TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa AO SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12310/2012 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 21.12.2012
PROMOSSO DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 15, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta mandato depositato in C.F._1 data 28.06.2022, dall'Avv. Alberto Pezzolo del Foro di OV, con elezione di domicilio in Este
(PD) - Piazza Trento, n. 26/a, dichiarando di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di rito ai seguenti recapiti: fax 0429.536252 - Pec: Email_1
Attore
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cossa n. 28, c.f. C.F._2
Convenuto contumace
NONCHE' CONTRO
, con sede in Cosenza, viale Crati s.n.c., c.f. in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Matteo De Poli del Foro di OV, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo pagina 1 di 16 Convenuta
E CONTRO
, (Già ), con sede legale Controparte_3 Controparte_4 in Torino, piazza San Carlo n. 156, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bugarodel Foro di OV presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in 35121 OV, Via Trieste, 49.
Intervenuta
Oggetto: Divisione endoesecutiva – cessata materia del contendere
Conclusioni dell'attore come da comparsa conclusionale del 10.09.2025: “- nel merito in via principale, insiste, previo rigetto delle avverse domande ed eccezioni, per l'accoglimento di quanto precisato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ossia per l'accoglimento delle domande formulate con atto di citazione divisionale, comprese la rifusione delle spese di lite maturate nel corso del giudizio di I grado, visto che su quelle di II grado è sceso il giudicato formale e sostanziale per mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n. 2107/2021; - nel merito, in via subordinata, proprio in ragione del provvedimento di riunione del 22.1.2025 delle due procedure esecutive immobiliari (rodigina con quella patavina) e soprattutto del momento in cui è stata presentata la relativa istanza e, per l'effetto, emesso il provvedimento di riunione, considerato il tempo in cui questo ha potuto spiegare i suoi effetti nel presente giudizio divisionale, nello stato in cui quest'ultimo si trovava, considerato, tra l'altro, che ciò è dipeso da un'inerziale scelta processuale del creditore intervenuto Controparte_5
e che lo stesso è occorso solo dopo ben oltre 10 anni dalla procedura esecutiva rodigina del
[...]
2014, nel caso in cui venga dichiarata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo all'attore nel giudizio divisionale dopo il 22.1.2025 e/o la sopravvenuta inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per detto fatto, chiede, in ragione di quanto sopra, chiede la rifusione delle spese di lite relative al giudizio di I grado e, laddove non ritenuto di giustizia, nel merito, in via ulteriormente subordinata, quanto meno la loro rifusione per l'attività svolta pagina 2 di 16 sino all'udienza successiva al provvedimento di riunione delle due procedure esecutive immobiliari e la compensazione delle spese di lite per l'attività successiva e ciò in quanto: *
l'avvio del presente giudizio divisionale da parte del signor non sarebbe reso Parte_1 necessario se solo il creditore intervenuto avesse avviato tempestivamente la riunione della procedura esecutiva immobiliare n. RG 28/2014 Trib. Rovigo a quella alla n. 49/2011 RG Trib.
OV e non avesse atteso ben oltre 10 anni: arco temporale durante il quale il signor
[...]
si è trovato nella posizione di poter/dover tutelare i propri diritti ed interessi, come Pt_1 peraltro poi riconosciuto sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; * l'attività processuale svolta nell'ambito del giudizio divisionale, quantomeno sino all'udienza successiva al 22.1.2025, ha permesso di correggere gli errori emersi in sede esecutiva immobiliare e relativi al valore del compendio immobiliare (con suo accrescimento di almeno il 30%), alla sua comoda divisibilità (che renderà certamente più agevole e maggiormente vantaggiosa la fase esecutiva di vendita) e, quindi, non è stata né può dirsi inutiliter data e ciò grazie all'interesse ad agire dell'attore ed all'attività da quest'ultimo richieste, le quali, visto le risultanze, hanno poi spiegato i loro effettivi positivi e di vantaggio anche per la procedura esecutiva stessa e per i creditori procedenti e/o intervenuti;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, perché non ritenute di giustizia, chiede che le spese di lite relative al giudizio di I grado sia interamente compensate..”
Conclusioni della convenuta non precisate. Controparte_2
Conclusioni della convenuta come da foglio di PC del 09.06.2025: Controparte_3
“In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi, sin dal momento dell'introduzione del presente giudizio, la carenza dell'interesse ad agire in capo al Sig. per tutti i motivi Parte_1
esposti in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e comunque respingere le domande tutte svolte dall'attore con l'atto di citazione notificato in data
12.12.2012; Ancora, in via preliminare:
1. Accertarsi e dichiararsi che il Tribunale di OV nella persona del GE Dott. Amenduni, con provvedimento del 22.01.2025, disponeva la riunione della procedura esecutiva n. 14/2025 RG promossa nei confronti di e Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 16 (già pendente avanti il Tribunale di Rovigo con il n. 28/2014 RG) alla procedura Pt_1
esecutiva immobiliare n. 49/2011 RG pendente avanti il Tribunale di OV nei confronti di
2. Accertarsi e dichiararsi che, per effetto dell'intervenuta riunione, le Controparte_1 procedure esecutive n. 14/2025 RG (già n. 28/2014 RG) e 49/2011 RG, risultano avere per oggetto il diritto di piena proprietà del compendio sito nel Comune di Urbana (PD), oggetto del presente giudizio divisionale;
3. Accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, che sono venuti meno i presupposti stessi per la prosecuzione dello stesso – quali, l'interesse ad ottenere la divisione del bene oggetto della controversia – già, comunque insussistenti al tempo dell'introduzione del presente giudizio. Per l'effetto, - accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e, respingere le domande tutte svolte dall'attore con l'atto di citazione notificato in data 12.12.2012; - Ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare competente la cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale di divisione;
Ancora, in via preliminare: Accertata e dichiarata, la mancanza della notifica del provvedimento assunto dal GE ex art. 600 c.p.c. e 181 disp.att, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 307, comma 3 c.p.c. Nel merito, in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare, qualora venga riconosciuta all'attore la piena proprietà degli immobili di cui lo stesso ha chiesto l'assegnazione con il predetto atto di citazione, assicurarsi in ogni caso alla (già Controparte_3 Controparte_4
) il diritto di prelazione determinato dall'iscrizione ipotecaria eseguita in data
[...]
