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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 950/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 950/2024 posta in decisione all'udienza del 06 marzo 2025, vertente tra
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
C.F. ); Parte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Parte_4 P.IVA_4
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_5
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_6
(C.F. ) Parte_5 P.IVA_7 tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Giunta, giuste procure in calce all'atto introduttivo e tutte elettivamente domiciliate presso il predetto difensore
-attrici-
CONTRO
(C.F. in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_3 P.IVA_8 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura Regionale della Calabria presso cui è domiciliata
E
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_4 P.IVA_9 difeso ex lege dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso cui è domiciliata
-convenuti–
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace–
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale del 06 marzo 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 11 aprile 2024, Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, convenivano Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 in giudizio l' (nel prosieguo, per brevità, , la Controparte_5 Controparte_6 CP_3
ed il rassegnando le seguenti conclusioni “voglia l'ecc.mo Tribunale adito,
[...] Controparte_4 contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 1, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti attrici -quantificato in € 46.828,11 per;
€ 316.490,72 per Parte_1 ; € 146.309,00 per € 34.070,63 per;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 138.732,96 per;
€ 274.701,91 per Controparte_1 [...]
€ 97.773,17 per oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino Controparte_2 Parte_5 all'effettivo saldo;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento ingiustificato delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 2, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, a indennizzare le parti attrici del pregiudizio sofferto, quantificato in € 46.828,11 per Parte_1
€ 316.490,72 per;
€ 146.309,00 per € 34.070,63 per
[...] Parte_2 Parte_3 ; € 138.732,96 per Parte_4 Controparte_1 ; € 274.701,91 per € 97.773,17 per .
[...] Controparte_2 Parte_5
In particolare, a sostegno della domanda, gli attori esponevano che la normativa nazionale sui dispositivi medici, e nello specifico il D.M. 28 dicembre 1992, prevedeva l'erogazione degli strumenti essenziali di assistenza necessari a compensare l'handicap o lo svantaggio sociale con spese a carico del Fondo sanitario nazionale.
Evidenziavano che in tale contesto, il Ministero della Sanità con il regolamento di cui al D.M. 332/1999 aveva previsto che “i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti”.
Rilevavano come, in ossequio ai predetti dettami, la , con la delibera n. 69/2009, aveva Controparte_3 disposto “l'obbligo per le aziende sanitarie di stipulare contratti con le ditte interessate alle forniture, sulla base degli esiti delle procedure pubbliche di acquisto volte ad individuare a mezzo gara esclusivamente il prezzo più favorevole e non già i fornitori dei dispositivi ad un determinato prezzo”. Di talché, in ottemperanza, l' aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del prezzo Controparte_6 massimo di remunerazione dei dispositivi.
Ai fini dell'individuazione del prezzo massimo si era fatto ricorso allo strumento dell'accordo quadro “da espletare attraverso una procedura negoziata, per la individuazione dei valori di riferimento valevoli per mesi 24, decorrenti dalla data di adozione della relativa delibera di presa d'atto delle risultanze della presente”.
Esponevano come, in data 23 luglio 2009, veniva adottata la delibera con la pubblicazione del nomenclatore, prevedendo una durata di 24 mesi, ed ovvero sino al 23 luglio 2011.
Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi alcun ulteriore atto veniva adottato e pertanto – dovendosi attuare la reviviscenza del tariffario del 1992 - avevano diffidato la parte convenuta alla corresponsione della “diversa somma da ciascuna vantata - che verrà analiticamente quantificata- in ragione dell'indebito arricchimento dell' , nonché al risarcimento del danno da loro subito per effetto della condotta Controparte_6 colposa tenuta dalle pp.aa. in concorso tra loro”.
In diritto, eccepivano l'inadempimento dell' per aver omesso di adeguare il Controparte_6 pagamento del corrispettivo per le somministrazioni degli ausili protesici eseguiti negli ultimi dieci anni ovvero una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità del tariffario del 2007. Nello specifico, ritenevano di aver subito un grave danno “consistente nell'omesso pagamento di un importo pari, orientativamente, alla metà di quanto già corrisposto a titolo di controprestazione della somministrazione”.
