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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2018/2022 promossa da:
.I.: ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO
APPELLANTE
Contro
(C.F.: CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MONDARDINI MARCO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 465/2022 emessa nella causa recante n. 2078/2019 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 11/05/20252, ed in accoglimento della presente impugnazione:
In via principale:
• accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto da parte del committente sig. ai sensi dell'art. 1671 c.c.; CP_1
pagina 1 di 14 • per l'effetto, condannare il sig. al versamento in favore di delle somme dovute CP_1 Parte_1 ex art. 1671 c.c. a titolo di spese sostenute e mancato guadagno in conseguenza del recesso, rispettivamente quantificate in € 25.891,16 ed € 16.926,11, così per complessivi € 42.817,27, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata, equa e di giustizia;
In via di mero subordine, qualora si ritenga accertato l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del sig. ai sensi dell'art. 1660 comma 3 c.c.: CP_1 condannare il sig. al versamento in favore di delle somme dovute a titolo di CP_1 Parte_1 equo indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1660 comma 3 c.c., quantificate nella complessiva somma di € 42.817,27, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata, equa e di giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti e non assunti, e in particolare si insiste affinché:
- venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: l'entità e le variazioni di costo determinate dalle sole modifiche al progetto resesi necessarie per ottenerne l'approvazione dalle competenti autorità amministrative;
l'incidenza percentuale delle sole opere ostative al rilascio delle necessarie autorizzazioni rispetto al complessivo intervento previsto e di cui al primo progetto;
la congruità delle somme richieste dall'appaltatrice in conseguenza del recesso, come dettagliate in narrativa;
- venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi su tutti i capitoli non già ammessi (nn. 1-11;
16-19; 24-26; 32-45 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), nonché sui capitoli già ammessi con i testi residui.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'I'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare a) dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., non essendo parte appellante comparsa né all'udienza di comparizione del 6 giugno 2023, né alla successiva udienza fissata in data 27 giugno 2023, in modalità cartolare;
In subordine e nel merito b) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., del contratto di appalto dedotto in giudizio e stipulato inter partes in data 7 novembre 2017, avendo lo stesso ad oggetto lavori di ristrutturazioni illeciti per la violazione delle norme imperative in materia di edilizia urbana e di urbanistica;
c) per l'effetto, sia pure in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 465/2019 emessa in data pagina 2 di 14 11 maggio 2022 (R.G. n. 2078/2019), respingere integralmente l'appello proposto da e le Parte_1 domande avanzate dalla società appellante, sia in via principale che in via subordinata.
In via di ulteriore subordine d) pur nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la validità del contratto di appalto dedotto in giudizio, rigettare integralmente, per le ragioni di cui in atti, le domande avanzate dalla società appellante, sia in via principale che in via subordinata.
e) In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
In via istruttoria f) Si chiede, occorrendo, di essere ammessi alla prova contraria relativamente alle prove richieste in appello dall'appellante ed eventualmente ammesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società evocava in giudizio per ottenere la Parte_2 CP_1
condanna al pagamento della somma, pari ad € 42.817,27, a titolo di indennizzo ex art. 1671
c.c., o in subordine ex art. 1660, co. 3 c.c.
2. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che:
a) in qualità di appaltatore, aveva stipulato il 7.11.2017 un contratto di appalto ad oggetto la ristrutturazione «al grezzo» dell'immobile di proprietà di controparte, ubicato in Cesena, alla via Roversano n. 107;
b) il progetto, allegato al contratto, veniva elaborato dal geom. e prevedeva, CP_2
inizialmente la cantierizzazione e la demolizione di una parte del fabbricato e del relativo garage, successivamente, la realizzazione di diverse opere, tra cui la nuova copertura del fabbricato e del garage, una scala esterna con ampliamento del balcone, la recinzione sul fronte strada, la rete fognaria, il tutto per complessivi € 159.570,18;
c) dopo il compimento delle opere preparatorie, le parti si incontravano il giorno 13.10.2018 presso l'immobile per cui è causa, discutendo di un nuovo preventivo e della riprogrammazione delle ulteriori lavorazioni;
d) poco dopo, in data 15.10.2018, l'appaltatore, tramite e-mail, comunicava di volere iniziare i lavori per il giorno 05.11.2018, ma il committente, in pari data, riscontrando l'aumento dei costi complessivi dell'appalto, lo informava della sua volontà di rivedere i materiali, al fine di pagina 3 di 14 ridurre i prezzi. Poco più tardi, in data 23.10.18, veniva recapitata all'appaltatore una p.e.c., con cui il committente recedeva dal contratto e chiedeva la riconsegna del cantiere, effettivamente avvenuta il giorno 06.11.2018.
3. Sulla scorta di tali premesse, parte attrice deduceva di avere già ricevuto gli importi di cui ai lavori eseguiti inizialmente, chiedendo la corresponsione del citato indennizzo, quantificandolo in € 25.891,16, pari al 15% del valore dell'appalto per le spese sostenute nel dare esecuzione al contratto (impegni assunti con i fornitori;
organizzazione dell'impresa al fine di impostare il lavoro nel cantiere e consegnare nei tempi stabiliti;
ecc.), cui aggiungere l'importo di € 16.926,11 (10% del totale) corrispondente al mancato guadagno derivante dal recesso del committente.
4. Si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente la nullità del CP_1
contratto di appalto ex artt. 1346 e 1418, c.c., trattandosi di costruzione di immobile privo di titolo edilizio;
in via riconvenzionale, chiedeva la ripetizione dell'importo di € 1.406,20, oltre iva, quale porzione del corrispettivo già versato (€ 9.820,57, fattura n. 8 del 31.3.18) e relativo alle prestazioni mai eseguite (omesso posizionamento della gru e omessa installazione del box/baracca per i servizi di cantiere).
