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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 3703/2024;
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FABRIZIO CRISCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. ROBERTO ABBATIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03/05/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 07/12/2024, ha chiesto: 1) di ordinare alla resistente Parte_1
di far cessare il fenomeno infiltrativo che interessa l'appartamento di proprietà del CP_1
ricorrente -sito in Benevento alla via Cupa Santa Lucia- nonché di eseguire i lavori di ripristino dell'impianto idrico del bagno, da cui origina il fenomeno predetto;
2) fissare una somma di denaro
1 non inferiore ad euro 150,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto: 1) che, a causa delle copiose infiltrazioni che avevano interessato il proprio appartamento (segnatamente: il vano cucina, il vano ingresso e la stanza da letto), provenienti dal bagno soprastante, invitava la resistete ad CP_1
eliminare la causa dannosa;
2) che tale ultima parte, all'esito del sopralluogo congiunto svoltosi in data 21/07/2023, si impegnava a provvedervi nel termine di sessanta giorni, con riserva di concordare con l'odierno ricorrente le modalità e i tempo per il ripristino dell'appartamento di proprietà di quest'ultimo e l'eventuale rimborso spese;
3) che, tuttavia, il fenomeno infiltrativo -causa di gravi disagi per il proprietario e per gli affittuari dell'appartamento- non cessava in seguito all'intervento di riparazione e, pertanto, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696 bis
c.p.c. per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva;
4) che il nominato Consulente
attestava la provenienza delle infiltrazioni “dal wc soprastante dell'appartamento della sig.ra CP_1
[...
” e quantificava in Euro 3.000,00 (oltre oneri di legge) i costi per il ripristino dello stato dei luoghi.
In data 08/01/2025 si è costituita la resistente , la quale, oltre a contestare la tardività CP_1
della segnalazione di persistenza delle infiltrazioni rispetto alla data del sopralluogo congiunto del
21/07/2023 ed al conseguente intervento di riparazione, ha eccepito l'erroneità delle conclusioni dell'ATP e, comunque, l'assenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c. (fumus boni iuris e periculum in
mora) e, conseguentemente, ha chiesto di dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo, in quanto infondato.
Tanto premesso in fatto, va chiarito, in diritto, che l'emanazione di un provvedimento d'urgenza
ex art. 700 c.p.c. presuppone l'esistenza tanto del fumus boni iuris -ovverosia la verosimile fondatezza della pretesa da farsi valere in un futuro giudizio di merito-, quanto del periculum in mora -consistente nel concreto rischio che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, esso sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile-, sicché il difetto anche di una soltanto delle predette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.
2 Quanto alla verifica della sussistenza del periculum in mora, in particolare, autorevole e condivisibile giurisprudenza di merito ha chiarito che “il periculum in mora non può essere
implicitamente riconosciuto, mentre presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad
integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre quindi una concreta
dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze -legate alla mancata adozione del
provvedimento cautelare- attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini
di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta della controparte
(così per tutti, Trib.Catania ord.5/1/2004, su "Arch. Civ."2004, p.339, e cfr. Trib.Napoli 17/12/2003
su "Giur.Napol." 2004,p.54, Trib.Milano 11/02/2002 su "Giur.Milan.", 2002,p.212, Trib.Bologna
21/7/2000 su "Giur.Ann.D.Ind."2001, n.4230, ecc.)” (cfr. Tribunale Torino sez. I, 04/10/2019;
Tribunale Bologna, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 10/04/2009; Tribunale Bologna, Sez.
