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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1368/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1368/2019
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 itavecchia Corso Centocelle n. 27, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Campagna in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 CodiceFiscale_2 n ma via Nicola Ricciotti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
Controparte_3 TERZA CHIAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: -che dall'1.01.2001 al 16.03.2008 aveva CP_2 prestato lavorativa in favore della “Il Bandolo della Matassa srl”, dapprima con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, con contratto a progetto;
-che, avendo gravi difficoltà economiche, conseguenti alla intervenuta separazione dal marito, aveva richiesto al legale rappresentante della Il Bandolo della Matassa srl di assumerla a tempo indeterminato;
-che quest'ultimo, preso atto della impellente necessità dell'attrice di lavorare, per sostenere la sua famiglia, le aveva proposto una assunzione a tempo indeterminato, in cambio della rinuncia a qualsivoglia pretesa, per il rapporto pregresso, da effettuarsi di fronte ad una organizzazione sindacale di gradimento della società convenuta;
-che la lavoratrice avrebbe dovuto accettare: “-di simulare l'impugnazione del licenziamento, reclamando differenze retributive, TFR, 13a , 14a , ferie, permessi, festività, straordinari, preavviso, mensilità arretrate ed ogni altro emolumento per le prestazioni rese in forma subordinata dal 10/12/99 al 14/3/08; - di sottoscrivere un verbale di conciliazione dinanzi alla UIL TUCS, ovverosia il sindacato che attraverso la Il Bandolo della Matassa s.r.l. eroga i propri servizi”; -che in effetti, in data 17.03.2008 aveva sottoscritto la lettera di Parte_1 impugnazione del licenziamento, prima, ed un verbale di conciliazione, poi;
-che sempre il 17.03.2008 la lavoratrice veniva assunta alle dipendenze della Il Bandolo della Matassa srl con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di impiegata ed inquadramento al V livello del CCNL per il settore terziario;
-che, in data 1.11.08 veniva mutato sia il CCNL di riferimento, da Terziario a Studi Professionali, sia il livello di inquadramento mansionistico, da V a IV;
-che, con lettera del 17.09.2012
aveva rassegnato le proprie dimissioni che venivano accettate dalla Il Parte_1 atassa srl in data 18.09.2012. Deduceva, ancora, che, in data 24.10.2012, si era rivolta all'avv. al fine CP_2 di avere un parere in ordine al suo diritto alla percezione di butive connesse alle mansioni svolte, alla tredicesima, alla quattordicesima, al T.F.R ed alle indennità per ferie non godute e non pagate, con riferimento al lavoro svolto alle dipendenze della Il Bandolo della Matassa srl, nei periodi dal 10.12.99 al 14.03.2008 e dal 17.03.2008 al 17.09.2012; -che, all'uopo, aveva consegnato al legale CP_2 tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro in oggetto, tra cui i ed il verbale di accordo del 17.03.2008, rappresentandogli: “
1. di aver svolto, nei periodi sopra specificati, mansioni relative al III livello del CCNL Studi professionali1 2. di essersi, infatti, occupata, attraverso l'utilizzo di software specifici del CAF e del Patronato: - del coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori;
- dell'inserimento e della elaborazione dei modelli ISEE, RED, 730, UNICO, Colf e oltre che delle denunce di successione e dei calcoli IMU;
- della gestione dei Per_1 rapporti con i clienti;
- della predisposizione e del controllo delle parcelle e dei relativi pagamenti;
- delle ricerche ipotecarie e catastali;
- della tenuta e del controllo delle pratiche e degli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio;
- dello svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, come risultante dalle schede anagrafiche CAF e da 2 attestati (doc. 8);
3. di essere stata soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, avendo, sempre, ricevuto ordini specifici dal presidente del C.d.A., signor 4. di aver dovuto giustificare le sue Parte_2 assenze, anche momentanee;
5. di la sua prestazione lavorativa in modo stabile, dapprima presso la sede sociale di Fiumicino, in Via Giorgio Giorgis n. 26/a, e, successivamente, presso quella di Ostia, in Via delle Antille, prima, e in Via delle Gondole, poi, secondo il seguente orario: - fino a Giugno 2012, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nonché il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, quando per motivi familiari, ha chiesto di saltare il giovedì pomeriggio;
- dall'1/7/12 fino al 17/9/12, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nella sede di via delle Gondole;
- di aver mai usufruito delle ferie e della relativa indennità;
6. di essere stata costretta a sottoscrivere l'accordo sindacale de quo, per la impellente necessità di lavorare, ben nota all'amministratore della Il Bandolo della Matassa S.r.l., visto che, al momento del licenziamento, aveva implorato quest'ultimo, di desistere, con modalità rasenti umiliazione”; -che, in data 31.10.2012,
[...] aveva dato parere positivo circa la bontà della rivendicazione, anche avuto CP_2 alla nullità del verbale di accordo del 17.03.3.2008, quindi la cliente aveva conferito mandato di proporre le opportune iniziative giudiziarie nei confronti della Il Bandolo della Matassa srl e, all'uopo, gli aveva corrisposto il fondo spese di euro 1.500,00; -che aveva quindi proposto presso la Sezione Lavoro del CP_2 Tribunale di Roma, il ricorso ex art. 414 cpc, nei confronti della Il Bandolo della Matassa srl, iscritto al R.G.A.C. n. 9533/14, nel quale aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare che, alla ricorrente (…) compete la somma di euro 91.123,07 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, quattordicesima e T.F.R., per il periodo dal 1/1/01 al 17/9/12 oltre interessi legali e rivalutazione monetariadalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi in atti, e per l'effetto, b. condannare la società il
[...]