7.08.2006 ai nn. 6197 RG e n1515 R.p su tutti gli immobili oggetto del presente giudizio, con attribuzione alla predetta creditrice ipotecaria della somma ricavata dalla vendita dei beni assegnati al convenuto sino alla concorrenza del credito vantato dall'Istituto; Nel merito, in via subordinata: Nell'ipotesi in cui si proceda alla divisione dei beni oggetto del presente giudizio, si richiede che l'eventuale conguaglio che risultasse dovuto al sig. venga Parte_1 attribuito alla (già ) sino alla Controparte_3 Controparte_4
concorrenza del credito dalla stessa vantato e garantito dalla predetta ipoteca volontaria;
In via istruttoria: Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenza di lite” pagina 4 di 16 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente divisione endoesecutiva trae origine dall'esecuzione immobiliare RG n. 49/2011 che ha promosso avanti il Tribunale di OV in danno del sig. Controparte_2 Controparte_1
a seguito del pignoramento della quota indivisa di ½ dei beni immobili siti nel Comune di Urbana
(PD), via Capodivacca n. 155 il titolarità, per la restante quota di ½, del fratello dell'esecutato, sig. . A fronte del pignoramento solo in quota dei beni di cui sopra, con Parte_1
provvedimento del 22.09.2012 il Giudice dell'Esecuzione dichiarava infatti sciolta la comunione e dava i susseguenti provvedimenti per l'instaurazione del giudizio di divisione endoesecutiva, fissando ex art. 181 disp. att. cpc, l'udienza del 12.2.2013 avanti a sé quale G.I. ed ordinando che fossero notiziati oltre ai comproprietari anche i “soggetti individuati dall'art. 1113, terzo comma,
c.c., se esistenti” ovvero, in particolare, (poi fusa in Controparte_4 CP_5
. Seguiva, in data 21.12.2012, l'instaurazione da parte del comproprietario non
[...] esecutato sig. del presente giudizio divisionale. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore dichiarava di aver sopportato personalmente, nel corso degli anni, spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento degli immobili e di aver sempre provveduto al pagamento dei relativi oneri fiscali e chiedeva: a) che venisse accertato il pagamento da parte sua di spese per complessivi € 38.968,43 per manutenzione ed oneri relativi agli immobili per i quali è causa;
b) che si procedesse alla divisione dei beni pignorati, tenendo conto sia della divisibilità degli immobili stessi sia delle spese da esso stesso anticipate e, pertanto,: 1) che venisse attribuito l'immobile sito in Urbana
(PD), via Capodivacca n. 155, primo piano, con relativi accessori, in favore di esso Parte_1
; 2) che si procedesse alla vendita dell'immobile sito in Urbana (PD), via Capodivacca n.
[...]
155, piano terra, determinando (con privilegio sul ricavato) la quota spettante ad esso Parte_1
per le suddette spese;
c) conseguentemente, che fosse ordinato al Conservatore dei
[...]
R.R.I.I. di OV (ora Agenzia del Territorio) di procedere alle relative trascrizioni ed alla cancellazione del pignoramento dall'immobile da assegnarsi a , con esonero del Parte_1
Conservatore da responsabilità.
Si costituiva la creditrice procedente non opponendosi alle richieste attoree. Controparte_2 pagina 5 di 16 Si costituiva inoltre eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del Controparte_3
giudizio per mancanza di interesse ad agire in capo all'attore in ragione del credito vantato dalla banca di € 395.537,92 derivante dal contratto di mutuo del 2.08.2006 garantito da ipoteca volontaria del 7.08.2006 (nn. 6197 RG e 1515 RP) iscritta sulla piena proprietà del compendio sopra descritto;
nel merito, in via principale chiedeva che, in caso di assegnazione a parte attrice della piena proprietà di parte degli immobili, venisse comunque assicurato alla banca il diritto di prelazione su tutti gli immobili oggetto della procedura, con attribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni assegnati al convenuto sino alla concorrenza del credito vantato dall'Istituto; sempre nel merito, in via subordinata, chiedeva che in caso si fosse proceduto alla divisione dei beni oggetto del presente giudizio, l'eventuale conguaglio che risultasse dovuto al
Sig. venisse attribuito alla banca sino alla concorrenza del credito vantato e Parte_1
garantito dalla predetta ipoteca volontaria.
Nell'ambito del presente giudizio divisionale, dopo lo scambio di memorie ex art. 183 comma 6 cpc, con sentenza non definitiva n. 2239 del 26.09.2017 il Tribunale di OV: a) rigettava l'eccezione relativa al difetto di carenza di interesse ad agire di;
b) rigettava Parte_1
l'eccezione di improcedibilità ritenendo correttamente introdotto il giudizio divisionale;
c) rigettava la domanda di accertamento del credito di € 38.968,43 svolta da parte attrice;
d) disponeva la prosecuzione del giudizio finalizzata a vagliare l'effettiva possibilità di procedere con la divisione in natura del bene. Avverso la suddetta sentenza non definitiva, l'attore formulava tempestiva riserva d'appello.
Il CTU depositava “Integrazione di Consulenza tecnica d'ufficio” su richiesta del giudice e, invitato a rendere chiarimenti in udienza, precisava che, a suo parere, il bene non era comodamente divisibile per la promiscuità dell'impianto termico ed elettrico. Il sig.
[...]
insisteva per la richiesta divisione in natura, evidenziando che avrebbe eseguito a sue Pt_1 cure e spese tutte le opere eventualmente necessarie per rendere i due immobili indipendenti anche relativamente agli impianti negli stessi esistenti laddove gli istituti di credito chiedevano invece procedersi alla vendita dell'intero.
pagina 6 di 16 Con provvedimento reso il 18.07.2018 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1391/2019 pubblicata il 01.08.2019 il Giudice, ritenuto che il bene non fosse comodamente divisibile, così disponeva: “1) dichiara procedersi allo scioglimento della comunione tra e relativamente al bene immobiliare ubicato Controparte_1 Parte_1 nel Comune di Urbano via Capodivacca n. 155-157, piani terra e primo, meglio catastalmente identificato nella integrazione della perizia depositata dall'ing. in data 9.1.2018 Persona_1 cui si fa rinvio;
2) Dispone la vendita del bene suindicato con le modalità di cui alla allegata ordinanza”.
Avverso le sentenze non definitive del 2017 e del 2019 proponeva appello Parte_1 lamentando, da un lato, il mancato riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle spese di manutenzione e degli oneri fiscali sostenuti per il bene comune e, dall'altro, l'asserito erroneo giudizio di indivisibilità del compendio.
La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 2107 del 11.05.2021 così si pronunciava: “1) accoglie per quanto di ragione l'appello interposto avverso la sentenza non definitiva n.
2239/2017, resa e pubblicata in data 26.9.2017 dal Tribunale di OV - che per il resto conferma - e per l'effetto accerta che ha diritto ad ottenere da Parte_1 Controparte_1 il rimborso di € 4.544,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, salvo rendiconto all'esito della vendita;
2) accoglie l'appello intercorso avverso la sentenza non definitiva n. 1391/2019, resa e pubblicata in data 30.07/1-08.2019 dal Tribunale di OV, e dichiara la comoda divisibilità dei beni così descritti: NCEU Comune di Urbana, fg. 17, mapp. 213, sub 1 – BCNC mapp. 213, sub. 2, via Capodivacca, p.t., cat. A/3, cl. 2, vani 4,5 – mapp. 213 sub. 3, via
Capodivacca p.T1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 – mapp. 213 sub. 4, via Capodivacca, p. T, cat. C/2, cl. 1, mq. 186; 3) rimette parti e causa avanti il Tribunale di OV per gli ulteriori incombenti di cui agli artt. 788 e seguenti c.p.c.; 4) pone a solidale carico degli appellati le spese e competenze di lite di questo giudizio liquidate in favore del sig. in complessivi Parte_1
€ 9.600,00 oltre accessori di legge.”
La sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato. pagina 7 di 16 Con istanza depositata in data 10.03.2022 chiedeva la fissazione Controparte_3
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e sulla base dell'accertata divisibilità in natura del compendio pignorato, veniva disposta consulenza tecnica finalizzata ad aggiornare la stima dei beni ed a predisporre un progetto di divisione.
Il CTU nominato depositava la consulenza tecnica in data 17.07.2023 alla quale seguiva il deposito di due successive integrazioni in data 04.04.2024 ed in data 11.11.2024.
In occasione dell'udienza del 11.12.2024 il procuratore di parte attrice nulla osservava in relazione all'elaborato peritale e chiedeva l'assegnazione del lotto costituito dalla casa di abitazione del sig. Parte_1
L'intervenuta chiedeva un breve rinvio data la sostituzione del precedente Controparte_3 patrocinio, nonché al fine di vagliare la possibilità di procedere alla riunione della procedura esecutiva da cui origina il presente giudizio con quella parallela, avente a oggetto l'intera proprietà, incardinata presso il Tribunale di Rovigo.
