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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017 488
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 488/2017 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Caltagirone alla via Galileo Galilei n.18, elettivamente domiciliati a Caltagirone in via Vittorio
Enanuele Orlando “cond. Fenicottero”, presso lo studio dell'avv. Francesco Liberto che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , ed ivi residente Controparte_1 C.F._3
in via San Pietro n.137/b, elettivamente domiciliato a Caltagirone in via Aragonesi n.2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Marino che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.14, elettivamente domiciliata in Grammichele, via
Ruggero Settimo n.147, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'avv.
1 Santo Spagnolo giusta procura generale alle liti del 18/12/2014 notar in Persona_1
Treviso n.186905 rep. e n.30367 racc.;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 09/12/2024 tenutasi in modalità
c.d. cartolare.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie finali.
Concisa Esposizione Delle Ragioni Di Fatto e Di Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/03/2017, i coniugi e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il geom. al fine di sentirlo condannare al Parte_2 Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in €10.150,50, per responsabilità professionale.
A sostegno della domanda, gli odierni attori affermavano di essere proprietari di un fondo con ivi insistente edificio per civile abitazione sito in Caltagirone, Via delle Balatazze n.85 e che confinante con detta proprietà vi era un altro lotto con insistente fabbricato, appartenente nel 2008 al sig.
sul quale tetto a due falde, nell'agosto del 2008, fu realizzata dallo stesso una Persona_2
apertura porta/balcone. A seguito di ciò, data la particolare vicinanza dei due edifici, gli attori si rivolsero all'attuale convenuto, geom. , allo scopo di verificare se tale apertura fosse Controparte_1
legale o meno.
Il OM. si recò sui luoghi, effettuando rilievi e misurazioni, riferendo all'esito che CP_1
l'apertura realizzata dal era certamente illegale mancando la distanza minima di mt. 5 tra Per_2
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dal regolamento comunale, consigliando a tale scopo la predisposizione da parte dello stesso geometra di una perizia giurata con cui avrebbero potuto, a suo dire, iniziare un giudizio civile che avrebbe sicuramente avuto esito favorevole.
Di conseguenza gli odierni attori conferirono incarico al geometra per la redazione Controparte_1
della predetta perizia giurata con la quale, richiamato previamente il regolamento edilizio comunale e la prevista distanza minima di mt. 5 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ebbe a dichiarare e giurare: “Essendo che la zona libera antistante la parete del fabbricato in cui è stata realizzata
l'apertura del è di circa 4,5 mt (dove la zona libera è certamente intesa come lo spazio che Per_2
intercorre tra la parete del fabbricato ed il confine con la proprietà dei terzi, che nel caso di specie
2 sono i coniugi ) inferiore a quello minimo fissato l'indice di visuale non libera non Parte_3 risulta rispettato, per cui si può certamente affermare che l'apertura realizzata nel timpano del tetto dal è comunque irregolare e, quindi, eventualmente non autorizzabile”. Per_2
Sulla base di tale perizia giurata, prodotta anche in giudizio come mezzo istruttorio, gli odierni attori citarono in giudizio il avanzando la seguente domanda: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, Per_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa che dirà infondata in fatto ed in diritto: dichiarare
e ritenere che la realizzazione della porta/balcone, che consente l'utilizzazione dello spazio sottotetto nel limitrofo immobile di proprietà dell'odierno convenuto, è illegittima in quanto lesiva dei diritti vantati dal limitrofo fondo;
conseguentemente ordinare la chiusura della predetta porta/balcone”;
Il costituendosi nel giudizio con comparsa datata 29/01/09 si difese dichiarando: Persona_2
“contrariamente a quanto affermato in citazione, la zona libera distante dalla parete del fabbricato di parte attrice a quella in cui sarebbe stata realizzata l'apertura non è di mt. 4,5 bensì di mt 5,6”;
Di poi, nel giudizio instauratosi innanzi al Tribunale di Caltagirone distinto con il N.R.G. 1219/08, il
G.I. del tempo nominò CTU il geom. il quale, con relazione tecnica d'ufficio Persona_3
del 13/07/2010, rilevò che "il fabbricato del sig. ha una distanza maggiore di 5 mt. dal Per_2
confine della parte attrice", "pertanto per quanto sopra considerato e rilevato si ritiene che la porta/finestra realizzata nel timpano della copertura del sig. è stata posta a distanza Per_2
regolamentare". Aderendo quindi alle conclusioni della CTU, il Tribunale con sentenza n. 39 del
07/01/2014, diede atto che l'apertura realizzata dal era regolamentare e per l'effetto rigettò Per_2
la domanda avanzata dai coniugi condannandoli al pagamento delle spese Parte_3
processuali di lite di controparte che determinò in €4.500,00 oltre iva e cpa.
Ciò posto, a parere degli attori, i danni derivanti dal giudizio intrapreso a causa della perizia errata ammontano a complessivi €10.110,50 di cui €6.009,60 per spese legali di soccombenza, €2.500,00 per spese legali di difesa, €226,50 per spese di registrazione della sentenza, €.400,00 spese della perizia giurata del geom. ed €974,40 per spese di CTU, importo di cui in questa Controparte_1
sede domandano di essere risarciti, stante la evidente colpa professionale imputabile al
OM. . CP_1
Con comparsa di risposta del 27/06/2017, si costituiva in giudizio il geom. , il quale Controparte_1
contestava integralmente la domanda di parte attrice.
