.c. all'ipotesi di novazione, o proroga
convenzionale, del termine contrattuale di ultimazione dei lavori –
Motivazione carente e contraddittoria – Omessa e/o gravemente
erronea e contraddittoria considerazione e valutazione dei
presupposti giuridici e fattuali a cui i contratti di subappalto
ricollegano l'applicazione delle penali – erronea considerazione e
valutazione delle risultanze istruttorie – Violazione dell'art. 115
c.p.c. - Travisamento”.
La censura si focalizza sulla statuizione assunta dal
Tribunale in ordine alle penali pretese dalla subcommittente per i ritardi accumulati dalla subappaltatrice sul cronoprogramma
19 dei lavori a lei affidati.
Il Tribunale ha assunto come termine finale dei lavori subappaltati quello del 15.03.2019 fissato dalle parti con l'accordo d.d. 28.02.2019 e, quindi, constatato che la subappaltatrice aveva consegnato l'opera per la relativa verifica il 21.03.2019, dunque, 6 giorni dopo la scadenza concordata.
Alla stregua di tale ritardo ha quindi liquidato la penale contrattuale per ritardata consegna dei lavori.
Oppone l'appellante che nella liquidazione della penale si sarebbe dovuto considerare anche il ritardo, pari a 139 giorni,
che la subapplatatrice aveva accumulato in relazione alle scadenze intermedie fissate dal cronoprogramma dei lavori prima che intervenisse l'accordo d.d. 28.02.2019 ed insiste perciò nel ricalcolo del proprio credito.
9. L'appellata subappaltatrice in ordine ai primi quattro motivi che sostanziano l'impugnazione avversaria ha svolto i seguenti rilievi.
Anzitutto ha osservato che controparte non ha censurato la pronuncia gravata laddove ha accertato che nella specie la risoluzione del contratto di subappalto è avvenuta ai sensi dell'art. 1662 c.c. e, cioè, perché nel termine concordato con l'accordo d.d. 28.02.2019 la subappaltatrice non aveva rimediato alle irregolarità riscontrate in contraddittorio con la
D.L. il 21.02.2019.
Tanto, sostiene l'appellata, esclude che possa ora
20 discutersi di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della subappaltatrice.
Prosegue l'appellata deducendo che il Tribunale, sulla base della disposizione dell'art. 1670 c.c., ha argomentato la decadenza della subcommittente dall'azione di garanzia sul non impugnato rilievo di fatto che questa non aveva comunicato alla subappaltatrice il rifiuto della D.L., per conto del committente principale, di approvare i rifacimenti da questa eseguiti in adempimento dell'accordo d.d. 28.02.2019 e, dunque, la persistente denuncia delle irregolarità.
Poiché, conclude l'appellata, controparte non ha specificamente criticato il passaggio motivazionale afferente all'omessa comunicazione della denuncia con la quale la committente principale lamentava le persistenti irregolarità
dell'opera subappaltata, sul punto decisorio si sarebbe formato il giudicato interno, dal quale deriverebbe l'impossibilità di ridiscutere la conseguente decadenza della subcommittente dall'azione di garanzia e, dunque, le pretese risarcitorie da lei ancora dedotte nel presente grado d'appello.
10. È senz'altro condivisibile l'osservazione dell'appellata laddove sostiene che nella specie con la sentenza impugnata il
Tribunale non ha emesso, ai sensi dell'art. 1453 c.c., una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della subappaltatrice.
Piuttosto con la ridetta decisione il primo giudice ha
21 ritenuto che l'accordo da subcommittente e da subappaltatrice sottoscritto il 28.02.2019 presentasse tutti i requisiti intrinseci e tutti i presupposti necessari della diffida prevista dal 2 comma dell'art. 1662 c.c..
Ha, quindi, accertato che la subappaltatrice non vi aveva ottemperato nel termine assegnatole se non altro perché,
malgrado gli eseguiti rifacimenti, risultava ancora difettosa una delle pareti dal lei realizzate ed, inoltre, non erano stati consegnati i certificati qualitativi dei lavori eseguiti.
Ne ha tratto la conseguenza che il contratto di subappalto si era risolto per volontà della subcommittente, alla quale spettava, perciò, il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (art. 1662 c.c.: “trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al
risarcimento del danno”).
Su queste premesse ha, infine, concluso che, con riguardo ai profili risarcitori di cui alla domanda riconvenzionale, spettasse alla subcommittente l'onere di dimostrare le irrisolte irregolarità dell'opera ed i pregiudizi causalmente derivati.
11. Quanto all'eccezione di giudicato interno sollevata dall'appellata occorre, invece, tenere presente che, secondo consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudicato interno non si determina sul fatto ma su
una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza
22 rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire
autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia,
sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli
elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera
questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il
potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche
relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non
siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal
motivo di gravame” (cfr. di recente ad es. C. n. 32563/2024 e n.
30728/2022).
Deriva l'irrilevanza del fatto che l'appellante nella specie abbia omesso di criticare specificamente la circostanza valorizzata nell'impugnata sentenza della mancata comunicazione alla subappaltatrice dei vizi denunciati dalla committente principale.
L'impugnazione specificamente focalizzata sulla decadenza ex art. 1670 c.c. quale effetto giuridico tratto dal
Tribunale dalla ridetta circostanza ha riaperto nel presente giudizio d'appello la cognizione sull'intera questione afferente all'eccezione di decadenza in primo grado ritualmente sollevata dalla subappaltatrice.
Il thema decidendum oggetto del presente giudizio d'appello involge, pertanto, per intero gli effetti che l'omessa comunicazione della denuncia del committente principale ha spiegato, ai sensi dell'art. 1670 c.c., sulla domanda risarcitoria
23 che la subcommittente ha promosso nei confronti della subappaltatrice ai sensi dell'art.1662 c.c..
12. Tanto precisato, possono essere trattate congiuntamente le censure prospettate dall'appellante con i suoi primi quattro motivi d'impugnazione, proprio perché esse sono accomunate dalla contestata questione della decadenza,
sulla quale il Tribunale si è pronunciato in evasione della relativa eccezione sollevata dalla subappaltatrice ai sensi dell'art. 1670 c.c..
Esse sono infondate per le seguenti considerazioni.
13. In premessa è necessario trascrivere i seguenti estratti dalla motivazione di C. n. 8647/2024 e ciò ad opportuno chiarimento del rapporto tra contratto di appalto e di subappalto.
“Tanto premesso, si evidenzia che l'appaltatore è tenuto a
denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le
difformità dell'opera a lui contestati dal committente (ovvero i
difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di
quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti
del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare
l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti
oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in
giudizio contro il subappaltatore solo all'esito della tempestiva
denuncia inoltrata dal committente (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24 Del resto, la denuncia effettuata dal committente
direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il
medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi
dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire
dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad
esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti
di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta
comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale
impone, in base agli 1669 e 1670 c.c., che non solo il
destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si
identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti
legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23071
del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020;
Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez.
1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014).
(…)
La ratio della norma sull'onere della tempestiva denuncia
ai fini dell'esercizio del regresso, a cura dell'appaltatore verso il
subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell'esigenza di consentire
al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti
o alle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l'opera in
realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a
lui imputabili.
25 In questa prospettiva, il meccanismo rimediale è
congegnato in modo tale per cui il subappaltatore rimane
soggetto ai medesimi rimedi dei quali l'appaltante principale si
avvalga nei confronti dell'assuntore, quale frutto della
composizione e della convivenza dei due rapporti sostanziali
concatenati che discendono dalla stipulazione del subappalto
innestato sull'appalto principale: per un verso, infatti,
l'appaltatore non può essere esonerato da responsabilità verso il
committente per il solo fatto che l'esecuzione dell'opera sia stata
materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal
subappaltatore; per altro verso, quest'ultimo non può reputarsi
liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte.
Nei termini anzidetti, la responsabilità del subappaltatore è
qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può
farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente
abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti.
(…)
Solo rispetto alla comunicazione di tale denuncia il
subappaltatore può orientare la propria difesa, ammettendo
l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità
all'esecuzione del subappalto ovvero negandone l'oggettiva
esistenza ovvero la subiettiva imputazione.
I vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a
rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore
sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia
26 dell'appaltante.”
14. Appalto e subappalto sono, dunque, contratti tra loro reciprocamente distinti nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro sicché l'interesse del subcommittente alla proposizione ex art. 1670 c.c. dell'azione di regresso nei confronti del subappaltatore diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia da parte del committente principale.
L'onere di comunicare la denuncia ricevuta dal subcommittente nei sessanta giorni previsti dall'art. 1670 c.c.
ha lo scopo di rendere edotto il subappaltatore dei vizi specifici e concreti denunciati dal committente principale così da consentirgli di orientare la propria difesa.
Ciò in ragione del fatto che il subappaltatore va soggetto ai medesimi rimedi dei quali il committente principale si sia avvalso nei confronti del subcommittente.
15. Orbene, nel caso di specie la subappaltatrice è stata resa regolarmente edotta solo delle contestazioni che il
21.02.2019 il committente principale aveva mosso all'opera subappaltata.
Di conseguenza con la sottoscrizione del successivo accordo d.d. 28.02.2019 la subappaltatrice ha accettato di eseguire i rifacimenti concordati con la subcommittente cessando definitivamente di operare nel cantiere il 15.03.2019.
Sennonché delle successive contestazioni, che il committente principale ha mosso con l'ordine di servizio n. 11
27 emesso dalla D.L. il 29.03.2019 sui correttivi apportati all'opera subappaltata dalla subappaltatrice, la subcommittente non ha fatto alcuna comunicazione prima del 12.07.2019.
All'evidenza la subcommittente, dunque, non ha osservato il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla disposizione dell'art. 1670 c.c..
Non solo. Sempre prima di assolvere all'onere di comunicare la denuncia della committente principale,
precisamente con contratto d.d. 23.04.2019 (doc. n. 32
dell'appellante), la subcommittente ha addirittura provveduto ad affidare ad un'impresa terza i rifacimenti ed i completamenti che le venivano richiesti dalla D.L., per poi, a lavori eseguiti,
con la menzionata nota del 12.07.2019, pretendere che la subappaltatrice, in via di regresso ex art. 1670 c.c., le rifondesse gli esborsi sostenuti per assecondare le mai comuniate pretese del committente principale.
Quali conseguenze dell'operato della subcommittente sono ovviamente derivate la modificazione dello stato di luoghi e dell'opera subappaltata e, quindi, l'impossibilità di verificare se ed in quale misura ricorressero davvero gli inadempimenti ascritti alla subappaltatrice, come del resto bene dimostrano gli insoddisfacenti esiti dell'istruttoria condotta nel primo grado del presente giudizio in ordine tanto alla sussistenza dei vizi e delle difformità, quanto dell'effettiva entità dei relativi costi di ripristino.
28 Tanto si desume in particolare dall'espletata indagine tecnica che ha con enfasi rimarcato l'assenza di uno stato di consistenza redatto in contradditorio tra le parti del contratto di subappalto al momento in cui la subappaltatrice ha abbandonato il cantiere.
Il che ha irrimediabilmente precluso qualsiasi affidabile accertamento peritale sulla regolarità dell'opera subappaltata
(cfr. p. 37 della relazione di CTU d.d. 01.06.2022).
Nella descritta incertezza del quadro istruttorio risalta soltanto il verbale d.d. 21.03.2019 nel quale la stessa subcommittente ha attestato che la subappaltatrice aveva eseguito i rifacimenti, almeno visivamente, a regola d'arte.
Il che vale quale prova dell'inesistenza di vizi palesi dell'opera, eccetto il difetto di una parete.
16. Per le spiegate ragioni la tardiva comunicazione della denuncia d'irregolarità dell'opera subappaltata d.d. 29.03.2019
nonché i rifacimenti, della cui esecuzione la subcommittente ha di propria autonoma iniziativa incaricato un'impresa terza,
hanno nella specie irreversibilmente violato il diritto di difesa della subappaltatrice.
Per tal modo le è stato, infatti, impedito di interloquire sulle persistenti irregolarità ancora lamentate dal committente principale nonostante i propri correttivi, apportati dopo la precedente denuncia del 21.02.2019, che la subcommittente ha positivamente controllato ed accettato.
29 La decadenza conseguente all'accertata tardività della comunicazione non ha l'effetto di gravare la subcommittente dell'onere di dimostrare il danno subito e del quale pretende il risarcimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. nei confronti della subappaltatrice.
La conseguenza è ben più radicale e consiste nella definitiva preclusione dell'azione di regresso nei confronti della subappaltatrice come chiaramente stabilisce la disposizione normativa contenuta nell'art. 1670 c.c..
Tanto comporta, anzitutto, l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione della subcommittente, propriamente incentrato sulla pronuncia di decadenza dal Tribunale assunta appunto in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla subappaltatrice ai sensi dell'art. 1670 c.c..
Ciò comporta, altresì, l'infondatezza degli ulteriori tre motivi d'impugnazione in disamina con i quali la subcommittente ha denunciato l'errore valutativo del Tribunale
in ordine alle risultanze istruttorie che, a suo avviso, darebbero la dimostrazione dei danni cagionati dall'inadempimento della subappaltatrice.
Poiché, come detto, per intervenuta decadenza è in radice preclusa la domanda di regresso della subcommittente, è del tutto superfluo il riesame del materiale istruttorio al fine di verificare l'effettiva sussistenza del danno, per il quale essa chiede di essere risarcita.
30 17. Sia pure sulla base di una diversa motivazione va,
dunque, confermata la statuizione di rigetto in parte qua della domanda risarcitoria dedotta dalla subcommittente in via riconvenzionale.
Ciò è perfettamente consentito dal sistema processuale,
in base al principio secondo cui “la sentenza d'appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo
grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare
la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno
di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle
addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la
motivazione della sentenza d'appello” (fra le tante v. Cass. n.
15185/2023; n. 352/2017; n. 10536/2022; n. 31703/2022).
18. Si è detto che con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che la subappaltarice non aveva disatteso soltanto il termine di ultimazione dei lavori concordato con l'accordo d.d. 28.02.2019 ma ha anche evidenziato che l'originario subappalto d.d. 21.02.2018 prevedeva termini intermedi di esecuzione, la cui inosservanza veniva contrattualmente sanzionata con l'applicazione di penali.
Ne ha dedotto che le parti oggi contendenti avevano convenuto parametri ulteriori rispetto al termine finale di ultimazione dei lavori dal cui mancato rispetto derivava il suo diritto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di penale.
31 19. La penale in parola è regolata dalla clausola n. 9 che ha il seguente tenore.
“Per ogni giorno di ritardo sul termine finale dei lavori di cui
all'articolo precedente, quando tale ritardo sia imputabile
all'impresa, questa dovrà corrispondere a una Parte_1
penale di € 250,00 al giorno salvo il risarcimento del danno
ulteriore.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori avrà facoltà Parte_1
di verificare inoltre l'avanzamento dei lavori affidati all'impresa e
qualora constatasse ritardi rispetto ai termini intermedi previsti
nel programma dei lavori, procederà all'applicazione di penali
intermedie pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini intermedi.
notificherà per iscritto all'impresa Parte_1
l'applicazione delle penali (anche intermedie) ed è autorizzata a
trattenere gli importi derivanti dalla loro applicazione sul
pagamento del sal successivo alla maturazione delle penali
stesse; tali importi, in caso di penali intermedie verranno
riaccreditati all'impresa soltanto nell'ipotesi in cui questa abbia
recuperato i ritardi accumulati nei 30 giorni successivi al loro
verificarsi e a condizione che a seguito di detti ritardi non siano
conseguiti ritardi nelle altre lavorazioni concomitanti o
successive. In caso contrario le penali intermedie saranno
definitivamente acquisite dall'impresa, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno”.
32 Ricostruita sulla base del testo della clausola, era comune intenzione delle parti quella di fissare un cronoprogramma per scandire le fasi dell'esatto adempimento stabilendo termini intermedi in favore della subcommittente alla scadenza di ciascuno dei quali questa avrebbe avuto il diritto di verificare la regolare progressione dei lavori e di ottenere, entro i termini di ultimazione parziale, la consegna delle singole partite.
