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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/10/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 291 del 2023
T R A
(già (P.Iva: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Limatola, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_1
APPELLANTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis depositato nel corso del giudizio di primo grado, dagli avv.ti
SC OI e DE DEOS – del Foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso lo studio
Studio Legale OI-Santamaria, nonché presso il domicilio telematico DEavv.
[...]
Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 10
avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. repert. n. 452/2023 resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata il 1.2.2023 nel giudizio portante il numero di R.G.
8017/2019
****************
All'udienza del 9.5.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 4.12.2019, adiva il Controparte_1
Tribunale di Foggia al fine di sentire condannare la alla riattivazione dei servizi Parte_1 di telefonia fissa e mobile sulle utenze n. 0881.1740699 e n. 3389994844 nonché ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A fondamento della domanda, deduceva il ricorrente: - di essere titolare del contratto telefonico contraddistinto dal codice cliente 1.933064 (linea fissa + linea mobile 3389994844); - che, a seguito della richiesta di trasloco, nel luglio 2018 veniva attivata l'utenza n. 0881.1740699 in Lucera (FG) con contestuale disattivazione DEutenza fissa in Savignano sul Rubicone (FC); - di aver ricevuto la fattura n. AI21730753 del 28.11.2018 per un insoluto di € 110,27 relativa a due conti telefonici mai ricevuti;
- di aver richiesto al servizio clienti l'invio della suddetta documentazione e di aver corrisposto in data
17.12.2018 le somme relative alla morosità; - di aver subito il 22.12.2018 il blocco del cellulare e la disattivazione delle proprie utenze (sia fissa che mobile); - di aver ricevuto, in data 28.12.2018 la fattura n. AI23761924 con la quale gli veniva addebitato l'importo di € 307,03 a tutolo di penale per la disattivazione delle utenze nonché addebitate le rate residue relative al dispositivo mobile;
- di essere giunto, dopo molteplici segnalazioni, ad un accordo con che prevedeva la Parte_1 riattivazione dei servizi, lo sblocco del cellulare e la corresponsione della somma di € 300,00 a saldo e stralcio;
- di aver ricevuto la somma di € 300,00 ma non la riattivazione delle utenze;
- di aver ottenuto, in data 10.06.2019 un provvedimento temporaneo - Fas. GU5/130507/2019 dal Corecom competente che ordinava alla di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la Parte_1 riattivazione, il corretto e completo funzionamento di tutti i servizi relativi all'utenza 0881.1740699 entro il 12.06.2019; - di aver ottenuto, tuttavia, unicamente lo sblocco del dispositivo mobile e non la riattivazione dei servizi sulle utenze (sia mobile che fissa).
Con comparsa di costituzione e risposta pagina 2 di 10 depositata il 24.5.2020, si costituiva in giudizio la contestando il preteso Parte_1 inadempimento contrattuale e deducendo di non essere più nella disponibilità delle utenze n.
0881.1740699 e 338.9994844. Contestava la richiesta di condanna ex art.614 bis c.p.c. stante l'impossibilità della prestazione per avvenuta disattivazione per morosità. Concludeva , quindi, per il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1.22023 così decideva la causa: “ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto: a) DICHIARA l'inadempimento contrattuale ex art.