Il convenuto esponeva, infatti, che nel caso di specie non sussistevano i presupposti della responsabilità professionale, atteso che non possono essere ascritti allo stesso né il dolo né la colpa grave.
3 Riferiva, infatti, che nel settembre del 2008, quando venne incaricato dagli attori di descrivere l'apertura realizzata nel sottotetto del fabbricato del loro vicino, il sig. aveva abusivamente Per_2
tentato di adibire a locale mansarda, e quindi abitativo, il sottotetto della propria abitazione con inevitabile aumento illegittimo di cubatura (non sanabile) con l'intento di realizzarvi un balcone, ma che a seguito delle denunce fatte nell'agosto del 2008 dal sig. alla Polizia Municipale lo Pt_1
stesso corse ai ripari ridimensionando le opere e richiedendo nell'immediatezza (20/11/2008) nuova autorizzazione per realizzare un'apertura che già c'era.
A parere del convenuto,vista l'abusività delle opere compiute dal sig. , poco serviva Per_2 misurare al centimetro la distanza tra il muro (timpano) in cui esiste l'apertura ed il muro di confine esistente tra i fondi dei coniugi e del anche per l'impossibilità, al momento della Pt_1 Per_2 redazione della perizia giurata di parte, di accedere nell'immobile di quest'ultimo, per cui si calcolava la distanza meramente grafica di mt. 4,50 circa dal limite del balconcino al confine.
Il convenuto in particolare affermava che “non avrebbe mai potuto immaginare che nel lasso di tempo intercorso tra la propria perizia (Settembre 2008) e la CTU (Luglio 2010) il avrebbe Per_2 modificato l'apertura e rinunciato all'idea di realizzare un balconcino asservente la mansarda, per cui l'unico dato rilevante sarebbe stato solo quello della distanza tra il muro del ed il Per_2
confine con il fondo limitrofo, da lui accertato solo graficamente viste le maggiori e più gravi anomalie che non permettevano di regolarizzare la situazione e l'impossibilità di accedere al fondo del ”. Per_2
Peraltro, in corso di causa il geom. suggerì agli odierni attori di verificare l'effettivo confine CP_1
tra il proprio fondo e quello del in quanto, a suo dire, quello materializzato poteva non Per_2
coincidere con quello catastale, suggerimento questo che non fu preso in considerazione così come non venne comunque proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone.
In ogni caso, il convenuto esponeva di essere titolare della polizza n° 765034733 stipulata con le con retroattività quinquennale disciplinata dalla clausola speciale cod. 412 delle CP_2 CP_2
condizioni di assicurazione, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e infatti, aveva comunque denunciato il sinistro a seguito delle doglianze degli attori, in data
27/01/2015, sollecitando più volte la compagnia ad intervenire bonariamente per la risoluzione della problematica e comunque per tenerlo indenne dai danni.
Tanto premesso, il geom. concludeva chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a CP_1
chiamare in causa il terzo (ex Divisione Ina Assitalia) in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
nel merito di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in
4 diritto;
in via subordinata riconoscere il concorso di colpa degli attori con ogni conseguente statuizione;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare il terzo OM (Ex Divisione Ina Controparte_3
Assitalia) in persona del suo legale rappresentante pro tempore obbligato a tenere indenne il convenuto geom. e, per l'effetto, condannarla a corrispondere agli attori la somma Controparte_1
che sarà loro riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di compensi difensivi.
Chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 16/03/2018, si costituiva in giudizio esponendo che l'art.7 delle condizioni di assicurazione prevedeva che rientrino Controparte_2
in garanzia gli eventi denunciati durante il periodo di vigenza del contratto a condizione che il comportamento dal quale l'evento è scaturito sia stato realizzato non oltre tre anni prima dalla stipula del contratto;
che il comportamento tenuto dall'assicurato e censurato da parte attrice è stato denunciato nel periodo di efficacia del contratto, ma è stato attuato nell'ottobre del 2008, pertanto la garanzia prestata non copre l'assicurato, dal momento che la retroattività si estende fino ai comportamenti tenuti sino al 29 ottobre 2009, cioè tre anni prima della stipula del contratto;
che la clausola cod. 412 delle condizioni particolari richiamata dal geom. recita testualmente CP_1
“Fermo quanto indicato all'Art.
7 - Inizio e termine della garanzia delle Norme Comuni alle Sezioni
I e II, la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, anche se originate da errori commessi nel quinquennio precedente ai tre anni previsti dall'art. 7 sopramenzionato. (…), La presente estensione potrà operare sempreché la vigente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio ed anche nel caso in cui detta polizza sostituita derivi da altre precedenti sostituzioni”; che dunque l'estensione invocata dal geom. è limitata al solo CP_1 caso in cui la polizza in questione ne sostituisca un'altra, mentre nel caso de quo, lo stesso si è assicurato, per la prima volta, nel 2012 e, dunque, l'estensione ai cinque anni antecedenti alla retroattività prevista nell'art.7 non può applicarsi;
che oltretutto il rischio in oggetto è escluso anche dall'art. 10 delle condizioni di assicurazione;
che l'art. 6 prevede comunque il massimale, per anno e per sinistro di euro 250.000,00, con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 5.000,00.