A sostegno dell'inadempimento, evidenziavano come il sistema di pagamento delle somministrazioni si fondasse su una regola generale in forza della quale il prezzo nazionale era fissato dal D.M. del 28.12.1992 e su una eccezione di carattere locale, che prevedeva la possibilità delle A.S.P. di fissare un prezzo massimo di
2 pagamento della prestazione inferiore rispetto a quello nazionale. Alla luce di ciò, l' Controparte_6 una volta decorsi i 24 mesi di vigenza del tariffario del 2007 avrebbe dovuto rideterminarsi, salvo applicare i tariffari del D.M. del 1992.
Quanto, invece, alla responsabilità in capo alle altre amministrazioni convenute ( e Controparte_3 [...]
) invocavano il principio di sussidiarietà ex art. 4 L. 59/1997, in virtù del quale sussisteva un CP_4 obbligo che imponeva al di sorvegliare l'operato della che a sua volta, avrebbe Controparte_4 CP_3 dovuto accertare l'operato dell' . Controparte_6
Ritenevano che l'invocato controllo avrebbe determinato l'applicazione del tariffario del 1992 o comunque la rinnovazione della gara pubblica.
In via subordinata, formulavano domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., ritenendo che le amministrazioni convenute si fossero arricchite ingiustificatamente in danno delle parti attrici poiché le convenute avevano omesso di applicare il tariffario del 1992, una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità della delibera dell' con ciò realizzando sia la sussistenza dell'arricchimento che del CP_6 pregiudizio.
Le attrici quantificavano il danno, il quale doveva identificarsi nella differenza tra quanto incassato in applicazione del tariffario del 2007 e quanto di diritto sarebbe spettato in applicazione del tariffario del 1992, come di seguito:
€ 46.828,11; Parte_1
€ 316.490,72; Parte_2
€ 146.309,00; Parte_3
€ 34.070,63; Parte_4
€ 274.701,91; Controparte_2
€ 97.773,17; Parte_5
€ 138.732,96. Controparte_1
Si costituiva, in data 10 giugno 2024, la , la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 della citazione e delle domande formulate.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, posto che gli attori rilevavano l'inerzia della costituita amministrazione.
Avanzava eccezione di prescrizione dell'azione e delle pretese sostanziali, nonché eccezione di prescrizione, in via autonoma, di ogni azione e pretesa, stante il decorso del termine quinquennale e/o decennale, anche in ragione della circostanza che la scadenza del nomenclatore adottato dall' posto a fondamento della CP_6 pretesa, risaliva al 23 luglio 2011.
Ed ancora, sempre in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in primis perché al momento della domanda il settore sanitario era interessato dal Piano di Rientro, la cui attuazione era stata affidata al Commissario ad acta nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ciò significandosi dei limiti alla capacità di assumere ulteriori impegni vincolanti. In secondo luogo, e fermo restando quanto Cont dedotto, evidenziava la propria estraneità nel rapporto intercorrente tra l' ed il fornitore del servizio. Rilevava, difatti, di non essere nemmeno stata parte contrattuale dell'accordo né di aver mai intrattenuto rapporti commerciali con le parti attrici.
Evidenziava come non fossero emersi con sufficiente chiarezza gli atti, i fatti ed i comportamenti dai quali far derivare la propria legittimazione passiva, anche a mente dell'assenza di qualsivoglia proprio arricchimento.
In via subordinata, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, sostenendo che, mancando un rapporto contrattuale tra le parti, alcuna responsabilità extracontrattuale poteva ritenersi sussistente, ritenendo, altresì, la domanda indefinita. Rilevava come non vi fosse alcun nesso diretto tra l'ipotetica responsabilità e la debenza della pretesa avanzata.
Rassegnava le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con salvezza di gravame: 1)
Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione, per le causali di cui al punto A. 2) Ritenere dichiarare la prescrizione di ogni domanda e pretesa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto B;
3) Previa ogni declaratoria e statuizione
3 occorrenda, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_3 rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto C;
4)
Previa ogni declaratoria e statuizione occorrenda, ritenere e dichiarare, inammissibile, improcedibile, decaduta, infondata e, comunque, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della anche per i CP_3 motivi di cui alla lettera C”, con vittoria di spese e competenza.