1218 c.c. della società resistente;
b) CONDANNA a provvedere al Parte_1 ripristino dei servizi di telefonia fissa e mobile relativi alle utenze di cui ai numeri 0881.1740699 e
338.9994844, intestate a , entro il termine di sette giorni lavorativi a Controparte_1 decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
c) CONDANNA Parte_1
a pagare, in favore di , la somma di €15,00 per ogni giorno di
[...] Controparte_1 ritardo, successivo al termine sopra assegnato, nell'esecuzione del presente provvedimento di condanna, ai sensi DEart. 614 bis, co. 1, c.p.c.; 2. CONDANNA alla Parte_1 rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida nella complessiva Controparte_1 somma di €3.051,50, di cui €145,50 per esborsi e €2.906,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, avv. SC OI e avv. DE Dell'OS, dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno”
****************
La ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale:
ritenuto che
l'odierno giudizio richiedeva una istruzione non sommaria, disporre consulenza tecnica finalizzata ad accertare l'impossibilità della prestazione ex adverso richiesta consistente nella riattivazione delle utenze n. 0881.1740699 e n. 3389994844 stante l'avvenuta disattivazione per insoluti delle stesse che pertanto, non sono più nella disponibilità DEodierna appellante;
2. sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere immediatamente la misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c stante l'impossibilità di ad adempiere alla Parte_1 prestazione di cui al punto 1 che precede;
3. nel merito, respingere le domande tutte proposte dal
siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
4. rigettare la CP_1 richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ed in ogni caso accertare e dichiarare ai sensi DEart.
1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, del nella causazione dei CP_1 pagina 3 di 10 pretesi danni da quest'ultimo asseritamente patiti, e/o evitabili usando l'orinaria diligenza (verifica conti telefonici online), e, per l'effetto, anche per quanto detto in narrativa, rigettare le domande attoree;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contradittorio, l'appellato ha resistito all'appello chiedendone il totale CP_1 rigetto, con vittoria di spese di causa.
All'udienza DE8.9.2023, il Collegio fissava l'udienza di rimessione in decisione alla data del
9.5.2025, concedendo alle parti termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione della domanda, di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
All'udienza del 9.5.2025 che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
L'ordinanza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“- ritenuto, innanzitutto, che debba essere dichiarata la procedibilità della domanda di condanna della
alla luce DEattivazione DEesperimento del tentativo di conciliazione innanzi Parte_1 al Corecom Puglia su iniziativa del medesimo utente in data 31.5.2019, senza che sia avvenuta – benché l'organismo adito con provvedimento temporaneo del 10.6.2019 (n. GU5/130507/2019) abbia disposto con provvedimento d'urgenza che l'operatore provvedesse a porre in essere ogni opportuna azione volta a riattivare tutti i servizi relativi all'utenza intestata al ricorrente (all. 3 fascicolo parte ricorrente) – la convocazione delle parti nel termine di legge, ovvero trenta giorni dal deposito DEistanza, così rendendo accessibile all'utente il ricorso alla tutela giurisdizionale;
- rilevato che, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto;
- rilevato, infatti, che - in tema di prova DEinadempimento di un'obbligazione - opera la regola generale, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza DEinadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato DEonere della prova del fatto estintivo DEaltrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto DEonere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga DEeccezione di inadempimento pagina 4 di 10 ai sensi DEart. 1460 cod. civ….” (Cass. n. 15659/2011; idem, Cass. SS.UU. n. 13533/2001); - rilevato che l'istante ha dato prova della fonte del suo diritto (il contratto di abbonamento al servizio di telefonia che non richiede la forma scritta e può essere concluso anche oralmente e la cui esistenza non è stata contestata da parte resistente) e ha allegato l'inadempimento di parte resistente (ossia
l'interruzione improvvisa e ingiustificata dei servizi di telefonia fissa e la mancata riattivazione degli stessi da parte del gestore telefonico); - rilevato che parte ricorrente ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, mentre parte resistente ha eccepito – quali fatti estintivi, impedivi e modificativi della domanda attorea – il mancato pagamento della fattura n. AI13709422 del 28.7.2018 con scadenza il 17.8.2018 DEimporto di €44,63 e della fattura n. AI17689485 del 27.9.2018 con scadenza il 17.10.2018 DEimporto di €65,64; - ritenuto che tale eccezione si appalesa infondata in quanto è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non avendo la società resistente dimostrato né di aver comunicato le predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento, né di aver preavvisato l'utente della disattivazione dei servizi;
- rilevato, peraltro, che tali fatture sono state interamente pagate dal ricorrente, come affermato dalla stessa parte resistente a pag. 6 della memoria di costituzione;
- rilevato, ancora, che la circostanza secondo cui la fattura n. AI23761924 del
28.12.2018 sia rimasta in parte impagata, è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, in quanto la disattivazione dei servizi lamentata dal ricorrente (22.12.2018) è antecedente all'emissione della predetta fattura (28.12.2018); - rilevato, infine, che la doglianza di parte resistente circa la indisponibilità in capo a delle utenze n. 0881.1740699 e 338.9994844 – posta a Parte_1 base del rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 28.10.2021 – è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale; - ritenuto, quindi, che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la riattivazione dei servizi di telefonia fissa sull'utenza n.