5. In fatto, il convenuto aggiungeva che:
e) come già noto all'appaltatore, i lavori previsti nel citato contratto erano subordinati al rilascio del permesso di costruire (ex art. 10, D.P.R. n. 380/01) e che, in data 22.03.2018, il
Comune di Cesena comunicava l'improcedibilità della domanda per incompletezza della documentazione;
f) a quel punto, il committente si rivolgeva all'architetto la quale avrebbe Testimone_1
dovuto rielaborare il progetto iniziale sulla base delle prescrizioni comunali;
g) il secondo progetto richiedeva un nuovo preventivo che l'appaltatore proponeva al committente, e tuttavia, questo nuovo computo comportava un incremento del corrispettivo, pari ad oltre 50 mila euro, rispetto a quello iniziale che il committente non avrebbe potuto sostenere;
h) per tale ragione, quest'ultimo formalizzava stragiudizialmente il proprio recesso, con la p.e.c. del 23.10.18, chiedendo contestualmente la restituzione degli importi versati in pagina 4 di 14 eccedenza e la riconsegna del cantiere (v. 12, id).
6. La causa, istruita con prove testimoniali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Forlì rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
7. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che la difesa attorea aveva formulato la domanda di condanna alla corresponsione dell'indennizzo presupponendo la validità del recesso del committente e, a monte, la sussistenza di un accordo relativo alle prestazioni successive alla cantierizzazione.
Al riguardo, il giudice di primo grado riteneva irrilevante che il committente avesse inteso sciogliersi dal vincolo azionando il recesso, atteso che occorreva primariamente verificare se si fosse formato il consenso di entrambi in ordine alla ripresa dei lavori e all'indomani della variazione progettuale.
D'altro canto, tale circostanza non era prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, né era dipendente dalla volontà o dal contegno di una delle parti, in quanto la modifica del progetto iniziale, a firma del geom. si è resa necessaria per il mancato CP_2
accoglimento della domanda di permesso di costruire, avendo poi il committente optato per la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a), sulla base del nuovo progetto predisposto dall'arch. Tes_1
Per tale ragione, le parti si erano incontrate il giorno 13.10.2018 per discutere assieme del nuovo preventivo predisposto dall'appaltatore sulla base del secondo progetto e delle conseguenti variazioni, ma in relazione al nuovo progetto dalle risultanze istruttorie si evinceva che non si era mai perfezionato l'accordo tra le parti.
8. Osservava il Tribunale che era pacifico tra le parti che gli interventi di cui al secondo progetto fossero completamente differenti rispetto a quelli descritti dal geom. nel CP_2
progetto originario allegato al contratto, e che dalle dichiarazioni rese in sede di interpello da , titolare della società si evinceva che il rapporto aveva avuto CP_3 Parte_2
esecuzione per quella porzione già remunerata dal committente e relativa alle sole prestazioni preliminari (ad esempio, la «cantierizzazione» e la «demolizione»), mentre non era stato mai raggiunto alcun accordo con riferimento alle lavorazioni ulteriori e successive. pagina 5 di 14 9. Tale circostanza, oltre che ammessa dall'attore, era stata anche confermata dal teste
[...]
, padre dell'odierno convenuto, il quale era presente all'incontro del 13.10.18., e dal Tes_2
teste , tecnico incaricato dallo stesso appaltatore per integrare il precedente Testimone_3
computo metrico, il quale aveva confermato la sospensione dei lavori per ragioni legate al diniego dell'autorizzazione comunale, e soprattutto, che il secondo computo metrico (all. 5 fasc. attore) si riferiva a lavorazioni diverse e più complesse di quelle descritte precedentemente.
10. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, deponeva anche il dato documentale costituito dal contratto d'appalto del 7.11.2017, cui veniva allegato il progetto a firma del geom. che contemplava la realizzazione di una serie di interventi edilizi, in parte CP_2
subordinati al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, D.P.R. n. 380/01, in altra parte che potevano essere eseguiti in edilizia libera nelle more dell'approvazione del titolo edilizio, poiché erano opere di: «allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi» e che erano state realizzate ed effettivamente rendicontate nel primo s.a.l. del
21.03.2018.
11. Conseguentemente il Tribunale riteneva che il contratto doveva considerarsi valido ed efficace solo in parte qua, e cioè per i soli lavori assistiti dalla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (c.d. C.I.L.A.), il cui invio era stato fatto dal geom. in data CP_2
8.01.2018, e che pertanto il committente non poteva recedere da quella porzione del contratto che non aveva più lo stesso oggetto per come era esistente all'epoca della sua sottoscrizione.
Pertanto, non perfezionandosi l'accordo per la porzione dei lavori successivi, da un lato, non si poteva recedere dal rapporto d'appalto, il cui accertamento chiedeva la difesa di parte attrice per sostenere la corresponsione dell'indennizzo, ma neppure poteva essere emessa una pronuncia caducatoria del contratto, in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata dalla difesa di parte convenuta, in quanto entrambe le richieste presupponevano - a monte - la sussistenza di un accordo e - a valle - di un contratto esplicativo del primo.
12. Osservava quindi il Tribunale che il rigetto dell'eccezione di nullità assorbiva anche la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto la richiesta di restituire ex art. 2033 c.c. pagina 6 di 14 l'importo in eccedenza poteva conseguire solo alla declaratoria di nullità del contratto che, tuttavia, non poteva essere pronunciata per le ragioni sopra svolte, trovando applicazione il principio di conservazione del contratto, le cui prestazioni erano state - peraltro - eseguite in conformità.
13. Quanto alle prestazioni relative all'omesso posizionamento della gru (€ 1.200,00) ed alla mancata installazione del box-baracca per i servizi di cantiere (€ 380,00) che, a dire del committente, non sarebbero state eseguite, pur essendo state calcolate nel s.a.l. sopra citato ed integralmente remunerate, il giudice di primo grado osservava che i testimoni di parte attrice avevano confermato l'integrale esecuzione di detti adempimenti preliminari, mentre altri, invece, avevano riferito che fosse stata fatta solo parzialmente. Tale risultato probatorio andava però letto unitamente al dato documentale relativo all'invio, ad opera dell'appaltatore, del primo s.a.l., tramite l'e-mail datata 22.03.2018, con la quale quest'ultimo invitava il committente a verificare la contabilità delle lavorazioni svolte, e a seguito della quale il committente aveva pagato per intero la fattura corrispondente al primo s.a.l. chiedendo soltanto, con l'e-mail successiva del 5.4.18, di addebitare il costo relativo alla gru nella fattura successiva, cioè alla riapertura del cantiere, senza perciò dolersi dell'omessa installazione.