Va infatti rilevato che nelle more, con atto di pignoramento notificato in data 30.01.2014, l'allora
(poi fusa come detto in ), intraprendeva Controparte_4 Controparte_3
sull'intero compendio, avanti il Tribunale di Rovigo, la procedura esecutiva immobiliare n.
28/2014 RG che aveva ad oggetto sia la quota in titolarità di (già esecutato Controparte_1 nell'esecuzione pendente avanti il Tribunale di OV) che la quota in titolarità di
[...]
in quanto entrambi debitori nei confronti della banca, quali terzi datori dell'ipoteca Pt_1 volontaria iscritta in data 7/08/2006 ai nn. 6197/1515 in forza del contratto di mutuo concesso alla Società Va precisato che la procedura esecutiva immobiliare veniva intrapresa Parte_2 avanti il Tribunale di Rovigo per effetto dell'entrata in vigore in data 14.09.2013 del D.lgs. n.
155 del 7/9/2012 - che disponeva il trasferimento dal Tribunale di OV a quello di Rovigo della competenza territoriale del comune di Urbana (PD), ove sono ubicati i beni pignorati. Con istanza depositata in data 13.01.2025, richiedeva quindi al Tribunale Controparte_3
di Rovigo la riunione della procedura esecutiva n. 28/2014 RG all'esecuzione n. 49/2011 RG pendente avanti il Tribunale di OV ed il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell'istanza,
pagina 8 di 16 con provvedimento del 14.01.2025, dichiarava la litispendenza in favore del Tribunale di OV in modo che lo stesso potesse disporre la riunione delle procedure.
Pertanto, il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 49/2011 RG, preso atto del provvedimento del Tribunale di Rovigo, invitava a procedere Controparte_3
ad una nuova iscrizione a ruolo onde consentire la riunione. dava corso Controparte_3 all'iscrizione a ruolo avanti il Tribunale di OV della procedura esecutiva già pendente avanti il Tribunale di Rovigo che, pertanto, veniva rubricata al n. 14/2025 RG. Con provvedimento del
22.01.2025 il Giudice dell'Esecuzione disponeva la riunione delle due procedure.
All' udienza del 12.02.2025 dava atto dell'intervenuta riunione e rilevava Controparte_3
essere venuto meno l'interesse ad agire in capo a parte attrice;
il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 16.04.2025. In detta udienza la banca ribadiva quanto già affermato laddove parte attrice, invece, insisteva sulle proprie posizioni, evidenziando che la sussistenza del proprio interesse ad agire era già stata accertata con sentenza passata in giudicato dalla Corte d'Appello di Venezia, e che in ogni caso la mancata riunione dei due pignoramenti era imputabile unicamente alla creditrice, la quale aveva fatto trascorrere più di dieci anni prima di richiedere la riunione. Tale interesse a introdurre e continuare il giudizio divisorio, pertanto, doveva ritenersi sussistente almeno fino alla riunione dei due pignoramenti. Affermava inoltre che il procedimento divisorio era stato utile a correggere gli errori presenti nella perizia di stima realizzata in sede esecutiva, consentendo di rivedere al rialzo la stima del compendio oggetto dell'esecuzione.
Veniva, dunque, fissata all'11.06.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si teneva con modalità cartolare.
Seguiva il deposito degli scritti conclusionali e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunta l'articolata vicenda processuale, ritiene il giudice che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande svolte nel presente giudizio di divisione endoesecutiva.
pagina 9 di 16 Si ricorda che il giudice dell'esecuzione, in data 22.09.2012, aveva sospeso la procedura esecutiva RG 49/2011 che ha dato origine al presente giudizio di divisione endoesecutiva sul presupposto dell'esistenza di un pignoramento solo “in quota” dei beni staggiti.
Il giudizio di divisione è stato quindi incardinato dal sig. in qualità di Parte_1
comproprietario non esecutato.
Ritiene il giudice che la materia del contendere sia venuta meno essendo cessata la necessità di procedere alla divisione dei beni oggetto di pignoramento in quota, dato che la procedura esecutiva RG 49/2011 rispetto alla quale il presente giudizio si pone come strumentale è stata riunita, come visto, ad una seconda esecuzione immobiliare successivamente incardinata sull'intero compendio immobiliare. Ne deriva quindi che i beni verranno per l'intero unitariamente venduti in sede esecutiva e che viene quindi meno la necessità, e anche invero la possibilità, di procedere nella presente sede alla divisione in natura degli stessi (e comunque in ogni caso alla loro vendita nella presente sede). Essendosi infatti “esteso” il pignoramento sull'intero e in danno di entrambi i comunisti, sono venute meno le esigenze che imponevano e comunque legittimavano a procedere a divisione ex artt. 600 e 601 cpc.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale, sulle quali il giudice deciderà previa valutazione della fondatezza o meno della originaria domanda (cfr. tra le molte
Cass. n. 17334 del 2005).
Giova, dunque, richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di spese di lite nel giudizio di divisione endoesecutiva, che presentano delle peculiarità, sia rispetto alla divisione ordinaria, che vede le spese sempre a carico della massa, sia rispetto agli ordinari giudizi di cognizione, regolati dal principio della soccombenza e della causalità.
Si riporta, allo scopo, quanto statuito in linea generale dalla Suprema Corte, secondo cui “detto giudizio, come già precisato da questa Corte, costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota su beni indivisi (ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone - proprio per l'evidenziato scopo -in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo (il quale, non a caso, resta sospeso in pagina 10 di 16 attesa degli esiti della divisione) ma che, per d'altro lato, è dallo stesso strutturalmente autonomo, poiché distinto soggettivamente ed oggettivamente, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione, né una fase (così Cass. 20/08/2018, n. 20817, alla cui diffusa motivazione si opera adesiva relatio;
in precedenza, anche Cass. 18/04/2012, n. 6072); tanto chiarito, ne segue che, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese della divisione endoesecutiva (attività che compendia due operazioni, logicamente successive e sequenziali: l'individuazione della parte a carico della quale porre le spese;
la quantificazione di queste ultime) spetta esclusivamente al giudice del giudizio divisorio e va compiuta con il provvedimento che lo definisce, quand'anche costituito dalla ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., di approvazione del progetto divisionale elaborato dal giudice, dacché anch'essa munita di natura decisoria, attesa la funzione assolta, in tal caso, dalla non contestazione delle parti;
orbene, con riferimento al paradigmatico giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito (da cui la divisione endoesecutiva mutua, con il limite di compatibilità delle disposizioni alle peculiarità della stessa, lo statuto di disciplina), è fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le spese della lite vadano poste "a carico della massa", sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass.
13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006,
n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635); nella pagina 11 di 16 divisione c.d. endoesecutiva, tuttavia, la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore
(ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787); in definitiva e per riassumere, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art.
2777 cod. civ.” (Cass. 24550/2024).
Quanto poi ai casi in cui trova applicazione, anche al giudizio di divisione endoesecutiva, il principio della soccombenza, si richiama quanto osservato dalla Suprema Corte, ovvero che
“Com'è noto, nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti
(cfr. Cass. n. 1111/86), in ogni caso di "eccessive pretese o di inutili resistenze" (cfr. ex multis
Cass. nn. 7059/02, 3083/06 e 22903/13). Nel procedimento di scioglimento della comunione le pagina 12 di 16 ipotesi, tipiche ed eventuali, in cui per l'insorgere d'una controversia tra le parti può instaurarsi un incidente cognitivo da decidere con sentenza, sono tre: contestazioni sul diritto alla divisione
(art. 785 c.p.c.); controversia sulla necessità della vendita (art. 787 cpv. c.p.c. e art. 788 c.p.c., comma 2); contestazioni sul progetto di divisione (art. 789 c.p.c., comma 3, seconda ipotesi).