0881.1740699 e di telefonia mobile sull'utenza n. 338.9994844 meriti accoglimento, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa della ex art. 1218 Parte_1
c.c. per le ragioni sopra citate;
- ritenuto che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna ex art.
614 bis c.p.c. ad un indennizzo giornaliero che – avuto riguardo al valore della controversia – si ritiene equo quantificare in €15,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento di condanna;
”.
***
Con il primo motivo di gravame si denuncia l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'istanza di conversione del rito (da rito sommario a rito a cognizione piena) formulata dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
pagina 5 di 10 Assume, in particolare, l'appellante di aver evidenziato, sin da subito, la necessità di una istruzione “non sommaria” della causa che necessitava DEespletamento di una CTU finalizzata ad accertare l'impossibilità della prestazione richiesta dal perché le utenze non erano più CP_1 nella disponibilità della a seguito della disattivazione avvenuta per la morosità del Parte_1 cliente.
Tale omessa pronuncia, ad avviso DEappellante, determinerebbe la nullità della sentenza.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata poiché sulla scorta del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità “l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande
o eccezioni di merito” (Cass. 2024/n.26913).
È infondata perché l'omesso mutamento del rito non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se, la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 2023/n.14374;
Cass. 2015/1448).
Nel caso di specie, l'appellante lamenta che il mancato mutamento del rito ha impedito l'espletamento della CTU da lui richiesta e volta a dimostrare l'impossibilità della prestazione richiesta dal ricorrente, ovvero la riattivazione delle due utenze non più nella disponibilità della Parte_1
[...]
Come detto la doglianza, oltre che inammissibile, è anche infondata
Il rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis-ter-quater c.p.c. – ratione temporis vigente - era volto a favorire l'accelerazione e la speditezza dei processi nelle cause in cui il tribunale giudicava in composizione monocratica e nelle ipotesi in cui fosse possibile istruire la causa nelle forme, rapide e snelle di cui alle norme citate.
La sommarietà DEistruzione era intesa non già in senso deteriore come istruttoria
“superficiale”, bensì, più propriamente, come istruttoria “marginale”, “snella” e “veloce”. La marginalità DEistruttoria doveva essere ravvisata quando apparivano prevalenti le questioni di diritto sollevate dalle parti ovvero quando la prova precostituita documentale assumeva una valenza assorbente.
pagina 6 di 10 L'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. prevedeva, invece, la possibilità per il giudice di disporre il passaggio al rito ordinario qualora ritenesse che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruttoria non sommaria.
La scelta di istruire la causa secondo una cognizione piena rientrava, pertanto, nel potere discrezionale del giudice, il quale era tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia fosse compatibile con un'istruttoria semplificata (Cass. 2022/n. 14734).
Ne consegue che il giudice, al fine di stabilire il rito applicabile, dovrà quindi compiere una disamina delle difese svolte dalle parti, oltre che sotto il profilo delle deduzioni probatorie e produzioni documentali, sul piano assertivo e contestativo.
Nel caso in esame, la mancata conversione del rito è stata implicitamente giustificata dalla ratio decidendi posta a fondamento della decisione di primo grado che ha evidenziato le carenze assertive e asseverative della difesa della sia in ordine alla morosità del sia in ordine alla Pt_1 Persona_1
comunicazione preventiva di disattivazione delle utenze2, sia, da ultimo, in relazione alla indisponibilità delle utenze ormai disattivate3.
