Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4455/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
-------------
sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. presentato
da
DA , rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA ANDREA, presso quest'ultimo Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentata e difesa dall'avv. GHEZZO ALDO, presso quest'ultimo Parte_2
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“- il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
- il IG. manterrà la propria residenza presso l'immobile di Spinea (Ve), via Pastrengo n. CP_1
9 int.5,
- il IG. terrà con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 21.00 CP_1
(cena con il padre, che poi provvederà ad accompagnarlo a casa della madre), nonché, a week-end
Pag. 1 di 7
sé il minore una settimana durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il periodo compreso tra la fine della scuola ed il 31 dicembre e quello compreso tra il Capodanno e l'inizio della scuola (Natale
2024 con il padre;
ultimo dell'anno 2024/Capodanno con la madre, e così via), tre giorni durante le vacanze pasquali (ricomprendendovi ad anni alterni la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e 15
giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro i relativi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Il calendario sopra stabilito
(comprensivo anche delle vacanze natalizie, pasquali ed estive) potrà sempre essere modificato o adattato su accordo dei genitori, in relazione alle loro eIGenze lavorative, nonché agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta possano sorgere problemi inerenti il modello educativo da dare al figlio, l'indirizzo scolastico o le scelte determinanti per il suo futuro. compatibilmente alle loro eIGenze lavorative;
trascorrerà, Per_1
inoltre, l'intera giornata con il genitore del quale si festeggerà il genetliaco. Attesa l'importanza dei rapporti parentali esistenti tra ed i nonni, le parti si impegnano a non ostacolare in alcun modo Per_1
le frequentazioni tra gli stessi ed il nipote, privilegiandoli quali soggetti preposti ad accudire il minore in caso di loro impedimento (lavoro, malattia, visita medica);
- entrambi i genitori lavorano e sono economicamente autosufficienti;
- il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1 Parte_2
l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00 euro) mensili, somma rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici istat. Detto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese. Il versamento dell'assegno inizierà a decorrere Parte_2
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo;
- le spese per il figlio fiscalmente detraibili sostenute in egual misura dai genitori, saranno portate in detrazione da entrambi, nella stessa misura. Ciascun genitore usufruirà della detrazione di imposta per il minore nella misura del 50%. Le parti concordano che l'assegno unico venga chiesto e percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_2
Pag. 2 di 7 - i genitori si faranno carico delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore in misura del 50%
ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Venezia;
- le parti si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, nonché per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Persona_1
- riguardo agli immobili siti in Spinea (Ve), via Pastrengo n. 9 int. 5, ad oggi in comproprietà indivisa al
50% tra e censiti in Catasto come segue: Catasto Fabbricati del Comune CP_1 Parte_2
di Spinea – Foglio 8 (otto) – Part. N. 2379 sub 16 via Pastrengo Piano 1 cat. A/2 cl. 5 consistenza vani
3,5, superficie catastale mq. 78 R.C. Euro 460,94 – Part. N. 2379 sub 2 via Pastrengo Piano T cat. C/6 cl.
9 consistenza mq. 15 superficie catastale R.C. Euro 58,88 – Part. N. 2379 sub 52 via Pastrengo Piano T
cat. C/6 cl. 1 consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 14 R.C. Euro 14,46, attualmente gravati da ipoteca di primo grado a favore della “ per complessivi euro Controparte_2
208.296,00, a garanzia del mutuo fondiario di euro 138.864,00 a rogito Notaio Dr. Persona_2
contratto dalle parti in data 12.05.2008, rep. N. 74840, racc. N. 26734, registrato a Padova 2 il 15.05.2008
al n. 10227 serie 1T e di ipoteca di secondo grado sempre a favore della Controparte_2
per complessivi euro 59.964,00, a garanzia del mutuo fondiario di euro 39.976,00 a
[...]
rogito Notaio Dr. contratto dalle parti in data 12.05.2008, rep. N. 74841, racc. N. 26735, Persona_2
registrato a Padova 2 il 15.05.2008 al n. 10228 serie 1T, le parti convengono quanto segue: la IG.ra venderà, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte del Parte_2 Parte_3
la propria quota di comproprietà dei suindicati beni immobili, unitamente a tutti gli arredi ivi
[...]