al pagamento, in favore della signora , della somm Controparte_4 Pt_1 91.123.07 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, quattordicesima e T.F.R., per il periodo dal 1/1/01 al 17/9/12 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi in atti;
c. in via istruttoria, senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede(va) ammettersi interrogatorio formale della resistente e prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “vero che” nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata dalla controparte…”; -che, nel costituirsi in giudizio, Il Bandolo della Matassa srl, eccepiva: “- la prescrizione dei diritti della Giua antecedenti la data del 20/4/09, per decorrenza del quinquiennio;
- l'improponibilità delle domande precedenti il 17/3/08, per intervenuta rinuncia e transazione;
- l'assenza di prova circa il diritto al dedotto maggiore livello di inquadramento;
- l'insussistenza del preteso credito, per lavoro straordinario, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima (“istituti asseriti, nel fatto del ricorso, come non fruiti o non retribuiti ma non conteggiati nel calcolo allegato”) e per emolumenti finali (“corrisposti, col bonifico in atti”) e T.F.R. (“ceduto e saldato alla finanziaria”)”; -che, con sentenza n. 10838/14 il Tribunale di Roma, aveva rigettato la domanda della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di lite, in particolare motivando che: “ - “(…) nessuna prova è stata tempestivamente offerta dalla ricorrente per dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro intervenuto tra le parti dall'1/1/01al 31/1/07”; - “(…) le relative pretese creditorie appaiono inammissibili, essendo incontroverso che la ricorrente, in data 17/3/08, ha sottoscritto con la resistente un accordo in sede sindacale con il quale ha espressamente rinunciato alle rivendicazioni sulla natura subordinata del rapporto lavorativo, per il periodo dal 10/12/99 al 14/3/08, a fronte di un'assunzione a tempo determinato”; - “quanto alle pretese creditorie relative al periodo dal marzo 2008 al settembre 2012, attinenti al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intervenuto tra le parti, deve osservarsi che la ricorrente nulla ha allegato a conforto delle sue pretese. In particolare…non ha offerto prova circa la pretesa indennità sostitutiva di ferie e permessi nonché del compenso per lavoro straordinario”; - “quanto alle somme richieste a titolo di differenze retributive nulla è stato “dedotto circa il non corretto inquadramento contrattuale ricevuto dalla parte datoriale”. Contestava, quindi, che l'avv. era venuto meno all'obbligo di diligenza CP_2 professionale di cui all'art. .c., con conseguente sua responsabilità professionale, per avere omesso: 1) di indicare, nell'atto introduttivo, i mezzi istruttori indispensabili all'accoglimento della domanda della;
2) di formulare Pt_1 richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R., pari ad euro 11.540,88; 3) di invocare l'annullabilità dell'accordo sindacale del 17/3/08, anche solo all'esito delle eccezioni sollevate dalla Il Bandolo della Matassa srl nella sua memoria difensiva;
-che l'attrice aveva, dunque, diritto al risarcimento del danno costituito dalle somme che avrebbe potuto percepire, all'esito della causa iscritta al R.G.A.C. n. 9533/14 di codesto Tribunale, se patrocinata con un diligenza, oltre ad: euro 6.207,19, per spese di soccombenza del giudizio di primo grado e di quelle relative all'atto di precetto notificatole;
euro 1.500,00, per gli onorari corrisposti all'avv.
CP_2 rta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“accertare la responsabilità professionale del convenuto per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito dall'attrice, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla sorte così rivalutata, tenuto conto della natura del credito, dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo”.
2.Si costituiva in giudizio contestando l'infondatezza della CP_2 domanda, perché mai la cliente aveva menzionato e prodotto il verbale di accordo e di transazione relativo al periodo anteriore al marzo del 2008; inoltre, alcuna negligenza vi era stata e alcuna prova del danno era comunque stata fornita. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo: “− nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in fatto e diritto e per tutti motivi trascritti in comparsa di costituzione e risposta;
e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il terzo chiamato, , in p.l.r.pt. In carica e, per essa la Controparte_5 compagnia incaricata alla gestione sinistri AllRisks srl, in p.l.rp.t. In carica, p.iva n.
, con sede in Roma Via Leonida Bissolati, 54 – 00187, a manlevare il P.IVA_1 convenuto, “Avv. C.F. – (P.Iva )”, per CP_2 C.F._3 P.IVA_2 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice;
− in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice ex art 96 c.p.c. e, per l'effetto condannare la stessa attrice al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia secondo valutazione equitativa e, comunque, nella misura compresa nel valore della domanda principale”.
