Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 5, comma terzo della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 stabilisce che il corrispettivo della gestione in appalto di magazzini di vendita di generi di monopoli può essere revisionato nel corso dell'appalto, mentre l'art. 33 del regolamento di esecuzione modificato con l'articolo unico del d.P.R. 14 gennaio 1970, n. 81 precisa che il corrispettivo può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione ordinaria o straordinaria. Un tale quadro normativo - pertanto - disciplina una facoltà delle parti del rapporto non imposta per legge, in quanto, analogamente del resto all'art. 1664 cod. civ. sull'appalto, la previsione normativa della revisione prezzi non è vincolante e può escludersi dalle parti nel contratto, ovvero con il disciplinare della concessione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Alfredo Rocchi Presidente
dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
dr. Francesco Paolo Fiore Consigliere
dr. Angelo Spirito Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 8263 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
MINISTERO DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del legale rappresentante p.t., per legge domiciliato in Roma in Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
E
IN RA, domiciliata elettivamente in Roma, alla V. Arenula n. 41 presso l'avv. Mario Zaccagnini, unitamente all'avv. Giuseppe Adinolfi da Caserta, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 329 del 24 gennaio - 4 febbraio 1997, notificata il 17 aprile 1997. Udita nella pubblica udienza del 16 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Udito il P.M. in persona del dr. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AR GE, reggente provvisoria del magazzino di vendita di generi di monopolio di Nola, con citazione del 2 ottobre 1990, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'Amministrazione dei Monopoli di Stato per chiedere che, disapplicata la revisione, diposta d'ufficio dalla convenuta, del corrispettivo di reggenza provvisoria affidata a lei quale precedente gestrice ordinaria alla scadenza del contratto dell'11 dicembre 1978 e i successivi atti di attuazione, si dichiarasse l'obbligo dell'attrice di pagare ancora il corrispettivo in vigore al 31 dicembre 1979, affermandosi che ella nulla doveva restituire per detto prezzo liquidato in percentuale delle merci vendute e condannandosi la convenuta a rimborsare quanto versatole in eccedenza, con vittoria di spese e di onorari, perché tra le parti si era convenuto che il corrispettivo di gestione provvisoria rimanesse quello dovuto al 31 dicembre 1979, "salvo modifiche conseguenti a revisioni in corso"; costituendosi, l'Amministrazione convenuta eccepiva l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda. Dopo che il Tribunale dichiarava che il corrispettivo non era revisionabile, rimanendo quello vigente al 31 dicembre 1979 per la durata dell'intera gestione provvisoria con condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, il gravame di quest'ultima era respinto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 329 del 24 gennaio - 4 febbraio 1997, notificata il successivo 17 aprile;
i giudici di 2^ grado, riaffermata la giurisdizione dell'A.G.O. per l'art. 5 L. 1034/1971, in base agli atti d'obbligazione sottoscritti dalla GE, che aveva accettato di gestire provvisoriamente il magazzino "alle condizioni previste dal contratto scaduto... ", precisando che "il corrispettivo di gestione rimane quello dovuto al 31. 12.79 "salvo eventuali modifiche conseguenti a revisioni in corso", affermavano che erano disapplicabili variazioni dei prezzi successive alla data di inizio della reggenza provvisoria, del tipo di quella decisa unilateralmente dall'Amministrazione appellante, condannata alle spese di quel grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze per un motivo e la GE si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della L. 1293/1957 e 33 del D.P.R. 1074/958, modificato dall'articolo unico del D.P.R. n.81 del 14 gennaio 1970 e degli artt. 1362, co. 2, 1366, 1369 e 1370