Mancavano nel caso di specie, sia le condizioni per disporre il mutamento del rito sia per ammettere la CTU chiesta dalla società resistente, chiaramente volta a provare circostanze mai ritualmente allegate e provate dalla . Parte_1
È noto che, invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ass. 2025/8498).
Alla luce di tanto, alcun vizio e/o nullità inficia la sentenza di primo grado.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda attorea senza prendere in considerazione le puntuali difese della resistente.
In particolare, la difesa della ritiene che il primo giudice abbia valorizzato Pt_1 eccessivamente la mancata prova DEinvio delle fatture e della preventiva comunicazione di disattivazione delle utenze, a suo parere totalmente irrilevanti al fine del decidere, senza tener conto, invero, DEunico punto decisivo della controversia, ossia la morosità del che aveva CP_1 determinato un ritorno automatico della linea telefonica al fornitore del servizio di accesso (Telecom).
La censura è inammissibile
Il giudice di prime cure, sul punto, ha ritenuto che “tale eccezione si appalesa infondata in quanto è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non avendo la società resistente dimostrato né di aver comunicato le predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento, né di aver preavvisato l'utente della disattivazione dei servizi;
rilevato, peraltro, che tali fatture sono state interamente pagate dal ricorrente, come affermato dalla stessa parte resistente a pag. 6 della memoria di costituzione;
rilevato, ancora, che la circostanza secondo cui la fattura n. AI23761924 del
28.12.2018 sia rimasta in parte impagata, è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, in quanto la disattivazione dei servizi lamentata dal ricorrente (22.12.2018) è antecedente all'emissione della predetta fattura (28.12.2018); rilevato, infine, che la doglianza di parte resistente circa la indisponibilità in capo a delle utenze n. 0881.1740699 e 338.9994844 – posta a Parte_1 base del rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 28.10.2021 – è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale; ritenuto, quindi, che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la riattivazione dei servizi di telefonia fissa sull'utenza n.
0881.1740699 e di telefonia mobile sull'utenza n. 338.9994844 meriti accoglimento, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa della ex art. 1218 Parte_1
c.c. per le ragioni sopra citate”
In buona sostanza, secondo il ragionamento del Tribunale di Foggia mentre il CP_1 aveva puntualmente assolto al proprio onus probandi, fornendo prova della fonte del suo diritto (il contratto di abbonamento al servizio di telefonia, tra l'altro non contestato) e allegando l'inadempimento di parte resistente (ossia l'interruzione improvvisa e ingiustificata dei servizi di telefonia fissa e la mancata riattivazione degli stessi da parte del gestore telefonico), la Parte_1 si era sottratta a tale onere non avendo la società resistente dimostrato: a) di aver comunicato le
[...] predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento”; pagamento comunque provato dal ricorrente;
b) “di aver preavvisato l'utente della disattivazione dei servizi” così come pagina 8 di 10 contrattualmente previsto dalle condizioni generali di contratto;
c) né di essere nella indisponibilità delle utenze”.
Orbene, spettava all'appellante criticare specificatamente, ai sensi DEart. 342 cpc, tale autonoma argomentazione.
L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n.27199).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva DEappellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Invero, nella fattispecie, l'appellante lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato ad una contestazione del tutto generica riproponendo le difese già svolte nel primo giudizio e lamentando che il primo giudice non avrebbe correttamente valorizzato la circostanza della morosità del . CP_1
La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello determina l'assorbimento DEultima censura con la quale si denuncia l'erroneità e scorretta applicazione DEart. 614 c.p.c.
********
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147 del 13.8.2022, considerato come valore della causa lo scaglione del valore indeterminabile - complessità bassa, vanno poste a carico DEappellante Parte_1
[...]