3.Si costituiva in giudizio , eccependo il Controparte_5 difetto della mediazione obbligatoria;
l'assenza di domanda di manleva nelle conclusioni della comparsa di costituzione del convenuto;
la portata della polizza;
l'infondatezza della domanda attore;
il quantum era eccessivo e non provato. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attore a e di quella di manleva.
4.Siccome Elite Insurance Company Ltd, chiamata in causa quale garante, veniva posta in Administration per insolvenza (Ordinanza Corte Suprema, di Gibilterra, Comunicazione Ivass, Act, art. 65 e 66), veniva dichiarata l'interruzione CP_6 del processo, tuttavia te al solo rapporto di garanzia. Il giudizio veniva riassunto (con il giudizio Rg n. 3546/2021) nei confronti di
[...]
, per la quale nessuno si costituiva. Ve Controparte_3 quindi disposta la riunione al presente procedimento del giudizio avente Rg n. 3546/2021. Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria orale e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte. Con riguardo alle pretese risarcitorie legate al periodo lavorativo anteriore al 17.03.2008, è pacifico che proprio in data 17.03.2008 stipulava, con Parte_1 l'assistenza sindacale, un accordo transattivo con Il atassa srl, in veste di datrice di lavoro. Nell'accordo si legge che “E' stata presa in esame la controversia promossa dal lavoratore che reclama differenze retributive, licenziamento, tfr, 13°. 14°, ferie, permessi, festività, straordinari, preavviso, mensilità arretrate ed ogni altro emolumento per le prestazioni che il lavoratore dichiara rese in forma subordinata nel periodo dal 10.12.1999 al 14.03.2008 (…). Il datore di lavoro respinge la rivendicazione (…) comunque a titolo di transazione (…) offre l'assunzione alle proprie dipendenze con rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Il lavoratore in merito alle richieste avanzate, che formano oggetto del presente verbale, prende atto delle dichiarazioni di controparte, riconosce di aver svolto per il periodo dal 10.12.1999 al 14.03.2008 la sola collaborazione autonoma occasionale ed accetta a titolo di saldo, stralcio e transazione quanto sopra concordato, recedendo quindi da ogni rivendicazione e dichiarando -a ricezione della somma- di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi ragione o causa, comunque connessi con il rapporto intercorso e sua risoluzione, dichiarando altresì che le prestazioni occasionali si sono risolte per mutuo consenso in data 14.03.2008”. Sotto tale profilo, vale premettere che l'onere della prova di dimostrare di avere consegnato e comunicato il documento contenente l'accordo transattivo e le ulteriori informazioni atte a valutarne la sua annullabilità spetta al cliente. Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti si evince il dato inequivocabile che in sede di revoca del mandato all'avv. e di CP_2 restituzione della documentazione in favore della cliente eniva Parte_1 attestato che “l'avv. riconsegna alla sig. la CP_2 Parte_1 documentazione consegnata dalla stessa al momento del conferimento del mandato”. Tra i vari documenti oggetto della restituzione in favore del cliente, non viene menzionato il verbale di accordo del 17.03.2008, onde se ne deve dedurre la conferma che il documento non è stato consegnato dalla cliente al difensore
[...] all'atto di conferimento dell'incarico e prima del giudizio, il quale, quindi, CP_2 poteva essere a conoscenza, né svolgere una eventuale azione di annullamento dell'accordo. Tale evidenza documentale appare insuperabile a mezzo della scarna prova testimoniale svolta per il tramite del fratello dell'attrice. Del resto, la sottoscrizione da parte di della lettera di restituzione della Pt_1 documentazione del 3.10.2014 avveniva in esito al provvedimento del Tribunale di Roma di rigetto delle istanze istruttorie e alla conoscenza da parte della cliente della omessa impugnazione dell'accordo a mezzo del ricorso introduttivo. La situazione di conflitto già insorta e il venir meno della fiducia della cliente nel proprio difensore rende inverosimile che la stessa -in ipotesi di precedente consegna del documento di conciliazione al difensore- non ne avesse introdotto un cenno o contestazione o integrazione nella lettera di revoca del mandato del 3.10.2014. Una volta che il datore di lavoro Il Bandolo della Matassa srl produceva con la propria comparsa di costituzione l'accordo, la sua successiva ed immediata impugnazione sarebbe stata comunque tardiva, in quanto l'art. 2113 comma 2 c.c. prevede che “L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”. Quindi, al momento della costituzione del datore di lavoro erano ormai decorsi i sei mesi per l'impugnazione della transazione. Vale anche aggiungere quanto, poi, al paventato abuso dello stato di bisogno, che l'art. 1448 c.c. comma 4 "non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori", tra i quali deve annoverarsi il contratto di transazione”. Specularmente, l'articolo 1970 c.c. stabilisce che "la transazione non può essere impugnata per causa di lesione", sicché ai sensi dell'articolo 1448 c.c.. Infine, si deve evidenziare che il verbale di accordo riporta la chiara presenza di un sindacato, che questo risulti vicino al datore di lavoro appare inidoneo a determinarne l'annullamento non essendovi prova che ciò abbia ingenerato una qualche minorata assistenza o consapevolezza