Conseguentemente, il Tribunale riteneva che le due lavorazioni erano state effettivamente eseguite e, per tale ragione, i relativi importi insuscettibili di ripetizione.
14. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma;
si Parte_2
è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ex art. 348 co. 2 c.p.c., e comunque rigettarsi l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.07.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Con il primo motivo l'appellante lamenta che la pronuncia resa dal Tribunale di Forlì riposerebbe su una ricostruzione non condivisibile dei rapporti negoziali tra le parti, nonché su un'interpretazione delle relative sorti del tutto priva di fondamento giuridico, insistendo pagina 7 di 14 per il riconoscimento della piena validità ed efficacia del contratto di appalto stipulato in data 07.1.2017 non solo per la parte relativa ai lavori preliminari già eseguiti, come ritenuto dal giudice di primo grado, ma anche per quella parte residua del progetto rispetto alla quale il Tribunale ha invece ritenuto che sarebbe stato necessario raggiungere un nuovo accordo dopo il rigetto da parte del Comune del rilascio del titolo abilitativo.
16. Si deduce che il Giudice di primo grado confonderebbe l'accordo che le parti avrebbero potuto eventualmente raggiungere in ordine alle lavorazioni nuove e aggiuntive richieste dal sig. per il completamento dell'immobile (lavorazioni non ricomprese nel contratto CP_1
intercorso tra esse, il quale contemplava la mera realizzazione dei lavori al grezzo, né necessarie per l'esecuzione del progetto stesso, bensì derivanti da un'arbitraria iniziativa della proprietà), e l'oggetto del contratto già perfezionato e vigente tra le parti.
Eseguiti i lavori preliminari, sospeso temporaneamente il cantiere in attesa di ottenimento da parte della proprietà del necessario permesso di costruire, si deduce che la proprietà avrebbe ottenuto infine i titoli autorizzativi per la ripresa e l'esecuzione dei lavori, apportando una minima correzione (pari a poco più del 10% dell'opera) al progetto iniziale
– correzione che, oltre a lasciare perfettamente inalterato il 90% del progetto complessivo, contemplava lavori del tutto analoghi a quelli già previsti, mantenendo dunque sostanzialmente inalterati i costi.
17. Si deduce che pertanto, era pronta alla ripresa dei lavori, sulla base del Parte_2
contratto già in essere tra le parti, e che non richiedeva a tal fine alcun correttivo (né a fortiori alcun nuovo accordo) e che non potrebbe pertanto trarsi in dubbio della piena validità ed efficacia del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, vigente sino all'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. del committente.
Il progetto corretto dalla proprietà e in linea alle previsioni normative avrebbe ben consentito l'esecuzione dei lavori a un prezzo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto di preventivo.
18. Alla luce di quanto sopra, sarebbe dunque da ricondursi in via esclusiva alla libera volontà della committenza la decisione di recedere dal contratto – non già ex art. 1660 comma 3, bensì ex art. 1671 c.c. – con ogni conseguente obbligo risarcitorio/indennitario. pagina 8 di 14 Si sostiene che le lievi correzioni apportate dalla proprietà per ottenere l'approvazione del progetto hanno provocato solo una modestissima variazione di tale prezzo, del tutto insufficiente a facoltizzare il recesso del committente ex art. 1660 comma 3 c.c.
Quanto invece alle opere aggiuntive che il sig. intendeva commissionare, il mancato CP_1
raggiungimento di un accordo in ordine alle stesse non sarebbe certo ex se idoneo ad incidere sull'efficacia del contratto in essere tra le parti, ben potendo il committente – in caso di non approvazione del preventivo sottopostogli dall'appaltatrice – lasciare a quest'ultima la realizzazione delle sole opere già commissionatele (come adattate alla normativa vigente), ed incaricare altra e distinta impresa di eseguire i nuovi lavori di completamento e finitura (i quali ultimi, in quanto opere ulteriori e successive rispetto alla pattuizione negoziale originaria, costituiscono di fatto l'oggetto di un nuovo appalto).
19. Con il secondo motivo si deduce che la scelta di recedere dall'contratto sottoscritto tra le parti, revocando ad anche l'incarico già conferitole, non potrà certo Parte_2
ritenersi fondata sull'art. 1660 comma 3 c.c., ma dovrà trovare il proprio effettivo fondamento nella previsione di cui all'art. 1671 c.c., a mente della quale il committente può sempre recedere dal contratto purché “tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. Si deduce, pertanto, che tali voci di danno dovranno dunque essere poste a carico dell'odierno convenuto, che dovrà provvedere all'integrale ristoro delle stesse in favore dell'appaltatrice.
In particolare:
a) Quanto alle somme a carico del committente per i lavori già eseguiti in esecuzione del contratto, esse risultano essere state già interamente saldate, e dunque nulla è dovuto in relazione alle stesse;
b) Quanto alle spese sostenute da per l'esecuzione del contratto (impegni Parte_1
assunti con i fornitori;
organizzazione dell'impresa al fine di impostare il lavoro nel cantiere e consegnare nei tempi stabiliti;
ecc.), trattandosi di danni soggetti a valutazione equitativa esse vengono comunemente stimate nella misura del 15% del valore dell'appalto, e dunque possono ritenersi pari a complessivi € 25.891,16;
pagina 9 di 14 c) Quanto al mancato guadagno derivante dal recesso del committente dal contratto, per prassi esso può essere quantificato nella misura del 10% del valore dell'appalto, risultando dunque pari ad € 16.926,11.
Infine, si deduce che anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all' art. 1660 comma 3 c.c., il committente sarebbe comunque tenuto al versamento, in favore dell'impresa appaltatrice, di un equo indennizzo per i pregiudizi ad essa derivati in conseguenza del recesso, da liquidare nello stesso importo di € 42.817,27.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione di ctu e delle prove orali sui capitoli non ammessi dal Tribunale.
20. Si è costituito in giudizio l'appellato sollevando, preliminarmente, eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 co. 2 c.p.c. deducendo la mancata comparizione di parte appellante all'udienza del 6.06.2023, nonché alla successiva udienza fissata in data
27.06.2023 in modalità cartolare, avendo depositato le note scritte solo il 29.06.2023, e dunque oltre il termine perentorio fissato dalla Corte all'udienza del 6.06.2023.