Sennonché al testo del contratto di subappalto le parti non hanno allegato alcun cronoprogramma sottoscritto da entrambe.
Nel motivo d'impugnazione (cfr. p. 46 dell'atto di citazione in appello d.d. 25.07.2023) l'appellante richiama il proprio documento n. 8 d.d. 02.08.2018 quale cronoprogramma originario che reca quale termine di ultimazione dei lavori la data del 20.10.2018 presa in considerazione ai fini della liquidazione della penale.
Incidentalmente si osserva che si tratta di un documento unilateralmente predisposto dalla subappaltatrice che non risulta controfirmato per accettazione dalla subcommittente.
Inoltre, in primo grado la subcommittante ha giustificato la domanda di pagamento della penale da ritardo deducendo testualmente quanto segue.
“Si deduce in via riconvenzionale l'importo di € 34.750,00
elevato nella nota del 12.07.2019 (doc. 21) a titolo di penali applicate nei confronti dell' per il ritardo esecutivo dalla CP_
33 stessa accumulato, alla data del 08.03.2019 rispetto al termine
di ultimazione dei lavori originariamente fissato al 25.10.2018, in
applicazione delle previsioni contenute nell'art. 9 dei contratti di
subappalto (cfr. docc. 3 e 4), risultante dal prodotto dell'importo
giornaliero ivi previsto in misura di € 250,00 x 139 gg. di ritardo
riferito a quella data”.
Sennonché, come dà atto la stessa appellante nel proprio motivo d'impugnazione, il CTU, nell'espletamento delle indagini affidategli in primo grado, ha accertato che la subappaltatrice ha unilateralmente predisposto altri quattro cronoprogrammi con differenti date di fine lavori (cfr. p. 35 della relazione cit.
dove si indicano le seguenti date: 30.11.2018, 31.12.2018,
28.02.2019 e 08.03.2019).
Nessuna adesione è dimostrato che la subcommittente abbia formalizzato in relazione ad alcuno dei ridetti programmi di lavoro unilateralmente predisposti dalla subappaltarice.
Alla luce del descritto, confuso quadro documentale deve escludersi che le parti non abbiano contrattualizzato univocamente un cronoprogramma delle opere affidate in subappalto con la precisa indicazione di termini intermedi di adempimento alla scadenza dei quali la subcommittente avrebbe acquistato il diritto di verificare la regolare progressione dei lavori e di ottenere la consegna delle singole partite,
eventualmente trattenendo sui sal maturati le penali maturate per i ritardi.
34 Riscontra questa conclusione la constatazione che, in costanza di rapporto, non risulta che la subcommittente abbia mai elevato alcuna formale contestazione di ritardato adempimento intermedio alla subappaltatrice per poi potere,
una volta assolto l'onere del contraddittorio, effettuare le corrispondenti trattenute sui sal come previsto dalla trascritta clausola n. 9 del contratto di subappalto.
Dalle svolte considerazione deriva l'infondatezza anche di questa doglianza.
20. Conclusivamente i motivi d'impugnazione prospettati dall'appellante non conducono alla riforma della statuizione di rigetto delle sue domande riconvenzionali con la conseguenza che essa, in quanto soccombente, va gravata delle spese anche del presente grado di giudizio.
Gli oneri processuali sono liquidati avuto riguardo ad un valore di causa pari ad € 223.815,83 secondo i parametri tabellari medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale tenuto conto che l'appellata ha depositato solo una nota di trattazione scritta per l'udienza del
12.03.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di OL,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
61/2023 del 25.01.2023 del Tribunale di OL, così
35 provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese Pt_1 Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 8.556,00, oltre accessori;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in OL, lì 07.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23903 del 11/11/2009).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 141/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. e P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in 39040 Varna (BZ), Via Forch n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a Parte_2
BR (BZ) il 01/03/1977, C.F. C.F._1
domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato con atto allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Paolo Segalerba del Foro di
OL (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo Studio del medesimo, in 39100 OL,
1 Via Cassa di Risparmio n. 13.
- appellante -
contro
CF PI , n.q. di Capogruppo CP_1 P.IVA_2
Mandataria del Controparte_2
in persona del Legale Rapp.te
[...] Controparte_3
C.F. , nata a [...] il [...], C.F._3
dom.ta presso la sede legale in Milano alla Via Goffredo Mameli
11, rappresentata, elettivamente domiciliata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado,
dall'Avv. Roberta Colao del foro di Bologna (C.F
CodiceFiscale_4 Email_1
con studio in Bologna alla Via Francesco Petrarca 2
- appellata -
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del
Tribunale civile di OL n. 61/2023, pubblicata in data 25-
01-2023, nei capi oggetto di impugnativa e per i motivi esposti,
e per l'effetto - condannare l'appellata in proprio e CP_1
nella qualità spiegata, a corrispondere alla la Parte_1
2 somma di Euro 223.815,83
(duecentoventitremilaottocentoquindici/83), ovvero quella diversa da determinarsi in corso di causa, di cui:
-- Euro 50.664,00 a titolo risarcitorio e/o reintegratorio dei danni subiti dalla per effetto dell'esecuzione Parte_1
gravemente difettosa e non conforme alle regole dell'arte delle lavorazioni al medesimo subappaltate, ovvero la diversa CP_4
somma che risulterà in corso di causa nella misura corrispondente al maggior costo sostenuto dalla Pt_1 [...]
per l'integrale rimozione dei vizi e delle non conformità Pt_1
esecutive rilevate nelle predette lavorazioni, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
-- Euro 48.843,28 a titolo risarcitorio e/o reintegratorio nella misura corrispondente al maggior costo sostenuto dalla
[...]
per l'esecuzione delle opere già subappaltate al Parte_1 CP_5
e da quest'ultimo non realizzate, ovvero la diversa somma
[...]
– maggiore o minore – da determinarsi in corso di causa, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
-- Euro 89.558,55 a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal all'Opera inerente il cantiere “ CP_5 Parte_3
Istituto di cultura e di lingua per l'educazione nelle scuole” in
OL e riqualificazione immobiliare funzionale dell'Istituto di
OL delle Suore Marcelline, nel corso e in dipendenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati all'appellata, ovvero la diversa somma – maggiore o minore – da determinarsi in corso
3 di causa, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
-- Euro 34.750,00 a titolo di penali contrattualmente previste ed applicate dall'appellante per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni discendenti in capo all'appellata dai contratti di subappalto per cui è lite, sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'irricevibilità ovvero l'improcedibilità e comunque l'infondatezza delle avverse domande e conclusioni, anche nella parte in cui viene richiesto l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, e non accolte in quella sede, per omessa rituale proposizione di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado e per l'effetto respingere integralmente le domande medesime;
- condannare in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese ed onorari di giudizio;
del procuratore di parte appellante:
1. Rigettare l'avversa impugnazione perché inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti in comparsa.
2. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza oggetto di gravame, e salve le statuizioni coperte da giudicato, accogliere le conclusioni svolte da in primo grado e, previo CP_1
accertamento dell'avvenuto adempimento di e del , CP_5 CP_4
confermare la domanda di pagamento svolta da , come CP_1
accolta dalla sentenza di primo grado, per tutte le ragioni esposte, con ogni conseguente pronuncia nella misura statuita,
4 e tenuto conto dell'avvenuto pagamento ad oggi da parte di di quanto disposto in sentenza. Parte_1
3. Accertare l'inadempimento di al contratto e agli Parte_1
atti sottoscritti, per tutti i motivi esposti fin dal primo grado e l'insussistenza di qualsivoglia credito verso e il e CP_5 CP_4
quindi l'insussistenza di qualsivoglia diritto a pretesi danni,
penali e restituzioni e comunque a trattenere le somme corrispondenti al credito di , per tutti i motivi esposti. CP_1
4. Per l'effetto confermare la condanna di al Parte_1
pagamento dell'importo statuito in sentenza a titolo di saldo del dovuto sull'opera, ovvero in subordine a titolo di risarcimento del danno subito da in conseguenza CP_6
dell'inadempimento di , da liquidare sempre in Parte_1
misura corrispondente ovvero da liquidare anche in via equitativa.