dell'oggetto della transazione in sede di accordo del lavoratore, il quale a fronte della rinuncia ad alcune pretese economiche ha ottenuto la costituzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6.Con riguardo poi al periodo di lavoro successivo al 17.03.2008, vale richiamare che in materia di responsabilità professionale l'orientamento costante della Suprema Corte è nel senso che in tema di responsabilità dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. Civ. n. 25112 del 24/10/2017; Corte di Appello di L'Aquila n. Sent., 25/01/2021; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/09/2024) 25/11/2024, n. 30311; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/06/2024) 17/09/2024, n. 25023). E pure con riferimento alla perdita di chance si è sostenuto che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/12/2012, n. 22376; Cass. civ. Sez. I Sent., 30/09/2016, n. 19604). Parte attrice ha contestato l'errore dell'avvocato nel non avere CP_2 articolato correttamente le istanze di prova dimostrazione dell'inquadramento di fatto (anziché nel IV come contrattualizzato) all'interno del livello III del CCNL “Studi Professionali”, per il quale è pacifico che vi rientrano
“Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Contabile di concetto;
Segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;
Collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici”. Facendo applicazione del suesposto principio, nel presente giudizio l'esito della prova testimoniale non è stato puntuale e rigoroso nel dimostrare il compimento di mansioni annoverabili tra quelle descritte nel livello III, né di permessi o ferie non godute o straordinari svolti. Il teste per il suo strettissimo vincolo parentale con l'attrice, ES essendone il fratello, risulta scarsamente attendibile. Il teste ha riferito ricordi occasionali e diradati nel tempo, senza entrare _2 nello s lavoro svolto, degli orari, delle modalità organizzative, della presenza di colleghi, degli strumenti di lavoro impiegati. Del pari, il teste è entrato in regime di pensionamento a far data Testimone_3 dal 2006 e, dunque, non può ritenersi attendibile ed in grado di riferire -per la sopravvenuta frequentazione divenuta al più meramente occasionale e sporadica del luogo di lavoro della attrice- sulle mansioni da questa costantemente svolte in ufficio a far data dal 17.03.2008, in merito alle caratteristiche del lavoro svolto, degli orari, delle modalità organizzative, della presenza di colleghi, degli strumenti di lavoro impiegati. Conoscenze delle specifiche mansioni e delle modalità organizzative che risultano incompatibili con l'accesso in ufficio del teste divenuto ormai sporadico ed episodico in seguito al suo pensionamento. Sotto tale profilo, deve aggiungersi che a far data dal 17.03.2008 vi è stata, in seguito alla conciliazione, l'assunzione a tempo indeterminato e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, quindi non può desumersi un necessaria continuità tra la precedenti mansioni svolte dalla lavoratrice e quelle successive in base al nuovo contratto, anzi potendovi essere al contrario da quel momento in poi l'effettivo rispetto dell'inquadramento contrattuale al fine di evitare dalla lavoratrice la reiterazione di nuove pretese creditorie per differenze retributive. Deve poi concludersi evidenziando che le testimonianze non hanno avuto alcun ulteriore riscontro probatorio documentale in ordine allo svolgimento delle mansioni di III livello, mediante la produzione di mail, corrispondenza o altri documenti atti a dimostrare l'effettivo svolgimento, in termini di impiegato di concetto, delle prestazioni riportate come “del coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori;
dell'inserimento e della elaborazione dei modelli ISEE, RED, 730, UNICO, Colf e oltre che delle denunce di successione e dei calcoli IMU;
della gestione Per_1 dei ra n i clienti;
della predisposizione e del controllo delle parcelle e dei relativi pagamenti;
delle ricerche ipotecarie e catastali;
della tenuta e del controllo delle pratiche e degli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio”. Tanto più che risulta la presenza di altri colleghi di ufficio rispetto ai quali non si evince nella testimonianza il ruolo, il rapporto e le modalità di collaborazione con l'attrice. In conclusione, essendo questo il tenore delle prove escusse, deve escludersi che la lavoratrice anche articolando le prove testimoniali tese a dimostrare le mansioni svolte avrebbe avuto esito vittorioso con il riconoscimento delle conseguenziali differenze retributive, indennità per ferie, permessi non goduti o straordinari.
7.Con riguardo, infine, alla posta creditoria indicata nel conteggio a titolo di tfr, l'omissione della domanda all'interno del ricorso, come detto, non esonera dall'onere di provare l'effettiva sussistenza del diritto alla sua percezione e l'esito vittorioso, ove richiesto il tfr, del giudizio di lavoro. Invece, nella specie non vi è stata prova della omessa percezione del tfr, quando invece il datore di lavoro, nel giudizio presso il Tribunale di Roma, ha espressamente sostenuto e contestato di averlo corrisposto con produzione di busta paga e di bonifico.
8.In conclusione, le considerazioni che precedono comportano il rigetto della domanda risarcitoria. Rimane assorbito, quindi, ogni profilo relativo alla domanda di manleva.
