Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 27/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. SANTESE MARIAROSARIA, con domicilio eletto in VIA
FIORIGNANO N.5 84091 BATTIPAGLIA
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA non costituita
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 811/2023, emessa in data 17/05/2023
dal Tribunale di Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 811/2023, pubblicata in data 17/05/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., accoglieva, disponendo la compensazione delle spese di lite, la
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lavoratore alla retribuzione piena a carico del datore di lavoro, a seguito del rigetto, da parte dell' , della domanda di integrazione salariale CISOA, ex lege n. 457/1992, CP_3 per il periodo di sospensione dell'attività, dal 12 novembre 2014 al 31 dicembre 2014.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale osservava, in particolare, che: “i lavoratori sottoposti a cassa integrazione guadagni a seguito di sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della Cig, alla retribuzione piena, che dovrà essere loro corrisposta dallo stesso datore di lavoro (…) la domanda del ricorrente risulta pienamente fondata, dal momento che il rapporto di lavoro è stato sospeso unilateralmente dalla in assenza dei presupposti legittimanti Parte_2
l'intervento della Cig: l'odierno ricorrente, pertanto, ha diritto di percepire direttamente dalla parte datoriale il trattamento retributivo (…) Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono, melius re perpensa, gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della particolarità del caso: d'altra parte, come è noto, al di là delle valutazioni giuridiche inerenti il caso in oggetto, la fruisce in proposito dei fondi regionali, trattandosi di Parte_2
ente privo di autonomia finanziaria e impositiva, e quindi non può procedere ai relativi pagamenti se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto”.
3. Avverso tale sentenza , proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 22/09/2023, richiedendo:
a) la correzione dell'errore materiale.
Rappresentava in proposito che, nell'intero corpo della sentenza, il giudice di primo grado aveva riportato erroneamente, quale ente convento, Parte_3
” in luogo dell'ente corretto “
[...] CP_1 CP_1
Richiedeva, quindi, che la Corte provvedesse alla correzione del
[...] nominativo dell'ente convenuto, “con condanna della al Parte_4
pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 2.285,20”.
b) la riforma del capo relativo alle spese processuali.
Lamentava in proposito che il Tribunale aveva disposto la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, in contrasto con il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
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Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata non si costituiva, nonostante la regolare vocazione in giudizio.
All'esito dell'odierna camera di consiglio, ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte appellata non costituitasi in giudizio, nonostante sia stata regolarmente citata.
In ordine all'errore materiale
Va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, laddove viene riportato erroneamente quale ente convento Parte_3
” in luogo dell'ente corretto “
[...] Controparte_1
.
[...]
Tale errore materiale è plasticamente rilevabile dagli atti, da cui si evince che la controparte di , correttamente vocata in giudizio, è la Parte_1 [...]
e non la ”, erroneamente Parte_4 Parte_5
indicata dal primo giudice.
Tale errore materiale è poi emendabile con il presente appello, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori (cfr in argomento, Cass. Sez. 2, sent. N.
13629/2021).
Dunque, va disposta la correzione dell'errore materiale richiesta fondatamente dalla parte, come da dispositivo riportato in calce.
In ordine alle spese processuali
Lamenta l'appellante l'ingiusta compensazione delle spese di lite del primo grado, a fronte di una decisione di integrale accoglimento della domanda azionata.
La censura è fondata.
Il primo giudice ha ravvisato la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione “tenuto conto della particolarità del caso: d'altra parte, come è noto, al di là delle valutazioni giuridiche inerenti il caso in oggetto, la Parte_2
fruisce in proposito dei fondi regionali, trattandosi di ente privo di autonomia finanziaria e impositiva, e quindi non può procedere ai relativi pagamenti se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto“.
