Articolo 80 quater della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 72 bisArticolo 72 quater
Versione
23 giugno 1985
Art. 80-quater. (((Destinazione dei campioni delle sostanze
sequestrate)

Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna))
Entrata in vigore il 23 giugno 1985
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