Con provvedimento del 05 luglio 2024, il Giudice differiva la prima udienza e rinviava la causa al 20 novembre 2024, onerando parte attrice ex art. 182 c.p.c. al deposito delle procure alle liti munite di valida firma per autentica del difensore, nonché al deposito della prova della notifica dell'atto di citazione all' CP_6
ed al , a cui gli attori provvedevano in pari data.
[...] Controparte_4
Con la prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori contestavano quanto dedotto dalla CP_3
nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
Ritenevano, in punto di difetto di giurisdizione, che la domanda avesse ad oggetto un diritto soggettivo di Cont natura obbligatoria, il cui fondamento doveva rinvenirsi nell'obbligazione legale intercorrente tra e singole parti attrici, di talché il controllo delle amministrazioni superiori doveva essere finalizzato a verificare Cont che l' si conformasse al contenuto dell'obbligazione solidale.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione, ne rilevavano l'infondatezza in quanto il petitum doveva ritenersi circoscritto alle prestazioni erogate negli ultimi dieci anni.
In ordine, infine, alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziavano a sostegno dell'infondatezza della questione, la stretta correlazione intercorrente tra il patrimonio dell' la CP_6 CP_3 stessa, occupandosi proprio quest'ultima della distribuzione delle risorse.
Rilevavano come la legittimazione non dipendesse esclusivamente dalla titolarità del rapporto obbligatorio, ma dalla possibilità che l'ente avesse un interesse giuridico diretto o indiretto nella controversia, sussistente nel caso de quo.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori esplicavano il metodo di controllo applicato, avanzando degli esempi pratici;
avanzavano richiesta di ammissione di prova testimoniale con formulazione dei capitoli di prova e chiedevano, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 210 c.p.c., “l'esibizione da parte delle di Catanzaro e Cosenza, di uno stralcio di pratiche (numero 10 ciascuna) concernenti le forniture CP_7 di ausili protesici indicate nell'elenco numero 2, relative agli ultimi dieci anni, al fine di comprovare l'applicazione del prezzo previsto dal d.m. 28/12/1992 per ciascuna fornitura”. Producevano documentazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 19 novembre 2024, si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_4 passiva, non essendo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Riteneva, ancora, la domanda priva di fondamento normativo, non essendo stata indicata la norma in virtù della quale lo Stato avrebbe dovuto rispondere del debito altrui.
Rilevava come gli attori avessero mancato di individuare il meccanismo coercitivo/sostitutivo in ragione del quale sorgeva un dovere sull'Amministrazione di trasferimento delle funzioni, non potendo individuare genericamente detto dovere nel principio di sussidiarietà, che non avendo parametri specifici concede ampia discrezionalità all'ente interessato.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze. Cont All'udienza del 20 novembre 2024, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica nei confronti dell' ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 06 marzo 2025, il difensore delle attrici rappresentava di aver rinunciato alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Calabria, evidenziava di aver già riversato in atti la rinuncia con le relative notifiche e chiedeva l'estromissione delle predette parti. Insisteva nelle richieste istruttorie.
Il difensore della prendeva atto e si riportava a quanto già dedotto in ordine alla richiesta di Controparte_3 estromissione, in via subordinata si opponeva alle richieste istruttorie. Per il nessuno Controparte_4 era comparso.
Le parti precisavano le conclusioni limitatamente alla rinuncia alla domanda attorea subordinata riguardante il e la , il Giudice riservava la decisione. Controparte_4 Controparte_3
4 Ritiene questo giudice che, a seguito della rinuncia alla domanda come articolata da parte attrice la quale ha precisato che essa “rinviene fondamento nelle difese processuali delle predette parti”, la e il Controparte_3
debbano essere estromessi dal procedimento. Controparte_4
Sul punto, si precisa che non occorre alcuna espressa accettazione delle parti. In tal senso è pacifica la giurisprudenza secondo cui “costituisce costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così da ultimo Corte di Cassazione Civile Sez. I Ord. n. 26372/2024). A ciò si aggiunga, altresì, che, nel caso de quo, la ed il Controparte_3
non hanno alcun interesse alla prosecuzione del giudizio per come rilevabile dalle Controparte_4 rispettive costituzioni, laddove hanno inteso eccepire proprio la carenza di legittimazione passiva.
In ordine all'esito formale della pronuncia, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, trattandosi di una pronuncia nel e sul merito (cfr. Corte di Cassazione Sez.