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto pagina 9 di 10 dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 452/2023 rep. emessa dal Parte_1
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata il 01.2.2023 nel giudizio portante il numero di R.G. 8017/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello,
2) Condanna la a rifondere all'appellato le spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali, liquidate per questo grado di giudizio in € 3.473,00 oltre al rimborso spese generali,
IVA E CAP come per legge, spese che distrae in favore degli avv.ti SC Loioia e DE
Dell'OS, dichiaratisi antistatari.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico DEappellante del versamento DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso il 12 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non avendo la società resistente dimostrato né di aver comunicato le predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento … rilevato, peraltro, che tali fatture sono state interamente pagate dal ricorrente, come affermato dalla stessa parte resistente a pag. 6 della memoria di costituzione 2 È rimasta sfornita di riscontro probatorio la circostanza di aver preavvisato l'utente della disattivazione die servizi 3 rilevato, infine, che la doglianza di parte resistente circa la indisponibilità in capo a delle utenze n. Parte_1 0881.1740699 e 338.9994844 – posta a base del rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 28.10.2021 – è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 291 del 2023
T R A
(già (P.Iva: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Limatola, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_1
APPELLANTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis depositato nel corso del giudizio di primo grado, dagli avv.ti
SC OI e DE DEOS – del Foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso lo studio
Studio Legale OI-Santamaria, nonché presso il domicilio telematico DEavv.
[...]
Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 10
avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. repert. n. 452/2023 resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata il 1.2.2023 nel giudizio portante il numero di R.G.
8017/2019
****************
All'udienza del 9.5.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 4.12.2019, adiva il Controparte_1
Tribunale di Foggia al fine di sentire condannare la alla riattivazione dei servizi Parte_1 di telefonia fissa e mobile sulle utenze n. 0881.1740699 e n. 3389994844 nonché ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A fondamento della domanda, deduceva il ricorrente: - di essere titolare del contratto telefonico contraddistinto dal codice cliente 1.933064 (linea fissa + linea mobile 3389994844); - che, a seguito della richiesta di trasloco, nel luglio 2018 veniva attivata l'utenza n. 0881.1740699 in Lucera (FG) con contestuale disattivazione DEutenza fissa in Savignano sul Rubicone (FC); - di aver ricevuto la fattura n. AI21730753 del 28.11.2018 per un insoluto di € 110,27 relativa a due conti telefonici mai ricevuti;
- di aver richiesto al servizio clienti l'invio della suddetta documentazione e di aver corrisposto in data
17.12.2018 le somme relative alla morosità; - di aver subito il 22.12.2018 il blocco del cellulare e la disattivazione delle proprie utenze (sia fissa che mobile); - di aver ricevuto, in data 28.12.2018 la fattura n. AI23761924 con la quale gli veniva addebitato l'importo di € 307,03 a tutolo di penale per la disattivazione delle utenze nonché addebitate le rate residue relative al dispositivo mobile;
- di essere giunto, dopo molteplici segnalazioni, ad un accordo con che prevedeva la Parte_1 riattivazione dei servizi, lo sblocco del cellulare e la corresponsione della somma di € 300,00 a saldo e stralcio;
- di aver ricevuto la somma di € 300,00 ma non la riattivazione delle utenze;
- di aver ottenuto, in data 10.06.2019 un provvedimento temporaneo - Fas. GU5/130507/2019 dal Corecom competente che ordinava alla di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la Parte_1 riattivazione, il corretto e completo funzionamento di tutti i servizi relativi all'utenza 0881.1740699 entro il 12.06.2019; - di aver ottenuto, tuttavia, unicamente lo sblocco del dispositivo mobile e non la riattivazione dei servizi sulle utenze (sia mobile che fissa).
Con comparsa di costituzione e risposta pagina 2 di 10 depositata il 24.5.2020, si costituiva in giudizio la contestando il preteso Parte_1 inadempimento contrattuale e deducendo di non essere più nella disponibilità delle utenze n.