21. Nel merito l'appellato ha chiesto, in parziale modifica della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di appalto avendo lo stesso ad oggetto lavori di ristrutturazioni illeciti per la violazione delle norme imperative in materia di edilizia urbana e di urbanistica, e comunque il rigetto dell'appello.
22. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 co.2 c.p.c. sollevata dall'appellato, deducendo la mancata comparizione di parte appellante all'udienza del 6.06.2023, nonché anche alla successiva udienza fissata in data 27.06.2023 in modalità cartolare.
All'udienza del 6.06.2023 il Collegio, prendendo atto della mancata comparsa del difensore di parte appellante, già costituito, e dell'irrituale deposito di note scritte, fissava una nuova udienza di comparizione al 27.06.2023, in modalità cartolare, con termine per il deposito di note fino alla data dell'udienza stessa, e l'appellante, in effetti, provvedeva al deposito delle note solo in data 29.06.2023, oltre il termine assegnato.
pagina 10 di 14 Nel frattempo, però, come evidenziato dal difensore dell'appellante nella memoria di replica, a seguito dell'emanazione del D.L.
1.06.2023 n.61 (cd decreto Romagna) convertito con L. n.100 del 31.07.2023 era stata disposta la sospensione di tutti i termini processuali in scadenza dal 1/05/2023 al 31/07/2023 per tutte le parti aventi residenza in uno dei
Comuni colpiti dall'alluvione (tra i quali Cesena, sede della società appellante e Forlì, dove risiede il legale dell'appellante).
“Art.
2. Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.”
Ne consegue che il mancato deposito delle note scritte, da parte dell'appellante, entro il termine fissato da questa Corte per l'udienza cartolare 27.06.2023, non può comportare alcuna sanzione processuale di improcedibilità del giudizio ex art. 348 co.2 c.p.c.
23. Nel merito l'appello è infondato, in quanto nessuna delle argomentazioni svolte dell'appellante vale a rimettere in discussione la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, come operata dal giudice di primo grado sulla base delle risultanze istruttorie, documentali e orali, richiamate in motivazione.
Deve infatti considerarsi pacifico in atti che il contratto d'appalto del 7.11.2017, cui veniva allegato il progetto a firma del geom. prevedeva la realizzazione di una serie di CP_2
interventi edilizi sull'immobile di proprietà del committente in parte CP_1
subordinati al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, D.P.R. n. 380/01, in parte eseguibili in edilizia libera nelle more dell'approvazione del titolo edilizio, trattandosi di opere di: «allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi», opere che sono state effettivamente realizzate da e saldate dal committente. Pt_2
pagina 11 di 14 24. A seguito del diniego di concessione edilizia con riguardo altre opere di ristrutturazione del progetto circostanza di cui l'odierna appellante era ben a conoscenza come CP_2
risulta dal carteggio prodotto, le parti non hanno raggiunto un nuovo accordo economico per la realizzazione del secondo progetto di ristrutturazione edilizia redatto dall'Arch.
che prevedeva interventi diversi dal progetto originario per la realizzazione del Tes_1
quale le parti avevano pattuito un prezzo a corpo di € 179.292,34, sul quale veniva concordato uno sconto pari all'11%, per un prezzo finale di € 159.570,18 (doc. 2 fasc. attoreo).
Per la nuova tipologia di intervento elaborato dall'Arch. che non richiedeva il Tes_1
rilascio di titoli abilitativi, l'odierna appellante aveva predisposto un nuovo preventivo, che prevedeva un aumento dei costi di € 71.784,99 oltre Iva (doc. 19 fasc. attoreo), preventivo che non veniva accettato dal nel corso dell'incontro tenutosi in data 13.10.2018, il CP_1
quale con pec del 23.10.18 comunicava all'appaltatrice il proprio recesso dal contratto ex art. 1660 co.3 c.c., a motivo dell' “oggettiva impossibilità di proseguire i lavori e di sostenerne i relativi
e maggiori oneri economici.” (doc. 17 fasc. attoreo).
25. Pacifica fin qui la ricostruzione dei fatti, l'appellante ripropone in questa sede le stesse argomentazioni svolte in primo grado per sostenere che tale comunicazione poteva valere solo come recesso ad nutum ex art. 1671 c.c., con ogni conseguente obbligo risarcitorio/indennitario, sostenendo che il progetto corretto dalla proprietà e in linea alle previsioni normative avrebbe ben consentito l'esecuzione dei lavori ad un prezzo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto del primo preventivo, in quanto le maggiori variazioni di prezzo sarebbero dovute a nuove scelte personali del committente non correlate a vincoli di natura edilizia.
26. Ritiene invece la Corte che meriti conferma la decisione del Tribunale di ritenere pacifico tra le parti che gli interventi di cui al secondo progetto fossero Tes_1
completamente differenti rispetto a quelli del progetto originario allegato al CP_2
contratto, e che la modifica sostanziale delle prestazioni dell'appaltatore aveva quindi rimesso in discussione l'accordo originario, oramai ritenuto superato da entrambe le parti a pagina 12 di 14 motivo del differente assetto degli equilibri contrattuali, come evincibile dall'incremento di oltre 50 mila euro del prezzo inizialmente pattuito.
In disparte la questione di nullità del contratto di appalto nella parte relativa alle opere non concessionate, le argomentazioni dell'appellante non scalfiscono neppure il corretto ragionamento del Tribunale di ritenere che il contratto di appalto 7.11.2017 fosse valido ed efficace solo per i soli lavori assistiti dalla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (c.d.
C.I.L.A.), pacificamente eseguiti e retribuiti, avendo le risultanze istruttorie dimostrato che le parti di comune accordo hanno risolto, invece, il vincolo contrattuale relativo alle ulteriori opere di ristrutturazione, a seguito del rigetto del permesso di costruire, e non hanno mai perfezionato un nuovo accordo in ordine al secondo progetto dell'arch. di tal che Tes_1
la comunicazione di recesso inviata dalla committenza il 23.10.2018 non poteva rivestire alcun effettivo valore giuridico.