Concludeva, infine, chiedendo all'intestato tribunale di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia dell'odierno comparente;
nel merito rigettare la domanda attorea e per l'effetto rigettare ogni domanda, da chiunque proposta nei confronti dell'odierna comparente;
in subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato, facendo anche applicazione dell'art. 1227 c.c.
5 All'udienza del 05/04/2018 il G.I. concedeva i termini ex art.183 comma 6° c.c.
Con ordinanza del 09/02/2022, il G.I., tenuto conto anche della documentazione già versata in atti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione, senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/02/2023.
Le parti precisavano infine le conclusioni con note di trattazione scritta per l'udienza fissata in data
09/12/2024 e la causa, pertanto, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
La domanda azionata dagli attori è infondata e deve pertanto essere rigettata, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo appare opportuno inquadrare la vicenda in esame sotto il profilo più strettamente giuridico delle norme che debbono trovare applicazione.
Orbene, il titolo di responsabilità ascritta al OM. deve essere ricondotto Controparte_1 indubbiamente nell'alveo della responsabilità professionale e, nella specie, di quella del prestatore d'opera intellettuale.
Come noto, l'esercizio di una attività professionale postula sempre una diligenza adempitiva superiore a quella ordinaria, da valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata, così come espressamente specifica l'art. 1176 comma 2 c.c., che richiama cioè alla osservanza di una diligenza non comune, bensì qualificata dalla osservanza di specifiche regole.
Se l'art. 1176 comma 2 c.c. è norma generale che si applica a tutte le responsabilità professionali, la specifica responsabilità del professionista intellettuale è sorretta anche dal regime specifico dettato dall'art. 2236 c.c., che circoscrive la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o di colpa grave allorquando la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà.
La ratio di tale disposizione è ben spiegata dalla Relazione al c.c. n. 917 ove si legge che “lo speciale trattamento giuridico riservato al professionista ha in sé una adeguata ragione di essere. Esso costituisce il riflesso di una normativa dettata di fronte a due opposte esigenze: quella di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista”.
6 Ciò posto, nel caso di specie, le opposte versioni della vicenda così come rappresentate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, si sono attestate soprattutto sulla presenza o meno di una situazione di particolare complessità, esistente a dire del convenuto , specie in considerazione di CP_1
successivi cambiamenti sui luoghi, invece insussistente secondo gli attori, che non hanno mancato di evidenziare l'errore grossolano commesso dal professionista – nella semplice misurazione della distanza, peraltro effettuata solo graficamente – e delle conseguenze che ne sono derivate agli attori, poi soccombenti nella azione giudiziaria intrapresa.
In realtà, a parere di questo Giudice, la valutazione dell'accertamento tecnico affidato al OM.
in termini di particolare complessità o meno, è solo parzialmente rilevante nel caso che ci CP_1
occupa, giacchè dalla stessa lettura della sentenza che aveva rigettato l'azione proposta dagli odierni attori, si ricava che il rigetto è stato fondato e argomentato dal Giudice non soltanto in ragione del calcolo corretto effettuato dal CTU in relazione alla distanza tra gli edifici, superiore ai 5 metri e non inferiore come invece asserito dal . CP_1
Siamo cioè in presenza di un'indagine che per il vero investe non solo il profilo soggettivo della eventuale colpa imputabile al convenuto -in termini di violazione della diligenza professionale – ma prima ancora il collegamento causale tra l'errore contenuto nella sua perizia e il rigetto della domanda azionata poi in giudizio dagli attori.
Con riferimento al profilo soggettivo, si deve evidenziare che, in effetti e così come sostenuto dal
, le misurazioni effettuate nel corso del suo primo sopralluogo del settembre del 2008 CP_1
avevano tenuto conto di una situazione che poi in parte era mutata, a seguito di alcuni lavori eseguiti dal sig. Sul punto il OM aveva già espresso le proprie considerazioni, Persona_2 CP_1 nelle osservazioni che erano state presentate dallo stesso quale CTP alla CTU eseguita nell'anno 2010 nel procedimento civile n. 1219/2008. In particolare, il convenuto dava atto (circostanza non contestata) che il , in data 20.11.2008, dunque comunque successivamente alla redazione Per_2
della perizia giurata, aveva ottenuto una autorizzazione amministrativa che gli aveva consentito di ultimare i lavori nel proprio immobile, completando la apertura del timpano nel tetto che già era stata descritta dal quale vera e propria “porta balcone” per accedere al piccolo ballatoio già CP_1
esistente. Tuttavia, al momento del sopralluogo del CTU nel 2010, l'apertura risultava modificata (e il OM. né da comunque atto nelle proprie osservazioni) “presentando non più la struttura CP_1
e le misure di una porta balcone ma quella di una veduta di mt 0,88 x m. 1,54” (cfr. comparsa di costituzione del convenuto.)