Proprieta' Industriale e Intellettuale, 22/06/2005); in termini analoghi, più recente giurisprudenza di merito ha ulteriormente evidenziato che “al di là della mera verosimiglianza circa la sussistenza del
diritto fatto valere, o che si farà valere, in via ordinaria, il presupposto principale per poter dar corso
a tutela cautelare anticipatoria d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è costituito dalla prova
rigorosa che, nel tempo occorrente per ottenere la decisione di merito, il diritto sia minacciato
concretamente ed attualmente da un pregiudizio imminente ed irreparabile. […] La prova in merito
alla ricorrenza del periculum in mora deve essere fornita […] con estremo rigore.” (cfr. Tribunale
Alessandria, sez. lav., 19/01/2022);
In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, si osserva che, nel caso di specie, al netto di ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, valore assorbente assume il rilievo che il ricorrente non ha esaustivamente provato la ricorrenza del periculum in mora.
Ed invero, tale ultima parte si è limitata a dedurre: 1) il “grave ed irreparabile danno in
considerazione del pericolo di crollo del solaio e dell'umidità che rende irrespirabile l'aria”; 2) che l'adozione di un provvedimento d'urgenza che obblighi la resistente al rifacimento dell'impianto idrico e all'eliminazione delle infiltrazioni costituisce “l'unico strumento utile ad evitare
3 l'irreparabilità del pregiudizio che la persistenza delle infiltrazioni provocherebbe alla struttura ed
all'immobile con ripercussioni sulla salute degli occupanti locatari durante il tempo occorrente per
far valere il proprio diritto in via ordinaria” (cfr. p. 7 del ricorso introduttivo).
Tali deduzioni, tuttavia, costituiscono mere asserzioni di principio non suffragate da adeguati riscontri probatori e sono, dunque, inidonee -anche in ragione di quanto si dirà appresso in ordine alla modesta entità del fenomeno e alla sua discontinuità, per come riscontrate dal CTU (cfr. infra, pag.
6, punti nn. 2 e 3)- ad integrare l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio, astrattamente legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.;
D'altronde, nella stessa CTU redatta dal Consulente nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo -Ing. non si rinviene alcun riferimento alla precaria CP_2
stabilità del solaio o all'eventuale compromissione della salubrità degli ambienti interessati dal fenomeno infiltrativo.
Pertanto, posto che l'adozione di un provvedimento anticipatorio d'urgenza ai sensi dell'art. 700
c.p.c. non può prescindere dall'allegazione e dalla prova rigorosa del periculum in mora, da intendersi
-nel caso che ci occupa- quale “impellente necessità, non compatibile con il tempo occorrente per
l'espletamento del giudizio di merito, di risanare gli immobili oggetto di causa sia dal punto di vista
strutturale che da quello igienico-sanitario” (cfr. Tribunale Catanzaro, sez. I, 26/05/2023), deve osservarsi che, nel caso di specie, né le risultanze della Consulenza Tecnica espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo né altra documentazione versata in atti dal ricorrente consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Nello stesso senso, d'altronde, depone la tardività del ricorso rispetto alla data di inoltro della pec
(allegata sub.7 al ricorso introduttivo), con cui il legale di parte ricorrente segnalava alla controparte la persistenza del fenomeno infiltrativo (segnatamente, la persistente percolazione di acqua proveniente dal soprastante bagno) successivamente all'esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dalla resistente -per i quali, peraltro, veniva emessa fattura in data ancora precedente (il 06/09/2023),
come attestato nell'ambito della Consulenza Tecnica del CTU (cfr. p. 7)-.
4 Ed invero, l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la data di inoltro della pec anzidetta
(03/01/2024) e la proposizione del ricorso cautelare (datato 07/12/2024) conferma l'insussistenza della prospettata urgenza (cfr., sul punto, Tribunale Torino, sez. I, 10/10/2019: “la ricorrenza del
requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell'art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta
a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile
lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso (in tal senso Tribunale
Torre Annunziata, sez. lav., 28 dicembre 2007 in Guida al diritto 2008, 4, 80; Tribunale Palermo
28.9.2012; Tribunale Napoli, 05 luglio 2002 in Dir. industriale 2003, 131; Tribunale Savona, 09
agosto 2007 in Redazione Giuffre' 2007)”.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato per carenza del requisito del
periculum in mora, il cui accertamento, nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700
c.p.c. esonera il Giudice dalla disamina dell'ulteriore requisito del fumus boni iuris (cfr., in tal senso,
Tribunale Torino, sez. I, 10/10/2019, che richiama Tribunale Bologna, Sez. Proprieta' Industriale e
Intellettuale, 10 aprile 2009 e Tribunale Roma, sez. lav., 21 aprile 2006 in Il merito 2006, 11, 31).