27. Per i suesposti motivi l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato, che si liquidano come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio a favore di Parte_1
che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 28.08.2025
Il Presidente pagina 13 di 14 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
dott. Manuela Velotti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2018/2022 promossa da:
.I.: ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO
APPELLANTE
Contro
(C.F.: CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MONDARDINI MARCO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 465/2022 emessa nella causa recante n. 2078/2019 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 11/05/20252, ed in accoglimento della presente impugnazione:
In via principale:
• accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto da parte del committente sig. ai sensi dell'art. 1671 c.c.; CP_1
pagina 1 di 14 • per l'effetto, condannare il sig. al versamento in favore di delle somme dovute CP_1 Parte_1 ex art. 1671 c.c. a titolo di spese sostenute e mancato guadagno in conseguenza del recesso, rispettivamente quantificate in € 25.891,16 ed € 16.926,11, così per complessivi € 42.817,27, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata, equa e di giustizia;
In via di mero subordine, qualora si ritenga accertato l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del sig. ai sensi dell'art. 1660 comma 3 c.c.: CP_1 condannare il sig. al versamento in favore di delle somme dovute a titolo di CP_1 Parte_1 equo indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1660 comma 3 c.c., quantificate nella complessiva somma di € 42.817,27, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata, equa e di giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti e non assunti, e in particolare si insiste affinché:
- venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: l'entità e le variazioni di costo determinate dalle sole modifiche al progetto resesi necessarie per ottenerne l'approvazione dalle competenti autorità amministrative;
l'incidenza percentuale delle sole opere ostative al rilascio delle necessarie autorizzazioni rispetto al complessivo intervento previsto e di cui al primo progetto;
la congruità delle somme richieste dall'appaltatrice in conseguenza del recesso, come dettagliate in narrativa;
- venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi su tutti i capitoli non già ammessi (nn. 1-11;
16-19; 24-26; 32-45 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), nonché sui capitoli già ammessi con i testi residui.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'I'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare a) dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., non essendo parte appellante comparsa né all'udienza di comparizione del 6 giugno 2023, né alla successiva udienza fissata in data 27 giugno 2023, in modalità cartolare;
In subordine e nel merito b) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., del contratto di appalto dedotto in giudizio e stipulato inter partes in data 7 novembre 2017, avendo lo stesso ad oggetto lavori di ristrutturazioni illeciti per la violazione delle norme imperative in materia di edilizia urbana e di urbanistica;
c) per l'effetto, sia pure in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 465/2019 emessa in data pagina 2 di 14 11 maggio 2022 (R.G. n. 2078/2019), respingere integralmente l'appello proposto da e le Parte_1 domande avanzate dalla società appellante, sia in via principale che in via subordinata.
In via di ulteriore subordine d) pur nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la validità del contratto di appalto dedotto in giudizio, rigettare integralmente, per le ragioni di cui in atti, le domande avanzate dalla società appellante, sia in via principale che in via subordinata.
e) In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
In via istruttoria f) Si chiede, occorrendo, di essere ammessi alla prova contraria relativamente alle prove richieste in appello dall'appellante ed eventualmente ammesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società evocava in giudizio per ottenere la Parte_2 CP_1
condanna al pagamento della somma, pari ad € 42.817,27, a titolo di indennizzo ex art. 1671
c.c., o in subordine ex art. 1660, co. 3 c.c.
2. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che:
a) in qualità di appaltatore, aveva stipulato il 7.11.2017 un contratto di appalto ad oggetto la ristrutturazione «al grezzo» dell'immobile di proprietà di controparte, ubicato in Cesena, alla via Roversano n. 107;
b) il progetto, allegato al contratto, veniva elaborato dal geom. e prevedeva, CP_2
inizialmente la cantierizzazione e la demolizione di una parte del fabbricato e del relativo garage, successivamente, la realizzazione di diverse opere, tra cui la nuova copertura del fabbricato e del garage, una scala esterna con ampliamento del balcone, la recinzione sul fronte strada, la rete fognaria, il tutto per complessivi € 159.570,18;
c) dopo il compimento delle opere preparatorie, le parti si incontravano il giorno 13.10.2018 presso l'immobile per cui è causa, discutendo di un nuovo preventivo e della riprogrammazione delle ulteriori lavorazioni;
d) poco dopo, in data 15.10.2018, l'appaltatore, tramite e-mail, comunicava di volere iniziare i lavori per il giorno 05.11.2018, ma il committente, in pari data, riscontrando l'aumento dei costi complessivi dell'appalto, lo informava della sua volontà di rivedere i materiali, al fine di pagina 3 di 14 ridurre i prezzi. Poco più tardi, in data 23.10.18, veniva recapitata all'appaltatore una p.e.c., con cui il committente recedeva dal contratto e chiedeva la riconsegna del cantiere, effettivamente avvenuta il giorno 06.11.2018.
3. Sulla scorta di tali premesse, parte attrice deduceva di avere già ricevuto gli importi di cui ai lavori eseguiti inizialmente, chiedendo la corresponsione del citato indennizzo, quantificandolo in € 25.891,16, pari al 15% del valore dell'appalto per le spese sostenute nel dare esecuzione al contratto (impegni assunti con i fornitori;
organizzazione dell'impresa al fine di impostare il lavoro nel cantiere e consegnare nei tempi stabiliti;
ecc.), cui aggiungere l'importo di € 16.926,11 (10% del totale) corrispondente al mancato guadagno derivante dal recesso del committente.
4. Si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente la nullità del CP_1
contratto di appalto ex artt. 1346 e 1418, c.c., trattandosi di costruzione di immobile privo di titolo edilizio;
in via riconvenzionale, chiedeva la ripetizione dell'importo di € 1.406,20, oltre iva, quale porzione del corrispettivo già versato (€ 9.820,57, fattura n. 8 del 31.3.18) e relativo alle prestazioni mai eseguite (omesso posizionamento della gru e omessa installazione del box/baracca per i servizi di cantiere).