5. In mero subordine, nella denegata ipotesi di diversa valutazione giuridica per i motivi esposti in atti, ritenuto l'ingiustificato arricchimento di in danno di Parte_1 CP_6
confermare la pronuncia di condanna di al
[...] Parte_1
pagamento dell'importo statuito in sentenza.
6. Rigettare ogni altra eccezione e domanda riconvenzionale,
anche per mancanza di prova e per violazione della soglia di prevedibilità ex art. 1225 cc.. Con vittoria di competenze di ogni grado di giudizio. Si impugna ancora in tale sede l'avverso gravame, perché inammissibile e infondato per i motivi esposti e
5 se ne chiede il rigetto. Si chiede fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini per la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Nell'ambito dell'appalto pubblico concluso dal Comune
di OL per la riqualificazione immobiliare funzionale dell'Istituto delle Suore Marcelline l'impresa appaltatrice Pt_1
con contratto n. 45 d.d. 21.02.2018 ha affidato in
[...]
subappalto al Raggruppamento Temporaneo di CP_2
costituito da quale mandataria e da
[...] CP_1
quale mandante, la realizzazione delle Controparte_7
opere edili a secco verso il corrispettivo a misura indicato nell'importo di € 504.857,90 (cfr. doc. n. 3 dell'appellante) con fine lavori previsto per il mese di febbraio 2020.
Per un'estensione meramente quantitativa di tali lavori subaffidati, subcommittente e subappaltatrice si sono accordate con scrittura recante la data del 28.12.2018 ed il n. 438 verso il corrispettivo a misura indicato in € 77.112,67 e fine lavori previsto per il 15.03.2019 (cfr. doc. n. 4 dell'appellante).
Il 21.02.2019 è stato redatto un verbale all'esito di un sopralluogo condotto nel contraddittorio con le imprese operanti in cantiere e finalizzato al controllo qualitativo dei lavori sino ad allora eseguiti.
In particolare, al ridetto sopralluogo erano presenti, oltre alla D.L. in rappresentanza del committente principale, anche
6 la subcommittente e la subappaltatrice delle opere edili a secco.
Nel menzionato verbale si dà evidenza “di problematiche
diffuse sui vari piani e in vari locali” (cfr. doc. n. 31
dell'appellante).
Con nota di pari data la subcommittente ha denunciato alla subappaltatrice i vizi e le difformità riscontrate all'esito del ridetto sopralluogo.
Il 28.02.2019 subcommittente e subappaltatrice hanno,
quindi, sottoscritto un accordo con il quale esse, oltre a contabilizzare, sulla base dei sal sino ad allora maturati, in €
380.000,00 il corrispettivo dei lavori eseguiti, hanno stabilito che entro il 15.03.2019 dovevano essere eliminati i vizi e le difformità denunciate il 21.02.2019, hanno, inoltre, definito quali fossero le opere da completare entro la stessa data specificando il relativo cronoprogramma ed, infine, hanno concordato che la subappaltatrice consegnasse entro il
31.03.2019 le certificazioni di qualità relative ai lavori (cfr. doc.
n. 15 dell'appellante).
Il 15.03.2019 la subappaltatrice ha cessato definitivamente di operare in cantiere e, in pari data, ha condotto un sopralluogo in contraddittorio con la sola subcommittente.
Sulla base degli esiti di tale sopralluogo e della verifica dei lavori eseguiti, il 21.03.2019 è stato redatto un verbale con il quale la subcommittente ha dichiarato testualmente che “i
7 lavori risultano eseguiti a regola d'arte nelle zone visivamente
controllate. Rimane un difetto della parte bagni a P 2° lato nord-
ovest per la concavità della parete …”.
Il 29.03.2019 la D.L. ha emesso l'ordine di servizio n. 11
con il quale, richiamata la scarsa qualità dei lavori già
riscontrata in occasione del sopralluogo congiunto d.d.
21.02.2019 e dato atto che nonostante gli eseguiti rifacimenti persistevano le segnalate criticità, ha ordinato all'impresa subcommittente “di ripristinare in maniera efficace e definitiva le
opera a secco fin qui realizzate nel blocco scuola eliminando vizi
e difetti al fine di dare le opere finite a regola d'arte” (cfr. doc. nr.
19 dell'appellante).
Con nota d.d. 18.04.2019, richiamate tutte le irregolarità
già contestate in precedenza nei mesi di gennaio e febbraio
2019 ed in particolare i vizi e le difformità attestati nel verbale d.d. 21.02.2019 redatto in contraddittorio con la D.L., senza tuttavia menzionare il successivo ordine di servizio n. 11 da questa emesso il 29.03.2019, la subcommittente ha comunicato alla subappaltatrice di sciogliersi unilateralmente dal contratto di subappalto deducendo testualmente: “i contratti di
subappalto, in uno con la scrittura privata del 28.02.2019,
devono intendersi risolti di diritto ai sensi dell'art. 1662, II
comma c.c., non avendo codesto RTI proceduto a riallinearsi alle
tempistiche esecutive indicate dalla scrivente, né a rimediare ai
vizi e difetti già contestati, entro il termine ivi previsto”.
8 Soltanto con nota d.d. 12.07.2019, con la quale ai sensi dell'art. 1460 c.c. ha respinto la richiesta del saldo del prezzo del subappalto per € 132.311,04 e, a propria volta, opposto un controcredito risarcitorio per € 242.201,37, la subcommittente ha formalmente comunicato alla subappaltatrice che la D.L.,
per conto del committente principale, con il menzionato ordine di servizio n. 11 d.d. 29.03.2019 non aveva approvato gli interventi di regolarizzazione delle opere com'erano stati stabiliti con l'accordo d.d. 28.02.2019 ed eseguiti entro la data del
15.03.2019 e ciò benché le parti del contratto di subappalto li avessero verificati ed accettati con il predetto verbale d.d.
21.03.2019.
2. La subappaltarice ha, quindi, chiesto ed ottenuto dal
Tribunale di OL il decreto ingiuntivo n. 1260 d.d.
08.07.2019 per il pagamento di € 132.039,00 a titolo di saldo del prezzo del subappalto.
3. Con citazione d.d. 21.08.2019 si è opposta la subcommittente ed ha eccepito che l'omesso pagamento di quanto veniva da lei ancora preteso sul prezzo dell'appalto era giustificato dall'inadempimento della subappaltatrice, della quale ha chiesto in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni da illecito contrattuale esposti nell'importo di € 241.738,63 con la richiesta di eventualmente compensare tale credito con quello avversario, se ritenuto fondato.
9 4. Costituitasi, la subappaltatrice ha contestato l'addebito d'inadempimento contrattuale mossole dalla subcommittente.
In particolare, la subappaltatrice ha rimarcato la circostanza che la subcommittente, sottoscrivendo il verbale d.d. 21.03.2019, aveva accettato, pressoché senza significative riserve, le regolarizzazioni da lei eseguite in adempimento dell'accordo d.d. 28.02.2019 che le parti del contratto di subappalto avevano concluso dopo il sopralluogo condotto in contraddittorio con la D.L. il 21.02.2019 per verificare la qualità
delle opere a secco sino ad allora completate.
Nella successiva nota d.d. 18.04.2019, con la quale si era unilateralmente sciolta dal contratto di subappalto, la subcommittente non aveva fatto alcuna menzione dell'ordine di servizio n. 11 d.d. 29.03.2019, emesso dalla D.L. per denunciare la persistenza delle irregolarità alle opere eseguite dalla subappaltatrice.
Su queste premesse la subcommittente ha dedotto testualmente: “E si è visto che neanche ha notificato il presunto
“ordine” postumo (doc. 19 di c/p) oggi invocato in atti. Ordine
neanche menzionato nella missiva di seconda risoluzione (quella cioè d.d. 18.04.2019; n.d.e.), con effetto di totale decadenza”;
“ , quindi, è comunque decaduta dalle facoltà di Parte_1
contestazione nei confronti di ATIR. Ha accettato l'opera. E tanto
si eccepisce ad ogni effetto, tra cui vi è in primis l'effetto che la
(seconda) risoluzione è comunque illegittima” (cfr. p. 37 della
10 comparsa di costituzione in primo grado d.d. 10.11.2019).
