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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35864/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35864/2023 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA Parte_3 Per 'avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA Parte_2
Per l'avv. VERRI FLAVIO Controparte_1
E' presente il sig personalmente Pt_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35864/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1 FEBRARO DEBORA PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAURO MACCHI 52 presso il difensore avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA CP_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEBRARO Parte_2 C.F._2 DEBORA PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAURO MACCHI 52
presso il difensore avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 20129 presso il difensore avv. VERRI FLAVIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
XXX
Gli attori e impugnano la delibera del 15.05.2023 assunta dal Pt_2 Parte_4 [...]
, relativamente ai punti nn. 3 – 4 – 5 dell'o.d.g. nonché in relazione alla Controparte_2
convocazione e modalità di tenuta dell'assemblea.
pagina 2 di 5 Si è costituito il contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La domanda non risulta accoglibile per i seguenti motivi.
Quanto all'impugnazione della delibera di cui al punto 3) all'o.d.g. parte attrice “Conferma/Nomina
Amministratore”, va osservato che la nuova formulazione dell'art. 1129, comma 10, c.c., introdotta dalla riforma di cui alla legge n. 220/2012, ha disposto la rinnovazione automatica di anno in anno dell'incarico dell'amministratore, quale mandatario del , permettendo di garantire la CP_1 continuità della gestione nell'interesse del . Pertanto, alla scadenza del primo anno di CP_1 incarico dopo la nomina dell'amministratore, in mancanza di dimissioni, di revoca o di nomina di un altro amministratore, deve ritenersi automatica la rinnovazione dell'incarico annuale per eguale durata, con la conseguente conferma dell'amministratore stesso, attraverso la costituzione di un nuovo vincolo giuridico identico al precedente. Difatti, prima della riforma sopra richiamata, l'incarico dell'Amministratore durava un anno e necessitava, ai fini della sua prosecuzione, di una ulteriore nomina con la maggioranza prevista dall'art.1136, secondo comma, c.c.; diversamente, con la nuova formulazione dell'art. 1129, comma 10, c.c., non è più richiesta una specifica conferma dell'amministratore nell'incarico in precedenza ricevuto, atteso che, in mancanza di alcuna decisione sul punto a opera del consesso assembleare annualmente convocato, il mandato si intenderà rinnovato per l'anno successivo. Di conseguenza, stante che parte attrice non ha contestato che l'amministratore è stato nominato nell'assemblea svoltasi nel precedente anno 2022, è da ritenersi che l'impugnata delibera di cui al punto 3) all' o.d.g. dell'assemblea del 15.05.2023, non avendo provveduto alla revoca e/o alla nomina di altro amministratore, ha determinato la rinnovazione dell'incarico annuale dell'amministratore per eguale durata. CP_3
Con riferimento all'impugnazione del punto 4) dell'o.d.g. “Conferma/Nomina Consiglieri” e del punto
5) dell'o.d.g. “Analisi ed approvazione preventivo gestione ordinaria 2022 e relativo riparto”, i motivi di impugnazione sono sostanzialmente i medesimi per entrambi i punti indicati e possono essere quindi trattati congiuntamente. Sul punto, parte attrice eccepisce correttamente la mancata specifica indicazione dei votanti a favore/contrari/astenuti rispetto alle predette delibere, risultando di conseguenza l'approvazione del tutto generica. Al contempo, va rilevato come il CP_1
convenuto abbia, nelle more, già provveduto ad apportare le necessarie correzioni al verbale, indicando come tali votazioni siano avvenute con il voto favorevole all'unanimità dei presenti, come risulta dalla nuova versione del verbale depositata da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Si può, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione delle delibere di cui al punto 4) e punto 5) dell'o.d.g.
pagina 3 di 5 Per quanto, invece, attiene all'impugnazione relativa alla convocazione e modalità di svolgimento dell'assemblea del 15.05.2023, che l'Amministratore ha inteso convocare e svolgere in modalità di videoconferenza anziché nella c.d. “forma mista” come auspicata dagli attori, vanno tenute presenti le seguenti considerazioni.
Attraverso le modifiche apportate all'art. 66 disp. att. c.c. dal D.L. 14 agosto 2020 n. 104 e dal D.L 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, è stato disposto che, previo consenso della maggioranza dei condomini e anche ove non sia espressamente previsto dal regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza.