0881.1740699 e 338.9994844. Contestava la richiesta di condanna ex art.614 bis c.p.c. stante l'impossibilità della prestazione per avvenuta disattivazione per morosità. Concludeva , quindi, per il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1.22023 così decideva la causa: “ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto: a) DICHIARA l'inadempimento contrattuale ex art.
1218 c.c. della società resistente;
b) CONDANNA a provvedere al Parte_1 ripristino dei servizi di telefonia fissa e mobile relativi alle utenze di cui ai numeri 0881.1740699 e
338.9994844, intestate a , entro il termine di sette giorni lavorativi a Controparte_1 decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
c) CONDANNA Parte_1
a pagare, in favore di , la somma di €15,00 per ogni giorno di
[...] Controparte_1 ritardo, successivo al termine sopra assegnato, nell'esecuzione del presente provvedimento di condanna, ai sensi DEart. 614 bis, co. 1, c.p.c.; 2. CONDANNA alla Parte_1 rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida nella complessiva Controparte_1 somma di €3.051,50, di cui €145,50 per esborsi e €2.906,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, avv. SC OI e avv. DE Dell'OS, dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno”
****************
La ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale:
ritenuto che
l'odierno giudizio richiedeva una istruzione non sommaria, disporre consulenza tecnica finalizzata ad accertare l'impossibilità della prestazione ex adverso richiesta consistente nella riattivazione delle utenze n. 0881.1740699 e n. 3389994844 stante l'avvenuta disattivazione per insoluti delle stesse che pertanto, non sono più nella disponibilità DEodierna appellante;
2. sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere immediatamente la misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c stante l'impossibilità di ad adempiere alla Parte_1 prestazione di cui al punto 1 che precede;
3. nel merito, respingere le domande tutte proposte dal
siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
4. rigettare la CP_1 richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ed in ogni caso accertare e dichiarare ai sensi DEart.
1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, del nella causazione dei CP_1 pagina 3 di 10 pretesi danni da quest'ultimo asseritamente patiti, e/o evitabili usando l'orinaria diligenza (verifica conti telefonici online), e, per l'effetto, anche per quanto detto in narrativa, rigettare le domande attoree;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contradittorio, l'appellato ha resistito all'appello chiedendone il totale CP_1 rigetto, con vittoria di spese di causa.
All'udienza DE8.9.2023, il Collegio fissava l'udienza di rimessione in decisione alla data del
9.5.2025, concedendo alle parti termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione della domanda, di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
All'udienza del 9.5.2025 che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
L'ordinanza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“- ritenuto, innanzitutto, che debba essere dichiarata la procedibilità della domanda di condanna della
alla luce DEattivazione DEesperimento del tentativo di conciliazione innanzi Parte_1 al Corecom Puglia su iniziativa del medesimo utente in data 31.5.2019, senza che sia avvenuta – benché l'organismo adito con provvedimento temporaneo del 10.6.2019 (n. GU5/130507/2019) abbia disposto con provvedimento d'urgenza che l'operatore provvedesse a porre in essere ogni opportuna azione volta a riattivare tutti i servizi relativi all'utenza intestata al ricorrente (all. 3 fascicolo parte ricorrente) – la convocazione delle parti nel termine di legge, ovvero trenta giorni dal deposito DEistanza, così rendendo accessibile all'utente il ricorso alla tutela giurisdizionale;
- rilevato che, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto;
- rilevato, infatti, che - in tema di prova DEinadempimento di un'obbligazione - opera la regola generale, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza DEinadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato DEonere della prova del fatto estintivo DEaltrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto DEonere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga DEeccezione di inadempimento pagina 4 di 10 ai sensi DEart. 1460 cod. civ….” (Cass. n. 15659/2011; idem, Cass. SS.UU. n. 13533/2001); - rilevato che l'istante ha dato prova della fonte del suo diritto (il contratto di abbonamento al servizio di telefonia che non richiede la forma scritta e può essere concluso anche oralmente e la cui esistenza non è stata contestata da parte resistente) e ha allegato l'inadempimento di parte resistente (ossia