9.La natura e la peculiarità della causa, la difficoltà probatoria e l'inevitabile margine di discrezionalità della decisione, comportano la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Civitavecchia 7.05.2025 Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1368/2019
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 itavecchia Corso Centocelle n. 27, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Campagna in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 CodiceFiscale_2 n ma via Nicola Ricciotti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
Controparte_3 TERZA CHIAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: -che dall'1.01.2001 al 16.03.2008 aveva CP_2 prestato lavorativa in favore della “Il Bandolo della Matassa srl”, dapprima con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, con contratto a progetto;
-che, avendo gravi difficoltà economiche, conseguenti alla intervenuta separazione dal marito, aveva richiesto al legale rappresentante della Il Bandolo della Matassa srl di assumerla a tempo indeterminato;
-che quest'ultimo, preso atto della impellente necessità dell'attrice di lavorare, per sostenere la sua famiglia, le aveva proposto una assunzione a tempo indeterminato, in cambio della rinuncia a qualsivoglia pretesa, per il rapporto pregresso, da effettuarsi di fronte ad una organizzazione sindacale di gradimento della società convenuta;
-che la lavoratrice avrebbe dovuto accettare: “-di simulare l'impugnazione del licenziamento, reclamando differenze retributive, TFR, 13a , 14a , ferie, permessi, festività, straordinari, preavviso, mensilità arretrate ed ogni altro emolumento per le prestazioni rese in forma subordinata dal 10/12/99 al 14/3/08; - di sottoscrivere un verbale di conciliazione dinanzi alla UIL TUCS, ovverosia il sindacato che attraverso la Il Bandolo della Matassa s.r.l. eroga i propri servizi”; -che in effetti, in data 17.03.2008 aveva sottoscritto la lettera di Parte_1 impugnazione del licenziamento, prima, ed un verbale di conciliazione, poi;
-che sempre il 17.03.2008 la lavoratrice veniva assunta alle dipendenze della Il Bandolo della Matassa srl con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di impiegata ed inquadramento al V livello del CCNL per il settore terziario;
-che, in data 1.11.08 veniva mutato sia il CCNL di riferimento, da Terziario a Studi Professionali, sia il livello di inquadramento mansionistico, da V a IV;
-che, con lettera del 17.09.2012
aveva rassegnato le proprie dimissioni che venivano accettate dalla Il Parte_1 atassa srl in data 18.09.2012. Deduceva, ancora, che, in data 24.10.2012, si era rivolta all'avv. al fine CP_2 di avere un parere in ordine al suo diritto alla percezione di butive connesse alle mansioni svolte, alla tredicesima, alla quattordicesima, al T.F.R ed alle indennità per ferie non godute e non pagate, con riferimento al lavoro svolto alle dipendenze della Il Bandolo della Matassa srl, nei periodi dal 10.12.99 al 14.03.2008 e dal 17.03.2008 al 17.09.2012; -che, all'uopo, aveva consegnato al legale CP_2 tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro in oggetto, tra cui i ed il verbale di accordo del 17.03.2008, rappresentandogli: “
1. di aver svolto, nei periodi sopra specificati, mansioni relative al III livello del CCNL Studi professionali1 2. di essersi, infatti, occupata, attraverso l'utilizzo di software specifici del CAF e del Patronato: - del coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori;
- dell'inserimento e della elaborazione dei modelli ISEE, RED, 730, UNICO, Colf e oltre che delle denunce di successione e dei calcoli IMU;
- della gestione dei Per_1 rapporti con i clienti;
- della predisposizione e del controllo delle parcelle e dei relativi pagamenti;
- delle ricerche ipotecarie e catastali;
- della tenuta e del controllo delle pratiche e degli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio;
- dello svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, come risultante dalle schede anagrafiche CAF e da 2 attestati (doc. 8);
3. di essere stata soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, avendo, sempre, ricevuto ordini specifici dal presidente del C.d.A., signor 4. di aver dovuto giustificare le sue Parte_2 assenze, anche momentanee;
5. di la sua prestazione lavorativa in modo stabile, dapprima presso la sede sociale di Fiumicino, in Via Giorgio Giorgis n. 26/a, e, successivamente, presso quella di Ostia, in Via delle Antille, prima, e in Via delle Gondole, poi, secondo il seguente orario: - fino a Giugno 2012, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nonché il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, quando per motivi familiari, ha chiesto di saltare il giovedì pomeriggio;
- dall'1/7/12 fino al 17/9/12, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nella sede di via delle Gondole;
- di aver mai usufruito delle ferie e della relativa indennità;
6. di essere stata costretta a sottoscrivere l'accordo sindacale de quo, per la impellente necessità di lavorare, ben nota all'amministratore della Il Bandolo della Matassa S.r.l., visto che, al momento del licenziamento, aveva implorato quest'ultimo, di desistere, con modalità rasenti umiliazione”; -che, in data 31.10.2012,
[...] aveva dato parere positivo circa la bontà della rivendicazione, anche avuto CP_2 alla nullità del verbale di accordo del 17.03.3.2008, quindi la cliente aveva conferito mandato di proporre le opportune iniziative giudiziarie nei confronti della Il Bandolo della Matassa srl e, all'uopo, gli aveva corrisposto il fondo spese di euro 1.500,00; -che aveva quindi proposto presso la Sezione Lavoro del CP_2 Tribunale di Roma, il ricorso ex art. 414 cpc, nei confronti della Il Bandolo della Matassa srl, iscritto al R.G.A.C. n. 9533/14, nel quale aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare che, alla ricorrente (…) compete la somma di euro 91.123,07 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, quattordicesima e T.F.R., per il periodo dal 1/1/01 al 17/9/12 oltre interessi legali e rivalutazione monetariadalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi in atti, e per l'effetto, b. condannare la società il
[...]