Lavoro n. 2268/1999) e per tale ragione distinta dalla mera pronuncia processuale quale quella estintiva del processo.
Tanto acclarato deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda come proposta dagli attori nei confronti delle convenute e , Controparte_8 CP_4 CP_4 con conseguente estromissione di queste dal giudizio che proseguirà, come da separata ordinanza, esclusivamente nei confronti dell'altra convenuta . Controparte_6
4. Quanto alle spese occorre rilevare che le stesse debbano porsi a carico degli attori rinuncianti e ciò non solo in applicazione di quanto disposto dall'art. 306 c. 4 c.p.c., in virtù del quale il rinunciante debba rimborsare le spese alle controparti verso cui dirige la rinuncia, ma anche in ossequio al principio di soccombenza e di causalità. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha statuito che “la rinuncia all'azione ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e quindi comporta che le spese, in base al principio della soccombenza, vengano poste a carico del rinunciante” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. 345/2025).
Alla luce di ciò, le amministrazioni convenute hanno diritto al rimborso delle spese processuali, considerato che alcun accordo è intercorso tra le parti sul punto.
Pertanto, considerati il valore della controversia (pari ad € 1.054.906,50) e l'attività difensiva sinora svolta (fasi di studio ed introduttiva) e viste le tabelle ex DM 55/2014, così come modificate con il D.M. 147/2022, le spese del presente giudizio vengono liquidate come segue: euro 2.995,00 per la fase studio, euro 1976,00 per la fase introduttiva, per un totale di euro 4.971,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvisoriamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra gli attori , la e il Controparte_3 Controparte_4
per rinuncia alla domanda da parte degli attori, disponendo l'estromissione delle amministrazioni
[...] convenute dal giudizio;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore delle amministrazioni convenute e , da liquidarsi per ogni parte in € 4.971,00, per onorari, oltre iva, cpa Controparte_3 CP_4 CP_4
e rimborso forfettario al 15%;
- dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti dell' , con rimessione sul ruolo Controparte_6 come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Campagna
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 950/2024 posta in decisione all'udienza del 06 marzo 2025, vertente tra
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
C.F. ); Parte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Parte_4 P.IVA_4
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_5
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_6
(C.F. ) Parte_5 P.IVA_7 tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Giunta, giuste procure in calce all'atto introduttivo e tutte elettivamente domiciliate presso il predetto difensore
-attrici-
CONTRO
(C.F. in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_3 P.IVA_8 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura Regionale della Calabria presso cui è domiciliata
E
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_4 P.IVA_9 difeso ex lege dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso cui è domiciliata
-convenuti–
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace–
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale del 06 marzo 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 11 aprile 2024, Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, convenivano Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 in giudizio l' (nel prosieguo, per brevità, , la Controparte_5 Controparte_6 CP_3
ed il rassegnando le seguenti conclusioni “voglia l'ecc.mo Tribunale adito,
[...] Controparte_4 contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare l'inadempimento delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 1, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti attrici -quantificato in € 46.828,11 per;
€ 316.490,72 per Parte_1 ; € 146.309,00 per € 34.070,63 per;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 138.732,96 per;
€ 274.701,91 per Controparte_1 [...]
€ 97.773,17 per oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino Controparte_2 Parte_5 all'effettivo saldo;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento ingiustificato delle parti convenute, per come argomentato in parte motiva al capo n. 2, e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro, a indennizzare le parti attrici del pregiudizio sofferto, quantificato in € 46.828,11 per Parte_1
€ 316.490,72 per;
€ 146.309,00 per € 34.070,63 per
[...] Parte_2 Parte_3 ; € 138.732,96 per Parte_4 Controparte_1 ; € 274.701,91 per € 97.773,17 per .
[...] Controparte_2 Parte_5
In particolare, a sostegno della domanda, gli attori esponevano che la normativa nazionale sui dispositivi medici, e nello specifico il D.M. 28 dicembre 1992, prevedeva l'erogazione degli strumenti essenziali di assistenza necessari a compensare l'handicap o lo svantaggio sociale con spese a carico del Fondo sanitario nazionale.
Evidenziavano che in tale contesto, il Ministero della Sanità con il regolamento di cui al D.M. 332/1999 aveva previsto che “i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti”.