La subcommittente ha, dunque, con chiarezza eccepito la decadenza di controparte da qualsiasi pretesa nei propri riguardi ed insistito nella richiesta di saldo del prezzo del subappalto
5. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'assunzione della prova orale dalle stesse offerta e l'espletamento di CTU, l'adito
Tribunale di OL ha definito la controversia con la sentenza n. 61, pubblicata il 25.01.2023.
Contabilizzato il corrispettivo delle opere subappaltate e riconosciuto il credito risarcitorio della subcommittente limitatamente all'importo di € 8.834,28, il Tribunale ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo ed attribuito all'opposta subappaltatrice il minor credito di € 110.771,54 con il favore di
4/5 delle spese del grado.
6. Il Tribunale ha dato atto, anzitutto, che la D.L., per conto della committenza, non aveva mai approvato l'opera subappaltata e, d'altra parte, nemmeno la subcommittente l'aveva mai incondizionatamente accettata dal momento che nel verbale d.d. 21.03.2019 essa aveva dato atto di un difetto ad una parete e, comunque, l'istruttoria aveva dimostrato che la subappaltatrice non aveva assolto all'impegno di consegnare le certificazioni di qualità relative ai lavori eseguiti.
Su questa premessa il Tribunale ha, quindi, affermato
11 quanto segue.
“Pertanto la risoluzione invocata da tanto Parte_1
dell'accordo conciliativo, quanto del contratto di subappalto e
della relativa integrazione, risulta legittimamente fondata sia
sull'art. 1662 cod. civ., sia in base alle clausole contrattuali
richiamate, non essendo stati sanati tutti i difetti riscontrati in
corso d'opera mediante l'intervento correttivo ulteriormente
pattuito dopo il sopralluogo di data 21.02.2019, né essendo le
certificazioni state consegnate entro il termine stabilito in accordo
tra le parti” (p. 17 della sentenza).
Aggiunge il Tribunale: “Sul punto è documentale che
l'opponente (cioè la subcommittente n.d.e.) abbia verificato
l'opera realizzata da , rilevando solo un vizio ad una parete, CP_5
dopo l'esecuzione degli interventi in pristino concordati il
28.02.2019, mentre ai sensi dell'art. 1670 cod. civ. era suo onere
comunicare personalmente al subappaltatore entro 60 giorni i vizi
riscontrati dalla committente dopo la consegna dell'opera” (cfr. p.
18 della sentenza).
“Solamente con la successiva nota d.d. 12.07.2019
l'opponente indicava l'ordine di servizio emesso dalla direzione
lavori in data 29.03.2019 e denunciava i danni ai vetri della
scuola (doc. 21 ). Risulta pertanto fondata la decadenza Pt_1
dalla garanzia eccepita da con riguardo ai vizi riscontrati CP_5
dalla direzione lavori con l'ordine di servizio il 29.03.2019 –
mentre la questione inerente ai vetri verrà approfondita nel
12 proseguo – poiché comunicati oltre 60 giorni dopo che l'opponente
ne aveva ricevuta notizia dalla direzione lavori, circostanza
equiparabile alla scoperta, avvenuta dopo la consegna dell'opera
in data 21.03.2019”.
“Pertanto, in relazione ai difetti riscontrati dalla direzione
lavori, diversi da quello rilevato nel corso della verifica finale del
21.03.2019, l'opponente risulta decaduta dalla garanzia per vizi,
con conseguente suo onere di fornire la prova della loro
sussistenza, oltre che in ogni caso del danno patito e del nesso
causale fra danni e asseriti difetti”.
“La mera conferma dei vizi precedentemente riscontrati non
risulta sufficiente all'enucleazione circostanziata dei difetti
contestati, atteso che dopo il sopralluogo del febbraio 2019 le
parti avevano concordato ulteriori interventi, che erano stati
positivamente valutati dall'opponente, la quale è quindi onerata
di dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la sussistenza di
un danno e l'inerenza delle pretese risarcitorie ai difetti” (cfr. p.
19 e 20 della sentenza).
In sintesi, quindi, ad avviso del Tribunale, poiché entro il termine di sessanta giorni non ha comunicato alla subappaltatrice i vizi che la D.L., per conto del committente principale, le aveva denunciato con l'ordine di servizio n. 11 d.d.
29.03.2019, la subcommittente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., era decaduta dalla garanzia con la conseguenza che doveva intendersi gravata dell'onere di provare l'inadempimento
13 contrattuale (i vizi) ed i danni ad esso causalmente conseguenti
(“in relazione ai difetti riscontrati dalla direzione lavori, diversi da
quello rilevato nel corso della verifica finale del 21.03.2019,
l'opponente risulta decaduta dalla garanzia per vizi, con
conseguente suo onere di fornire la prova della loro sussistenza,
oltre che in ogni caso del danno patito e del nesso causale fra
danni e asseriti difetti”).
Prosegue il Tribunale affermando che, in relazione alle voci di danno dedotte dalla committente (oneri per il rifacimento delle opere viziate, sovrapprezzo per il completamento dell'opera subappaltata rimasta parzialmente inseguita, esborsi sostenuti per riparare i danni cagionati dalla subappaltatrice in cantiere durante l'esecuzione delle lavorazioni di sua competenza, danni da ritardo ed, infine, oneri conseguenti all'omessa consegna delle certificazioni inerenti i lavori eseguiti), l'espletata istruttoria aveva dimostrato un credito risarcitorio di soli €
8.834,28 (di cui € 5.836,48 per esborsi sostenuti a causa delle certificazioni mancanti ed € 1.497,80 per anticipazioni sostenute dalla subcommittente per conto della subappaltatrice).
7. Con citazione d.d. 25.07.2023 l'opponente subcommittente, ha gravato la predetta Parte_1
pronuncia formulando cinque motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata subappaltatrice CP_1
resistendo all'appello avversario.
14 La causa è passata in decisione all'udienza del
12.03.2025.
8.1. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione / Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1667 e
1668 c.c. – Violazione /Falsa e/o erronea applicazione degli artt.
2964, 2966 e 2967 c.c. in tema di decadenza – Violazione
dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova –
Erroneità in punto di ritenuta decadenza dalla garanzia per
difformità e vizi dell'opera appaltata, con riguardo ai vizi
denunciati nel corso del sopralluogo congiunto con la DL in data
21.02.2019 – Erroneità in punto di ritenuta verifica positiva
dell'opera e del fatto che della stessa si sia giovata – Parte_1
Motivazione carente e contraddittoria – Erronea considerazione e
valutazione delle risultanze istruttorie e documentali – Violazione
art. 115 c.p.c. – Travisamento”.
La doglianza investe il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha ritenuto la subcommittente decaduta dalla garanzia per i vizi denunciati dalla D.L., per conto della committenza principale, con l'ordine di servizio 29.03.2019 e di conseguenza l'ha gravata dell'onere di provare i vizi, le difformità e l'incompletezza dell'opera subappaltata nonché del nesso causale tra inadempimento contrattuale ed i danni dedotti.
L'appellante muove dal rilievo che vizi e difformità
dell'opera subappaltata erano stati riscontrati già il 21.02.2019
15 nel contraddittorio tra D.L., subcommittente e subappaltatrice,
la quale aveva assunto l'impegno di rimuoverli sottoscrivendo l'accordo d.d. 28.02.2019, il che bastava ad escludere qualsiasi decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 e 1668 c.c..
Aggiunge l'appellante che con l'ordine di servizio n. 11
d.d. 29.03.2019 la D.L. non aveva fatto altro che confermare la persistenza dei vizi e delle difformità già denunciate il
21.02.2019 e lo stesso aveva fatto la subcommittente con la nota d.d. 18.04.2019 recante la denuncia sempre delle medesime irrisolte problematiche.
Era perciò irrilevante che nella predetta nota non si facesse menzione del ridetto ordine di servizio emesso dalla
D.L..
