Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1138 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), Via Silvio Pellico, n. 49, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia D'Anna (C.F.: ), C.F._2
pec: tel./fax: Email_1
0924/514844, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente, elettivamente domiciliata in C.F._3
ME, Via Camiciotti, n. 102, presso lo studio dell'avv. Emilia Bonfiglio
(C.F.: ), fax: 090674527, pec: C.F._4
che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27.02.2023, nato a [...] il Parte_1
02/01/1956 premesso di avere contratto in data 26.07.2003, nel Comune di
Milazzo, matrimonio concordatario con nata a Controparte_1
ME (ME) il 09/05/1972; che dall'unione era nata a ME in [...]
29.10.2003 una figlia di nome;
e, prima del matrimonio, a Poggibonsi Per_1
il 06.04.1997, altra figlia di nome che tra le parti era intervenuta Per_2
separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di
ME depositato il 22.02.2013; che la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre dieci anni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni meglio specificate in ricorso. In particolare, chiedeva la riduzione dell'assegno per il mantenimento delle figlie ad € 250,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la Controparte_1
quale evidenziava che il marito in sede di separazione si era obbligato non solo al pagamento di un assegno di € 500,00 mensili per il mantenimento delle figlie, ma anche di un assegno di € 150,00 per il mantenimento del coniuge. Chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile e la quota pari al 40 % del TFR;
chiedeva, altresì, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di € 250,00 mensili per Pt_1
il mantenimento di ciascuna figlia ed un assegno di € 150,00 per il Person mantenimento della nipote a lei affidata in quanto la madre era Per_2
stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.
2 All'udienza presidenziale del 25.09.2023, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. Con ordinanza depositata il 02.10.2023 il Presidente delegato provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole, riducendo ad € 300,00 l'assegno a carico del per il Pt_1
mantenimento delle due figlie e revocando l'assegno per il coniuge. Dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con atto depositato il 26.05.2025 i coniugi dichiaravano di volere convertire il ricorso da contenzioso in congiunto. Veniva, quindi, fissata l'udienza del 12.06.2025 davanti al collegio riunito in camera di consiglio.
Detta udienza veniva celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., e nelle note di udienza entrambi i coniugi dichiaravano di volere divorziare alle seguenti condizioni: “Sull'assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale di proprietà di resta allo Parte_1
stesso assegnata;
Sull'assegno di mantenimento: si Parte_1
obbliga a concorrere nel mantenimento delle figlie e Persona_4
mediante la corresponsione di un assegno cumulativo CP_2
mensile di € 250,00, ed a rimborsare, alle stesse, il 50% delle spese straordinarie sostenute, debitamente documentate;
Sull'assegno divorzile:
si obbliga di corrispondere a , con Parte_1 Controparte_1
cadenza mensile, l'assegno divorzile ex art. 5 L.N. 898/1970, nella misura di € 50,00, da rivalutarsi secondo głi indici Istat”.
La causa veniva, pertanto, assunta dal collegio in decisione.
Ritiene il collegio che, alla stregua degli atti di causa, la domanda debba essere accolta.
3 E' documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di ME con decreto del 21.02.2013 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Le spese vanno compensate essendosi la causa definita sulla base di un accordo delle parti e non essendo, pertanto, configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27.02.2023, mutato in istanza congiunta all'udienza del 12.06.2025 provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Milazzo il 26.07.2003, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni
[...]
4 concordate dalle parti all'udienza cartolare del 12.06.2025 e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in ME nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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