L'argomentazione non può essere condivisa non solo per l'evidente difetto della enucleazione delle gravi ed eccezionali ragioni previste ex art. 91 c.p.c. ( cfr. Corte
3 Cost. nr.77/2018) con specifico onere giudiziale di dettaglio, quanto per l'intima contraddittorietà dell'intero assetto motivazionale nella misura in cui ritenuta la permanenza dell'obbligazione retributiva (in caso di unilaterale sospensione datoriale della prestazione lavorativa di dipendente assunto a tempo indeterminato) non può trovare giustificazione la condotta di un ente, privo di autonomia finanziaria ed impositiva, che agisca in carenza di una seria programmazione delle risorse ed in particolare della fruizione dei fondi regionali.
La parte resistente, contumace in primo come in secondo grado, non ha dato conto della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, donde l'onere motivazionale ricadeva integralmente sul primo giudice.
Il principio di causalità che regge la regola della soccombenza, aveva nella formulazione originaria della norma ex art. 91 c.p.c. un ampio temperamento laddove la compensazione delle spese in ragione dei giusti motivi non imponeva neppure l'obbligo di motivazione, sottraendola al controllo di legittimità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020).
Una prima limitazione di tale discrezionalità del giudice è stata prevista con l'introduzione dell'obbligo di motivazione dei giusti motivi ex lege nr. 263/2005 (Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 12633 del 13/05/2019), sempre in funzione di limitazione del potere di compensazione la riforma del 2009 – ex lege nr.69/2009 - ha previsto la necessaria ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9977 del
09/04/2019) ed infine con la introduzione delle limitazioni alle sole tre ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c., con il giusto temperamento di cui alla lettura costituzionale citata, si è ribadito nel 2014 ex D.L. nr.132/2014 conv. L. 162/2014, che la compensazione delle spese ha natura eccezionale anzi derogatoria del principio generale della soccombenza ed impone una specifica motivazione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).
Fondatamente, quindi, parte appellante lamenta come difetti nella decisione impugnata
“una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto “.
Né emergono dagli atti argomenti che possano condurre alla deroga al principio della soccombenza ed invero:
a) già in precedenti analoghe decisioni di accoglimento di primo grado era stata disposta la condanna della Comunità al pagamento delle spese;
lo stesso giudicante dà atto di un suo revirement;
4 b) questa Corte in numerose pronunce anche di riforma della decisione di rigetto della domanda di primo grado, ha disposto la condanna della soccombente;
c) non emergono ragioni di compensazione in funzione della contumacia -in entrambi i gradi - di parte resistente;
condotta al più rilevante ai fini della ponderazione dell'impegno difensivo;
d) non emergono gravi ed eccezionali ragioni in favore di parte soccombente per disporre in suo favore la compensazione delle spese di lite, laddove 1) il lavoratore ha agito per il pagamento della retribuzione sospesa unilateralmente a seguito del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, e 2) non v'era ragione per ritenere giustificabile tale sospensione, come da giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata dal primo giudice. In altre parole, non v'era né soccombenza reciproca, né novità della questione né mutamento di orientamento, ma soprattutto la gravità – dato l'interesse protetto ex art. 36 Cost. - e l'eccezionalità – inopinata sospensione della retribuzione in unilaterale sospensione della prestazione – militavano a favore della parte vittoriosa.
Vale richiamare sul punto il costante orientamento del S.C.: “L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. (Sez. 6 2,
Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014)
L'appello va quindi interamente accolto e va riformata la sentenza in punto di spese, liquidate in favore di parte ricorrente come da D.M. nr.147/2022 sulla base del valore della lite.
Le spese del presente grado, parimenti liquidate come in dispositivo ex D.M. citato, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore
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P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 811/23, emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale g.l. di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dispone correggersi la sentenza del Tribunale di Salerno n. 811/2023, emessa in data
17.05.2023, nel senso che laddove è scritto Parte_3
” debba intendersi scritto;
[...] Controparte_1
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la alla refusione in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite del primo grado che liquida in complessivi € 1278,00 oltre IVA CPA e RF
e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) Condanna la alla refusione in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 962,50 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 27.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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