c. c . , con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., in quanto, per l'art.28 (rectius 8) della L. 22 dicembre 1957 n. 1293, la gestione dei magazzini di vendita di generi di monopolio in via ordinaria è appaltata mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata o eccezionalmente a trattativa privata (art. 30), con un corrispettivo in genere "commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati" che "può essere revisionato nel corso dell'appalto" per l'art. 5 L. 1293/1957, alle condizioni fissate nell'art.33 del regolamento d'esecuzione della legge (D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074) novellato dall'articolo unico del D.P.R. n.81 del 1970. La norma prevede una procedura ad opera di apposita commissione nominata dal Ministro, la quale determina i nuovi corrispettivi in vigore dal mese successivo alla domanda di revisione da parte del gestore o dalla notifica della determinazione della Direzione Generale che fa propria la delibera della commissione. Per la ricorrente, la previsione di gestione provvisoria dei magazzini, di cui all'11 L. 1293/57 in favore "dell'appaltatore in servizio al momento della vacanza" deriva da atto di obbligazione del reggente di osservare i suoi doveri in conformità alla legge, al regolamento e al capitolato d'oneri; nella disciplina normativa tale gerenza doveva essere straordinaria e breve, ma, per il ritardo nella revisione della legislazione nella materia divenne di lunga durata per la GE, che proseguì la pregressa reggenza ordinaria. Pur affermandosi nella decisione impugnata che la revisione è istituto applicabile anche alle gestioni provvisorie assunte oltre tutto alle medesime condizioni dell'ordinario appalto già concluso, come poteva dedursi dalla previsione dell'art. 14 della legge (ma anche dello stesso art. 33 del regolamento modificato) del potere di disdetta (rectius "rinuncia" della reggenza) per il gestore provvisorio al quale non convenga più continuare la gestione, per la revisione del corrispettivo. In effetti era da escludersi che, per la provvisorietà della reggenza accettata, si fosse sancita una deroga così vistosa alle regole sulla revisione dei corrispettivi, che erano applicabili al caso di specie, per cui la sentenza impugnata dovrebbe da cassarsi. Nel controricorso, la GE domanda di rigettare l'impugnativa essendo da escludere che il rapporto privatistico provvisorio di cui all'atto di obbligazione da lei accettato, fosse regolato alle medesime norme dell'appalto ordinario.
2.La clausola di cui all'atto d'obbligazione della GE per accettare la gestione provvisoria del magazzino, va certamente letta alla luce dell'altra per la quale la donna manifesta la volontà di accettazione "alle condizioni previste dal contratto scaduto ... con decorrenza 1^ gennaio 1980, sotto la stretta osservanza delle Leggi e dei regolamenti in vigore"; l'art.5, co. 3, della L. 22 dicembre 1957 n. 1253, stabilisce: "Il corrispettivo può essere revisionato nel corso dell'appalto", e con l'art. 33 del regolamento di esecuzione modificato con l'articolo unico del D.P.R. 14 gennaio 1970 n. 81 viene precisato che il corrispettivo "può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione ordinaria o straordinaria". Il dato normativo quindi disciplina una facoltà delle parti del rapporto non imposta per legge, in quanto, analogamente del resto all'art. 1664 c.c. sull'appalto, la previsione normativa della revisione prezzi non è vincolante e può escludersi dalle parti nel contratto ovvero, nel caso, con il disciplinare della concessione, fermo restando che l'esercizio di tale facoltà, se sancita nell'accordo che regola la concessione, è disciplinato dall'art. 33 del D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 come modificato dal D.P.R. 81 del 1970. Non vi è in effetti alcuna norma imperativa che obblighi alla revisione dei corrispettivi degli appalti per la gestione ordinaria o provvisoria dei magazzini di vendita dei generi di monopolio ed è quindi evidente l'irrilevanza, per tale profilo, della dedotta violazione della legge n. 1293 del 1957 sulla revisione dei corrispettivi, che prevede in via integrativa, derogabile e non vincolante per l'Amministrazione e per il gestore, la revisione dei corrispettivi che "può" e non deve necessariamente sancirsi nel regolare il rapporto concessorio. Nel caso di specie, poiché la controricorrente ha accettato che "il corrispettivo di gestione" rimanesse "quello dovuto al 31.12.1979 salvo eventuali modifiche conseguenti a revisioni in corso", si è espressamente stabilito che il prezzo dell'appalto "rimane" quello dovuto al momento iniziale della gerenza provvisoria che incontestamente fu quello del precedente contratto, non essendovi all'epoca alcuna revisione in corso e in conseguenza si è implicitamente escluso, come era in facoltà delle parti, che dopo quella "eventualmente in corso" potessero applicarsi altre revisioni che modificassero il corrispettivo, impedendo che esso variasse rispetto a quello indicato. La