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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano alla Parte_1 C.F._1
Via Cacciapuoti, 57 presso lo studio dell'avv. Miriam Marino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato Napoli il 10.8.1992 e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania alla via Antica Innamorati, 94 sc. A
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 17 settembre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]) deduceva di aver intrapreso una relazione sentimentale con il resistente (nato a [...] il [...]), dalla quale nasceva un figlio Per_1
(nato il [...] in [...])- riconosciuto da entrambi i genitori;
che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della suddetta relazione sentimentale, il resistente si era disinteressato del figlio minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
1 R.G. n. 7256/2024
Evidenziata l'impossibilità di instaurare alcun rapporto con il resistente, il quale, benché sollecitato, si mostrava indifferente agli interessi della prole, chiedeva all'intestato Tribunale di autorizzare, in via cautelare, il trasferimento anagrafico di residenza del figlio in vico Monacelle 4 in Per_1
Giugliano in Campania- in assenza di rilascio del relativo consenso da parte del padre;
l'affido super esclusivo del minore, con residenza presso di sé, con regolamentazione delle modalità di visita del padre in modalità protetta;
una somma a titolo di concorso al mantenimento del figlio da Per_1 determinarsi secondo equità.
Con decreto del 17.9.2024, ritenuta la non sussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte sulla richiesta autorizzazione del cambio di residenza anagrafica del minore, dopo alcuni rinvii per rinotifica, veniva fissata udienza per il 3 aprile 2025.
In tale udienza soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per assenza del resistente non comparso nonostante la regolare notifica, in via provvisoria ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: disponeva l'affido del minore alla madre, con esercizio in capo alla stessa della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c.; autorizzava la ricorrente in via unilaterale al trasferimento della residenza anagrafica del figlio,
disponeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € Per_1
250,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) per il contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine rinviava all'udienza del 19 settembre 2025 per l'ascolto del minore ai sensi degli artt. 473bis-4 e ss. c.p.c..
All'esito dell'ascolto del minore il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso;
Per_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c. attesa la rinuncia del procuratore costituito.
Il P.M. ha apposto il visto in data 2 ottobre 2025
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
Relativamente al regime di affido di deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza Per_1 della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità
2 R.G. n. 7256/2024
educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi del minore, considerato il disinteresse morale, affettivo e materiale del resistente.
In particolare, l'assenza del padre dalla vita del minore;
l'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, omettendo di partecipare da anni (anzi dalla nascita) in qualsivoglia maniera alla vita dello stesso, privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente- e non contestato dal resistente rimasto contumace nel presente giudizio- suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli
Nord; sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
3 R.G. n. 7256/2024
adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti ad esempio la salute del minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per il minore oltre che per la prolungata assenza del resistente.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, il minore ascoltato Per_1 direttamente dal Giudice ha espresso la volontà di non incontrare il padre
In sede di ascolto il minore ha dichiarato: “Papà non lo vedo da 12 anni. Qualche anno fa per caso
l'ho incontrato ma lui non mi ha riconosciuto. Io ho visto alcune foto sue. Non l'ho neanche mai sentito. Io ho provato a contattarlo sia quando ero piccolo che recentemente ma lui non ha mai risposto… Al momento non ho desideri. Non cambierei nulla della mia vita. Vorrei solo capire perché non c'è mai stato ma non avrei al momento alcun interesse a coltivare un rapporto con lui…L'ultima volta che l'ho cercato è stato 4-5 anni fa. Non ci sentiamo neanche per gli auguri”.
Pertanto, in considerazione della totale assenza di rapporti tra il minore ed il padre, il Tribunale ritiene che, laddove il padre vorrà incontrare potrà farlo solo all'esito di un percorso di Per_1 sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso del figlio.
Il Collegio suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere al minore un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la
4 R.G. n. 7256/2024
disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età della prole (nel caso di specie di anni 15), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente vive in una casa condotta in locazione con i figli (di cui due nati da precedente relazione); sopporta il canone di 300,00 euro;
è disoccupata;
svolge piccoli lavoretti saltuari;
percepisce l'assegno unico nella misura di € 700,00 mensili;
mentre il resistente, rimasto contumace, secondo le dichiarazioni della ricorrente che nulla è in grado di riferire sull' attuale posizione lavorativa del resistente- in passato lavorava nel campo edile come muratore (dichiarazioni rese all'udienza del 3 aprile 2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 3 aprile 2025, essendo conformi alla legge ed all'interesse del minore, ascoltato dal Tribunale.