In buona sostanza, a dire del convenuto, il , consapevole delle denunce presentate dai vicini Per_2
e odierni attori, successivamente alla perizia redatta dal OM. , aveva di fatto in parte CP_1
7 ridimensionato i propri lavori – ottenendo all'uopo una nuova autorizzazione amministrativa, trasformando la porta-balcone in veduta alta.
Ora, tali fatti sono di per sé incontestati e sono coerenti con quanto accertato dal CTU nel corso del primo procedimento avviato dagli attori nei confronti del e se si considera altresì , in ogni Per_2
caso, lo scarto minimo accertato tra la misurazione effettuata nel settembre del 2008 dal OM.
(distanza inferiore ai 5 metri, pari a “circa 4,5”, dunque non regolare) e quella rilevata dal CP_1
CTU nel 2010 (pari a metri 5,36), può affermarsi che l'accertamento demandato al convenuto non era esente da profili di specifica complessità e che, in ogni caso, le modifiche successive dei luoghi non consentono di sostenere che, al momento della redazione della perizia giurata nel settembre del
2008, il OM. sia incorso in errori tali da postularne una responsabilità da inadempimento CP_1
professionale.
Ma in ogni caso, come anticipato, il profilo soggettivo non è l'unico elemento che merita di essere attenzionato, giacchè al contrario, dalla stessa lettura della sentenza che aveva condannato gli attori, si evince che il rigetto della azione intrapresa è stato comunque fondato su diverse considerazioni, non soltanto quindi sulla errata misurazione delle distanze, rispetto a quelle accertate dal CTU.
Si fa in particolare riferimento alla circostanze esposte dal Giudice secondo cui “è pacifico che il balcone di proprietà , ovvero il punto di esercizio della veduta più vicino al fondo limitrofo, Per_2
è posto a una distanza superiore ad un metro e mezzo. Inoltre il fabbricato di proprietà ha Per_2
una distanza maggiore di 5 metri dal confine e pertanto anche la zona libera antistante a ciascun fronte dell'edificio rispetta sempre la distanza di 5 metri (…). Né può considerarsi, ai fini della misurazione della distanza, un confine diverso da quello attualmente materializzato, in quanto entro
i termini processuali la parte attrice non ha mai contestato la legittimità della linea di demarcazione fra i due fondi e non ha proposto né un'azione di regolamento di confini né un'azione di rivendicazione di tratti di fondo al confine eventualmente usurpati. (…) Va infine osservato che, al di là di taluni richiami giurisprudenziali non pertinenti rispetto al petitum, parte attrice non ha dedotto la violazione della distanza fra costruzioni, chiedendo l'arretramento dell'altrui immobile.
Non risulta comunque che nella fattispecie vi siano due pareti finestrate, poste l'una di fronte all'altra ed a distanza inferiore a dieci metri. Al contrario il ctu ha accertato che fra i due fabbricati delle parti in causa la distanza è maggiore di dieci metri” (cfr. sentenza del 7.1.2014, pagg. 6, 7).
Ed allora dall'impianto motivazionale della stessa sentenza – peraltro mai impugnata dagli attori in sede di appello – si ricava che il rigetto della domanda è stato sostenuto non solo sulla scorta delle diverse risultanze della CTU in punto di misurazione della distanza tra gli edifici rispetto alla
8 misurazione sostenuta dal OM. , ma sulla base di ulteriori argomenti, tra cui anche la CP_1
omessa proposizione di difese e domande ulteriori da parte degli stessi attori.
Il complesso di tutti questi elementi – mancanza di una colpa grave attribuibile al convenuto CP_1
in considerazione della particolarità degli accertamenti sui luoghi, anche modificati successivamente alla propria perizia – così come la carenza di un diretto ed esclusivo legame causale tra gli eventuali errori di misurazione delle distanze – peraltro come detto, di lievissimo scarto rispetto alle misure del
CTU - e il rigetto della domanda, non consentono di ritenere integrati profili di responsabilità professionale in capo al convenuto e, dunque, il risarcimento dei danni vantato dagli attori non trova fondamento.
L'esclusione della responsabilità del convenuto esonera il Tribunale dall'esame delle difese sostenute dalla chiamata in giudizio dal , al fine di ottenere la Controparte_4 CP_1
manleva da eventuali condanne risarcitorie.
Le spese di lite
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistono comunque giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Depone a sostegno di tale determinazione la circostanza della particolare complessità della vicenda e, più specificamente sul piano fattuale, degli accertamenti tecnici che avevano coinvolto i luoghi già nel contesto del giudizio civile incardinato illo tempore dagli odierni attori, dovendosi altresì valorizzare comunque il dato obiettivo della misurazione delle distanze comunque diversa da quella effettuata dal convenuto OM , all'esito della CTU espletata nel primo giudizio, dato che, CP_1
sebbene non consenta di per sé e per tutte le ragioni spiegate, di ritenere fondata una responsabilità risarcitoria in capo al convenuto nei confronti degli attori, tuttavia può essere valorizzato ai fini della determinazione sulle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta dagli attori;
2. COMPENSA tra tutte le parti le spese del giudizio.
Caltagirone, 14.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 488/2017 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Caltagirone alla via Galileo Galilei n.18, elettivamente domiciliati a Caltagirone in via Vittorio
Enanuele Orlando “cond. Fenicottero”, presso lo studio dell'avv. Francesco Liberto che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , ed ivi residente Controparte_1 C.F._3
in via San Pietro n.137/b, elettivamente domiciliato a Caltagirone in via Aragonesi n.2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Marino che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.14, elettivamente domiciliata in Grammichele, via
Ruggero Settimo n.147, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'avv.
