Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4209
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Sentenza 27 aprile 1999

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L'art. 5, comma terzo della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 stabilisce che il corrispettivo della gestione in appalto di magazzini di vendita di generi di monopoli può essere revisionato nel corso dell'appalto, mentre l'art. 33 del regolamento di esecuzione modificato con l'articolo unico del d.P.R. 14 gennaio 1970, n. 81 precisa che il corrispettivo può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione ordinaria o straordinaria. Un tale quadro normativo - pertanto - disciplina una facoltà delle parti del rapporto non imposta per legge, in quanto, analogamente del resto all'art. 1664 cod. civ. sull'appalto, la previsione normativa della revisione prezzi non è vincolante e può escludersi dalle parti nel contratto, ovvero con il disciplinare della concessione

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4209
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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