Rilevavano come, in ossequio ai predetti dettami, la , con la delibera n. 69/2009, aveva Controparte_3 disposto “l'obbligo per le aziende sanitarie di stipulare contratti con le ditte interessate alle forniture, sulla base degli esiti delle procedure pubbliche di acquisto volte ad individuare a mezzo gara esclusivamente il prezzo più favorevole e non già i fornitori dei dispositivi ad un determinato prezzo”. Di talché, in ottemperanza, l' aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del prezzo Controparte_6 massimo di remunerazione dei dispositivi.
Ai fini dell'individuazione del prezzo massimo si era fatto ricorso allo strumento dell'accordo quadro “da espletare attraverso una procedura negoziata, per la individuazione dei valori di riferimento valevoli per mesi 24, decorrenti dalla data di adozione della relativa delibera di presa d'atto delle risultanze della presente”.
Esponevano come, in data 23 luglio 2009, veniva adottata la delibera con la pubblicazione del nomenclatore, prevedendo una durata di 24 mesi, ed ovvero sino al 23 luglio 2011.
Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi alcun ulteriore atto veniva adottato e pertanto – dovendosi attuare la reviviscenza del tariffario del 1992 - avevano diffidato la parte convenuta alla corresponsione della “diversa somma da ciascuna vantata - che verrà analiticamente quantificata- in ragione dell'indebito arricchimento dell' , nonché al risarcimento del danno da loro subito per effetto della condotta Controparte_6 colposa tenuta dalle pp.aa. in concorso tra loro”.
In diritto, eccepivano l'inadempimento dell' per aver omesso di adeguare il Controparte_6 pagamento del corrispettivo per le somministrazioni degli ausili protesici eseguiti negli ultimi dieci anni ovvero una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità del tariffario del 2007. Nello specifico, ritenevano di aver subito un grave danno “consistente nell'omesso pagamento di un importo pari, orientativamente, alla metà di quanto già corrisposto a titolo di controprestazione della somministrazione”.
A sostegno dell'inadempimento, evidenziavano come il sistema di pagamento delle somministrazioni si fondasse su una regola generale in forza della quale il prezzo nazionale era fissato dal D.M. del 28.12.1992 e su una eccezione di carattere locale, che prevedeva la possibilità delle A.S.P. di fissare un prezzo massimo di
2 pagamento della prestazione inferiore rispetto a quello nazionale. Alla luce di ciò, l' Controparte_6 una volta decorsi i 24 mesi di vigenza del tariffario del 2007 avrebbe dovuto rideterminarsi, salvo applicare i tariffari del D.M. del 1992.
Quanto, invece, alla responsabilità in capo alle altre amministrazioni convenute ( e Controparte_3 [...]
) invocavano il principio di sussidiarietà ex art. 4 L. 59/1997, in virtù del quale sussisteva un CP_4 obbligo che imponeva al di sorvegliare l'operato della che a sua volta, avrebbe Controparte_4 CP_3 dovuto accertare l'operato dell' . Controparte_6
Ritenevano che l'invocato controllo avrebbe determinato l'applicazione del tariffario del 1992 o comunque la rinnovazione della gara pubblica.
In via subordinata, formulavano domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., ritenendo che le amministrazioni convenute si fossero arricchite ingiustificatamente in danno delle parti attrici poiché le convenute avevano omesso di applicare il tariffario del 1992, una volta decorso il termine di ventiquattro mesi di validità della delibera dell' con ciò realizzando sia la sussistenza dell'arricchimento che del CP_6 pregiudizio.
Le attrici quantificavano il danno, il quale doveva identificarsi nella differenza tra quanto incassato in applicazione del tariffario del 2007 e quanto di diritto sarebbe spettato in applicazione del tariffario del 1992, come di seguito:
€ 46.828,11; Parte_1
€ 316.490,72; Parte_2
€ 146.309,00; Parte_3
€ 34.070,63; Parte_4
€ 274.701,91; Controparte_2
€ 97.773,17; Parte_5
€ 138.732,96. Controparte_1
Si costituiva, in data 10 giugno 2024, la , la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 della citazione e delle domande formulate.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, posto che gli attori rilevavano l'inerzia della costituita amministrazione.