l'interruzione improvvisa e ingiustificata dei servizi di telefonia fissa e la mancata riattivazione degli stessi da parte del gestore telefonico); - rilevato che parte ricorrente ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, mentre parte resistente ha eccepito – quali fatti estintivi, impedivi e modificativi della domanda attorea – il mancato pagamento della fattura n. AI13709422 del 28.7.2018 con scadenza il 17.8.2018 DEimporto di €44,63 e della fattura n. AI17689485 del 27.9.2018 con scadenza il 17.10.2018 DEimporto di €65,64; - ritenuto che tale eccezione si appalesa infondata in quanto è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non avendo la società resistente dimostrato né di aver comunicato le predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento, né di aver preavvisato l'utente della disattivazione dei servizi;
- rilevato, peraltro, che tali fatture sono state interamente pagate dal ricorrente, come affermato dalla stessa parte resistente a pag. 6 della memoria di costituzione;
- rilevato, ancora, che la circostanza secondo cui la fattura n. AI23761924 del
28.12.2018 sia rimasta in parte impagata, è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, in quanto la disattivazione dei servizi lamentata dal ricorrente (22.12.2018) è antecedente all'emissione della predetta fattura (28.12.2018); - rilevato, infine, che la doglianza di parte resistente circa la indisponibilità in capo a delle utenze n. 0881.1740699 e 338.9994844 – posta a Parte_1 base del rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 28.10.2021 – è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale; - ritenuto, quindi, che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la riattivazione dei servizi di telefonia fissa sull'utenza n.
0881.1740699 e di telefonia mobile sull'utenza n. 338.9994844 meriti accoglimento, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa della ex art. 1218 Parte_1
c.c. per le ragioni sopra citate;
- ritenuto che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna ex art.
614 bis c.p.c. ad un indennizzo giornaliero che – avuto riguardo al valore della controversia – si ritiene equo quantificare in €15,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento di condanna;
”.
***
Con il primo motivo di gravame si denuncia l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'istanza di conversione del rito (da rito sommario a rito a cognizione piena) formulata dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
pagina 5 di 10 Assume, in particolare, l'appellante di aver evidenziato, sin da subito, la necessità di una istruzione “non sommaria” della causa che necessitava DEespletamento di una CTU finalizzata ad accertare l'impossibilità della prestazione richiesta dal perché le utenze non erano più CP_1 nella disponibilità della a seguito della disattivazione avvenuta per la morosità del Parte_1 cliente.
Tale omessa pronuncia, ad avviso DEappellante, determinerebbe la nullità della sentenza.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata poiché sulla scorta del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità “l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande
o eccezioni di merito” (Cass. 2024/n.26913).
È infondata perché l'omesso mutamento del rito non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se, la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 2023/n.14374;
Cass. 2015/1448).
Nel caso di specie, l'appellante lamenta che il mancato mutamento del rito ha impedito l'espletamento della CTU da lui richiesta e volta a dimostrare l'impossibilità della prestazione richiesta dal ricorrente, ovvero la riattivazione delle due utenze non più nella disponibilità della Parte_1
[...]
Come detto la doglianza, oltre che inammissibile, è anche infondata
Il rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis-ter-quater c.p.c. – ratione temporis vigente - era volto a favorire l'accelerazione e la speditezza dei processi nelle cause in cui il tribunale giudicava in composizione monocratica e nelle ipotesi in cui fosse possibile istruire la causa nelle forme, rapide e snelle di cui alle norme citate.