Il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi alla ricorrente Per_1 entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
5 R.G. n. 7256/2024
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale, senza alcuna dimidiazione ed in favore dell'Erario.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, sono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via esclusiva alla Per_1 madre, con residenza privilegiata presso la stessa in vico Monacelle, 4 in Giugliano in Campania;
b) la madre può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte Per_1 dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate, Controparte_1
complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
6 R.G. n. 7256/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano alla Parte_1 C.F._1
Via Cacciapuoti, 57 presso lo studio dell'avv. Miriam Marino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato Napoli il 10.8.1992 e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania alla via Antica Innamorati, 94 sc. A
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 17 settembre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]) deduceva di aver intrapreso una relazione sentimentale con il resistente (nato a [...] il [...]), dalla quale nasceva un figlio Per_1
(nato il [...] in [...])- riconosciuto da entrambi i genitori;
che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della suddetta relazione sentimentale, il resistente si era disinteressato del figlio minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
1 R.G. n. 7256/2024
Evidenziata l'impossibilità di instaurare alcun rapporto con il resistente, il quale, benché sollecitato, si mostrava indifferente agli interessi della prole, chiedeva all'intestato Tribunale di autorizzare, in via cautelare, il trasferimento anagrafico di residenza del figlio in vico Monacelle 4 in Per_1
Giugliano in Campania- in assenza di rilascio del relativo consenso da parte del padre;
l'affido super esclusivo del minore, con residenza presso di sé, con regolamentazione delle modalità di visita del padre in modalità protetta;
una somma a titolo di concorso al mantenimento del figlio da Per_1 determinarsi secondo equità.
Con decreto del 17.9.2024, ritenuta la non sussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte sulla richiesta autorizzazione del cambio di residenza anagrafica del minore, dopo alcuni rinvii per rinotifica, veniva fissata udienza per il 3 aprile 2025.
In tale udienza soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per assenza del resistente non comparso nonostante la regolare notifica, in via provvisoria ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: disponeva l'affido del minore alla madre, con esercizio in capo alla stessa della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c.; autorizzava la ricorrente in via unilaterale al trasferimento della residenza anagrafica del figlio,
disponeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € Per_1
250,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) per il contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine rinviava all'udienza del 19 settembre 2025 per l'ascolto del minore ai sensi degli artt. 473bis-4 e ss. c.p.c..
All'esito dell'ascolto del minore il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso;
Per_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c. attesa la rinuncia del procuratore costituito.
Il P.M. ha apposto il visto in data 2 ottobre 2025
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
Relativamente al regime di affido di deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza Per_1 della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità
2 R.G. n. 7256/2024
educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi del minore, considerato il disinteresse morale, affettivo e materiale del resistente.
In particolare, l'assenza del padre dalla vita del minore;
l'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, omettendo di partecipare da anni (anzi dalla nascita) in qualsivoglia maniera alla vita dello stesso, privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente- e non contestato dal resistente rimasto contumace nel presente giudizio- suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli
Nord; sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
3 R.G. n. 7256/2024
adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti ad esempio la salute del minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per il minore oltre che per la prolungata assenza del resistente.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, il minore ascoltato Per_1 direttamente dal Giudice ha espresso la volontà di non incontrare il padre
In sede di ascolto il minore ha dichiarato: “Papà non lo vedo da 12 anni. Qualche anno fa per caso
l'ho incontrato ma lui non mi ha riconosciuto. Io ho visto alcune foto sue. Non l'ho neanche mai sentito. Io ho provato a contattarlo sia quando ero piccolo che recentemente ma lui non ha mai risposto… Al momento non ho desideri. Non cambierei nulla della mia vita. Vorrei solo capire perché non c'è mai stato ma non avrei al momento alcun interesse a coltivare un rapporto con lui…L'ultima volta che l'ho cercato è stato 4-5 anni fa. Non ci sentiamo neanche per gli auguri”.
Pertanto, in considerazione della totale assenza di rapporti tra il minore ed il padre, il Tribunale ritiene che, laddove il padre vorrà incontrare potrà farlo solo all'esito di un percorso di Per_1 sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso del figlio.
Il Collegio suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere al minore un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la
4 R.G. n. 7256/2024
disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età della prole (nel caso di specie di anni 15), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente vive in una casa condotta in locazione con i figli (di cui due nati da precedente relazione); sopporta il canone di 300,00 euro;
è disoccupata;
svolge piccoli lavoretti saltuari;
percepisce l'assegno unico nella misura di € 700,00 mensili;
mentre il resistente, rimasto contumace, secondo le dichiarazioni della ricorrente che nulla è in grado di riferire sull' attuale posizione lavorativa del resistente- in passato lavorava nel campo edile come muratore (dichiarazioni rese all'udienza del 3 aprile 2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 3 aprile 2025, essendo conformi alla legge ed all'interesse del minore, ascoltato dal Tribunale.
Il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi alla ricorrente Per_1 entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
5 R.G. n. 7256/2024
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale, senza alcuna dimidiazione ed in favore dell'Erario.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, sono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via esclusiva alla Per_1 madre, con residenza privilegiata presso la stessa in vico Monacelle, 4 in Giugliano in Campania;
b) la madre può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte Per_1 dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate, Controparte_1
complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
6 R.G. n. 7256/2024
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