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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 600/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché
l'avv. DI SALVO LOREDANA per l . CP_1
L'avv. SPOTORNO contesta le risultanze della CTU e ne chiede la rinnovazione o il richiamo non ritenendo equa la valutazione conclusiva del consulente;
in subordine conclude come in atti.
L'avv. DI SALVO si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.05
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 600/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza Chopin n.
13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 19 MARZO 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato, dall'01/12/2002 al 28/02/2023, come autista soccorritore e barelliere
2 alle dipendenze di diverse società che forniscono servizi di soccorso sanitario di emergenza;
- d'essere stato quotidianamente esposto, a causa dello svolgimento delle proprie mansioni, a continue vibrazioni meccaniche, ad eccessivo sforzo fisico per movimentazione manuale e sollevamento di carichi, a ripetuto sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nonché a continui e notevoli movimenti di roto inclinazione del tronco;
- d'aver presentato regolare denuncia all' che chiudeva il procedimento rigettando CP_1
la domanda asserendo che: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata.”;
- d'aver proposto ricorso amministrativo anch'esso rigettato;
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti domande: “accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU medico legale, che il ricorrente è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa delle esposizioni a continue vibrazioni meccaniche, a eccessivo sforzo fisico per movimentazione manuale e sollevamento di carichi, a ripetuto sovraccarico biomeccanico degli arti superiori tipiche, nonché a continui e notevoli movimenti di roto inclinazione del tronco del settore in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente pari o superiore a 6 punti. per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , che chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso contestando il nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa in quanto “[..]considerando le problematiche di natura posturale, vista la documentazione diagnostica e. alla luce, peraltro, di quanto emerso dal DVR si ritiene che la patologia denunciata “Ernie discali lombari", peraltro, non presente, posto che dalla
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si evincono soltanto protrusioni, non possa essere correlata all'attività lavorativa”; tuttavia non si opponeva all'espletamento della chiesta CTU medica.
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale affidata al dott. , Persona_2
all'odierna udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato (DR. ), dopo avere esaminato Persona_2
l'intera documentazione medica versata in atti, ha rilevato che il ricorrente “[..]è un soggetto di anni 47 affetto da spondiloartrosi con protrusioni discali L3-L4, L4-L5, L5-S1.
La patologia in discussione, considerato che né in anamnesi, né nei documenti in atti si attesta un evento traumatico acuto a livello lombare tale da provocare una erniazione discale, va considerata come una artropatia degenerativa a carattere progressivo, come documentano anche gli esami diagnostici prodotti e non ricollegabile alla attività professionale. L'esame obiettivo condotto in occasione di questa consulenza, mostra buone condizioni generali dell'assicurato e in particolare la pressoché normalità dell'obiettività rachidea”.
Il CTU, pertanto, completava il proprio elaborato ritenendo che “[..] considerato il tipo di patologia a carattere artrosico, la modestia dell'obiettività rachidea, ma soprattutto la mancanza di nesso causale tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo, si ritiene che il quadro patologico precedentemente descritto non determini il riconoscimento di una malattia professionale.”
E, anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP del ricorrente, precisava che
“[..] Si precisa in tale sede che in occasione della visita peritale si obiettivava una normale articolarità rachidea lombosacrale, espressione che la patologia in discussione risulta priva di incidenza funzionale. Trattasi di patologia degenerativa artrosica a scarsa incidenza funzionale in cui la parte del danno correlato al lavoro svolto risulta di entità irrilevante e sicuramente pari al danno che può provocare la normale vita quotidiana non lavorativa”.
Ritiene questo giudice di condividere le conclusioni cui è giunto il Dr. perché Per_2
immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU (e tanto meno alla
4 rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va respinto
Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 19 marzo 2025
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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