Pertanto, in ognuna delle predette ipotesi il giudice, nel provvedere con sentenza, ben può emettere i provvedimenti del caso sulle spese di lite (diverse, come s'è detto, da quelle di massa), non essendovi certezza alcuna che vi sarà un momento processuale ulteriore in cui regolarle”
(Cass. civ. n. 1665 del 2017).
Ciò premesso, ritiene il giudice che ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio debbano distinguersi quelle sostenute per gli atti di causa che servivano a condurre il giudizio di divisione endoesecutiva alla sua fisiologica conclusione da quelle sostenute a seguito delle contestazioni, da un lato, sul “diritto alla divisione” (ovvero sulla ammissibilità del giudizio divisorio come introdotto dall'attore) e, dall'altro, sulla divisibilità del bene, dato che tali contestazioni hanno reso necessari due “incidenti cognitivi” che sono stati decisi con sentenze parziali, poi riformate in appello, ed hanno quindi comportato un'attività che non sarebbe stata necessaria in assenza di contestazioni, nel qual caso il giudice avrebbe infatti potuto procedere con ordinanza, evitando lo svolgimento delle due fasi decisorie che si sono invece rese necessarie. Si precisa che nulla verrà al contrario liquidato per il grado di appello, essendo tali spese state già liquidate in sentenza.
1) Quanto al primo ordine di spese, ossia a quelle ordinarie ed in qualche modo fisiologiche al giudizio di divisione, non vi sono motivi per discostarsi dai criteri ordinari sopra evidenziati, risultando del tutto corretta e consequenziale all'ordinanza del GE l'instaurazione del presente giudizio di divisione ed essendo all'evidente irrilevante – ai fini di tale valutazione- la circostanza che sia stata successivamente incardinato un procedimento esecutivo anche sulla quota di bene in titolarità del comproprietario in origine non esecutato e che le due procedure esecutive siano poi state riunite, essendo questi fatti successivi all'apertura del giudizio di divisione.
1.a) Orbene, con riferimento a tali spese ritiene allora il giudice che nei rapporti tra ceto creditorio e debitore esecutato debba farsi applicazione del criterio della soccombenza e pertanto vada pagina 13 di 16 condannato il debitore esecutato a rifondere tali spese di lite alla creditrice Controparte_1
procedente e all'intervenuta , poiché la causa primaria CP_3 CP_2 Controparte_3
dell'introduzione del giudizio è l'inadempimento di costui, che ha reso necessaria, per il buon esito della procedura esecutiva, la divisione dei beni in comproprietà col fratello non esecutato.
Le spese si liquidano ai sensi del DM 55/2014 nello scaglione da € 52.000 a € 260.000, ponendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per la fase decisionale (data la dichiarazione di cessazione della materia del contendere) con riferimento al creditore
[...]
e per le sole fasi di studio e introduttiva ai valori medi per che CP_3 Controparte_2
non ha depositato le memorie ex art 183 cpc e che ha poi cessato qualsiasi attività defensionale dal 2020.
1.b) Quanto, invece, ai rapporti tra condividenti, deve farsi una distinzione: le spese comuni necessarie alla divisione, ossia le spese di CTU, devono essere definitivamente poste a carico di entrambi in ragione della rispettiva quota di comproprietà, secondo il tradizionale criterio di
“imputazione alla massa” di cui sopra mentre, sempre per i principi sopra evidenziati, rimarranno a carico del sig. le spese per la propria difesa tecnica in giudizio, quali spese Parte_1
sostenute dal condividente nel proprio interesse (laddove il comproprietario esecutato sig.
[...]
non si è invece costituito nel presente giudizio, quantomeno di primo grado, e nessuna CP_1 spesa per la propria difesa tecnica ha quindi in questa sede sostenuto).
2) Quanto invece alle spese rese necessarie a fronte dei due “incidenti cognitivi” che hanno reso necessario l'emissione delle due sentenze non definitive n. 2239/2017 e n. 1391/2019, le spese vanno liquidate secondo il principio della soccombenza.
Se è vero in particolare che entrambe le sentenze non definitive hanno visto soccombente l'attore
(la prima in realtà solo parzialmente, avendo il giudice riconosciuto il suo interesse all'instaurazione del giudizio di divisione), è altrettanto vero che la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2107/2021 ha riformato dette decisioni, riconoscendo un credito in capo a
[...]
nei confronti del condividente e riconoscendo la comoda divisibilità Pt_1 Controparte_1 dei beni in natura. Come ricordato, in quella sede venivano regolate le spese di lite solamente per pagina 14 di 16 il giudizio di gravame, e non per il primo grado, che vanno quindi liquidate con la presente sentenza.
2.a) Ciò premesso, con riferimento al primo “incidente cognitivo”, che ha portato alla sentenza n. 2239/2017, l'unica soccombente è che aveva contestato la sussistenza Controparte_3
dell'interesse in capo all'attore all'introduzione del presente giudizio e aveva contestato la mancanza della notifica del provvedimento assunto dal GE ex art. 600 c.p.c. e 181 disp.att, chiedendo dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 307, comma 3 c.p.c. Contestazioni entrambe rigettate già con la sentenza non definitiva n. 2239/2017 con statuizioni passate in giudicato, non avendo proposto appello. Controparte_3
Deve quindi rilevarsi la soccombenza di nei confronti di Controparte_3 Parte_1 con riferimento al primo “incidente cognitivo”, con conseguente condanna della prima alle spese di lite per la sola fase decisionale che si è resa necessaria per dirimere le contestazioni svolte e che ha portato alla sentenza del 2017. Spese da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014.
2.b) Con riferimento invece al secondo “incidente cognitivo”, che ha portato alla sentenza n.
1391/2019, risultano soccombenti rispetto a sia che Parte_1 Controparte_3 [...]
che avevano entrambe chiesto di non darsi seguito alla richiesta dell'attore di CP_2 procedere alla divisione in natura dei beni e di procedersi alla vendita dell'intero e che sono quindi entrambe risultate soccombenti in punto di non comoda divisibilità, avendo la Corte
d'Appello riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non comodamente divisibile il bene.
Anche per l'attività relativa a tale secondo “incidente cognitivo” le spese vengono liquidate in favore di e a carico delle due banche, per la sola fase decisionale resasi Parte_1
necessaria per decidere sulla divisibilità o meno in natura, sempre secondo i parametri di cui al
DM 552014, valori medi.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni pagina 15 di 16 diversa istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Controparte_2 in € 4.180,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Controparte_3 in € 11.977,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rifondere a a titolo di spese di lite, a Controparte_3 Parte_1 somma di € 8.506 di cui € 4.253 in solido con oltre spese generali 15%, Controparte_2
CPA e IVA come per legge;
Condanna a rifondere a a titolo di spese di lite ed in Controparte_2 Parte_1 solido con , la somma di € 4.253 oltre spese generali 15%, CPA e IVA Controparte_3
come per legge;
Pone definitivamente a carico dei condividenti e le spese Parte_1 Controparte_1
di CTU in misura di ½ ciascuno.
Si comunichi.