5. In fatto, il convenuto aggiungeva che:
e) come già noto all'appaltatore, i lavori previsti nel citato contratto erano subordinati al rilascio del permesso di costruire (ex art. 10, D.P.R. n. 380/01) e che, in data 22.03.2018, il
Comune di Cesena comunicava l'improcedibilità della domanda per incompletezza della documentazione;
f) a quel punto, il committente si rivolgeva all'architetto la quale avrebbe Testimone_1
dovuto rielaborare il progetto iniziale sulla base delle prescrizioni comunali;
g) il secondo progetto richiedeva un nuovo preventivo che l'appaltatore proponeva al committente, e tuttavia, questo nuovo computo comportava un incremento del corrispettivo, pari ad oltre 50 mila euro, rispetto a quello iniziale che il committente non avrebbe potuto sostenere;
h) per tale ragione, quest'ultimo formalizzava stragiudizialmente il proprio recesso, con la p.e.c. del 23.10.18, chiedendo contestualmente la restituzione degli importi versati in pagina 4 di 14 eccedenza e la riconsegna del cantiere (v. 12, id).
6. La causa, istruita con prove testimoniali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Forlì rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
7. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che la difesa attorea aveva formulato la domanda di condanna alla corresponsione dell'indennizzo presupponendo la validità del recesso del committente e, a monte, la sussistenza di un accordo relativo alle prestazioni successive alla cantierizzazione.
Al riguardo, il giudice di primo grado riteneva irrilevante che il committente avesse inteso sciogliersi dal vincolo azionando il recesso, atteso che occorreva primariamente verificare se si fosse formato il consenso di entrambi in ordine alla ripresa dei lavori e all'indomani della variazione progettuale.
D'altro canto, tale circostanza non era prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, né era dipendente dalla volontà o dal contegno di una delle parti, in quanto la modifica del progetto iniziale, a firma del geom. si è resa necessaria per il mancato CP_2
accoglimento della domanda di permesso di costruire, avendo poi il committente optato per la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a), sulla base del nuovo progetto predisposto dall'arch. Tes_1
Per tale ragione, le parti si erano incontrate il giorno 13.10.2018 per discutere assieme del nuovo preventivo predisposto dall'appaltatore sulla base del secondo progetto e delle conseguenti variazioni, ma in relazione al nuovo progetto dalle risultanze istruttorie si evinceva che non si era mai perfezionato l'accordo tra le parti.
8. Osservava il Tribunale che era pacifico tra le parti che gli interventi di cui al secondo progetto fossero completamente differenti rispetto a quelli descritti dal geom. nel CP_2
progetto originario allegato al contratto, e che dalle dichiarazioni rese in sede di interpello da , titolare della società si evinceva che il rapporto aveva avuto CP_3 Parte_2
esecuzione per quella porzione già remunerata dal committente e relativa alle sole prestazioni preliminari (ad esempio, la «cantierizzazione» e la «demolizione»), mentre non era stato mai raggiunto alcun accordo con riferimento alle lavorazioni ulteriori e successive. pagina 5 di 14 9. Tale circostanza, oltre che ammessa dall'attore, era stata anche confermata dal teste
[...]
, padre dell'odierno convenuto, il quale era presente all'incontro del 13.10.18., e dal Tes_2
teste , tecnico incaricato dallo stesso appaltatore per integrare il precedente Testimone_3
computo metrico, il quale aveva confermato la sospensione dei lavori per ragioni legate al diniego dell'autorizzazione comunale, e soprattutto, che il secondo computo metrico (all. 5 fasc. attore) si riferiva a lavorazioni diverse e più complesse di quelle descritte precedentemente.
10. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, deponeva anche il dato documentale costituito dal contratto d'appalto del 7.11.2017, cui veniva allegato il progetto a firma del geom. che contemplava la realizzazione di una serie di interventi edilizi, in parte CP_2
subordinati al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, D.P.R. n. 380/01, in altra parte che potevano essere eseguiti in edilizia libera nelle more dell'approvazione del titolo edilizio, poiché erano opere di: «allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi» e che erano state realizzate ed effettivamente rendicontate nel primo s.a.l. del
21.03.2018.
11. Conseguentemente il Tribunale riteneva che il contratto doveva considerarsi valido ed efficace solo in parte qua, e cioè per i soli lavori assistiti dalla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (c.d. C.I.L.A.), il cui invio era stato fatto dal geom. in data CP_2
8.01.2018, e che pertanto il committente non poteva recedere da quella porzione del contratto che non aveva più lo stesso oggetto per come era esistente all'epoca della sua sottoscrizione.
Pertanto, non perfezionandosi l'accordo per la porzione dei lavori successivi, da un lato, non si poteva recedere dal rapporto d'appalto, il cui accertamento chiedeva la difesa di parte attrice per sostenere la corresponsione dell'indennizzo, ma neppure poteva essere emessa una pronuncia caducatoria del contratto, in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata dalla difesa di parte convenuta, in quanto entrambe le richieste presupponevano - a monte - la sussistenza di un accordo e - a valle - di un contratto esplicativo del primo.
12. Osservava quindi il Tribunale che il rigetto dell'eccezione di nullità assorbiva anche la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto la richiesta di restituire ex art. 2033 c.c. pagina 6 di 14 l'importo in eccedenza poteva conseguire solo alla declaratoria di nullità del contratto che, tuttavia, non poteva essere pronunciata per le ragioni sopra svolte, trovando applicazione il principio di conservazione del contratto, le cui prestazioni erano state - peraltro - eseguite in conformità.
13. Quanto alle prestazioni relative all'omesso posizionamento della gru (€ 1.200,00) ed alla mancata installazione del box-baracca per i servizi di cantiere (€ 380,00) che, a dire del committente, non sarebbero state eseguite, pur essendo state calcolate nel s.a.l. sopra citato ed integralmente remunerate, il giudice di primo grado osservava che i testimoni di parte attrice avevano confermato l'integrale esecuzione di detti adempimenti preliminari, mentre altri, invece, avevano riferito che fosse stata fatta solo parzialmente. Tale risultato probatorio andava però letto unitamente al dato documentale relativo all'invio, ad opera dell'appaltatore, del primo s.a.l., tramite l'e-mail datata 22.03.2018, con la quale quest'ultimo invitava il committente a verificare la contabilità delle lavorazioni svolte, e a seguito della quale il committente aveva pagato per intero la fattura corrispondente al primo s.a.l. chiedendo soltanto, con l'e-mail successiva del 5.4.18, di addebitare il costo relativo alla gru nella fattura successiva, cioè alla riapertura del cantiere, senza perciò dolersi dell'omessa installazione.
