Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5774/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
VACCARO MARIA LUISA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
MICELI FRANCESCO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 13.09.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-28.09.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“CONDIZIONI INERENTI ALLA PROLE: AFFIDAMENTO E
REGOLAMENTAZIONE VISITE
1) L'affidamento della figlia continuerà ad essere condiviso, con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente ma previo accordo con la madre e in caso di disaccordo il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (salvo diversa pattuizione), il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé la minore un week- end al mese, a partire dalle ore 17.000 del sabato sino alle ore 14.00 della domenica.
2) Il sig. avrà diritto di tenere con sé la minore durante le vacanze CP_1 di Natale dal 24 al 26 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio, con cadenza annuale alternata, e nel periodo pasquale la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi ad anni alterni, dalle ore 10.00 della Domenica di Pasqua sino alle ore 10.00 del lunedì, ovvero dalle ore 10.00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 10.00 del giorno seguente. Infine, durante le ulteriori festività civili e religiose la figlia minore resterà a turno con l'uno o con l'altro genitore dalle ore 10.00 alle ore
- 2 - 21.30., il periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, da scegliere nel mese di luglio o agosto e da comunicare all'altro genitore entro il giorno 30 maggio, fermo restando che il 15 agosto verrà trascorso in alternanza tra i genitori
3) Nei periodi di rispettiva permanenza, ognuno dei genitori avrà l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore per gli affari di ordinaria amministrazione.
4) Le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione o di importanza particolarmente rilevante per la minore dovranno invece essere concordate fra i genitori, salvo comprovate imminenti ed inderogabili urgenze.
5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, anche con riferimento alla figlia, dovendosi considerare il presente consenso reciproco sostitutivo di ogni e qualsiasi consenso che potrà essere richiesto, in proposito, dalle competenti
Autorità. Resta inteso tra le parti, tuttavia, che ogni spostamento all'estero della minore dovrà essere previamente comunicato per iscritto all'altro genitore.
CONDIZIONI INERENTI AI RAPPORTI ECONOMICI
6) Il sig. verserà quale contributo per il mantenimento della figlia la CP_1 somma mensile di € 150,00 e tale somma dovrà essere versata per mezzo di bonifico, con accredito sulla postapay con codice iban
[...], entro il giorno 5 di ogni mese. La detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza preventiva richiesta. Nel determinare il superiore importo le parti hanno tenuto presente le attuali rispettive situazioni economiche e convengono che qualora dovessero intervenire delle variazioni delle condizioni lavorative e finanziarie,
l'importo come sopra determinato dovrà essere rideterminato proporzionalmente in ragione della natura favorevole o sfavorevole in capo a ciascuno di essi della intervenuta variazione della condizione reddituale.
7) In relazione all'assegno unico universale i sig.ri e Pt_1 CP_1 stabiliscono che verrà percepito in misura pari al 100% dalla madre.
8) I coniugi dichiarano che provvederanno alle spese straordinarie, in
- 3 - conformità al Protocollo d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di
Palermo, di seguito specificato, nella misura del 50% ciascuno: Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
- 4 - universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione
(es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Relativamente alle spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, ai fini del rimborso è previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare all'altro coniuge il relativo importo con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'onere, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle spese straordinarie il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della
- 5 - relativa documentazione giustificativa.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Cipirrello in data 02/04/2015, da nata a [...], GERMANIA il 16/06/1991 e da Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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