“Le contestazioni dei vizi, che traggono fondamento dal
predetto Ordine di Servizio – sostiene testualmente l'appellante –
, sono comunque pienamente opponibili alla , afferendo a CP_5
lavorazioni dalla stessa eseguite e rilevando dunque nell'ambito
del rapporto contrattuale intercorrente tra la stessa e Pt_1
Ma nella fattispecie tale denuncia era addirittura superflua,
[...]
essendosi la stessa già definitivamente perfezionata sin dalla
data del sopralluogo del 21 febbraio 2019” (così a p. 24 dell'atto di citazione in appello).
Non poteva, conclude l'appellante, valere quale rinuncia all'azione di garanzia il verbale d.d. 21.03.2019, con il quale essa subcommittente aveva dichiarato i lavori della
16 subappaltatrice eseguiti a regola d'arte: tanto perché la definitiva accettazione ed approvazione spettavano soltanto alla committente principale, la quale aveva, invece, sempre rifiutato l'opera subappaltata non solo perché viziata ma anche perché
incompleta, il che valeva ad impedire qualsiasi liberatoria della subappaltatrice inadempiente.
8.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'impugnazione recano tutti la medesima intitolazione:
“Violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della
prova – Ancora erroneità in punto di ritenuta decadenza dalla
garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata, con riguardo
ai vizi denunciati nel corso del sopralluogo congiunto con la DL in
data 21.02.2019 – Ancora erroneità in punto di ritenuta verifica
positiva dell'opera e del fatto che della stessa si sia giovata
– Motivazione carente e contraddittoria – Erronea Parte_1
considerazione e valutazione delle risultanze istruttorie e
documentali – Violazione art. 115 c.p.c. – Violazione dell'art.
1226 c.c. - Travisamento”.
Le censure veicolate da tali motivi d'impugnazione riguardano la parte della sentenza di primo grado con la quale sono state accolte in misura esigua le richieste risarcitorie che la subcommittente ha fatto valere in via riconvenzionale.
L'appellante ribadisce la critica mossa alla pronuncia di primo grado perché, pur avendo riconosciuto che legittimamente la subcommittente, a fronte dell'inadempimento
17 della subappaltatrice, aveva risolto il contratto di subappalto ai sensi dell'art. 1662 c.c., l'ha nondimeno ritenuta decaduta dall'azione di garanzia.
Essa prosegue lamentando che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie e così erroneamente negato che la subcommittente avesse assolto all'onere di dimostrare tanto l'inadempimento contrattuale della subappaltatrice quanto i danni che ne erano conseguiti, oltre agli ulteriori danneggiamenti che la subaffidataria dei lavori aveva cagionato in cantiere durante la loro esecuzione.
In particolare, l'appellante ribadisce l'assunto che non vi sarebbe soluzione di continuità tra i vizi, le difformità e la parziale inesecuzione dell'opera subappaltata che la D.L., per conto del committente principale, aveva denunciato dapprima nel sopralluogo nonché nel verbale d.d. 21.02.2019 e poi nell'ordine di servizio n. 11 d.d. 29.03.2019.
Il Tribunale, prosegue l'appellante, avrebbe perciò
contraddittoriamente, da un lato, ritenuto legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. per inadempimento della subappaltatrice e, dall'altro, disconosciuto la prova dei vizi, delle difformità e dell'insecuzione parziale dell'opera subappaltata che proprio quell'inadempimento sostanziavano.
Erronea era, in particolare, l'affermazione che i danni da inadempimento contrattuale non potevano ritenersi
18 concludentemente dimostrati dai documentati esborsi che la subcommittente aveva sostenuto per aver affidato la regolarizzazione dell'opera ad un'impresa terza.
Infine, conclude l'appellante, il Tribunale avrebbe errato anche laddove ha ritenuto di non integrare l'asserita incompletezza della prova del danno e della relativa derivazione causale dall'inadempimento della subappaltatrice con un giudizio equitativo consentito dal disposto dell'art. 1226 c.c..
8.3. Il quinto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 1382 e 1383 c.c. – Violazione dell'art. 183
c.p.c. – Violazione, e falsa e/o erronea applicazione dell'art. 9 dei
contratti di subappalto d.d. 21.02.1018 prot. n. 45 e del
28.12.2018 prot. n. 438 – erronea applicazione delle norme di cui
all'art. 1662 c.c. – Erroneità in punto di riconduzione del termine
ex art. 1662, comma 2 c.c. all'ipotesi di novazione, o proroga
convenzionale, del termine contrattuale di ultimazione dei lavori –
Motivazione carente e contraddittoria – Omessa e/o gravemente
erronea e contraddittoria considerazione e valutazione dei
presupposti giuridici e fattuali a cui i contratti di subappalto
ricollegano l'applicazione delle penali – erronea considerazione e
valutazione delle risultanze istruttorie – Violazione dell'art. 115
c.p.c. - Travisamento”.
La censura si focalizza sulla statuizione assunta dal
Tribunale in ordine alle penali pretese dalla subcommittente per i ritardi accumulati dalla subappaltatrice sul cronoprogramma
19 dei lavori a lei affidati.
Il Tribunale ha assunto come termine finale dei lavori subappaltati quello del 15.03.2019 fissato dalle parti con l'accordo d.d. 28.02.2019 e, quindi, constatato che la subappaltatrice aveva consegnato l'opera per la relativa verifica il 21.03.2019, dunque, 6 giorni dopo la scadenza concordata.
Alla stregua di tale ritardo ha quindi liquidato la penale contrattuale per ritardata consegna dei lavori.
Oppone l'appellante che nella liquidazione della penale si sarebbe dovuto considerare anche il ritardo, pari a 139 giorni,
che la subapplatatrice aveva accumulato in relazione alle scadenze intermedie fissate dal cronoprogramma dei lavori prima che intervenisse l'accordo d.d. 28.02.2019 ed insiste perciò nel ricalcolo del proprio credito.
9. L'appellata subappaltatrice in ordine ai primi quattro motivi che sostanziano l'impugnazione avversaria ha svolto i seguenti rilievi.
Anzitutto ha osservato che controparte non ha censurato la pronuncia gravata laddove ha accertato che nella specie la risoluzione del contratto di subappalto è avvenuta ai sensi dell'art. 1662 c.c. e, cioè, perché nel termine concordato con l'accordo d.d. 28.02.2019 la subappaltatrice non aveva rimediato alle irregolarità riscontrate in contraddittorio con la
D.L. il 21.02.2019.
Tanto, sostiene l'appellata, esclude che possa ora
20 discutersi di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della subappaltatrice.
Prosegue l'appellata deducendo che il Tribunale, sulla base della disposizione dell'art. 1670 c.c., ha argomentato la decadenza della subcommittente dall'azione di garanzia sul non impugnato rilievo di fatto che questa non aveva comunicato alla subappaltatrice il rifiuto della D.L., per conto del committente principale, di approvare i rifacimenti da questa eseguiti in adempimento dell'accordo d.d. 28.02.2019 e, dunque, la persistente denuncia delle irregolarità.
Poiché, conclude l'appellata, controparte non ha specificamente criticato il passaggio motivazionale afferente all'omessa comunicazione della denuncia con la quale la committente principale lamentava le persistenti irregolarità
dell'opera subappaltata, sul punto decisorio si sarebbe formato il giudicato interno, dal quale deriverebbe l'impossibilità di ridiscutere la conseguente decadenza della subcommittente dall'azione di garanzia e, dunque, le pretese risarcitorie da lei ancora dedotte nel presente grado d'appello.
10. È senz'altro condivisibile l'osservazione dell'appellata laddove sostiene che nella specie con la sentenza impugnata il
Tribunale non ha emesso, ai sensi dell'art. 1453 c.c., una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento della subappaltatrice.
Piuttosto con la ridetta decisione il primo giudice ha
21 ritenuto che l'accordo da subcommittente e da subappaltatrice sottoscritto il 28.02.2019 presentasse tutti i requisiti intrinseci e tutti i presupposti necessari della diffida prevista dal 2 comma dell'art. 1662 c.c..