1 Santo Spagnolo giusta procura generale alle liti del 18/12/2014 notar in Persona_1
Treviso n.186905 rep. e n.30367 racc.;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 09/12/2024 tenutasi in modalità
c.d. cartolare.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie finali.
Concisa Esposizione Delle Ragioni Di Fatto e Di Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/03/2017, i coniugi e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il geom. al fine di sentirlo condannare al Parte_2 Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in €10.150,50, per responsabilità professionale.
A sostegno della domanda, gli odierni attori affermavano di essere proprietari di un fondo con ivi insistente edificio per civile abitazione sito in Caltagirone, Via delle Balatazze n.85 e che confinante con detta proprietà vi era un altro lotto con insistente fabbricato, appartenente nel 2008 al sig.
sul quale tetto a due falde, nell'agosto del 2008, fu realizzata dallo stesso una Persona_2
apertura porta/balcone. A seguito di ciò, data la particolare vicinanza dei due edifici, gli attori si rivolsero all'attuale convenuto, geom. , allo scopo di verificare se tale apertura fosse Controparte_1
legale o meno.
Il OM. si recò sui luoghi, effettuando rilievi e misurazioni, riferendo all'esito che CP_1
l'apertura realizzata dal era certamente illegale mancando la distanza minima di mt. 5 tra Per_2
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dal regolamento comunale, consigliando a tale scopo la predisposizione da parte dello stesso geometra di una perizia giurata con cui avrebbero potuto, a suo dire, iniziare un giudizio civile che avrebbe sicuramente avuto esito favorevole.
Di conseguenza gli odierni attori conferirono incarico al geometra per la redazione Controparte_1
della predetta perizia giurata con la quale, richiamato previamente il regolamento edilizio comunale e la prevista distanza minima di mt. 5 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ebbe a dichiarare e giurare: “Essendo che la zona libera antistante la parete del fabbricato in cui è stata realizzata
l'apertura del è di circa 4,5 mt (dove la zona libera è certamente intesa come lo spazio che Per_2
intercorre tra la parete del fabbricato ed il confine con la proprietà dei terzi, che nel caso di specie
2 sono i coniugi ) inferiore a quello minimo fissato l'indice di visuale non libera non Parte_3 risulta rispettato, per cui si può certamente affermare che l'apertura realizzata nel timpano del tetto dal è comunque irregolare e, quindi, eventualmente non autorizzabile”. Per_2
Sulla base di tale perizia giurata, prodotta anche in giudizio come mezzo istruttorio, gli odierni attori citarono in giudizio il avanzando la seguente domanda: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, Per_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa che dirà infondata in fatto ed in diritto: dichiarare
e ritenere che la realizzazione della porta/balcone, che consente l'utilizzazione dello spazio sottotetto nel limitrofo immobile di proprietà dell'odierno convenuto, è illegittima in quanto lesiva dei diritti vantati dal limitrofo fondo;
conseguentemente ordinare la chiusura della predetta porta/balcone”;
Il costituendosi nel giudizio con comparsa datata 29/01/09 si difese dichiarando: Persona_2
“contrariamente a quanto affermato in citazione, la zona libera distante dalla parete del fabbricato di parte attrice a quella in cui sarebbe stata realizzata l'apertura non è di mt. 4,5 bensì di mt 5,6”;
Di poi, nel giudizio instauratosi innanzi al Tribunale di Caltagirone distinto con il N.R.G. 1219/08, il
G.I. del tempo nominò CTU il geom. il quale, con relazione tecnica d'ufficio Persona_3
del 13/07/2010, rilevò che "il fabbricato del sig. ha una distanza maggiore di 5 mt. dal Per_2
confine della parte attrice", "pertanto per quanto sopra considerato e rilevato si ritiene che la porta/finestra realizzata nel timpano della copertura del sig. è stata posta a distanza Per_2
regolamentare". Aderendo quindi alle conclusioni della CTU, il Tribunale con sentenza n. 39 del
07/01/2014, diede atto che l'apertura realizzata dal era regolamentare e per l'effetto rigettò Per_2
la domanda avanzata dai coniugi condannandoli al pagamento delle spese Parte_3
processuali di lite di controparte che determinò in €4.500,00 oltre iva e cpa.
Ciò posto, a parere degli attori, i danni derivanti dal giudizio intrapreso a causa della perizia errata ammontano a complessivi €10.110,50 di cui €6.009,60 per spese legali di soccombenza, €2.500,00 per spese legali di difesa, €226,50 per spese di registrazione della sentenza, €.400,00 spese della perizia giurata del geom. ed €974,40 per spese di CTU, importo di cui in questa Controparte_1
sede domandano di essere risarciti, stante la evidente colpa professionale imputabile al
OM. . CP_1
Con comparsa di risposta del 27/06/2017, si costituiva in giudizio il geom. , il quale Controparte_1
contestava integralmente la domanda di parte attrice.