al pagamento, in favore della signora , della somm Controparte_4 Pt_1 91.123.07 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, quattordicesima e T.F.R., per il periodo dal 1/1/01 al 17/9/12 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi in atti;
c. in via istruttoria, senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede(va) ammettersi interrogatorio formale della resistente e prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “vero che” nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata dalla controparte…”; -che, nel costituirsi in giudizio, Il Bandolo della Matassa srl, eccepiva: “- la prescrizione dei diritti della Giua antecedenti la data del 20/4/09, per decorrenza del quinquiennio;
- l'improponibilità delle domande precedenti il 17/3/08, per intervenuta rinuncia e transazione;
- l'assenza di prova circa il diritto al dedotto maggiore livello di inquadramento;
- l'insussistenza del preteso credito, per lavoro straordinario, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima (“istituti asseriti, nel fatto del ricorso, come non fruiti o non retribuiti ma non conteggiati nel calcolo allegato”) e per emolumenti finali (“corrisposti, col bonifico in atti”) e T.F.R. (“ceduto e saldato alla finanziaria”)”; -che, con sentenza n. 10838/14 il Tribunale di Roma, aveva rigettato la domanda della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di lite, in particolare motivando che: “ - “(…) nessuna prova è stata tempestivamente offerta dalla ricorrente per dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro intervenuto tra le parti dall'1/1/01al 31/1/07”; - “(…) le relative pretese creditorie appaiono inammissibili, essendo incontroverso che la ricorrente, in data 17/3/08, ha sottoscritto con la resistente un accordo in sede sindacale con il quale ha espressamente rinunciato alle rivendicazioni sulla natura subordinata del rapporto lavorativo, per il periodo dal 10/12/99 al 14/3/08, a fronte di un'assunzione a tempo determinato”; - “quanto alle pretese creditorie relative al periodo dal marzo 2008 al settembre 2012, attinenti al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intervenuto tra le parti, deve osservarsi che la ricorrente nulla ha allegato a conforto delle sue pretese. In particolare…non ha offerto prova circa la pretesa indennità sostitutiva di ferie e permessi nonché del compenso per lavoro straordinario”; - “quanto alle somme richieste a titolo di differenze retributive nulla è stato “dedotto circa il non corretto inquadramento contrattuale ricevuto dalla parte datoriale”. Contestava, quindi, che l'avv. era venuto meno all'obbligo di diligenza CP_2 professionale di cui all'art. .c., con conseguente sua responsabilità professionale, per avere omesso: 1) di indicare, nell'atto introduttivo, i mezzi istruttori indispensabili all'accoglimento della domanda della;
2) di formulare Pt_1 richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R., pari ad euro 11.540,88; 3) di invocare l'annullabilità dell'accordo sindacale del 17/3/08, anche solo all'esito delle eccezioni sollevate dalla Il Bandolo della Matassa srl nella sua memoria difensiva;
-che l'attrice aveva, dunque, diritto al risarcimento del danno costituito dalle somme che avrebbe potuto percepire, all'esito della causa iscritta al R.G.A.C. n. 9533/14 di codesto Tribunale, se patrocinata con un diligenza, oltre ad: euro 6.207,19, per spese di soccombenza del giudizio di primo grado e di quelle relative all'atto di precetto notificatole;
euro 1.500,00, per gli onorari corrisposti all'avv.
CP_2 rta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“accertare la responsabilità professionale del convenuto per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito dall'attrice, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla sorte così rivalutata, tenuto conto della natura del credito, dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo”.
2.Si costituiva in giudizio contestando l'infondatezza della CP_2 domanda, perché mai la cliente aveva menzionato e prodotto il verbale di accordo e di transazione relativo al periodo anteriore al marzo del 2008; inoltre, alcuna negligenza vi era stata e alcuna prova del danno era comunque stata fornita. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo: “− nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in fatto e diritto e per tutti motivi trascritti in comparsa di costituzione e risposta;
e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il terzo chiamato, , in p.l.r.pt. In carica e, per essa la Controparte_5 compagnia incaricata alla gestione sinistri AllRisks srl, in p.l.rp.t. In carica, p.iva n.
, con sede in Roma Via Leonida Bissolati, 54 – 00187, a manlevare il P.IVA_1 convenuto, “Avv. C.F. – (P.Iva )”, per CP_2 C.F._3 P.IVA_2 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice;
− in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice ex art 96 c.p.c. e, per l'effetto condannare la stessa attrice al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia secondo valutazione equitativa e, comunque, nella misura compresa nel valore della domanda principale”.
