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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg21767 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21767 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio –
Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANGINO ISABELLA presso cui elettivamente domicilia in Pontecagnano Faiano alla Via G.
Parini n.45,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. BOLOGNINI OLIMPIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo
1 scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 13.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 12.11.2007.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “Confermare le condizioni separative anche per quanto riguarda l'assegno di mantenimento di €.250,00 per ciascuno dei due figli a carico del padre
per i due figli di 24 anni e di 21 anni, Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, entro il 15 di ogni mese, da versarsi direttamente alla IG.ra , oltre adeguamento CP_1
annuale ISTAT come per legge e oltre il 50% delle spese straordinarie come
2 da Protocollo del Tribunale di Napoli IGlato con il COA di Napoli del
2018;
• nulla a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra. .” CP_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 29/03/1997 (atto n. 26, parte I, s., sez. Z, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21767 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio –
Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANGINO ISABELLA presso cui elettivamente domicilia in Pontecagnano Faiano alla Via G.
Parini n.45,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. BOLOGNINI OLIMPIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo
1 scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 13.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 12.11.2007.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “Confermare le condizioni separative anche per quanto riguarda l'assegno di mantenimento di €.250,00 per ciascuno dei due figli a carico del padre
per i due figli di 24 anni e di 21 anni, Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, entro il 15 di ogni mese, da versarsi direttamente alla IG.ra , oltre adeguamento CP_1
annuale ISTAT come per legge e oltre il 50% delle spese straordinarie come
2 da Protocollo del Tribunale di Napoli IGlato con il COA di Napoli del
2018;
• nulla a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra. .” CP_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 29/03/1997 (atto n. 26, parte I, s., sez. Z, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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