OV, 30.10.2025
Il Giudice
AO SI
pagina 16 di 16
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa AO SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12310/2012 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 21.12.2012
PROMOSSO DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 15, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta mandato depositato in C.F._1 data 28.06.2022, dall'Avv. Alberto Pezzolo del Foro di OV, con elezione di domicilio in Este
(PD) - Piazza Trento, n. 26/a, dichiarando di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di rito ai seguenti recapiti: fax 0429.536252 - Pec: Email_1
Attore
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cossa n. 28, c.f. C.F._2
Convenuto contumace
NONCHE' CONTRO
, con sede in Cosenza, viale Crati s.n.c., c.f. in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Matteo De Poli del Foro di OV, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo pagina 1 di 16 Convenuta
E CONTRO
, (Già ), con sede legale Controparte_3 Controparte_4 in Torino, piazza San Carlo n. 156, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bugarodel Foro di OV presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in 35121 OV, Via Trieste, 49.
Intervenuta
Oggetto: Divisione endoesecutiva – cessata materia del contendere
Conclusioni dell'attore come da comparsa conclusionale del 10.09.2025: “- nel merito in via principale, insiste, previo rigetto delle avverse domande ed eccezioni, per l'accoglimento di quanto precisato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ossia per l'accoglimento delle domande formulate con atto di citazione divisionale, comprese la rifusione delle spese di lite maturate nel corso del giudizio di I grado, visto che su quelle di II grado è sceso il giudicato formale e sostanziale per mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n. 2107/2021; - nel merito, in via subordinata, proprio in ragione del provvedimento di riunione del 22.1.2025 delle due procedure esecutive immobiliari (rodigina con quella patavina) e soprattutto del momento in cui è stata presentata la relativa istanza e, per l'effetto, emesso il provvedimento di riunione, considerato il tempo in cui questo ha potuto spiegare i suoi effetti nel presente giudizio divisionale, nello stato in cui quest'ultimo si trovava, considerato, tra l'altro, che ciò è dipeso da un'inerziale scelta processuale del creditore intervenuto Controparte_5
e che lo stesso è occorso solo dopo ben oltre 10 anni dalla procedura esecutiva rodigina del
[...]
2014, nel caso in cui venga dichiarata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo all'attore nel giudizio divisionale dopo il 22.1.2025 e/o la sopravvenuta inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per detto fatto, chiede, in ragione di quanto sopra, chiede la rifusione delle spese di lite relative al giudizio di I grado e, laddove non ritenuto di giustizia, nel merito, in via ulteriormente subordinata, quanto meno la loro rifusione per l'attività svolta pagina 2 di 16 sino all'udienza successiva al provvedimento di riunione delle due procedure esecutive immobiliari e la compensazione delle spese di lite per l'attività successiva e ciò in quanto: *
l'avvio del presente giudizio divisionale da parte del signor non sarebbe reso Parte_1 necessario se solo il creditore intervenuto avesse avviato tempestivamente la riunione della procedura esecutiva immobiliare n. RG 28/2014 Trib. Rovigo a quella alla n. 49/2011 RG Trib.
OV e non avesse atteso ben oltre 10 anni: arco temporale durante il quale il signor
[...]
si è trovato nella posizione di poter/dover tutelare i propri diritti ed interessi, come Pt_1 peraltro poi riconosciuto sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; * l'attività processuale svolta nell'ambito del giudizio divisionale, quantomeno sino all'udienza successiva al 22.1.2025, ha permesso di correggere gli errori emersi in sede esecutiva immobiliare e relativi al valore del compendio immobiliare (con suo accrescimento di almeno il 30%), alla sua comoda divisibilità (che renderà certamente più agevole e maggiormente vantaggiosa la fase esecutiva di vendita) e, quindi, non è stata né può dirsi inutiliter data e ciò grazie all'interesse ad agire dell'attore ed all'attività da quest'ultimo richieste, le quali, visto le risultanze, hanno poi spiegato i loro effettivi positivi e di vantaggio anche per la procedura esecutiva stessa e per i creditori procedenti e/o intervenuti;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, perché non ritenute di giustizia, chiede che le spese di lite relative al giudizio di I grado sia interamente compensate..”
Conclusioni della convenuta non precisate. Controparte_2
Conclusioni della convenuta come da foglio di PC del 09.06.2025: Controparte_3
“In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi, sin dal momento dell'introduzione del presente giudizio, la carenza dell'interesse ad agire in capo al Sig. per tutti i motivi Parte_1
esposti in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e comunque respingere le domande tutte svolte dall'attore con l'atto di citazione notificato in data
12.12.2012; Ancora, in via preliminare:
1. Accertarsi e dichiararsi che il Tribunale di OV nella persona del GE Dott. Amenduni, con provvedimento del 22.01.2025, disponeva la riunione della procedura esecutiva n. 14/2025 RG promossa nei confronti di e Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 16 (già pendente avanti il Tribunale di Rovigo con il n. 28/2014 RG) alla procedura Pt_1
esecutiva immobiliare n. 49/2011 RG pendente avanti il Tribunale di OV nei confronti di
2. Accertarsi e dichiararsi che, per effetto dell'intervenuta riunione, le Controparte_1 procedure esecutive n. 14/2025 RG (già n. 28/2014 RG) e 49/2011 RG, risultano avere per oggetto il diritto di piena proprietà del compendio sito nel Comune di Urbana (PD), oggetto del presente giudizio divisionale;
3. Accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, che sono venuti meno i presupposti stessi per la prosecuzione dello stesso – quali, l'interesse ad ottenere la divisione del bene oggetto della controversia – già, comunque insussistenti al tempo dell'introduzione del presente giudizio. Per l'effetto, - accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e, respingere le domande tutte svolte dall'attore con l'atto di citazione notificato in data 12.12.2012; - Ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare competente la cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale di divisione;
Ancora, in via preliminare: Accertata e dichiarata, la mancanza della notifica del provvedimento assunto dal GE ex art. 600 c.p.c. e 181 disp.att, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 307, comma 3 c.p.c. Nel merito, in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare, qualora venga riconosciuta all'attore la piena proprietà degli immobili di cui lo stesso ha chiesto l'assegnazione con il predetto atto di citazione, assicurarsi in ogni caso alla (già Controparte_3 Controparte_4
) il diritto di prelazione determinato dall'iscrizione ipotecaria eseguita in data
[...]
