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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2140 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Cozzella, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 novembre 2024 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato e rassegnavano le conclusioni.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario il 16.02.2002 in Allumiere
(RM) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di VI – atto n. 7P2, S.B dell'anno 2002;
- che dalla loro unione erano nate le figlie gemelle e il Per_1 Per_2
28.05.2009;
- che in data 21.12.2017 il Tribunale di VI aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che le parti avevano una occupazione lavorativa ed erano entrambe economicamente autonome;
- che le figlie si alternano nella frequentazione con i genitori in maniera paritaria;
- di essere stato immesso nel possesso della casa coniugale dal 23 settembre
2017.
Ciò dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, il collocamento paritario delle stesse, il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione
2 complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.12.2023 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava le conclusioni di controparte, deducendo:
- che aveva subito un peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo della separazione;
- che la condizione reddituale del ricorrente era migliorata;
- che corrispondeva un canone per l'affitto della casa in cui viveva con le figlie di euro 400,00 al mese;
- che sosteneva ulteriori spese legate alle esigenze delle figlie che nelle more erano aumentate.
Ciò premesso, la resistente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti economicamente autonome, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso le abitazioni di ciascuna parte, come da calendario indicato e da applicarsi a settimane alterne, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 500,00 complessivi al mese per la disparità economica esistente tra le parti e per le spese sostenute mensilmente per le minori, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie a favore della prole.
All'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori e, in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie e precisavano le conclusioni.
Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle domande e deduceva l'intervenuta modifica a tempo pieno del contratto di lavoro della La CP_1 resistente nelle proprie memorie confermava la suddetta circostanza, deducendo di avere ottenuto un aumento della propria retribuzione mensile di circa 300,00 al
3 mese e chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in ragione dell'età delle figlie divenute nelle more adolescenti e per l'aumento delle relative spese.
Il Giudice delegato, disposta la trattazione cartolare dell'udienza tenutasi il
29.11.2024, lette le note scritte con cui i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle precisate conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.02.2002 in
Allumiere (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'affidamento condiviso e sul collocamento paritario delle minori
Le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento paritario alternato presso le rispettive abitazioni, intendendo dare così continuità ad una prassi oramai consolidatasi nel tempo.
Il Collegio ritiene che nulla osta alla richiesta congiunta delle parti e pertanto conferma le disposizioni adottate dal Giudice delegato, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento paritario come meglio riportato in parte dispositiva.
Sulle statuizioni economiche
Parte ricorrente ha chiesto disporsi il mantenimento diretto delle minori nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, mentre la resistente ha richiesto con la precisazione delle conclusioni di confermare l'assegno complessivo di 400,00 euro mensili disposto a carico del padre con la sentenza di separazione e confermato dal Giudice delegato all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.
4 Come già osservato con ordinanza presidenziale emessa il 10.01.2024, con riferimento alle statuizioni economiche, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 1.700 mensili e di versare un canone mensile di mutuo di euro
550,00 circa sulla casa familiare alienata ed una rata di finanziamento di euro 160,00 mensilmente, mentre la resistente ha dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico familiare – al quale il ricorrente ha rinunciato – di euro 440,00 mensili circa, di vivere in una casa in affitto per cui versa 600,00 euro (di cui 400,00 euro dichiarate) di guadagnare in media mensilmente euro 600,00 /650,00 quale commessa presso il supermercato Todis con contratto a tempo determinato part time e di ricevere in maniera regolare il mantenimento per le figlie da parte del
[...] di 400,00 euro mensili. Pt_1
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla resistente risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2022 di euro 7.712,00 e per l'anno 2021 di euro 11.724,00 e che dall'esame degli estratti dei conti correnti risulta sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla resistente in udienza.
Va evidenziato che le dichiarazioni rese alla prima udienza dal sono Pt_1 totalmente sfornite di documentazione a sostegno e, in considerazione del regime delle decadenze introdotte dal D. Lgs. n. 149 del 2022, tale omessa produzione documentale deve essere considerata ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c. dovendosi ritenere che il ricorrente abbia occultato redditi e comunque non abbia consentito una fedele ricostruzione della propria situazione reddituale.