Per effetto di tale nuova disposizione normativa dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c. sono quindi previste sostanzialmente due modalità di svolgimento dell'assemblea condominiale, in presenza oppure mediante collegamento in videoconferenza. Al contempo, va rilevato che la disposizione in esame di certo non vieta espressamente lo svolgimento dell'assemblea in modalità mista, modalità che, quindi, risulta anch'essa pienamente ammissibile.
Ciò posto, non si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l'annullamento della delibera assembleare ordinaria del 15.05.2023 in relazione alla convocazione e modalità di tenuta dell'assemblea.
Difatti, è stato riferito che la compagine condominiale si era prima d'allora espressa, attraverso la compilazione di apposito modulo trasmesso dall'amministratore a tutti i condomini nell'anno 2021, per la scelta di svolgere le assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, circostanza che non risulta essere contestata da parte attrice, non risultando invece alcuna diversa o successiva espressione della maggioranza dei condomini stessa tesa a richiedere lo svolgimento delle assemblee nella c.d.
“forma mista”.
Va, altresì, rilevato che non paiono essere sorte contestazioni da parte degli altri condomini partecipanti all'assemblea del 15.05.2023 sulla attuata modalità di svolgimento in videoconferenza dell'assemblea stessa né risultano essere stati sufficientemente esplicitate da parte degli attori le necessarie ragioni per le quali gli stessi si oppongano allo svolgimento delle assemblee in modalità di videoconferenza, non essendo stati riferiti o comprovati in giudizio specifici e obiettivi fatti o circostanze che impediscano agli stessi di poter partecipare alle assemblee condominiali attraverso tale modalità.
Le sopra indicate motivazioni rese in relazione alle domande formulate dagli attori e le diverse questioni giuridiche trattate nel presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite, anche considerando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione delle delibere di cui al punto 4) e al punto 5) dell'o.d.g.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda attorea in relazione alla delibera di cui al punto 3) all' o.d.g. dell'assemblea del
15.05.2023 e all'impugnazione relativa alla convocazione e modalità di svolgimento della medesima assemblea;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle delibere di cui al punto 4) e punto 5) dell'o.d.g. del 15.05.2023;
- compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti.
Milano,
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35864/2023 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA Parte_3 Per 'avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA Parte_2
Per l'avv. VERRI FLAVIO Controparte_1
E' presente il sig personalmente Pt_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35864/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1 FEBRARO DEBORA PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAURO MACCHI 52 presso il difensore avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA CP_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEBRARO Parte_2 C.F._2 DEBORA PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAURO MACCHI 52
presso il difensore avv. FEBRARO DEBORA PATRIZIA CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 20129 presso il difensore avv. VERRI FLAVIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
XXX
Gli attori e impugnano la delibera del 15.05.2023 assunta dal Pt_2 Parte_4 [...]
, relativamente ai punti nn. 3 – 4 – 5 dell'o.d.g. nonché in relazione alla Controparte_2
convocazione e modalità di tenuta dell'assemblea.
pagina 2 di 5 Si è costituito il contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La domanda non risulta accoglibile per i seguenti motivi.