lettera della clausola, alla luce della normativa richiamata in ricorso, non consente soluzione diversa da quella legittima adeguatamente motivata dai giudici di merito (in claris non fit interpretatio); la determinazione del corrispettivo al 1^ gennaio 1980 è assolutamente indipendente dal l'applicazione del capitolato d'oneri, delle leggi e dei regolamenti cui la donna era obbligata già dal contratto che in precedenza la legava all'Amministrazione. Infatti l'aver fissato il prezzo alla misura stabilita e revisionata al momento dell'inizio della gestione, "salvo eventuali modifiche conseguenti a revisioni in corso" significa che al rapporto non si sono volute applicare altre revisioni diverse da quella di cui alla clausola e successive alla stessa, come la legge in effetti consente (art. 5 della L. 1293/57), escludendosi convenzionalmente le revisioni ulteriori che se fossero state consentite contrattualmente, dovevano avvenire nei modi di cui all'art.33 del regolamento del 1958 come modificato nel 1970. La facoltà per la controricorrente di rinunciare alla reggenza provvisoria se "non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo determinata dall'Amministrazione" (art. 14 co. 2 L.1293/57), manifestamente non impone per ogni reggenza provvisoria l'istituto della revisione prezzi, quando manchi, come nel caso, la previsione contrattuale della stessa, con facoltà di non proseguire la gestione per sopravvenuta mancata convenienza di essa, che nel caso non potrà derivare mai da variazione al corrispettivo, pur potendo aversi per altra causa;
anzi la stessa norma, disciplinando al 1^ comma la revoca da parte dell'Amministrazione della concessione di reggenza provvisoria del magazzino neppure collega alla mancata applicazione dalla gerente della revisione determinata dall'altra parte la facoltà di revoca del rapporto per l'Amministrazione, evidenziando che, per il carattere provvisorio dell'affidamento del magazzino, la revoca della concessione non è compatibile con l'inottemperanza di determinazioni unilaterali di revisione, salvo il caso di espressa previsione, in sede di disciplina del rapporto, di tale facoltà con conseguenti oneri e obblighi delle parti del rapporto. Alla luce della instaurazione di un rapporto provvisorio e logicamente di breve durata, la Corte di merito ha esattamente ritenuto che tra le parti si sia esclusa volontariamente la revisione dei corrispettivi d'appalto che è applicabile ai più lunghi rapporti ordinari tra Amministrazione e gestori dei magazzini di vendita di generi di monopolio, purché sia espressamente sancita nel disciplinare. Poiché la revisione per legge "può" prevedersi e non è obbligatoria nei rapporti di gestione ordinaria o provvisoria di magazzini di vendita dei generi di monopolio, solo allorché sia stabilita nel disciplinare accessorio alla concessione, essa dovrà essere concretamente fissata in base a quanto sancito dalle norme regolamentari;
è quindi sufficiente e logica la motivazione della sentenza impugnata che rafforza l'interpretazione letterale della clausola adottata, giustificandola per la brevità di un rapporto per definizione provvisorio, in base a una condivisibile e corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e senza violare alcuna norma di legge. Affermare che il prezzo alla data di inizio della reggenza provvisoria "rimane" quello dovuto al 31 dicembre 1979 salvo modifiche da revisioni in corso a tale data, significa solo sancire che il prezzo poteva essere modificato solo per una procedura di variazione a tale data ancora in corso, pur se notificata successivamente;
vi è in effetti una deroga a quanto in precedenza stabilito nel regolamentare la concessione ordinaria, perché in contrasto con la clausola aggiunta, che peraltro se non derogava quanto sancito in precedenza, era inutile. La GE accettava le clausole del precedente capitolato d'oneri regolante il rapporto concessorio, derogandole per il prezzo, che doveva rimanere quello della data d'inizio della gestione provvisoria di fatto non modificato per non essere in corso a quell'epoca alcuna revisione del corrispettivo. Il ricorso deve quindi rigettarsi, non essendovi alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata che ha ritenuto non imposta ne' normativamente ne' convenzionalmente la revisione prezzi dopo il 1^ gennaio 1980 con motivazione sufficiente e logica.
3. Equa appare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, per la complessità del quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 16 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999