Né può essere accolta la richiesta del ricorrente articolata con le memorie conclusive di deposito delle ultime tre buste paga per documentare lo stipendio attualmente percepito dalla essendo decorsi i termini per deposito di CP_1 documentazione reddituale ed avendo la resistente confermato con la memoria depositata ex all'art. 473 bis.28 c.p.c. la circostanza dedotta da controparte di avere avuto un aumento di 300,00 euro mensili della propria retribuzione - dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2024 - per essere intervenuta la conversione in tempo pieno del rapporto lavorativo.
La resistente ha inoltre ribadito con la suddetta memoria conclusiva che le esigenze di vita delle figlie sono comunque aumentate per l'età rispetto alla separazione e che ciò ha determinato maggiori spese per loro rispetto al passato.
5 Occorre rilevare che in sede di separazione le parti avevano concordato il collocamento delle minori presso la madre e disciplinato il diritto di visita e frequentazione paterna - stabilito nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle
21.00 e nei fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato alle ore 21.00 della domenica - prevendendo a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti sui redditi percepiti e della situazione reddituale delle parti come sopra ricostruita – e tenendo conto della mancanza di deposito di documentazione reddituale da parte del ricorrente – nonché delle esigenze economiche delle figlie che hanno 14 anni e che sono aumentate rispetto all'epoca della separazione (cfr. Cass. ordinanza n. 13664/2022 secondo cui: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”) deve essere confermato l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili a favore delle minori.
Il ricorrente ha richiesto che l'assegno unico universale per le figlie venga corrisposto al 50% a favore delle parti – essendo stato finora percepito in via esclusivo dalla resistente - mentre nulla ha dedotto la per cui il Collegio CP_1 ritiene che in mancanza di accordo tra le parti, nel caso di affidamento congiunto della prole, questo deve essere ripartito in pari misura tra i genitori ai sensi di legge e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie riferite alle figlie devono, infine, essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le specifiche contenute nel
Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di VI.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2140/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Allumiere
(RM) il in data 16.02.2002 tra , nato a [...] il Parte_1
12.02.1977 e nata a [...] il [...] e Controparte_1 registrato agli atti dello stato civile del Comune di VI all'atto n. 7P2,
S.B dell'anno 2002;
2) dispone che le parti provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento condiviso delle minori e ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per le minori ed inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute, saranno dunque assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale delle figlie;
4) fissa la residenza anagrafica delle figlie presso l'abitazione materna e dispone il collocamento paritario delle stesse presso i domicili di ciascun genitore in
VI (RM) per come segue: in difetto di diversi accordi tra le parti, la permanenza delle figlie minori sarà con il padre dal lunedì al martedì, dal mercoledì al giovedì la permanenza sarà con la madre e dal venerdì alla domenica con il padre. Questa ripartizione per le minori sarà a settimane alterne tra i genitori, così come da accordi già in essere tra i genitori;
per le vacanze estive, le figlie staranno per 15 giorni consecutivi col padre e per 15 giorni con la madre, secondo modalità da concordarsi fra i genitori entro il giorno 30 del mese di maggio. Le vacanze di Natale e Pasqua, saranno suddivise in due periodi uguali, che saranno trascorsi un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, ed in particolare le figlie trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre e quello dalla mattina del 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole con il padre, invertendo i periodi di permanenza l'anno successivo;
il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis li trascorreranno con un genitore e l'anno a venire con l'altro, procedendo così alternativamente di anno in anno, fermo restando che i giorni di vacanza scolastica pasquale verranno equamente distribuiti tra i genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al sostentamento Parte_1 delle figlie corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno perequativo di complessivi euro 400,00 al mese (200,00 euro per ciascuna figlia) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
7 6) dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% tra i genitori, come previsto dalla legge in caso di affidamento condiviso dei figli;
7) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di VI.