3.Si costituiva in giudizio , eccependo il Controparte_5 difetto della mediazione obbligatoria;
l'assenza di domanda di manleva nelle conclusioni della comparsa di costituzione del convenuto;
la portata della polizza;
l'infondatezza della domanda attore;
il quantum era eccessivo e non provato. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attore a e di quella di manleva.
4.Siccome Elite Insurance Company Ltd, chiamata in causa quale garante, veniva posta in Administration per insolvenza (Ordinanza Corte Suprema, di Gibilterra, Comunicazione Ivass, Act, art. 65 e 66), veniva dichiarata l'interruzione CP_6 del processo, tuttavia te al solo rapporto di garanzia. Il giudizio veniva riassunto (con il giudizio Rg n. 3546/2021) nei confronti di
[...]
, per la quale nessuno si costituiva. Ve Controparte_3 quindi disposta la riunione al presente procedimento del giudizio avente Rg n. 3546/2021. Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria orale e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte. Con riguardo alle pretese risarcitorie legate al periodo lavorativo anteriore al 17.03.2008, è pacifico che proprio in data 17.03.2008 stipulava, con Parte_1 l'assistenza sindacale, un accordo transattivo con Il atassa srl, in veste di datrice di lavoro. Nell'accordo si legge che “E' stata presa in esame la controversia promossa dal lavoratore che reclama differenze retributive, licenziamento, tfr, 13°. 14°, ferie, permessi, festività, straordinari, preavviso, mensilità arretrate ed ogni altro emolumento per le prestazioni che il lavoratore dichiara rese in forma subordinata nel periodo dal 10.12.1999 al 14.03.2008 (…). Il datore di lavoro respinge la rivendicazione (…) comunque a titolo di transazione (…) offre l'assunzione alle proprie dipendenze con rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Il lavoratore in merito alle richieste avanzate, che formano oggetto del presente verbale, prende atto delle dichiarazioni di controparte, riconosce di aver svolto per il periodo dal 10.12.1999 al 14.03.2008 la sola collaborazione autonoma occasionale ed accetta a titolo di saldo, stralcio e transazione quanto sopra concordato, recedendo quindi da ogni rivendicazione e dichiarando -a ricezione della somma- di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi ragione o causa, comunque connessi con il rapporto intercorso e sua risoluzione, dichiarando altresì che le prestazioni occasionali si sono risolte per mutuo consenso in data 14.03.2008”. Sotto tale profilo, vale premettere che l'onere della prova di dimostrare di avere consegnato e comunicato il documento contenente l'accordo transattivo e le ulteriori informazioni atte a valutarne la sua annullabilità spetta al cliente. Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti si evince il dato inequivocabile che in sede di revoca del mandato all'avv. e di CP_2 restituzione della documentazione in favore della cliente eniva Parte_1 attestato che “l'avv. riconsegna alla sig. la CP_2 Parte_1 documentazione consegnata dalla stessa al momento del conferimento del mandato”. Tra i vari documenti oggetto della restituzione in favore del cliente, non viene menzionato il verbale di accordo del 17.03.2008, onde se ne deve dedurre la conferma che il documento non è stato consegnato dalla cliente al difensore
[...] all'atto di conferimento dell'incarico e prima del giudizio, il quale, quindi, CP_2 poteva essere a conoscenza, né svolgere una eventuale azione di annullamento dell'accordo. Tale evidenza documentale appare insuperabile a mezzo della scarna prova testimoniale svolta per il tramite del fratello dell'attrice. Del resto, la sottoscrizione da parte di della lettera di restituzione della Pt_1 documentazione del 3.10.2014 avveniva in esito al provvedimento del Tribunale di Roma di rigetto delle istanze istruttorie e alla conoscenza da parte della cliente della omessa impugnazione dell'accordo a mezzo del ricorso introduttivo. La situazione di conflitto già insorta e il venir meno della fiducia della cliente nel proprio difensore rende inverosimile che la stessa -in ipotesi di precedente consegna del documento di conciliazione al difensore- non ne avesse introdotto un cenno o contestazione o integrazione nella lettera di revoca del mandato del 3.10.2014. Una volta che il datore di lavoro Il Bandolo della Matassa srl produceva con la propria comparsa di costituzione l'accordo, la sua successiva ed immediata impugnazione sarebbe stata comunque tardiva, in quanto l'art. 2113 comma 2 c.c. prevede che “L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”. Quindi, al momento della costituzione del datore di lavoro erano ormai decorsi i sei mesi per l'impugnazione della transazione. Vale anche aggiungere quanto, poi, al paventato abuso dello stato di bisogno, che l'art. 1448 c.c. comma 4 "non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori", tra i quali deve annoverarsi il contratto di transazione”. Specularmente, l'articolo 1970 c.c. stabilisce che "la transazione non può essere impugnata per causa di lesione", sicché ai sensi dell'articolo 1448 c.c.. Infine, si deve evidenziare che il verbale di accordo riporta la chiara presenza di un sindacato, che questo risulti vicino al datore di lavoro appare inidoneo a determinarne l'annullamento non essendovi prova che ciò abbia ingenerato una qualche minorata assistenza o consapevolezza dell'oggetto della transazione in sede di accordo del lavoratore, il quale a fronte della rinuncia ad alcune pretese