In ogni caso -e fermo restando quanto evidenziato in ordine al carattere dirimente della insussistenza del requisito del periculum in mora ai fini del rigetto del ricorso-, si rileva che il ricorso
è carente anche sotto il profilo della ricorrenza del fumus boni iuris.
Ed invero, quanto al fumus boni iuris, deve osservarsi che all'udienza del 03/04/2025, il CTU,
dopo aver qualificato il fenomeno riscontrato come un fenomeno di mero “trasudamento”, ha evidenziato che “in occasione del sopralluogo del 6.2.2025 e della videoispezione non è stato
riscontrato alcun fenomeno, neanche di trasudazione. […] Il fenomeno è sicuramente minimo, e
peraltro non è continuativo perché non è stato riscontrato nel corso di tutti i sopralluoghi”; la stessa ha eseguito l'ispezione del sistema idraulico Controparte_3
nell'appartamento di proprietà della resistente-, nella dichiarazione allegata alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente in sostituzione dell'udienza del 03/05/2025, ha concluso che l'analisi effettuata (in particolare, l'intervento effettuato con video-ispezioni e con strumentazione
5 termografica, svoltosi dalle 14.45 alle 17.30 circa, che ha analizzato le tubature e gli impianti del bagno) “non ha rilevato alcun tipo di infiltrazione e/o perdite a carico dell'impianto idraulico”.
SULLE SPESE DI LITE
Ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c., co. 2 “se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata
prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del
procedimento cautelare”.
Nel caso di specie, la peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Maria Ilaria Romano, così
provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Benevento, 4.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 3703/2024;
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FABRIZIO CRISCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. ROBERTO ABBATIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03/05/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 07/12/2024, ha chiesto: 1) di ordinare alla resistente Parte_1
di far cessare il fenomeno infiltrativo che interessa l'appartamento di proprietà del CP_1
ricorrente -sito in Benevento alla via Cupa Santa Lucia- nonché di eseguire i lavori di ripristino dell'impianto idrico del bagno, da cui origina il fenomeno predetto;
2) fissare una somma di denaro
1 non inferiore ad euro 150,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto: 1) che, a causa delle copiose infiltrazioni che avevano interessato il proprio appartamento (segnatamente: il vano cucina, il vano ingresso e la stanza da letto), provenienti dal bagno soprastante, invitava la resistete ad CP_1
eliminare la causa dannosa;
2) che tale ultima parte, all'esito del sopralluogo congiunto svoltosi in data 21/07/2023, si impegnava a provvedervi nel termine di sessanta giorni, con riserva di concordare con l'odierno ricorrente le modalità e i tempo per il ripristino dell'appartamento di proprietà di quest'ultimo e l'eventuale rimborso spese;
3) che, tuttavia, il fenomeno infiltrativo -causa di gravi disagi per il proprietario e per gli affittuari dell'appartamento- non cessava in seguito all'intervento di riparazione e, pertanto, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696 bis
c.p.c. per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva;
4) che il nominato Consulente
attestava la provenienza delle infiltrazioni “dal wc soprastante dell'appartamento della sig.ra CP_1
[...
” e quantificava in Euro 3.000,00 (oltre oneri di legge) i costi per il ripristino dello stato dei luoghi.
In data 08/01/2025 si è costituita la resistente , la quale, oltre a contestare la tardività CP_1
della segnalazione di persistenza delle infiltrazioni rispetto alla data del sopralluogo congiunto del
21/07/2023 ed al conseguente intervento di riparazione, ha eccepito l'erroneità delle conclusioni dell'ATP e, comunque, l'assenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c. (fumus boni iuris e periculum in
mora) e, conseguentemente, ha chiesto di dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo, in quanto infondato.