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso, in VI il 04.01.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2140 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Cozzella, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 novembre 2024 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato e rassegnavano le conclusioni.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario il 16.02.2002 in Allumiere
(RM) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di VI – atto n. 7P2, S.B dell'anno 2002;
- che dalla loro unione erano nate le figlie gemelle e il Per_1 Per_2
28.05.2009;
- che in data 21.12.2017 il Tribunale di VI aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che le parti avevano una occupazione lavorativa ed erano entrambe economicamente autonome;
- che le figlie si alternano nella frequentazione con i genitori in maniera paritaria;
- di essere stato immesso nel possesso della casa coniugale dal 23 settembre
2017.
Ciò dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, il collocamento paritario delle stesse, il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione
2 complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.12.2023 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava le conclusioni di controparte, deducendo:
- che aveva subito un peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo della separazione;
- che la condizione reddituale del ricorrente era migliorata;
- che corrispondeva un canone per l'affitto della casa in cui viveva con le figlie di euro 400,00 al mese;
- che sosteneva ulteriori spese legate alle esigenze delle figlie che nelle more erano aumentate.
Ciò premesso, la resistente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti economicamente autonome, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso le abitazioni di ciascuna parte, come da calendario indicato e da applicarsi a settimane alterne, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 500,00 complessivi al mese per la disparità economica esistente tra le parti e per le spese sostenute mensilmente per le minori, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie a favore della prole.
All'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori e, in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie e precisavano le conclusioni.
Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle domande e deduceva l'intervenuta modifica a tempo pieno del contratto di lavoro della La CP_1 resistente nelle proprie memorie confermava la suddetta circostanza, deducendo di avere ottenuto un aumento della propria retribuzione mensile di circa 300,00 al
3 mese e chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in ragione dell'età delle figlie divenute nelle more adolescenti e per l'aumento delle relative spese.
Il Giudice delegato, disposta la trattazione cartolare dell'udienza tenutasi il
29.11.2024, lette le note scritte con cui i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle precisate conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.02.2002 in
Allumiere (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'affidamento condiviso e sul collocamento paritario delle minori
Le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento paritario alternato presso le rispettive abitazioni, intendendo dare così continuità ad una prassi oramai consolidatasi nel tempo.
Il Collegio ritiene che nulla osta alla richiesta congiunta delle parti e pertanto conferma le disposizioni adottate dal Giudice delegato, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento paritario come meglio riportato in parte dispositiva.
Sulle statuizioni economiche
Parte ricorrente ha chiesto disporsi il mantenimento diretto delle minori nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, mentre la resistente ha richiesto con la precisazione delle conclusioni di confermare l'assegno complessivo di 400,00 euro mensili disposto a carico del padre con la sentenza di separazione e confermato dal Giudice delegato all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.
4 Come già osservato con ordinanza presidenziale emessa il 10.01.2024, con riferimento alle statuizioni economiche, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 1.700 mensili e di versare un canone mensile di mutuo di euro
550,00 circa sulla casa familiare alienata ed una rata di finanziamento di euro 160,00 mensilmente, mentre la resistente ha dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico familiare – al quale il ricorrente ha rinunciato – di euro 440,00 mensili circa, di vivere in una casa in affitto per cui versa 600,00 euro (di cui 400,00 euro dichiarate) di guadagnare in media mensilmente euro 600,00 /650,00 quale commessa presso il supermercato Todis con contratto a tempo determinato part time e di ricevere in maniera regolare il mantenimento per le figlie da parte del
[...] di 400,00 euro mensili. Pt_1
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla resistente risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2022 di euro 7.712,00 e per l'anno 2021 di euro 11.724,00 e che dall'esame degli estratti dei conti correnti risulta sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla resistente in udienza.
Va evidenziato che le dichiarazioni rese alla prima udienza dal sono Pt_1 totalmente sfornite di documentazione a sostegno e, in considerazione del regime delle decadenze introdotte dal D. Lgs. n. 149 del 2022, tale omessa produzione documentale deve essere considerata ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c. dovendosi ritenere che il ricorrente abbia occultato redditi e comunque non abbia consentito una fedele ricostruzione della propria situazione reddituale.