Avanzava eccezione di prescrizione dell'azione e delle pretese sostanziali, nonché eccezione di prescrizione, in via autonoma, di ogni azione e pretesa, stante il decorso del termine quinquennale e/o decennale, anche in ragione della circostanza che la scadenza del nomenclatore adottato dall' posto a fondamento della CP_6 pretesa, risaliva al 23 luglio 2011.
Ed ancora, sempre in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in primis perché al momento della domanda il settore sanitario era interessato dal Piano di Rientro, la cui attuazione era stata affidata al Commissario ad acta nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ciò significandosi dei limiti alla capacità di assumere ulteriori impegni vincolanti. In secondo luogo, e fermo restando quanto Cont dedotto, evidenziava la propria estraneità nel rapporto intercorrente tra l' ed il fornitore del servizio. Rilevava, difatti, di non essere nemmeno stata parte contrattuale dell'accordo né di aver mai intrattenuto rapporti commerciali con le parti attrici.
Evidenziava come non fossero emersi con sufficiente chiarezza gli atti, i fatti ed i comportamenti dai quali far derivare la propria legittimazione passiva, anche a mente dell'assenza di qualsivoglia proprio arricchimento.
In via subordinata, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, sostenendo che, mancando un rapporto contrattuale tra le parti, alcuna responsabilità extracontrattuale poteva ritenersi sussistente, ritenendo, altresì, la domanda indefinita. Rilevava come non vi fosse alcun nesso diretto tra l'ipotetica responsabilità e la debenza della pretesa avanzata.
Rassegnava le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con salvezza di gravame: 1)
Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione, per le causali di cui al punto A. 2) Ritenere dichiarare la prescrizione di ogni domanda e pretesa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto B;
3) Previa ogni declaratoria e statuizione
3 occorrenda, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_3 rigettare ogni domanda proposta nei confronti della medesima, anche per le ragioni di cui al punto C;
4)
Previa ogni declaratoria e statuizione occorrenda, ritenere e dichiarare, inammissibile, improcedibile, decaduta, infondata e, comunque, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della anche per i CP_3 motivi di cui alla lettera C”, con vittoria di spese e competenza.
Con provvedimento del 05 luglio 2024, il Giudice differiva la prima udienza e rinviava la causa al 20 novembre 2024, onerando parte attrice ex art. 182 c.p.c. al deposito delle procure alle liti munite di valida firma per autentica del difensore, nonché al deposito della prova della notifica dell'atto di citazione all' CP_6
ed al , a cui gli attori provvedevano in pari data.
[...] Controparte_4
Con la prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori contestavano quanto dedotto dalla CP_3
nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
Ritenevano, in punto di difetto di giurisdizione, che la domanda avesse ad oggetto un diritto soggettivo di Cont natura obbligatoria, il cui fondamento doveva rinvenirsi nell'obbligazione legale intercorrente tra e singole parti attrici, di talché il controllo delle amministrazioni superiori doveva essere finalizzato a verificare Cont che l' si conformasse al contenuto dell'obbligazione solidale.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione, ne rilevavano l'infondatezza in quanto il petitum doveva ritenersi circoscritto alle prestazioni erogate negli ultimi dieci anni.
In ordine, infine, alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziavano a sostegno dell'infondatezza della questione, la stretta correlazione intercorrente tra il patrimonio dell' la CP_6 CP_3 stessa, occupandosi proprio quest'ultima della distribuzione delle risorse.
Rilevavano come la legittimazione non dipendesse esclusivamente dalla titolarità del rapporto obbligatorio, ma dalla possibilità che l'ente avesse un interesse giuridico diretto o indiretto nella controversia, sussistente nel caso de quo.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli attori esplicavano il metodo di controllo applicato, avanzando degli esempi pratici;
avanzavano richiesta di ammissione di prova testimoniale con formulazione dei capitoli di prova e chiedevano, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 210 c.p.c., “l'esibizione da parte delle di Catanzaro e Cosenza, di uno stralcio di pratiche (numero 10 ciascuna) concernenti le forniture CP_7 di ausili protesici indicate nell'elenco numero 2, relative agli ultimi dieci anni, al fine di comprovare l'applicazione del prezzo previsto dal d.m. 28/12/1992 per ciascuna fornitura”. Producevano documentazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 19 novembre 2024, si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_4 passiva, non essendo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Riteneva, ancora, la domanda priva di fondamento normativo, non essendo stata indicata la norma in virtù della quale lo Stato avrebbe dovuto rispondere del debito altrui.