7.08.2006 ai nn. 6197 RG e n1515 R.p su tutti gli immobili oggetto del presente giudizio, con attribuzione alla predetta creditrice ipotecaria della somma ricavata dalla vendita dei beni assegnati al convenuto sino alla concorrenza del credito vantato dall'Istituto; Nel merito, in via subordinata: Nell'ipotesi in cui si proceda alla divisione dei beni oggetto del presente giudizio, si richiede che l'eventuale conguaglio che risultasse dovuto al sig. venga Parte_1 attribuito alla (già ) sino alla Controparte_3 Controparte_4
concorrenza del credito dalla stessa vantato e garantito dalla predetta ipoteca volontaria;
In via istruttoria: Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenza di lite” pagina 4 di 16 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente divisione endoesecutiva trae origine dall'esecuzione immobiliare RG n. 49/2011 che ha promosso avanti il Tribunale di OV in danno del sig. Controparte_2 Controparte_1
a seguito del pignoramento della quota indivisa di ½ dei beni immobili siti nel Comune di Urbana
(PD), via Capodivacca n. 155 il titolarità, per la restante quota di ½, del fratello dell'esecutato, sig. . A fronte del pignoramento solo in quota dei beni di cui sopra, con Parte_1
provvedimento del 22.09.2012 il Giudice dell'Esecuzione dichiarava infatti sciolta la comunione e dava i susseguenti provvedimenti per l'instaurazione del giudizio di divisione endoesecutiva, fissando ex art. 181 disp. att. cpc, l'udienza del 12.2.2013 avanti a sé quale G.I. ed ordinando che fossero notiziati oltre ai comproprietari anche i “soggetti individuati dall'art. 1113, terzo comma,
c.c., se esistenti” ovvero, in particolare, (poi fusa in Controparte_4 CP_5
. Seguiva, in data 21.12.2012, l'instaurazione da parte del comproprietario non
[...] esecutato sig. del presente giudizio divisionale. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore dichiarava di aver sopportato personalmente, nel corso degli anni, spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento degli immobili e di aver sempre provveduto al pagamento dei relativi oneri fiscali e chiedeva: a) che venisse accertato il pagamento da parte sua di spese per complessivi € 38.968,43 per manutenzione ed oneri relativi agli immobili per i quali è causa;
b) che si procedesse alla divisione dei beni pignorati, tenendo conto sia della divisibilità degli immobili stessi sia delle spese da esso stesso anticipate e, pertanto,: 1) che venisse attribuito l'immobile sito in Urbana
(PD), via Capodivacca n. 155, primo piano, con relativi accessori, in favore di esso Parte_1
; 2) che si procedesse alla vendita dell'immobile sito in Urbana (PD), via Capodivacca n.
[...]
155, piano terra, determinando (con privilegio sul ricavato) la quota spettante ad esso Parte_1
per le suddette spese;
c) conseguentemente, che fosse ordinato al Conservatore dei
[...]
R.R.I.I. di OV (ora Agenzia del Territorio) di procedere alle relative trascrizioni ed alla cancellazione del pignoramento dall'immobile da assegnarsi a , con esonero del Parte_1
Conservatore da responsabilità.
Si costituiva la creditrice procedente non opponendosi alle richieste attoree. Controparte_2 pagina 5 di 16 Si costituiva inoltre eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del Controparte_3
giudizio per mancanza di interesse ad agire in capo all'attore in ragione del credito vantato dalla banca di € 395.537,92 derivante dal contratto di mutuo del 2.08.2006 garantito da ipoteca volontaria del 7.08.2006 (nn. 6197 RG e 1515 RP) iscritta sulla piena proprietà del compendio sopra descritto;
nel merito, in via principale chiedeva che, in caso di assegnazione a parte attrice della piena proprietà di parte degli immobili, venisse comunque assicurato alla banca il diritto di prelazione su tutti gli immobili oggetto della procedura, con attribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni assegnati al convenuto sino alla concorrenza del credito vantato dall'Istituto; sempre nel merito, in via subordinata, chiedeva che in caso si fosse proceduto alla divisione dei beni oggetto del presente giudizio, l'eventuale conguaglio che risultasse dovuto al
Sig. venisse attribuito alla banca sino alla concorrenza del credito vantato e Parte_1
garantito dalla predetta ipoteca volontaria.
Nell'ambito del presente giudizio divisionale, dopo lo scambio di memorie ex art. 183 comma 6 cpc, con sentenza non definitiva n. 2239 del 26.09.2017 il Tribunale di OV: a) rigettava l'eccezione relativa al difetto di carenza di interesse ad agire di;
b) rigettava Parte_1
l'eccezione di improcedibilità ritenendo correttamente introdotto il giudizio divisionale;
c) rigettava la domanda di accertamento del credito di € 38.968,43 svolta da parte attrice;
d) disponeva la prosecuzione del giudizio finalizzata a vagliare l'effettiva possibilità di procedere con la divisione in natura del bene. Avverso la suddetta sentenza non definitiva, l'attore formulava tempestiva riserva d'appello.
Il CTU depositava “Integrazione di Consulenza tecnica d'ufficio” su richiesta del giudice e, invitato a rendere chiarimenti in udienza, precisava che, a suo parere, il bene non era comodamente divisibile per la promiscuità dell'impianto termico ed elettrico. Il sig.
[...]
insisteva per la richiesta divisione in natura, evidenziando che avrebbe eseguito a sue Pt_1 cure e spese tutte le opere eventualmente necessarie per rendere i due immobili indipendenti anche relativamente agli impianti negli stessi esistenti laddove gli istituti di credito chiedevano invece procedersi alla vendita dell'intero.
pagina 6 di 16 Con provvedimento reso il 18.07.2018 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1391/2019 pubblicata il 01.08.2019 il Giudice, ritenuto che il bene non fosse comodamente divisibile, così disponeva: “1) dichiara procedersi allo scioglimento della comunione tra e relativamente al bene immobiliare ubicato Controparte_1 Parte_1 nel Comune di Urbano via Capodivacca n. 155-157, piani terra e primo, meglio catastalmente identificato nella integrazione della perizia depositata dall'ing. in data 9.1.2018 Persona_1 cui si fa rinvio;
2) Dispone la vendita del bene suindicato con le modalità di cui alla allegata ordinanza”.
Avverso le sentenze non definitive del 2017 e del 2019 proponeva appello Parte_1 lamentando, da un lato, il mancato riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle spese di manutenzione e degli oneri fiscali sostenuti per il bene comune e, dall'altro, l'asserito erroneo giudizio di indivisibilità del compendio.
La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 2107 del 11.05.2021 così si pronunciava: “1) accoglie per quanto di ragione l'appello interposto avverso la sentenza non definitiva n.
2239/2017, resa e pubblicata in data 26.9.2017 dal Tribunale di OV - che per il resto conferma - e per l'effetto accerta che ha diritto ad ottenere da Parte_1 Controparte_1 il rimborso di € 4.544,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, salvo rendiconto all'esito della vendita;
2) accoglie l'appello intercorso avverso la sentenza non definitiva n. 1391/2019, resa e pubblicata in data 30.07/1-08.2019 dal Tribunale di OV, e dichiara la comoda divisibilità dei beni così descritti: NCEU Comune di Urbana, fg. 17, mapp. 213, sub 1 – BCNC mapp. 213, sub. 2, via Capodivacca, p.t., cat. A/3, cl. 2, vani 4,5 – mapp. 213 sub. 3, via
Capodivacca p.T1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 – mapp. 213 sub. 4, via Capodivacca, p. T, cat. C/2, cl. 1, mq. 186; 3) rimette parti e causa avanti il Tribunale di OV per gli ulteriori incombenti di cui agli artt. 788 e seguenti c.p.c.; 4) pone a solidale carico degli appellati le spese e competenze di lite di questo giudizio liquidate in favore del sig. in complessivi Parte_1
€ 9.600,00 oltre accessori di legge.”
La sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato. pagina 7 di 16 Con istanza depositata in data 10.03.2022 chiedeva la fissazione Controparte_3
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e sulla base dell'accertata divisibilità in natura del compendio pignorato, veniva disposta consulenza tecnica finalizzata ad aggiornare la stima dei beni ed a predisporre un progetto di divisione.
Il CTU nominato depositava la consulenza tecnica in data 17.07.2023 alla quale seguiva il deposito di due successive integrazioni in data 04.04.2024 ed in data 11.11.2024.
In occasione dell'udienza del 11.12.2024 il procuratore di parte attrice nulla osservava in relazione all'elaborato peritale e chiedeva l'assegnazione del lotto costituito dalla casa di abitazione del sig. Parte_1
L'intervenuta chiedeva un breve rinvio data la sostituzione del precedente Controparte_3 patrocinio, nonché al fine di vagliare la possibilità di procedere alla riunione della procedura esecutiva da cui origina il presente giudizio con quella parallela, avente a oggetto l'intera proprietà, incardinata presso il Tribunale di Rovigo.
