Articolo 5 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162
Articolo 4
Versione
12 marzo 1992
Art. 5. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 marzo 1992