Rilevava come gli attori avessero mancato di individuare il meccanismo coercitivo/sostitutivo in ragione del quale sorgeva un dovere sull'Amministrazione di trasferimento delle funzioni, non potendo individuare genericamente detto dovere nel principio di sussidiarietà, che non avendo parametri specifici concede ampia discrezionalità all'ente interessato.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze. Cont All'udienza del 20 novembre 2024, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica nei confronti dell' ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 06 marzo 2025, il difensore delle attrici rappresentava di aver rinunciato alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Calabria, evidenziava di aver già riversato in atti la rinuncia con le relative notifiche e chiedeva l'estromissione delle predette parti. Insisteva nelle richieste istruttorie.
Il difensore della prendeva atto e si riportava a quanto già dedotto in ordine alla richiesta di Controparte_3 estromissione, in via subordinata si opponeva alle richieste istruttorie. Per il nessuno Controparte_4 era comparso.
Le parti precisavano le conclusioni limitatamente alla rinuncia alla domanda attorea subordinata riguardante il e la , il Giudice riservava la decisione. Controparte_4 Controparte_3
4 Ritiene questo giudice che, a seguito della rinuncia alla domanda come articolata da parte attrice la quale ha precisato che essa “rinviene fondamento nelle difese processuali delle predette parti”, la e il Controparte_3
debbano essere estromessi dal procedimento. Controparte_4
Sul punto, si precisa che non occorre alcuna espressa accettazione delle parti. In tal senso è pacifica la giurisprudenza secondo cui “costituisce costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così da ultimo Corte di Cassazione Civile Sez. I Ord. n. 26372/2024). A ciò si aggiunga, altresì, che, nel caso de quo, la ed il Controparte_3
non hanno alcun interesse alla prosecuzione del giudizio per come rilevabile dalle Controparte_4 rispettive costituzioni, laddove hanno inteso eccepire proprio la carenza di legittimazione passiva.
In ordine all'esito formale della pronuncia, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, trattandosi di una pronuncia nel e sul merito (cfr. Corte di Cassazione Sez.
Lavoro n. 2268/1999) e per tale ragione distinta dalla mera pronuncia processuale quale quella estintiva del processo.
Tanto acclarato deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda come proposta dagli attori nei confronti delle convenute e , Controparte_8 CP_4 CP_4 con conseguente estromissione di queste dal giudizio che proseguirà, come da separata ordinanza, esclusivamente nei confronti dell'altra convenuta . Controparte_6
4. Quanto alle spese occorre rilevare che le stesse debbano porsi a carico degli attori rinuncianti e ciò non solo in applicazione di quanto disposto dall'art. 306 c. 4 c.p.c., in virtù del quale il rinunciante debba rimborsare le spese alle controparti verso cui dirige la rinuncia, ma anche in ossequio al principio di soccombenza e di causalità. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha statuito che “la rinuncia all'azione ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e quindi comporta che le spese, in base al principio della soccombenza, vengano poste a carico del rinunciante” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. 345/2025).
Alla luce di ciò, le amministrazioni convenute hanno diritto al rimborso delle spese processuali, considerato che alcun accordo è intercorso tra le parti sul punto.
Pertanto, considerati il valore della controversia (pari ad € 1.054.906,50) e l'attività difensiva sinora svolta (fasi di studio ed introduttiva) e viste le tabelle ex DM 55/2014, così come modificate con il D.M. 147/2022, le spese del presente giudizio vengono liquidate come segue: euro 2.995,00 per la fase studio, euro 1976,00 per la fase introduttiva, per un totale di euro 4.971,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvisoriamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra gli attori , la e il Controparte_3 Controparte_4
per rinuncia alla domanda da parte degli attori, disponendo l'estromissione delle amministrazioni
[...] convenute dal giudizio;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore delle amministrazioni convenute e , da liquidarsi per ogni parte in € 4.971,00, per onorari, oltre iva, cpa Controparte_3 CP_4 CP_4
e rimborso forfettario al 15%;
- dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti dell' , con rimessione sul ruolo Controparte_6 come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Campagna
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