Conseguentemente, il Tribunale riteneva che le due lavorazioni erano state effettivamente eseguite e, per tale ragione, i relativi importi insuscettibili di ripetizione.
14. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma;
si Parte_2
è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ex art. 348 co. 2 c.p.c., e comunque rigettarsi l'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.07.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Con il primo motivo l'appellante lamenta che la pronuncia resa dal Tribunale di Forlì riposerebbe su una ricostruzione non condivisibile dei rapporti negoziali tra le parti, nonché su un'interpretazione delle relative sorti del tutto priva di fondamento giuridico, insistendo pagina 7 di 14 per il riconoscimento della piena validità ed efficacia del contratto di appalto stipulato in data 07.1.2017 non solo per la parte relativa ai lavori preliminari già eseguiti, come ritenuto dal giudice di primo grado, ma anche per quella parte residua del progetto rispetto alla quale il Tribunale ha invece ritenuto che sarebbe stato necessario raggiungere un nuovo accordo dopo il rigetto da parte del Comune del rilascio del titolo abilitativo.
16. Si deduce che il Giudice di primo grado confonderebbe l'accordo che le parti avrebbero potuto eventualmente raggiungere in ordine alle lavorazioni nuove e aggiuntive richieste dal sig. per il completamento dell'immobile (lavorazioni non ricomprese nel contratto CP_1
intercorso tra esse, il quale contemplava la mera realizzazione dei lavori al grezzo, né necessarie per l'esecuzione del progetto stesso, bensì derivanti da un'arbitraria iniziativa della proprietà), e l'oggetto del contratto già perfezionato e vigente tra le parti.
Eseguiti i lavori preliminari, sospeso temporaneamente il cantiere in attesa di ottenimento da parte della proprietà del necessario permesso di costruire, si deduce che la proprietà avrebbe ottenuto infine i titoli autorizzativi per la ripresa e l'esecuzione dei lavori, apportando una minima correzione (pari a poco più del 10% dell'opera) al progetto iniziale
– correzione che, oltre a lasciare perfettamente inalterato il 90% del progetto complessivo, contemplava lavori del tutto analoghi a quelli già previsti, mantenendo dunque sostanzialmente inalterati i costi.
17. Si deduce che pertanto, era pronta alla ripresa dei lavori, sulla base del Parte_2
contratto già in essere tra le parti, e che non richiedeva a tal fine alcun correttivo (né a fortiori alcun nuovo accordo) e che non potrebbe pertanto trarsi in dubbio della piena validità ed efficacia del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, vigente sino all'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. del committente.
Il progetto corretto dalla proprietà e in linea alle previsioni normative avrebbe ben consentito l'esecuzione dei lavori a un prezzo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto di preventivo.
18. Alla luce di quanto sopra, sarebbe dunque da ricondursi in via esclusiva alla libera volontà della committenza la decisione di recedere dal contratto – non già ex art. 1660 comma 3, bensì ex art. 1671 c.c. – con ogni conseguente obbligo risarcitorio/indennitario. pagina 8 di 14 Si sostiene che le lievi correzioni apportate dalla proprietà per ottenere l'approvazione del progetto hanno provocato solo una modestissima variazione di tale prezzo, del tutto insufficiente a facoltizzare il recesso del committente ex art. 1660 comma 3 c.c.
Quanto invece alle opere aggiuntive che il sig. intendeva commissionare, il mancato CP_1
raggiungimento di un accordo in ordine alle stesse non sarebbe certo ex se idoneo ad incidere sull'efficacia del contratto in essere tra le parti, ben potendo il committente – in caso di non approvazione del preventivo sottopostogli dall'appaltatrice – lasciare a quest'ultima la realizzazione delle sole opere già commissionatele (come adattate alla normativa vigente), ed incaricare altra e distinta impresa di eseguire i nuovi lavori di completamento e finitura (i quali ultimi, in quanto opere ulteriori e successive rispetto alla pattuizione negoziale originaria, costituiscono di fatto l'oggetto di un nuovo appalto).
19. Con il secondo motivo si deduce che la scelta di recedere dall'contratto sottoscritto tra le parti, revocando ad anche l'incarico già conferitole, non potrà certo Parte_2
ritenersi fondata sull'art. 1660 comma 3 c.c., ma dovrà trovare il proprio effettivo fondamento nella previsione di cui all'art. 1671 c.c., a mente della quale il committente può sempre recedere dal contratto purché “tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. Si deduce, pertanto, che tali voci di danno dovranno dunque essere poste a carico dell'odierno convenuto, che dovrà provvedere all'integrale ristoro delle stesse in favore dell'appaltatrice.
In particolare:
a) Quanto alle somme a carico del committente per i lavori già eseguiti in esecuzione del contratto, esse risultano essere state già interamente saldate, e dunque nulla è dovuto in relazione alle stesse;
b) Quanto alle spese sostenute da per l'esecuzione del contratto (impegni Parte_1
assunti con i fornitori;
organizzazione dell'impresa al fine di impostare il lavoro nel cantiere e consegnare nei tempi stabiliti;
ecc.), trattandosi di danni soggetti a valutazione equitativa esse vengono comunemente stimate nella misura del 15% del valore dell'appalto, e dunque possono ritenersi pari a complessivi € 25.891,16;
pagina 9 di 14 c) Quanto al mancato guadagno derivante dal recesso del committente dal contratto, per prassi esso può essere quantificato nella misura del 10% del valore dell'appalto, risultando dunque pari ad € 16.926,11.
Infine, si deduce che anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all' art. 1660 comma 3 c.c., il committente sarebbe comunque tenuto al versamento, in favore dell'impresa appaltatrice, di un equo indennizzo per i pregiudizi ad essa derivati in conseguenza del recesso, da liquidare nello stesso importo di € 42.817,27.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione di ctu e delle prove orali sui capitoli non ammessi dal Tribunale.
20. Si è costituito in giudizio l'appellato sollevando, preliminarmente, eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 co. 2 c.p.c. deducendo la mancata comparizione di parte appellante all'udienza del 6.06.2023, nonché alla successiva udienza fissata in data
27.06.2023 in modalità cartolare, avendo depositato le note scritte solo il 29.06.2023, e dunque oltre il termine perentorio fissato dalla Corte all'udienza del 6.06.2023.