Né può essere accolta la richiesta del ricorrente articolata con le memorie conclusive di deposito delle ultime tre buste paga per documentare lo stipendio attualmente percepito dalla essendo decorsi i termini per deposito di CP_1 documentazione reddituale ed avendo la resistente confermato con la memoria depositata ex all'art. 473 bis.28 c.p.c. la circostanza dedotta da controparte di avere avuto un aumento di 300,00 euro mensili della propria retribuzione - dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2024 - per essere intervenuta la conversione in tempo pieno del rapporto lavorativo.
La resistente ha inoltre ribadito con la suddetta memoria conclusiva che le esigenze di vita delle figlie sono comunque aumentate per l'età rispetto alla separazione e che ciò ha determinato maggiori spese per loro rispetto al passato.
5 Occorre rilevare che in sede di separazione le parti avevano concordato il collocamento delle minori presso la madre e disciplinato il diritto di visita e frequentazione paterna - stabilito nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle
21.00 e nei fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato alle ore 21.00 della domenica - prevendendo a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti sui redditi percepiti e della situazione reddituale delle parti come sopra ricostruita – e tenendo conto della mancanza di deposito di documentazione reddituale da parte del ricorrente – nonché delle esigenze economiche delle figlie che hanno 14 anni e che sono aumentate rispetto all'epoca della separazione (cfr. Cass. ordinanza n. 13664/2022 secondo cui: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”) deve essere confermato l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili a favore delle minori.
Il ricorrente ha richiesto che l'assegno unico universale per le figlie venga corrisposto al 50% a favore delle parti – essendo stato finora percepito in via esclusivo dalla resistente - mentre nulla ha dedotto la per cui il Collegio CP_1 ritiene che in mancanza di accordo tra le parti, nel caso di affidamento congiunto della prole, questo deve essere ripartito in pari misura tra i genitori ai sensi di legge e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie riferite alle figlie devono, infine, essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le specifiche contenute nel
Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di VI.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2140/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Allumiere
(RM) il in data 16.02.2002 tra , nato a [...] il Parte_1
12.02.1977 e nata a [...] il [...] e Controparte_1 registrato agli atti dello stato civile del Comune di VI all'atto n. 7P2,
S.B dell'anno 2002;
2) dispone che le parti provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento condiviso delle minori e ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per le minori ed inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute, saranno dunque assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale delle figlie;
4) fissa la residenza anagrafica delle figlie presso l'abitazione materna e dispone il collocamento paritario delle stesse presso i domicili di ciascun genitore in
VI (RM) per come segue: in difetto di diversi accordi tra le parti, la permanenza delle figlie minori sarà con il padre dal lunedì al martedì, dal mercoledì al giovedì la permanenza sarà con la madre e dal venerdì alla domenica con il padre. Questa ripartizione per le minori sarà a settimane alterne tra i genitori, così come da accordi già in essere tra i genitori;
per le vacanze estive, le figlie staranno per 15 giorni consecutivi col padre e per 15 giorni con la madre, secondo modalità da concordarsi fra i genitori entro il giorno 30 del mese di maggio. Le vacanze di Natale e Pasqua, saranno suddivise in due periodi uguali, che saranno trascorsi un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, ed in particolare le figlie trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre e quello dalla mattina del 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole con il padre, invertendo i periodi di permanenza l'anno successivo;
il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis li trascorreranno con un genitore e l'anno a venire con l'altro, procedendo così alternativamente di anno in anno, fermo restando che i giorni di vacanza scolastica pasquale verranno equamente distribuiti tra i genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al sostentamento Parte_1 delle figlie corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno perequativo di complessivi euro 400,00 al mese (200,00 euro per ciascuna figlia) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
7 6) dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% tra i genitori, come previsto dalla legge in caso di affidamento condiviso dei figli;
7) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di VI.
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso, in VI il 04.01.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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