Tanto premesso in fatto, va chiarito, in diritto, che l'emanazione di un provvedimento d'urgenza
ex art. 700 c.p.c. presuppone l'esistenza tanto del fumus boni iuris -ovverosia la verosimile fondatezza della pretesa da farsi valere in un futuro giudizio di merito-, quanto del periculum in mora -consistente nel concreto rischio che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, esso sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile-, sicché il difetto anche di una soltanto delle predette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.
2 Quanto alla verifica della sussistenza del periculum in mora, in particolare, autorevole e condivisibile giurisprudenza di merito ha chiarito che “il periculum in mora non può essere
implicitamente riconosciuto, mentre presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad
integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre quindi una concreta
dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze -legate alla mancata adozione del
provvedimento cautelare- attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini
di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta della controparte
(così per tutti, Trib.Catania ord.5/1/2004, su "Arch. Civ."2004, p.339, e cfr. Trib.Napoli 17/12/2003
su "Giur.Napol." 2004,p.54, Trib.Milano 11/02/2002 su "Giur.Milan.", 2002,p.212, Trib.Bologna
21/7/2000 su "Giur.Ann.D.Ind."2001, n.4230, ecc.)” (cfr. Tribunale Torino sez. I, 04/10/2019;
Tribunale Bologna, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 10/04/2009; Tribunale Bologna, Sez.
Proprieta' Industriale e Intellettuale, 22/06/2005); in termini analoghi, più recente giurisprudenza di merito ha ulteriormente evidenziato che “al di là della mera verosimiglianza circa la sussistenza del
diritto fatto valere, o che si farà valere, in via ordinaria, il presupposto principale per poter dar corso
a tutela cautelare anticipatoria d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è costituito dalla prova
rigorosa che, nel tempo occorrente per ottenere la decisione di merito, il diritto sia minacciato
concretamente ed attualmente da un pregiudizio imminente ed irreparabile. […] La prova in merito
alla ricorrenza del periculum in mora deve essere fornita […] con estremo rigore.” (cfr. Tribunale
Alessandria, sez. lav., 19/01/2022);
In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, si osserva che, nel caso di specie, al netto di ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, valore assorbente assume il rilievo che il ricorrente non ha esaustivamente provato la ricorrenza del periculum in mora.
Ed invero, tale ultima parte si è limitata a dedurre: 1) il “grave ed irreparabile danno in
considerazione del pericolo di crollo del solaio e dell'umidità che rende irrespirabile l'aria”; 2) che l'adozione di un provvedimento d'urgenza che obblighi la resistente al rifacimento dell'impianto idrico e all'eliminazione delle infiltrazioni costituisce “l'unico strumento utile ad evitare
3 l'irreparabilità del pregiudizio che la persistenza delle infiltrazioni provocherebbe alla struttura ed
all'immobile con ripercussioni sulla salute degli occupanti locatari durante il tempo occorrente per
far valere il proprio diritto in via ordinaria” (cfr. p. 7 del ricorso introduttivo).
Tali deduzioni, tuttavia, costituiscono mere asserzioni di principio non suffragate da adeguati riscontri probatori e sono, dunque, inidonee -anche in ragione di quanto si dirà appresso in ordine alla modesta entità del fenomeno e alla sua discontinuità, per come riscontrate dal CTU (cfr. infra, pag.
6, punti nn. 2 e 3)- ad integrare l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio, astrattamente legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.;
D'altronde, nella stessa CTU redatta dal Consulente nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo -Ing. non si rinviene alcun riferimento alla precaria CP_2
stabilità del solaio o all'eventuale compromissione della salubrità degli ambienti interessati dal fenomeno infiltrativo.