Ha, quindi, accertato che la subappaltatrice non vi aveva ottemperato nel termine assegnatole se non altro perché,
malgrado gli eseguiti rifacimenti, risultava ancora difettosa una delle pareti dal lei realizzate ed, inoltre, non erano stati consegnati i certificati qualitativi dei lavori eseguiti.
Ne ha tratto la conseguenza che il contratto di subappalto si era risolto per volontà della subcommittente, alla quale spettava, perciò, il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (art. 1662 c.c.: “trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al
risarcimento del danno”).
Su queste premesse ha, infine, concluso che, con riguardo ai profili risarcitori di cui alla domanda riconvenzionale, spettasse alla subcommittente l'onere di dimostrare le irrisolte irregolarità dell'opera ed i pregiudizi causalmente derivati.
11. Quanto all'eccezione di giudicato interno sollevata dall'appellata occorre, invece, tenere presente che, secondo consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudicato interno non si determina sul fatto ma su
una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza
22 rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire
autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia,
sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli
elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera
questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il
potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche
relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non
siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal
motivo di gravame” (cfr. di recente ad es. C. n. 32563/2024 e n.
30728/2022).
Deriva l'irrilevanza del fatto che l'appellante nella specie abbia omesso di criticare specificamente la circostanza valorizzata nell'impugnata sentenza della mancata comunicazione alla subappaltatrice dei vizi denunciati dalla committente principale.
L'impugnazione specificamente focalizzata sulla decadenza ex art. 1670 c.c. quale effetto giuridico tratto dal
Tribunale dalla ridetta circostanza ha riaperto nel presente giudizio d'appello la cognizione sull'intera questione afferente all'eccezione di decadenza in primo grado ritualmente sollevata dalla subappaltatrice.
Il thema decidendum oggetto del presente giudizio d'appello involge, pertanto, per intero gli effetti che l'omessa comunicazione della denuncia del committente principale ha spiegato, ai sensi dell'art. 1670 c.c., sulla domanda risarcitoria
23 che la subcommittente ha promosso nei confronti della subappaltatrice ai sensi dell'art.1662 c.c..
12. Tanto precisato, possono essere trattate congiuntamente le censure prospettate dall'appellante con i suoi primi quattro motivi d'impugnazione, proprio perché esse sono accomunate dalla contestata questione della decadenza,
sulla quale il Tribunale si è pronunciato in evasione della relativa eccezione sollevata dalla subappaltatrice ai sensi dell'art. 1670 c.c..
Esse sono infondate per le seguenti considerazioni.
13. In premessa è necessario trascrivere i seguenti estratti dalla motivazione di C. n. 8647/2024 e ciò ad opportuno chiarimento del rapporto tra contratto di appalto e di subappalto.
“Tanto premesso, si evidenzia che l'appaltatore è tenuto a
denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le
difformità dell'opera a lui contestati dal committente (ovvero i
difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di
quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti
del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare
l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti
oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in
giudizio contro il subappaltatore solo all'esito della tempestiva
denuncia inoltrata dal committente (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24 Del resto, la denuncia effettuata dal committente
direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il
medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi
dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire
dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad
esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti
di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta
comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale
impone, in base agli 1669 e 1670 c.c., che non solo il
destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si
identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti
legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23071
del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020;
Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez.
1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014).
(…)
La ratio della norma sull'onere della tempestiva denuncia
ai fini dell'esercizio del regresso, a cura dell'appaltatore verso il
subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell'esigenza di consentire
al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti
o alle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l'opera in
realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a
lui imputabili.
25 In questa prospettiva, il meccanismo rimediale è
congegnato in modo tale per cui il subappaltatore rimane
soggetto ai medesimi rimedi dei quali l'appaltante principale si
avvalga nei confronti dell'assuntore, quale frutto della
composizione e della convivenza dei due rapporti sostanziali
concatenati che discendono dalla stipulazione del subappalto
innestato sull'appalto principale: per un verso, infatti,
l'appaltatore non può essere esonerato da responsabilità verso il
committente per il solo fatto che l'esecuzione dell'opera sia stata
materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal
subappaltatore; per altro verso, quest'ultimo non può reputarsi
liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte.
Nei termini anzidetti, la responsabilità del subappaltatore è
qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può
farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente
abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti.
(…)
Solo rispetto alla comunicazione di tale denuncia il
subappaltatore può orientare la propria difesa, ammettendo
l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità
all'esecuzione del subappalto ovvero negandone l'oggettiva
esistenza ovvero la subiettiva imputazione.
I vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a
rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore
sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia
26 dell'appaltante.”
14. Appalto e subappalto sono, dunque, contratti tra loro reciprocamente distinti nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro sicché l'interesse del subcommittente alla proposizione ex art. 1670 c.c. dell'azione di regresso nei confronti del subappaltatore diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia da parte del committente principale.
L'onere di comunicare la denuncia ricevuta dal subcommittente nei sessanta giorni previsti dall'art. 1670 c.c.
ha lo scopo di rendere edotto il subappaltatore dei vizi specifici e concreti denunciati dal committente principale così da consentirgli di orientare la propria difesa.
Ciò in ragione del fatto che il subappaltatore va soggetto ai medesimi rimedi dei quali il committente principale si sia avvalso nei confronti del subcommittente.
15. Orbene, nel caso di specie la subappaltatrice è stata resa regolarmente edotta solo delle contestazioni che il
21.02.2019 il committente principale aveva mosso all'opera subappaltata.
Di conseguenza con la sottoscrizione del successivo accordo d.d. 28.02.2019 la subappaltatrice ha accettato di eseguire i rifacimenti concordati con la subcommittente cessando definitivamente di operare nel cantiere il 15.03.2019.
Sennonché delle successive contestazioni, che il committente principale ha mosso con l'ordine di servizio n. 11
27 emesso dalla D.L. il 29.03.2019 sui correttivi apportati all'opera subappaltata dalla subappaltatrice, la subcommittente non ha fatto alcuna comunicazione prima del 12.07.2019.
All'evidenza la subcommittente, dunque, non ha osservato il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla disposizione dell'art. 1670 c.c..
Non solo. Sempre prima di assolvere all'onere di comunicare la denuncia della committente principale,
precisamente con contratto d.d. 23.04.2019 (doc. n. 32
dell'appellante), la subcommittente ha addirittura provveduto ad affidare ad un'impresa terza i rifacimenti ed i completamenti che le venivano richiesti dalla D.L., per poi, a lavori eseguiti,
con la menzionata nota del 12.07.2019, pretendere che la subappaltatrice, in via di regresso ex art. 1670 c.c., le rifondesse gli esborsi sostenuti per assecondare le mai comuniate pretese del committente principale.
Quali conseguenze dell'operato della subcommittente sono ovviamente derivate la modificazione dello stato di luoghi e dell'opera subappaltata e, quindi, l'impossibilità di verificare se ed in quale misura ricorressero davvero gli inadempimenti ascritti alla subappaltatrice, come del resto bene dimostrano gli insoddisfacenti esiti dell'istruttoria condotta nel primo grado del presente giudizio in ordine tanto alla sussistenza dei vizi e delle difformità, quanto dell'effettiva entità dei relativi costi di ripristino.
28 Tanto si desume in particolare dall'espletata indagine tecnica che ha con enfasi rimarcato l'assenza di uno stato di consistenza redatto in contradditorio tra le parti del contratto di subappalto al momento in cui la subappaltatrice ha abbandonato il cantiere.
Il che ha irrimediabilmente precluso qualsiasi affidabile accertamento peritale sulla regolarità dell'opera subappaltata
(cfr. p. 37 della relazione di CTU d.d. 01.06.2022).
Nella descritta incertezza del quadro istruttorio risalta soltanto il verbale d.d. 21.03.2019 nel quale la stessa subcommittente ha attestato che la subappaltatrice aveva eseguito i rifacimenti, almeno visivamente, a regola d'arte.
Il che vale quale prova dell'inesistenza di vizi palesi dell'opera, eccetto il difetto di una parete.