Va infatti rilevato che nelle more, con atto di pignoramento notificato in data 30.01.2014, l'allora
(poi fusa come detto in ), intraprendeva Controparte_4 Controparte_3
sull'intero compendio, avanti il Tribunale di Rovigo, la procedura esecutiva immobiliare n.
28/2014 RG che aveva ad oggetto sia la quota in titolarità di (già esecutato Controparte_1 nell'esecuzione pendente avanti il Tribunale di OV) che la quota in titolarità di
[...]
in quanto entrambi debitori nei confronti della banca, quali terzi datori dell'ipoteca Pt_1 volontaria iscritta in data 7/08/2006 ai nn. 6197/1515 in forza del contratto di mutuo concesso alla Società Va precisato che la procedura esecutiva immobiliare veniva intrapresa Parte_2 avanti il Tribunale di Rovigo per effetto dell'entrata in vigore in data 14.09.2013 del D.lgs. n.
155 del 7/9/2012 - che disponeva il trasferimento dal Tribunale di OV a quello di Rovigo della competenza territoriale del comune di Urbana (PD), ove sono ubicati i beni pignorati. Con istanza depositata in data 13.01.2025, richiedeva quindi al Tribunale Controparte_3
di Rovigo la riunione della procedura esecutiva n. 28/2014 RG all'esecuzione n. 49/2011 RG pendente avanti il Tribunale di OV ed il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell'istanza,
pagina 8 di 16 con provvedimento del 14.01.2025, dichiarava la litispendenza in favore del Tribunale di OV in modo che lo stesso potesse disporre la riunione delle procedure.
Pertanto, il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 49/2011 RG, preso atto del provvedimento del Tribunale di Rovigo, invitava a procedere Controparte_3
ad una nuova iscrizione a ruolo onde consentire la riunione. dava corso Controparte_3 all'iscrizione a ruolo avanti il Tribunale di OV della procedura esecutiva già pendente avanti il Tribunale di Rovigo che, pertanto, veniva rubricata al n. 14/2025 RG. Con provvedimento del
22.01.2025 il Giudice dell'Esecuzione disponeva la riunione delle due procedure.
All' udienza del 12.02.2025 dava atto dell'intervenuta riunione e rilevava Controparte_3
essere venuto meno l'interesse ad agire in capo a parte attrice;
il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 16.04.2025. In detta udienza la banca ribadiva quanto già affermato laddove parte attrice, invece, insisteva sulle proprie posizioni, evidenziando che la sussistenza del proprio interesse ad agire era già stata accertata con sentenza passata in giudicato dalla Corte d'Appello di Venezia, e che in ogni caso la mancata riunione dei due pignoramenti era imputabile unicamente alla creditrice, la quale aveva fatto trascorrere più di dieci anni prima di richiedere la riunione. Tale interesse a introdurre e continuare il giudizio divisorio, pertanto, doveva ritenersi sussistente almeno fino alla riunione dei due pignoramenti. Affermava inoltre che il procedimento divisorio era stato utile a correggere gli errori presenti nella perizia di stima realizzata in sede esecutiva, consentendo di rivedere al rialzo la stima del compendio oggetto dell'esecuzione.
Veniva, dunque, fissata all'11.06.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si teneva con modalità cartolare.
Seguiva il deposito degli scritti conclusionali e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunta l'articolata vicenda processuale, ritiene il giudice che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande svolte nel presente giudizio di divisione endoesecutiva.
pagina 9 di 16 Si ricorda che il giudice dell'esecuzione, in data 22.09.2012, aveva sospeso la procedura esecutiva RG 49/2011 che ha dato origine al presente giudizio di divisione endoesecutiva sul presupposto dell'esistenza di un pignoramento solo “in quota” dei beni staggiti.
Il giudizio di divisione è stato quindi incardinato dal sig. in qualità di Parte_1
comproprietario non esecutato.
Ritiene il giudice che la materia del contendere sia venuta meno essendo cessata la necessità di procedere alla divisione dei beni oggetto di pignoramento in quota, dato che la procedura esecutiva RG 49/2011 rispetto alla quale il presente giudizio si pone come strumentale è stata riunita, come visto, ad una seconda esecuzione immobiliare successivamente incardinata sull'intero compendio immobiliare. Ne deriva quindi che i beni verranno per l'intero unitariamente venduti in sede esecutiva e che viene quindi meno la necessità, e anche invero la possibilità, di procedere nella presente sede alla divisione in natura degli stessi (e comunque in ogni caso alla loro vendita nella presente sede). Essendosi infatti “esteso” il pignoramento sull'intero e in danno di entrambi i comunisti, sono venute meno le esigenze che imponevano e comunque legittimavano a procedere a divisione ex artt. 600 e 601 cpc.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale, sulle quali il giudice deciderà previa valutazione della fondatezza o meno della originaria domanda (cfr. tra le molte
Cass. n. 17334 del 2005).
Giova, dunque, richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di spese di lite nel giudizio di divisione endoesecutiva, che presentano delle peculiarità, sia rispetto alla divisione ordinaria, che vede le spese sempre a carico della massa, sia rispetto agli ordinari giudizi di cognizione, regolati dal principio della soccombenza e della causalità.
Si riporta, allo scopo, quanto statuito in linea generale dalla Suprema Corte, secondo cui “detto giudizio, come già precisato da questa Corte, costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota su beni indivisi (ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone - proprio per l'evidenziato scopo -in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo (il quale, non a caso, resta sospeso in pagina 10 di 16 attesa degli esiti della divisione) ma che, per d'altro lato, è dallo stesso strutturalmente autonomo, poiché distinto soggettivamente ed oggettivamente, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione, né una fase (così Cass. 20/08/2018, n. 20817, alla cui diffusa motivazione si opera adesiva relatio;
in precedenza, anche Cass. 18/04/2012, n. 6072); tanto chiarito, ne segue che, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese della divisione endoesecutiva (attività che compendia due operazioni, logicamente successive e sequenziali: l'individuazione della parte a carico della quale porre le spese;
la quantificazione di queste ultime) spetta esclusivamente al giudice del giudizio divisorio e va compiuta con il provvedimento che lo definisce, quand'anche costituito dalla ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., di approvazione del progetto divisionale elaborato dal giudice, dacché anch'essa munita di natura decisoria, attesa la funzione assolta, in tal caso, dalla non contestazione delle parti;
orbene, con riferimento al paradigmatico giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito (da cui la divisione endoesecutiva mutua, con il limite di compatibilità delle disposizioni alle peculiarità della stessa, lo statuto di disciplina), è fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le spese della lite vadano poste "a carico della massa", sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass.
13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006,
n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635); nella pagina 11 di 16 divisione c.d. endoesecutiva, tuttavia, la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore
(ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787); in definitiva e per riassumere, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art.
2777 cod. civ.” (Cass. 24550/2024).
Quanto poi ai casi in cui trova applicazione, anche al giudizio di divisione endoesecutiva, il principio della soccombenza, si richiama quanto osservato dalla Suprema Corte, ovvero che
“Com'è noto, nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti
(cfr. Cass. n. 1111/86), in ogni caso di "eccessive pretese o di inutili resistenze" (cfr. ex multis
Cass. nn. 7059/02, 3083/06 e 22903/13). Nel procedimento di scioglimento della comunione le pagina 12 di 16 ipotesi, tipiche ed eventuali, in cui per l'insorgere d'una controversia tra le parti può instaurarsi un incidente cognitivo da decidere con sentenza, sono tre: contestazioni sul diritto alla divisione
(art. 785 c.p.c.); controversia sulla necessità della vendita (art. 787 cpv. c.p.c. e art. 788 c.p.c., comma 2); contestazioni sul progetto di divisione (art. 789 c.p.c., comma 3, seconda ipotesi).