Quanto all'impugnazione della delibera di cui al punto 3) all'o.d.g. parte attrice “Conferma/Nomina
Amministratore”, va osservato che la nuova formulazione dell'art. 1129, comma 10, c.c., introdotta dalla riforma di cui alla legge n. 220/2012, ha disposto la rinnovazione automatica di anno in anno dell'incarico dell'amministratore, quale mandatario del , permettendo di garantire la CP_1 continuità della gestione nell'interesse del . Pertanto, alla scadenza del primo anno di CP_1 incarico dopo la nomina dell'amministratore, in mancanza di dimissioni, di revoca o di nomina di un altro amministratore, deve ritenersi automatica la rinnovazione dell'incarico annuale per eguale durata, con la conseguente conferma dell'amministratore stesso, attraverso la costituzione di un nuovo vincolo giuridico identico al precedente. Difatti, prima della riforma sopra richiamata, l'incarico dell'Amministratore durava un anno e necessitava, ai fini della sua prosecuzione, di una ulteriore nomina con la maggioranza prevista dall'art.1136, secondo comma, c.c.; diversamente, con la nuova formulazione dell'art. 1129, comma 10, c.c., non è più richiesta una specifica conferma dell'amministratore nell'incarico in precedenza ricevuto, atteso che, in mancanza di alcuna decisione sul punto a opera del consesso assembleare annualmente convocato, il mandato si intenderà rinnovato per l'anno successivo. Di conseguenza, stante che parte attrice non ha contestato che l'amministratore è stato nominato nell'assemblea svoltasi nel precedente anno 2022, è da ritenersi che l'impugnata delibera di cui al punto 3) all' o.d.g. dell'assemblea del 15.05.2023, non avendo provveduto alla revoca e/o alla nomina di altro amministratore, ha determinato la rinnovazione dell'incarico annuale dell'amministratore per eguale durata. CP_3
Con riferimento all'impugnazione del punto 4) dell'o.d.g. “Conferma/Nomina Consiglieri” e del punto
5) dell'o.d.g. “Analisi ed approvazione preventivo gestione ordinaria 2022 e relativo riparto”, i motivi di impugnazione sono sostanzialmente i medesimi per entrambi i punti indicati e possono essere quindi trattati congiuntamente. Sul punto, parte attrice eccepisce correttamente la mancata specifica indicazione dei votanti a favore/contrari/astenuti rispetto alle predette delibere, risultando di conseguenza l'approvazione del tutto generica. Al contempo, va rilevato come il CP_1
convenuto abbia, nelle more, già provveduto ad apportare le necessarie correzioni al verbale, indicando come tali votazioni siano avvenute con il voto favorevole all'unanimità dei presenti, come risulta dalla nuova versione del verbale depositata da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
Si può, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione delle delibere di cui al punto 4) e punto 5) dell'o.d.g.
pagina 3 di 5 Per quanto, invece, attiene all'impugnazione relativa alla convocazione e modalità di svolgimento dell'assemblea del 15.05.2023, che l'Amministratore ha inteso convocare e svolgere in modalità di videoconferenza anziché nella c.d. “forma mista” come auspicata dagli attori, vanno tenute presenti le seguenti considerazioni.
Attraverso le modifiche apportate all'art. 66 disp. att. c.c. dal D.L. 14 agosto 2020 n. 104 e dal D.L 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, è stato disposto che, previo consenso della maggioranza dei condomini e anche ove non sia espressamente previsto dal regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza.
Per effetto di tale nuova disposizione normativa dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c. sono quindi previste sostanzialmente due modalità di svolgimento dell'assemblea condominiale, in presenza oppure mediante collegamento in videoconferenza. Al contempo, va rilevato che la disposizione in esame di certo non vieta espressamente lo svolgimento dell'assemblea in modalità mista, modalità che, quindi, risulta anch'essa pienamente ammissibile.
Ciò posto, non si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l'annullamento della delibera assembleare ordinaria del 15.05.2023 in relazione alla convocazione e modalità di tenuta dell'assemblea.
Difatti, è stato riferito che la compagine condominiale si era prima d'allora espressa, attraverso la compilazione di apposito modulo trasmesso dall'amministratore a tutti i condomini nell'anno 2021, per la scelta di svolgere le assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, circostanza che non risulta essere contestata da parte attrice, non risultando invece alcuna diversa o successiva espressione della maggioranza dei condomini stessa tesa a richiedere lo svolgimento delle assemblee nella c.d.
“forma mista”.
Va, altresì, rilevato che non paiono essere sorte contestazioni da parte degli altri condomini partecipanti all'assemblea del 15.05.2023 sulla attuata modalità di svolgimento in videoconferenza dell'assemblea stessa né risultano essere stati sufficientemente esplicitate da parte degli attori le necessarie ragioni per le quali gli stessi si oppongano allo svolgimento delle assemblee in modalità di videoconferenza, non essendo stati riferiti o comprovati in giudizio specifici e obiettivi fatti o circostanze che impediscano agli stessi di poter partecipare alle assemblee condominiali attraverso tale modalità.
Le sopra indicate motivazioni rese in relazione alle domande formulate dagli attori e le diverse questioni giuridiche trattate nel presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite, anche considerando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione delle delibere di cui al punto 4) e al punto 5) dell'o.d.g.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda attorea in relazione alla delibera di cui al punto 3) all' o.d.g. dell'assemblea del
15.05.2023 e all'impugnazione relativa alla convocazione e modalità di svolgimento della medesima assemblea;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle delibere di cui al punto 4) e punto 5) dell'o.d.g. del 15.05.2023;
- compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti.
Milano,
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5