16. Per le spiegate ragioni la tardiva comunicazione della denuncia d'irregolarità dell'opera subappaltata d.d. 29.03.2019
nonché i rifacimenti, della cui esecuzione la subcommittente ha di propria autonoma iniziativa incaricato un'impresa terza,
hanno nella specie irreversibilmente violato il diritto di difesa della subappaltatrice.
Per tal modo le è stato, infatti, impedito di interloquire sulle persistenti irregolarità ancora lamentate dal committente principale nonostante i propri correttivi, apportati dopo la precedente denuncia del 21.02.2019, che la subcommittente ha positivamente controllato ed accettato.
29 La decadenza conseguente all'accertata tardività della comunicazione non ha l'effetto di gravare la subcommittente dell'onere di dimostrare il danno subito e del quale pretende il risarcimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. nei confronti della subappaltatrice.
La conseguenza è ben più radicale e consiste nella definitiva preclusione dell'azione di regresso nei confronti della subappaltatrice come chiaramente stabilisce la disposizione normativa contenuta nell'art. 1670 c.c..
Tanto comporta, anzitutto, l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione della subcommittente, propriamente incentrato sulla pronuncia di decadenza dal Tribunale assunta appunto in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla subappaltatrice ai sensi dell'art. 1670 c.c..
Ciò comporta, altresì, l'infondatezza degli ulteriori tre motivi d'impugnazione in disamina con i quali la subcommittente ha denunciato l'errore valutativo del Tribunale
in ordine alle risultanze istruttorie che, a suo avviso, darebbero la dimostrazione dei danni cagionati dall'inadempimento della subappaltatrice.
Poiché, come detto, per intervenuta decadenza è in radice preclusa la domanda di regresso della subcommittente, è del tutto superfluo il riesame del materiale istruttorio al fine di verificare l'effettiva sussistenza del danno, per il quale essa chiede di essere risarcita.
30 17. Sia pure sulla base di una diversa motivazione va,
dunque, confermata la statuizione di rigetto in parte qua della domanda risarcitoria dedotta dalla subcommittente in via riconvenzionale.
Ciò è perfettamente consentito dal sistema processuale,
in base al principio secondo cui “la sentenza d'appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo
grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare
la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno
di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle
addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la
motivazione della sentenza d'appello” (fra le tante v. Cass. n.
15185/2023; n. 352/2017; n. 10536/2022; n. 31703/2022).
18. Si è detto che con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che la subappaltarice non aveva disatteso soltanto il termine di ultimazione dei lavori concordato con l'accordo d.d. 28.02.2019 ma ha anche evidenziato che l'originario subappalto d.d. 21.02.2018 prevedeva termini intermedi di esecuzione, la cui inosservanza veniva contrattualmente sanzionata con l'applicazione di penali.
Ne ha dedotto che le parti oggi contendenti avevano convenuto parametri ulteriori rispetto al termine finale di ultimazione dei lavori dal cui mancato rispetto derivava il suo diritto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di penale.
31 19. La penale in parola è regolata dalla clausola n. 9 che ha il seguente tenore.
“Per ogni giorno di ritardo sul termine finale dei lavori di cui
all'articolo precedente, quando tale ritardo sia imputabile
all'impresa, questa dovrà corrispondere a una Parte_1
penale di € 250,00 al giorno salvo il risarcimento del danno
ulteriore.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori avrà facoltà Parte_1
di verificare inoltre l'avanzamento dei lavori affidati all'impresa e
qualora constatasse ritardi rispetto ai termini intermedi previsti
nel programma dei lavori, procederà all'applicazione di penali
intermedie pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini intermedi.
notificherà per iscritto all'impresa Parte_1
l'applicazione delle penali (anche intermedie) ed è autorizzata a
trattenere gli importi derivanti dalla loro applicazione sul
pagamento del sal successivo alla maturazione delle penali
stesse; tali importi, in caso di penali intermedie verranno
riaccreditati all'impresa soltanto nell'ipotesi in cui questa abbia
recuperato i ritardi accumulati nei 30 giorni successivi al loro
verificarsi e a condizione che a seguito di detti ritardi non siano
conseguiti ritardi nelle altre lavorazioni concomitanti o
successive. In caso contrario le penali intermedie saranno
definitivamente acquisite dall'impresa, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno”.
32 Ricostruita sulla base del testo della clausola, era comune intenzione delle parti quella di fissare un cronoprogramma per scandire le fasi dell'esatto adempimento stabilendo termini intermedi in favore della subcommittente alla scadenza di ciascuno dei quali questa avrebbe avuto il diritto di verificare la regolare progressione dei lavori e di ottenere, entro i termini di ultimazione parziale, la consegna delle singole partite.
Sennonché al testo del contratto di subappalto le parti non hanno allegato alcun cronoprogramma sottoscritto da entrambe.
Nel motivo d'impugnazione (cfr. p. 46 dell'atto di citazione in appello d.d. 25.07.2023) l'appellante richiama il proprio documento n. 8 d.d. 02.08.2018 quale cronoprogramma originario che reca quale termine di ultimazione dei lavori la data del 20.10.2018 presa in considerazione ai fini della liquidazione della penale.
Incidentalmente si osserva che si tratta di un documento unilateralmente predisposto dalla subappaltatrice che non risulta controfirmato per accettazione dalla subcommittente.
Inoltre, in primo grado la subcommittante ha giustificato la domanda di pagamento della penale da ritardo deducendo testualmente quanto segue.
“Si deduce in via riconvenzionale l'importo di € 34.750,00
elevato nella nota del 12.07.2019 (doc. 21) a titolo di penali applicate nei confronti dell' per il ritardo esecutivo dalla CP_
33 stessa accumulato, alla data del 08.03.2019 rispetto al termine
di ultimazione dei lavori originariamente fissato al 25.10.2018, in
applicazione delle previsioni contenute nell'art. 9 dei contratti di
subappalto (cfr. docc. 3 e 4), risultante dal prodotto dell'importo
giornaliero ivi previsto in misura di € 250,00 x 139 gg. di ritardo
riferito a quella data”.
Sennonché, come dà atto la stessa appellante nel proprio motivo d'impugnazione, il CTU, nell'espletamento delle indagini affidategli in primo grado, ha accertato che la subappaltatrice ha unilateralmente predisposto altri quattro cronoprogrammi con differenti date di fine lavori (cfr. p. 35 della relazione cit.
dove si indicano le seguenti date: 30.11.2018, 31.12.2018,
28.02.2019 e 08.03.2019).
Nessuna adesione è dimostrato che la subcommittente abbia formalizzato in relazione ad alcuno dei ridetti programmi di lavoro unilateralmente predisposti dalla subappaltarice.
Alla luce del descritto, confuso quadro documentale deve escludersi che le parti non abbiano contrattualizzato univocamente un cronoprogramma delle opere affidate in subappalto con la precisa indicazione di termini intermedi di adempimento alla scadenza dei quali la subcommittente avrebbe acquistato il diritto di verificare la regolare progressione dei lavori e di ottenere la consegna delle singole partite,
eventualmente trattenendo sui sal maturati le penali maturate per i ritardi.
34 Riscontra questa conclusione la constatazione che, in costanza di rapporto, non risulta che la subcommittente abbia mai elevato alcuna formale contestazione di ritardato adempimento intermedio alla subappaltatrice per poi potere,
una volta assolto l'onere del contraddittorio, effettuare le corrispondenti trattenute sui sal come previsto dalla trascritta clausola n. 9 del contratto di subappalto.
Dalle svolte considerazione deriva l'infondatezza anche di questa doglianza.
20. Conclusivamente i motivi d'impugnazione prospettati dall'appellante non conducono alla riforma della statuizione di rigetto delle sue domande riconvenzionali con la conseguenza che essa, in quanto soccombente, va gravata delle spese anche del presente grado di giudizio.
Gli oneri processuali sono liquidati avuto riguardo ad un valore di causa pari ad € 223.815,83 secondo i parametri tabellari medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale tenuto conto che l'appellata ha depositato solo una nota di trattazione scritta per l'udienza del
12.03.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di OL,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
61/2023 del 25.01.2023 del Tribunale di OL, così
35 provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese Pt_1 Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 8.556,00, oltre accessori;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in OL, lì 07.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23903 del 11/11/2009).