presenti, al IG. , che contestualmente si impegna ad acquistarli. La vendita avverrà a corpo CP_1
e non a misura al prezzo di euro 25.000,00 e contestualmente il IG. provvederà alla totale CP_1
liberazione della IG.ra dai mutui residui gravanti sui beni immobili sopra indicati, alla Parte_2
liberazione della IG.ra , madre della , dalla garanzia ipotecaria rilasciata sui beni Parte_4 Parte_2
oggetto di compravendita ed alla liberazione dei IGnori e , genitori Controparte_3 Parte_4
della ricorrente, dalle garanzie personali prestate in favore della banca (oggi Credit Agricole S.p.A.), il tutto come già deliberato ed autorizzato da Credit Agricole S.p.A. Il IG. sceglierà il notaio CP_1
Pag. 3 di 7 deputato alla redazione dell'atto di compravendita e sosterrà ogni spesa inerente al trasferimento di proprietà. Il rogito notarile interverrà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte del La IG.ra provvederà a trasferire la propria residenza altrove, in uno con Parte_3 Parte_2
quella del minore entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
- spese e compensi integralmente compensati tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 12.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nato in data [...] a [...] il figlio . Persona_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, gli stessi formulano domanda volta a regolamentare le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore ed allo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile in comproprietà Per_1
mediante acquisto da parte del della quota della . Contestualmente chiedevano che CP_1 Parte_2
l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 04.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate congiuntamente il
29.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice di poter recepire le condizioni rassegnate in punto di affido mantenimento del figlio minore e scioglimento della comunione ordinaria tra le parti, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Pag. 4 di 7 1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio
, nato il [...], e di scioglimento della comunione ordinaria tra le parti alle seguenti Persona_1
condizioni:
- il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
- il IG. manterrà la propria residenza presso l'immobile di Spinea (Ve), via Pastrengo n. CP_1
9 int.5,
- il IG. terrà con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 21.00 CP_1
(cena con il padre, che poi provvederà ad accompagnarlo a casa della madre), nonché, a week-end alternati, dal venerdì alle 14.00 sino alla 21.00 della domenica successiva (cena con il padre, che poi provvederà ad accompagnarlo a casa della madre). Nei periodi di vacanza, il IG. potrà tenere con CP_1
sé il minore una settimana durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il periodo compreso tra la fine della scuola ed il 31 dicembre e quello compreso tra il Capodanno e l'inizio della scuola (Natale
2024 con il padre;
ultimo dell'anno 2024/Capodanno con la madre, e così via), tre giorni durante le vacanze pasquali (ricomprendendovi ad anni alterni la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e 15
giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro i relativi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Il calendario sopra stabilito
(comprensivo anche delle vacanze natalizie, pasquali ed estive) potrà sempre essere modificato o adattato su accordo dei genitori, in relazione alle loro eIGenze lavorative, nonché agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta possano sorgere problemi inerenti il modello educativo da dare al figlio, l'indirizzo scolastico o le scelte determinanti per il suo futuro. compatibilmente alle loro eIGenze lavorative;
trascorrerà, Per_1
inoltre, l'intera giornata con il genitore del quale si festeggerà il genetliaco. Attesa l'importanza dei rapporti parentali esistenti tra ed i nonni, le parti si impegnano a non ostacolare in alcun modo Per_1
le frequentazioni tra gli stessi ed il nipote, privilegiandoli quali soggetti preposti ad accudire il minore in caso di loro impedimento (lavoro, malattia, visita medica);
- entrambi i genitori lavorano e sono economicamente autosufficienti;
Pag. 5 di 7 - il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1 Parte_2
l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00 euro) mensili, somma rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici istat. Detto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese. Il versamento dell'assegno inizierà a decorrere Parte_2
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo;
- le spese per il figlio fiscalmente detraibili sostenute in egual misura dai genitori, saranno portate in detrazione da entrambi, nella stessa misura. Ciascun genitore usufruirà della detrazione di imposta per il minore nella misura del 50%. Le parti concordano che l'assegno unico venga chiesto e percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_2
- i genitori si faranno carico delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore in misura del 50%
ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Venezia;
- le parti si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, nonché per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
Persona_1
- riguardo agli immobili siti in Spinea (Ve), via Pastrengo n. 9 int. 5, ad oggi in comproprietà indivisa al
50% tra e censiti in Catasto come segue: Catasto Fabbricati del Comune CP_1 Parte_2
di Spinea – Foglio 8 (otto) – Part. N. 2379 sub 16 via Pastrengo Piano 1 cat. A/2 cl. 5 consistenza vani
3,5, superficie catastale mq. 78 R.C. Euro 460,94 – Part. N. 2379 sub 2 via Pastrengo Piano T cat. C/6 cl.
9 consistenza mq. 15 superficie catastale R.C. Euro 58,88 – Part. N. 2379 sub 52 via Pastrengo Piano T
cat. C/6 cl. 1 consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 14 R.C. Euro 14,46, attualmente gravati da ipoteca di primo grado a favore della “ per complessivi euro Controparte_2
208.296,00, a garanzia del mutuo fondiario di euro 138.864,00 a rogito Notaio Dr. Persona_2
contratto dalle parti in data 12.05.2008, rep. N. 74840, racc. N. 26734, registrato a Padova 2 il 15.05.2008
al n. 10227 serie 1T e di ipoteca di secondo grado sempre a favore della Controparte_2
per complessivi euro 59.964,00, a garanzia del mutuo fondiario di euro 39.976,00 a
[...]
rogito Notaio Dr. contratto dalle parti in data 12.05.2008, rep. N. 74841, racc. N. 26735, Persona_2
registrato a Padova 2 il 15.05.2008 al n. 10228 serie 1T, le parti convengono quanto segue: la IG.ra
Pag. 6 di 7 venderà, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte del Parte_2 Parte_3
la propria quota di comproprietà dei suindicati beni immobili, unitamente a tutti gli arredi ivi
[...]
presenti, al IG. , che contestualmente si impegna ad acquistarli. La vendita avverrà a corpo CP_1
e non a misura al prezzo di euro 25.000,00 e contestualmente il IG. provvederà alla totale CP_1
liberazione della IG.ra dai mutui residui gravanti sui beni immobili sopra indicati, alla Parte_2
liberazione della IG.ra , madre della , dalla garanzia ipotecaria rilasciata sui beni Parte_4 Parte_2
oggetto di compravendita ed alla liberazione dei IGnori e , genitori Controparte_3 Parte_4
della ricorrente, dalle garanzie personali prestate in favore della banca (oggi Credit Agricole S.p.A.), il tutto come già deliberato ed autorizzato da Credit Agricole S.p.A. Il IG. sceglierà il notaio CP_1
deputato alla redazione dell'atto di compravendita e sosterrà ogni spesa inerente al trasferimento di proprietà. Il rogito notarile interverrà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte del La IG.ra provvederà a trasferire la propria residenza altrove, in uno con Parte_3 Parte_2
quella del minore entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di ConIGlio del 6.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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