Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 aprile 2001 |
Commentari • 3
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Giurisprudenza • 11
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche' nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e' corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire ((800 milioni annue)) , e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire ((300 milioni annue)) , sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2. - Art. 2. 1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il regolamento, in particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennita';
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di rimborso, nonche' per la liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Art. 3. 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire ((900 milioni)) , da destinare, quanto a lire (( 600 milioni )) , al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire ((300 milioni)) , alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.