Il convenuto esponeva, infatti, che nel caso di specie non sussistevano i presupposti della responsabilità professionale, atteso che non possono essere ascritti allo stesso né il dolo né la colpa grave.
3 Riferiva, infatti, che nel settembre del 2008, quando venne incaricato dagli attori di descrivere l'apertura realizzata nel sottotetto del fabbricato del loro vicino, il sig. aveva abusivamente Per_2
tentato di adibire a locale mansarda, e quindi abitativo, il sottotetto della propria abitazione con inevitabile aumento illegittimo di cubatura (non sanabile) con l'intento di realizzarvi un balcone, ma che a seguito delle denunce fatte nell'agosto del 2008 dal sig. alla Polizia Municipale lo Pt_1
stesso corse ai ripari ridimensionando le opere e richiedendo nell'immediatezza (20/11/2008) nuova autorizzazione per realizzare un'apertura che già c'era.
A parere del convenuto,vista l'abusività delle opere compiute dal sig. , poco serviva Per_2 misurare al centimetro la distanza tra il muro (timpano) in cui esiste l'apertura ed il muro di confine esistente tra i fondi dei coniugi e del anche per l'impossibilità, al momento della Pt_1 Per_2 redazione della perizia giurata di parte, di accedere nell'immobile di quest'ultimo, per cui si calcolava la distanza meramente grafica di mt. 4,50 circa dal limite del balconcino al confine.
Il convenuto in particolare affermava che “non avrebbe mai potuto immaginare che nel lasso di tempo intercorso tra la propria perizia (Settembre 2008) e la CTU (Luglio 2010) il avrebbe Per_2 modificato l'apertura e rinunciato all'idea di realizzare un balconcino asservente la mansarda, per cui l'unico dato rilevante sarebbe stato solo quello della distanza tra il muro del ed il Per_2
confine con il fondo limitrofo, da lui accertato solo graficamente viste le maggiori e più gravi anomalie che non permettevano di regolarizzare la situazione e l'impossibilità di accedere al fondo del ”. Per_2
Peraltro, in corso di causa il geom. suggerì agli odierni attori di verificare l'effettivo confine CP_1
tra il proprio fondo e quello del in quanto, a suo dire, quello materializzato poteva non Per_2
coincidere con quello catastale, suggerimento questo che non fu preso in considerazione così come non venne comunque proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone.
In ogni caso, il convenuto esponeva di essere titolare della polizza n° 765034733 stipulata con le con retroattività quinquennale disciplinata dalla clausola speciale cod. 412 delle CP_2 CP_2
condizioni di assicurazione, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e infatti, aveva comunque denunciato il sinistro a seguito delle doglianze degli attori, in data
27/01/2015, sollecitando più volte la compagnia ad intervenire bonariamente per la risoluzione della problematica e comunque per tenerlo indenne dai danni.
Tanto premesso, il geom. concludeva chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a CP_1
chiamare in causa il terzo (ex Divisione Ina Assitalia) in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
nel merito di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in
4 diritto;
in via subordinata riconoscere il concorso di colpa degli attori con ogni conseguente statuizione;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare il terzo OM (Ex Divisione Ina Controparte_3
Assitalia) in persona del suo legale rappresentante pro tempore obbligato a tenere indenne il convenuto geom. e, per l'effetto, condannarla a corrispondere agli attori la somma Controparte_1
che sarà loro riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di compensi difensivi.
Chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 16/03/2018, si costituiva in giudizio esponendo che l'art.7 delle condizioni di assicurazione prevedeva che rientrino Controparte_2
in garanzia gli eventi denunciati durante il periodo di vigenza del contratto a condizione che il comportamento dal quale l'evento è scaturito sia stato realizzato non oltre tre anni prima dalla stipula del contratto;
che il comportamento tenuto dall'assicurato e censurato da parte attrice è stato denunciato nel periodo di efficacia del contratto, ma è stato attuato nell'ottobre del 2008, pertanto la garanzia prestata non copre l'assicurato, dal momento che la retroattività si estende fino ai comportamenti tenuti sino al 29 ottobre 2009, cioè tre anni prima della stipula del contratto;
che la clausola cod. 412 delle condizioni particolari richiamata dal geom. recita testualmente CP_1
“Fermo quanto indicato all'Art.
7 - Inizio e termine della garanzia delle Norme Comuni alle Sezioni
I e II, la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, anche se originate da errori commessi nel quinquennio precedente ai tre anni previsti dall'art. 7 sopramenzionato. (…), La presente estensione potrà operare sempreché la vigente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio ed anche nel caso in cui detta polizza sostituita derivi da altre precedenti sostituzioni”; che dunque l'estensione invocata dal geom. è limitata al solo CP_1 caso in cui la polizza in questione ne sostituisca un'altra, mentre nel caso de quo, lo stesso si è assicurato, per la prima volta, nel 2012 e, dunque, l'estensione ai cinque anni antecedenti alla retroattività prevista nell'art.7 non può applicarsi;
che oltretutto il rischio in oggetto è escluso anche dall'art. 10 delle condizioni di assicurazione;
che l'art. 6 prevede comunque il massimale, per anno e per sinistro di euro 250.000,00, con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 5.000,00.