Pertanto, posto che l'adozione di un provvedimento anticipatorio d'urgenza ai sensi dell'art. 700
c.p.c. non può prescindere dall'allegazione e dalla prova rigorosa del periculum in mora, da intendersi
-nel caso che ci occupa- quale “impellente necessità, non compatibile con il tempo occorrente per
l'espletamento del giudizio di merito, di risanare gli immobili oggetto di causa sia dal punto di vista
strutturale che da quello igienico-sanitario” (cfr. Tribunale Catanzaro, sez. I, 26/05/2023), deve osservarsi che, nel caso di specie, né le risultanze della Consulenza Tecnica espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo né altra documentazione versata in atti dal ricorrente consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Nello stesso senso, d'altronde, depone la tardività del ricorso rispetto alla data di inoltro della pec
(allegata sub.7 al ricorso introduttivo), con cui il legale di parte ricorrente segnalava alla controparte la persistenza del fenomeno infiltrativo (segnatamente, la persistente percolazione di acqua proveniente dal soprastante bagno) successivamente all'esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dalla resistente -per i quali, peraltro, veniva emessa fattura in data ancora precedente (il 06/09/2023),
come attestato nell'ambito della Consulenza Tecnica del CTU (cfr. p. 7)-.
4 Ed invero, l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la data di inoltro della pec anzidetta
(03/01/2024) e la proposizione del ricorso cautelare (datato 07/12/2024) conferma l'insussistenza della prospettata urgenza (cfr., sul punto, Tribunale Torino, sez. I, 10/10/2019: “la ricorrenza del
requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell'art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta
a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile
lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso (in tal senso Tribunale
Torre Annunziata, sez. lav., 28 dicembre 2007 in Guida al diritto 2008, 4, 80; Tribunale Palermo
28.9.2012; Tribunale Napoli, 05 luglio 2002 in Dir. industriale 2003, 131; Tribunale Savona, 09
agosto 2007 in Redazione Giuffre' 2007)”.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato per carenza del requisito del
periculum in mora, il cui accertamento, nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700
c.p.c. esonera il Giudice dalla disamina dell'ulteriore requisito del fumus boni iuris (cfr., in tal senso,
Tribunale Torino, sez. I, 10/10/2019, che richiama Tribunale Bologna, Sez. Proprieta' Industriale e
Intellettuale, 10 aprile 2009 e Tribunale Roma, sez. lav., 21 aprile 2006 in Il merito 2006, 11, 31).
In ogni caso -e fermo restando quanto evidenziato in ordine al carattere dirimente della insussistenza del requisito del periculum in mora ai fini del rigetto del ricorso-, si rileva che il ricorso
è carente anche sotto il profilo della ricorrenza del fumus boni iuris.
Ed invero, quanto al fumus boni iuris, deve osservarsi che all'udienza del 03/04/2025, il CTU,
dopo aver qualificato il fenomeno riscontrato come un fenomeno di mero “trasudamento”, ha evidenziato che “in occasione del sopralluogo del 6.2.2025 e della videoispezione non è stato
riscontrato alcun fenomeno, neanche di trasudazione. […] Il fenomeno è sicuramente minimo, e
peraltro non è continuativo perché non è stato riscontrato nel corso di tutti i sopralluoghi”; la stessa ha eseguito l'ispezione del sistema idraulico Controparte_3
nell'appartamento di proprietà della resistente-, nella dichiarazione allegata alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente in sostituzione dell'udienza del 03/05/2025, ha concluso che l'analisi effettuata (in particolare, l'intervento effettuato con video-ispezioni e con strumentazione
5 termografica, svoltosi dalle 14.45 alle 17.30 circa, che ha analizzato le tubature e gli impianti del bagno) “non ha rilevato alcun tipo di infiltrazione e/o perdite a carico dell'impianto idraulico”.
SULLE SPESE DI LITE
Ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c., co. 2 “se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata
prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del
procedimento cautelare”.
Nel caso di specie, la peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Maria Ilaria Romano, così
provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Benevento, 4.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
6