Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 192/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice
Lette le note scritte;
rilevato che, con ricorso depositato in data 11.3.2024, agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di già nella qualità di CP_1 CP_2
mandataria di al fine di proporre opposizione Controparte_3 all'esecuzione, con contestuale richiesta al G.E. di sospensione della procedura esecutiva di rilascio ex artt. 624 e 625 c.p.c., essenzialmente deducendo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile, sito in Villesse (GO), Via Trieste n. 29/b, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Gorizia n. 370/2023, essendo stata condannata al rilascio dell'immobile in favore di
[...]
; Controparte_4
osservato che, in data 25.3.2024, si costituiva, nel presente giudizio, CP_1
già nella qualità di mandataria di
[...] CP_2 Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'opposizione inammissibile e nel merito il rigetto, atteso che il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 370/2023, aveva condannato l'odierna opponente al rilascio del predetto immobile in favore di o dei “successivi aventi causa della stessa”; CP_4 rilevato che, nel decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 13.3.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, alla cui motivazione si rinvia;
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 1
8387/99, 1168/95 e 4917/79). In difetto d'un tale interesse, il giudice dichiara l'estinzione anche se la parte convenuta vi si opponga” (cfr. Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 in motivazione); ritenuto, nel caso di specie, che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'opponente, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., non essendo necessaria l'accettazione dell'opposta in mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018, pronunciatasi nell'ambito di un giudizio di opposizione al precetto, in cui la Corte di cassazione aveva ritenuto necessaria l'accettazione, da parte dell'opposta, in quanto quest'ultima aveva proposto domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della controparte); rilevato che è necessario liquidare le spese di lite, da porre a carico del rinunciante, in favore dell'opposta; letto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 2 revoca la propria ordinanza del 19.11.2024 con la quale era stata disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
già nella qualità di mandataria di
[...] CP_2 Controparte_3
liquidate, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2024, come modificati dal
D.M. 147/2022, in € 2.536,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Si comunichi alle parti.
Gorizia, 14/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 3