Concludeva, infine, chiedendo all'intestato tribunale di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia dell'odierno comparente;
nel merito rigettare la domanda attorea e per l'effetto rigettare ogni domanda, da chiunque proposta nei confronti dell'odierna comparente;
in subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato, facendo anche applicazione dell'art. 1227 c.c.
5 All'udienza del 05/04/2018 il G.I. concedeva i termini ex art.183 comma 6° c.c.
Con ordinanza del 09/02/2022, il G.I., tenuto conto anche della documentazione già versata in atti dalle parti, riteneva la causa matura per la decisione, senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/02/2023.
Le parti precisavano infine le conclusioni con note di trattazione scritta per l'udienza fissata in data
09/12/2024 e la causa, pertanto, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
La domanda azionata dagli attori è infondata e deve pertanto essere rigettata, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo appare opportuno inquadrare la vicenda in esame sotto il profilo più strettamente giuridico delle norme che debbono trovare applicazione.
Orbene, il titolo di responsabilità ascritta al OM. deve essere ricondotto Controparte_1 indubbiamente nell'alveo della responsabilità professionale e, nella specie, di quella del prestatore d'opera intellettuale.
Come noto, l'esercizio di una attività professionale postula sempre una diligenza adempitiva superiore a quella ordinaria, da valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata, così come espressamente specifica l'art. 1176 comma 2 c.c., che richiama cioè alla osservanza di una diligenza non comune, bensì qualificata dalla osservanza di specifiche regole.
Se l'art. 1176 comma 2 c.c. è norma generale che si applica a tutte le responsabilità professionali, la specifica responsabilità del professionista intellettuale è sorretta anche dal regime specifico dettato dall'art. 2236 c.c., che circoscrive la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o di colpa grave allorquando la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà.
La ratio di tale disposizione è ben spiegata dalla Relazione al c.c. n. 917 ove si legge che “lo speciale trattamento giuridico riservato al professionista ha in sé una adeguata ragione di essere. Esso costituisce il riflesso di una normativa dettata di fronte a due opposte esigenze: quella di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista”.
6 Ciò posto, nel caso di specie, le opposte versioni della vicenda così come rappresentate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, si sono attestate soprattutto sulla presenza o meno di una situazione di particolare complessità, esistente a dire del convenuto , specie in considerazione di CP_1
successivi cambiamenti sui luoghi, invece insussistente secondo gli attori, che non hanno mancato di evidenziare l'errore grossolano commesso dal professionista – nella semplice misurazione della distanza, peraltro effettuata solo graficamente – e delle conseguenze che ne sono derivate agli attori, poi soccombenti nella azione giudiziaria intrapresa.
In realtà, a parere di questo Giudice, la valutazione dell'accertamento tecnico affidato al OM.
in termini di particolare complessità o meno, è solo parzialmente rilevante nel caso che ci CP_1
occupa, giacchè dalla stessa lettura della sentenza che aveva rigettato l'azione proposta dagli odierni attori, si ricava che il rigetto è stato fondato e argomentato dal Giudice non soltanto in ragione del calcolo corretto effettuato dal CTU in relazione alla distanza tra gli edifici, superiore ai 5 metri e non inferiore come invece asserito dal . CP_1
Siamo cioè in presenza di un'indagine che per il vero investe non solo il profilo soggettivo della eventuale colpa imputabile al convenuto -in termini di violazione della diligenza professionale – ma prima ancora il collegamento causale tra l'errore contenuto nella sua perizia e il rigetto della domanda azionata poi in giudizio dagli attori.
Con riferimento al profilo soggettivo, si deve evidenziare che, in effetti e così come sostenuto dal
, le misurazioni effettuate nel corso del suo primo sopralluogo del settembre del 2008 CP_1
avevano tenuto conto di una situazione che poi in parte era mutata, a seguito di alcuni lavori eseguiti dal sig. Sul punto il OM aveva già espresso le proprie considerazioni, Persona_2 CP_1 nelle osservazioni che erano state presentate dallo stesso quale CTP alla CTU eseguita nell'anno 2010 nel procedimento civile n. 1219/2008. In particolare, il convenuto dava atto (circostanza non contestata) che il , in data 20.11.2008, dunque comunque successivamente alla redazione Per_2
della perizia giurata, aveva ottenuto una autorizzazione amministrativa che gli aveva consentito di ultimare i lavori nel proprio immobile, completando la apertura del timpano nel tetto che già era stata descritta dal quale vera e propria “porta balcone” per accedere al piccolo ballatoio già CP_1
esistente. Tuttavia, al momento del sopralluogo del CTU nel 2010, l'apertura risultava modificata (e il OM. né da comunque atto nelle proprie osservazioni) “presentando non più la struttura CP_1
e le misure di una porta balcone ma quella di una veduta di mt 0,88 x m. 1,54” (cfr. comparsa di costituzione del convenuto.)