Pertanto, in ognuna delle predette ipotesi il giudice, nel provvedere con sentenza, ben può emettere i provvedimenti del caso sulle spese di lite (diverse, come s'è detto, da quelle di massa), non essendovi certezza alcuna che vi sarà un momento processuale ulteriore in cui regolarle”
(Cass. civ. n. 1665 del 2017).
Ciò premesso, ritiene il giudice che ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio debbano distinguersi quelle sostenute per gli atti di causa che servivano a condurre il giudizio di divisione endoesecutiva alla sua fisiologica conclusione da quelle sostenute a seguito delle contestazioni, da un lato, sul “diritto alla divisione” (ovvero sulla ammissibilità del giudizio divisorio come introdotto dall'attore) e, dall'altro, sulla divisibilità del bene, dato che tali contestazioni hanno reso necessari due “incidenti cognitivi” che sono stati decisi con sentenze parziali, poi riformate in appello, ed hanno quindi comportato un'attività che non sarebbe stata necessaria in assenza di contestazioni, nel qual caso il giudice avrebbe infatti potuto procedere con ordinanza, evitando lo svolgimento delle due fasi decisorie che si sono invece rese necessarie. Si precisa che nulla verrà al contrario liquidato per il grado di appello, essendo tali spese state già liquidate in sentenza.
1) Quanto al primo ordine di spese, ossia a quelle ordinarie ed in qualche modo fisiologiche al giudizio di divisione, non vi sono motivi per discostarsi dai criteri ordinari sopra evidenziati, risultando del tutto corretta e consequenziale all'ordinanza del GE l'instaurazione del presente giudizio di divisione ed essendo all'evidente irrilevante – ai fini di tale valutazione- la circostanza che sia stata successivamente incardinato un procedimento esecutivo anche sulla quota di bene in titolarità del comproprietario in origine non esecutato e che le due procedure esecutive siano poi state riunite, essendo questi fatti successivi all'apertura del giudizio di divisione.
1.a) Orbene, con riferimento a tali spese ritiene allora il giudice che nei rapporti tra ceto creditorio e debitore esecutato debba farsi applicazione del criterio della soccombenza e pertanto vada pagina 13 di 16 condannato il debitore esecutato a rifondere tali spese di lite alla creditrice Controparte_1
procedente e all'intervenuta , poiché la causa primaria CP_3 CP_2 Controparte_3
dell'introduzione del giudizio è l'inadempimento di costui, che ha reso necessaria, per il buon esito della procedura esecutiva, la divisione dei beni in comproprietà col fratello non esecutato.
Le spese si liquidano ai sensi del DM 55/2014 nello scaglione da € 52.000 a € 260.000, ponendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per la fase decisionale (data la dichiarazione di cessazione della materia del contendere) con riferimento al creditore
[...]
e per le sole fasi di studio e introduttiva ai valori medi per che CP_3 Controparte_2
non ha depositato le memorie ex art 183 cpc e che ha poi cessato qualsiasi attività defensionale dal 2020.
1.b) Quanto, invece, ai rapporti tra condividenti, deve farsi una distinzione: le spese comuni necessarie alla divisione, ossia le spese di CTU, devono essere definitivamente poste a carico di entrambi in ragione della rispettiva quota di comproprietà, secondo il tradizionale criterio di
“imputazione alla massa” di cui sopra mentre, sempre per i principi sopra evidenziati, rimarranno a carico del sig. le spese per la propria difesa tecnica in giudizio, quali spese Parte_1
sostenute dal condividente nel proprio interesse (laddove il comproprietario esecutato sig.
[...]
non si è invece costituito nel presente giudizio, quantomeno di primo grado, e nessuna CP_1 spesa per la propria difesa tecnica ha quindi in questa sede sostenuto).
2) Quanto invece alle spese rese necessarie a fronte dei due “incidenti cognitivi” che hanno reso necessario l'emissione delle due sentenze non definitive n. 2239/2017 e n. 1391/2019, le spese vanno liquidate secondo il principio della soccombenza.
Se è vero in particolare che entrambe le sentenze non definitive hanno visto soccombente l'attore
(la prima in realtà solo parzialmente, avendo il giudice riconosciuto il suo interesse all'instaurazione del giudizio di divisione), è altrettanto vero che la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2107/2021 ha riformato dette decisioni, riconoscendo un credito in capo a
[...]
nei confronti del condividente e riconoscendo la comoda divisibilità Pt_1 Controparte_1 dei beni in natura. Come ricordato, in quella sede venivano regolate le spese di lite solamente per pagina 14 di 16 il giudizio di gravame, e non per il primo grado, che vanno quindi liquidate con la presente sentenza.
2.a) Ciò premesso, con riferimento al primo “incidente cognitivo”, che ha portato alla sentenza n. 2239/2017, l'unica soccombente è che aveva contestato la sussistenza Controparte_3
dell'interesse in capo all'attore all'introduzione del presente giudizio e aveva contestato la mancanza della notifica del provvedimento assunto dal GE ex art. 600 c.p.c. e 181 disp.att, chiedendo dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 307, comma 3 c.p.c. Contestazioni entrambe rigettate già con la sentenza non definitiva n. 2239/2017 con statuizioni passate in giudicato, non avendo proposto appello. Controparte_3
Deve quindi rilevarsi la soccombenza di nei confronti di Controparte_3 Parte_1 con riferimento al primo “incidente cognitivo”, con conseguente condanna della prima alle spese di lite per la sola fase decisionale che si è resa necessaria per dirimere le contestazioni svolte e che ha portato alla sentenza del 2017. Spese da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014.
2.b) Con riferimento invece al secondo “incidente cognitivo”, che ha portato alla sentenza n.
1391/2019, risultano soccombenti rispetto a sia che Parte_1 Controparte_3 [...]
che avevano entrambe chiesto di non darsi seguito alla richiesta dell'attore di CP_2 procedere alla divisione in natura dei beni e di procedersi alla vendita dell'intero e che sono quindi entrambe risultate soccombenti in punto di non comoda divisibilità, avendo la Corte
d'Appello riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non comodamente divisibile il bene.
Anche per l'attività relativa a tale secondo “incidente cognitivo” le spese vengono liquidate in favore di e a carico delle due banche, per la sola fase decisionale resasi Parte_1
necessaria per decidere sulla divisibilità o meno in natura, sempre secondo i parametri di cui al
DM 552014, valori medi.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni pagina 15 di 16 diversa istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Controparte_2 in € 4.180,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Controparte_3 in € 11.977,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rifondere a a titolo di spese di lite, a Controparte_3 Parte_1 somma di € 8.506 di cui € 4.253 in solido con oltre spese generali 15%, Controparte_2
CPA e IVA come per legge;
Condanna a rifondere a a titolo di spese di lite ed in Controparte_2 Parte_1 solido con , la somma di € 4.253 oltre spese generali 15%, CPA e IVA Controparte_3
come per legge;
Pone definitivamente a carico dei condividenti e le spese Parte_1 Controparte_1
di CTU in misura di ½ ciascuno.
Si comunichi.
OV, 30.10.2025
Il Giudice
AO SI
pagina 16 di 16