Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 28 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5994/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Elisabetta Garreffa, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), alla via Calfapetra n. 73, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso riassunto in data 14 dicembre 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000358228, notificatale dall' in data 06.03.2023, per l'importo complessivo di € 10.000,00 CP_1 richiesto a titolo di sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
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******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato il primo atto introduttivo depositato presso il Tribunale di Locri il 04.04.2023 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 06.03.2023.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti della ricorrente, quale CP_1 responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relativamente ai periodi 12/2015 e 2/2016. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al
2 versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità
o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio Parte_2
2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
3. Premessa la fattispecie in esame, vanno esaminati i due motivi di opposizione ossia: 1) il presunto mancato invio dell'atto di accertamento prodromico e 2) la prescrizione -asseritamente- maturata. Il primo motivo è infondato. L' ha, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne la regolare CP_1 CP_1 notifica dell'atto di accertamento della violazione amministrativa n. 6700.26/10/2017.0323197, avvenuta in data 02.11.2017. CP_1
3 Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso relativo al decorso del termine quinquennale di prescrizione, esso appare fondato. Com'è noto, in generale, in tema di illeciti amministrativi il termine quinquennale di prescrizione decorre “dalla data in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 28 L. 689/1981). Tuttavia, vertendosi in materia di depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradato” ad illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità (così Cass. Cass 19897/2018) ha chiarito che: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della medesima L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all'ipotesi in esame, del già citato d.lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 aprile 1993, n. 4946; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19529; Cass. 4 maggio 2005, n. 9235)”. Orbene, nella fattispecie de qua, in linea di continuità con tale indirizzo, in assenza di prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Procura della Repubblica (ex art. 9, d.lgs. 8/2016), tale dies a quo va individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, la quale – come detto – ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00, a decorrere dal 06.02.2016. Ne discende che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore (06.02.2016) del d.lgs. n. 8/2016. Ciò chiarito, il resistente ha -inizialmente- interrotto il termine CP_1 quinquennale di prescrizione con l'accertamento n. 6700.26/10/2017.0323197, CP_1 inviato in data 02.11.2017, dopodiché, ha provveduto a notificare l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta in data 06.03.2023. Pertanto, risulta per tabulas che dalla data di notifica dell'accertamento prodromico (v. supra) alla data di notifica della ordinanza impugnata, fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981, anche applicando il periodo di sospensione della prescrizione durante l'emergenza Covid-19 per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale. Invero, anche aggiungendo a tale termine il periodo di sospensione della prescrizione disposto dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, pari a 98 giorni, lo stesso risulta spirato in ogni caso già alla data dell'08.02.2023.
4 Ne consegue, quindi, che i crediti indicati nella ordinanza di ingiunzione oggi impugnata sono prescritti, atteso che l'Istituto – sotto il profilo probatorio – non ha indicato alcun altro fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' CP_1 resistente, considerando quale valore della causa l'importo della sanzione così come rideterminata dall' alla luce dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. CP_1
n. 85/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 000358228;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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