In buona sostanza, a dire del convenuto, il , consapevole delle denunce presentate dai vicini Per_2
e odierni attori, successivamente alla perizia redatta dal OM. , aveva di fatto in parte CP_1
7 ridimensionato i propri lavori – ottenendo all'uopo una nuova autorizzazione amministrativa, trasformando la porta-balcone in veduta alta.
Ora, tali fatti sono di per sé incontestati e sono coerenti con quanto accertato dal CTU nel corso del primo procedimento avviato dagli attori nei confronti del e se si considera altresì , in ogni Per_2
caso, lo scarto minimo accertato tra la misurazione effettuata nel settembre del 2008 dal OM.
(distanza inferiore ai 5 metri, pari a “circa 4,5”, dunque non regolare) e quella rilevata dal CP_1
CTU nel 2010 (pari a metri 5,36), può affermarsi che l'accertamento demandato al convenuto non era esente da profili di specifica complessità e che, in ogni caso, le modifiche successive dei luoghi non consentono di sostenere che, al momento della redazione della perizia giurata nel settembre del
2008, il OM. sia incorso in errori tali da postularne una responsabilità da inadempimento CP_1
professionale.
Ma in ogni caso, come anticipato, il profilo soggettivo non è l'unico elemento che merita di essere attenzionato, giacchè al contrario, dalla stessa lettura della sentenza che aveva condannato gli attori, si evince che il rigetto della azione intrapresa è stato comunque fondato su diverse considerazioni, non soltanto quindi sulla errata misurazione delle distanze, rispetto a quelle accertate dal CTU.
Si fa in particolare riferimento alla circostanze esposte dal Giudice secondo cui “è pacifico che il balcone di proprietà , ovvero il punto di esercizio della veduta più vicino al fondo limitrofo, Per_2
è posto a una distanza superiore ad un metro e mezzo. Inoltre il fabbricato di proprietà ha Per_2
una distanza maggiore di 5 metri dal confine e pertanto anche la zona libera antistante a ciascun fronte dell'edificio rispetta sempre la distanza di 5 metri (…). Né può considerarsi, ai fini della misurazione della distanza, un confine diverso da quello attualmente materializzato, in quanto entro
i termini processuali la parte attrice non ha mai contestato la legittimità della linea di demarcazione fra i due fondi e non ha proposto né un'azione di regolamento di confini né un'azione di rivendicazione di tratti di fondo al confine eventualmente usurpati. (…) Va infine osservato che, al di là di taluni richiami giurisprudenziali non pertinenti rispetto al petitum, parte attrice non ha dedotto la violazione della distanza fra costruzioni, chiedendo l'arretramento dell'altrui immobile.
Non risulta comunque che nella fattispecie vi siano due pareti finestrate, poste l'una di fronte all'altra ed a distanza inferiore a dieci metri. Al contrario il ctu ha accertato che fra i due fabbricati delle parti in causa la distanza è maggiore di dieci metri” (cfr. sentenza del 7.1.2014, pagg. 6, 7).
Ed allora dall'impianto motivazionale della stessa sentenza – peraltro mai impugnata dagli attori in sede di appello – si ricava che il rigetto della domanda è stato sostenuto non solo sulla scorta delle diverse risultanze della CTU in punto di misurazione della distanza tra gli edifici rispetto alla
8 misurazione sostenuta dal OM. , ma sulla base di ulteriori argomenti, tra cui anche la CP_1
omessa proposizione di difese e domande ulteriori da parte degli stessi attori.
Il complesso di tutti questi elementi – mancanza di una colpa grave attribuibile al convenuto CP_1
in considerazione della particolarità degli accertamenti sui luoghi, anche modificati successivamente alla propria perizia – così come la carenza di un diretto ed esclusivo legame causale tra gli eventuali errori di misurazione delle distanze – peraltro come detto, di lievissimo scarto rispetto alle misure del
CTU - e il rigetto della domanda, non consentono di ritenere integrati profili di responsabilità professionale in capo al convenuto e, dunque, il risarcimento dei danni vantato dagli attori non trova fondamento.
L'esclusione della responsabilità del convenuto esonera il Tribunale dall'esame delle difese sostenute dalla chiamata in giudizio dal , al fine di ottenere la Controparte_4 CP_1
manleva da eventuali condanne risarcitorie.
Le spese di lite
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistono comunque giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Depone a sostegno di tale determinazione la circostanza della particolare complessità della vicenda e, più specificamente sul piano fattuale, degli accertamenti tecnici che avevano coinvolto i luoghi già nel contesto del giudizio civile incardinato illo tempore dagli odierni attori, dovendosi altresì valorizzare comunque il dato obiettivo della misurazione delle distanze comunque diversa da quella effettuata dal convenuto OM , all'esito della CTU espletata nel primo giudizio, dato che, CP_1
sebbene non consenta di per sé e per tutte le ragioni spiegate, di ritenere fondata una responsabilità risarcitoria in capo al convenuto nei confronti degli attori, tuttavia può essere valorizzato ai fini della determinazione sulle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta dagli attori;
2. COMPENSA tra tutte le parti le spese del giudizio.
Caltagirone, 14.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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