economiche ha ottenuto la costituzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6.Con riguardo poi al periodo di lavoro successivo al 17.03.2008, vale richiamare che in materia di responsabilità professionale l'orientamento costante della Suprema Corte è nel senso che in tema di responsabilità dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. Civ. n. 25112 del 24/10/2017; Corte di Appello di L'Aquila n. Sent., 25/01/2021; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/09/2024) 25/11/2024, n. 30311; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/06/2024) 17/09/2024, n. 25023). E pure con riferimento alla perdita di chance si è sostenuto che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/12/2012, n. 22376; Cass. civ. Sez. I Sent., 30/09/2016, n. 19604). Parte attrice ha contestato l'errore dell'avvocato nel non avere CP_2 articolato correttamente le istanze di prova dimostrazione dell'inquadramento di fatto (anziché nel IV come contrattualizzato) all'interno del livello III del CCNL “Studi Professionali”, per il quale è pacifico che vi rientrano
“Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Contabile di concetto;
Segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;
Collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici”. Facendo applicazione del suesposto principio, nel presente giudizio l'esito della prova testimoniale non è stato puntuale e rigoroso nel dimostrare il compimento di mansioni annoverabili tra quelle descritte nel livello III, né di permessi o ferie non godute o straordinari svolti. Il teste per il suo strettissimo vincolo parentale con l'attrice, ES essendone il fratello, risulta scarsamente attendibile. Il teste ha riferito ricordi occasionali e diradati nel tempo, senza entrare _2 nello s lavoro svolto, degli orari, delle modalità organizzative, della presenza di colleghi, degli strumenti di lavoro impiegati. Del pari, il teste è entrato in regime di pensionamento a far data Testimone_3 dal 2006 e, dunque, non può ritenersi attendibile ed in grado di riferire -per la sopravvenuta frequentazione divenuta al più meramente occasionale e sporadica del luogo di lavoro della attrice- sulle mansioni da questa costantemente svolte in ufficio a far data dal 17.03.2008, in merito alle caratteristiche del lavoro svolto, degli orari, delle modalità organizzative, della presenza di colleghi, degli strumenti di lavoro impiegati. Conoscenze delle specifiche mansioni e delle modalità organizzative che risultano incompatibili con l'accesso in ufficio del teste divenuto ormai sporadico ed episodico in seguito al suo pensionamento. Sotto tale profilo, deve aggiungersi che a far data dal 17.03.2008 vi è stata, in seguito alla conciliazione, l'assunzione a tempo indeterminato e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, quindi non può desumersi un necessaria continuità tra la precedenti mansioni svolte dalla lavoratrice e quelle successive in base al nuovo contratto, anzi potendovi essere al contrario da quel momento in poi l'effettivo rispetto dell'inquadramento contrattuale al fine di evitare dalla lavoratrice la reiterazione di nuove pretese creditorie per differenze retributive. Deve poi concludersi evidenziando che le testimonianze non hanno avuto alcun ulteriore riscontro probatorio documentale in ordine allo svolgimento delle mansioni di III livello, mediante la produzione di mail, corrispondenza o altri documenti atti a dimostrare l'effettivo svolgimento, in termini di impiegato di concetto, delle prestazioni riportate come “del coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori;
dell'inserimento e della elaborazione dei modelli ISEE, RED, 730, UNICO, Colf e oltre che delle denunce di successione e dei calcoli IMU;
della gestione Per_1 dei ra n i clienti;
della predisposizione e del controllo delle parcelle e dei relativi pagamenti;
delle ricerche ipotecarie e catastali;
della tenuta e del controllo delle pratiche e degli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio”. Tanto più che risulta la presenza di altri colleghi di ufficio rispetto ai quali non si evince nella testimonianza il ruolo, il rapporto e le modalità di collaborazione con l'attrice. In conclusione, essendo questo il tenore delle prove escusse, deve escludersi che la lavoratrice anche articolando le prove testimoniali tese a dimostrare le mansioni svolte avrebbe avuto esito vittorioso con il riconoscimento delle conseguenziali differenze retributive, indennità per ferie, permessi non goduti o straordinari.
7.Con riguardo, infine, alla posta creditoria indicata nel conteggio a titolo di tfr, l'omissione della domanda all'interno del ricorso, come detto, non esonera dall'onere di provare l'effettiva sussistenza del diritto alla sua percezione e l'esito vittorioso, ove richiesto il tfr, del giudizio di lavoro. Invece, nella specie non vi è stata prova della omessa percezione del tfr, quando invece il datore di lavoro, nel giudizio presso il Tribunale di Roma, ha espressamente sostenuto e contestato di averlo corrisposto con produzione di busta paga e di bonifico.
8.In conclusione, le considerazioni che precedono comportano il rigetto della domanda risarcitoria. Rimane assorbito, quindi, ogni profilo relativo alla domanda di manleva.
9.La natura e la peculiarità della causa, la difficoltà probatoria e l'inevitabile margine di discrezionalità della decisione, comportano la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Civitavecchia 7.05.2025 Il giudice
Daniele Sodani