21. Nel merito l'appellato ha chiesto, in parziale modifica della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto di appalto avendo lo stesso ad oggetto lavori di ristrutturazioni illeciti per la violazione delle norme imperative in materia di edilizia urbana e di urbanistica, e comunque il rigetto dell'appello.
22. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 co.2 c.p.c. sollevata dall'appellato, deducendo la mancata comparizione di parte appellante all'udienza del 6.06.2023, nonché anche alla successiva udienza fissata in data 27.06.2023 in modalità cartolare.
All'udienza del 6.06.2023 il Collegio, prendendo atto della mancata comparsa del difensore di parte appellante, già costituito, e dell'irrituale deposito di note scritte, fissava una nuova udienza di comparizione al 27.06.2023, in modalità cartolare, con termine per il deposito di note fino alla data dell'udienza stessa, e l'appellante, in effetti, provvedeva al deposito delle note solo in data 29.06.2023, oltre il termine assegnato.
pagina 10 di 14 Nel frattempo, però, come evidenziato dal difensore dell'appellante nella memoria di replica, a seguito dell'emanazione del D.L.
1.06.2023 n.61 (cd decreto Romagna) convertito con L. n.100 del 31.07.2023 era stata disposta la sospensione di tutti i termini processuali in scadenza dal 1/05/2023 al 31/07/2023 per tutte le parti aventi residenza in uno dei
Comuni colpiti dall'alluvione (tra i quali Cesena, sede della società appellante e Forlì, dove risiede il legale dell'appellante).
“Art.
2. Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.”
Ne consegue che il mancato deposito delle note scritte, da parte dell'appellante, entro il termine fissato da questa Corte per l'udienza cartolare 27.06.2023, non può comportare alcuna sanzione processuale di improcedibilità del giudizio ex art. 348 co.2 c.p.c.
23. Nel merito l'appello è infondato, in quanto nessuna delle argomentazioni svolte dell'appellante vale a rimettere in discussione la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, come operata dal giudice di primo grado sulla base delle risultanze istruttorie, documentali e orali, richiamate in motivazione.
Deve infatti considerarsi pacifico in atti che il contratto d'appalto del 7.11.2017, cui veniva allegato il progetto a firma del geom. prevedeva la realizzazione di una serie di CP_2
interventi edilizi sull'immobile di proprietà del committente in parte CP_1
subordinati al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, D.P.R. n. 380/01, in parte eseguibili in edilizia libera nelle more dell'approvazione del titolo edilizio, trattandosi di opere di: «allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi», opere che sono state effettivamente realizzate da e saldate dal committente. Pt_2
pagina 11 di 14 24. A seguito del diniego di concessione edilizia con riguardo altre opere di ristrutturazione del progetto circostanza di cui l'odierna appellante era ben a conoscenza come CP_2
risulta dal carteggio prodotto, le parti non hanno raggiunto un nuovo accordo economico per la realizzazione del secondo progetto di ristrutturazione edilizia redatto dall'Arch.
che prevedeva interventi diversi dal progetto originario per la realizzazione del Tes_1
quale le parti avevano pattuito un prezzo a corpo di € 179.292,34, sul quale veniva concordato uno sconto pari all'11%, per un prezzo finale di € 159.570,18 (doc. 2 fasc. attoreo).
Per la nuova tipologia di intervento elaborato dall'Arch. che non richiedeva il Tes_1
rilascio di titoli abilitativi, l'odierna appellante aveva predisposto un nuovo preventivo, che prevedeva un aumento dei costi di € 71.784,99 oltre Iva (doc. 19 fasc. attoreo), preventivo che non veniva accettato dal nel corso dell'incontro tenutosi in data 13.10.2018, il CP_1
quale con pec del 23.10.18 comunicava all'appaltatrice il proprio recesso dal contratto ex art. 1660 co.3 c.c., a motivo dell' “oggettiva impossibilità di proseguire i lavori e di sostenerne i relativi
e maggiori oneri economici.” (doc. 17 fasc. attoreo).
25. Pacifica fin qui la ricostruzione dei fatti, l'appellante ripropone in questa sede le stesse argomentazioni svolte in primo grado per sostenere che tale comunicazione poteva valere solo come recesso ad nutum ex art. 1671 c.c., con ogni conseguente obbligo risarcitorio/indennitario, sostenendo che il progetto corretto dalla proprietà e in linea alle previsioni normative avrebbe ben consentito l'esecuzione dei lavori ad un prezzo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto del primo preventivo, in quanto le maggiori variazioni di prezzo sarebbero dovute a nuove scelte personali del committente non correlate a vincoli di natura edilizia.
26. Ritiene invece la Corte che meriti conferma la decisione del Tribunale di ritenere pacifico tra le parti che gli interventi di cui al secondo progetto fossero Tes_1
completamente differenti rispetto a quelli del progetto originario allegato al CP_2
contratto, e che la modifica sostanziale delle prestazioni dell'appaltatore aveva quindi rimesso in discussione l'accordo originario, oramai ritenuto superato da entrambe le parti a pagina 12 di 14 motivo del differente assetto degli equilibri contrattuali, come evincibile dall'incremento di oltre 50 mila euro del prezzo inizialmente pattuito.
In disparte la questione di nullità del contratto di appalto nella parte relativa alle opere non concessionate, le argomentazioni dell'appellante non scalfiscono neppure il corretto ragionamento del Tribunale di ritenere che il contratto di appalto 7.11.2017 fosse valido ed efficace solo per i soli lavori assistiti dalla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (c.d.
C.I.L.A.), pacificamente eseguiti e retribuiti, avendo le risultanze istruttorie dimostrato che le parti di comune accordo hanno risolto, invece, il vincolo contrattuale relativo alle ulteriori opere di ristrutturazione, a seguito del rigetto del permesso di costruire, e non hanno mai perfezionato un nuovo accordo in ordine al secondo progetto dell'arch. di tal che Tes_1
la comunicazione di recesso inviata dalla committenza il 23.10.2018 non poteva rivestire alcun effettivo valore giuridico.
27. Per i suesposti motivi l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato, che si liquidano come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio a favore di Parte_1
che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 28.08.2025
Il Presidente pagina 13 di 14 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
dott. Manuela Velotti
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