La sommarietà DEistruzione era intesa non già in senso deteriore come istruttoria
“superficiale”, bensì, più propriamente, come istruttoria “marginale”, “snella” e “veloce”. La marginalità DEistruttoria doveva essere ravvisata quando apparivano prevalenti le questioni di diritto sollevate dalle parti ovvero quando la prova precostituita documentale assumeva una valenza assorbente.
pagina 6 di 10 L'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. prevedeva, invece, la possibilità per il giudice di disporre il passaggio al rito ordinario qualora ritenesse che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruttoria non sommaria.
La scelta di istruire la causa secondo una cognizione piena rientrava, pertanto, nel potere discrezionale del giudice, il quale era tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia fosse compatibile con un'istruttoria semplificata (Cass. 2022/n. 14734).
Ne consegue che il giudice, al fine di stabilire il rito applicabile, dovrà quindi compiere una disamina delle difese svolte dalle parti, oltre che sotto il profilo delle deduzioni probatorie e produzioni documentali, sul piano assertivo e contestativo.
Nel caso in esame, la mancata conversione del rito è stata implicitamente giustificata dalla ratio decidendi posta a fondamento della decisione di primo grado che ha evidenziato le carenze assertive e asseverative della difesa della sia in ordine alla morosità del sia in ordine alla Pt_1 Persona_1
comunicazione preventiva di disattivazione delle utenze2, sia, da ultimo, in relazione alla indisponibilità delle utenze ormai disattivate3.
Mancavano nel caso di specie, sia le condizioni per disporre il mutamento del rito sia per ammettere la CTU chiesta dalla società resistente, chiaramente volta a provare circostanze mai ritualmente allegate e provate dalla . Parte_1
È noto che, invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ass. 2025/8498).
Alla luce di tanto, alcun vizio e/o nullità inficia la sentenza di primo grado.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda attorea senza prendere in considerazione le puntuali difese della resistente.
In particolare, la difesa della ritiene che il primo giudice abbia valorizzato Pt_1 eccessivamente la mancata prova DEinvio delle fatture e della preventiva comunicazione di disattivazione delle utenze, a suo parere totalmente irrilevanti al fine del decidere, senza tener conto, invero, DEunico punto decisivo della controversia, ossia la morosità del che aveva CP_1 determinato un ritorno automatico della linea telefonica al fornitore del servizio di accesso (Telecom).
La censura è inammissibile
Il giudice di prime cure, sul punto, ha ritenuto che “tale eccezione si appalesa infondata in quanto è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non avendo la società resistente dimostrato né di aver comunicato le predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento, né di aver preavvisato l'utente della disattivazione dei servizi;
rilevato, peraltro, che tali fatture sono state interamente pagate dal ricorrente, come affermato dalla stessa parte resistente a pag. 6 della memoria di costituzione;
rilevato, ancora, che la circostanza secondo cui la fattura n. AI23761924 del
28.12.2018 sia rimasta in parte impagata, è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, in quanto la disattivazione dei servizi lamentata dal ricorrente (22.12.2018) è antecedente all'emissione della predetta fattura (28.12.2018); rilevato, infine, che la doglianza di parte resistente circa la indisponibilità in capo a delle utenze n. 0881.1740699 e 338.9994844 – posta a Parte_1 base del rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 28.10.2021 – è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale; ritenuto, quindi, che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la riattivazione dei servizi di telefonia fissa sull'utenza n.
0881.1740699 e di telefonia mobile sull'utenza n. 338.9994844 meriti accoglimento, non potendosi ritenere superata la presunzione di inadempimento per colpa della ex art. 1218 Parte_1
c.c. per le ragioni sopra citate”
In buona sostanza, secondo il ragionamento del Tribunale di Foggia mentre il CP_1 aveva puntualmente assolto al proprio onus probandi, fornendo prova della fonte del suo diritto (il contratto di abbonamento al servizio di telefonia, tra l'altro non contestato) e allegando l'inadempimento di parte resistente (ossia l'interruzione improvvisa e ingiustificata dei servizi di telefonia fissa e la mancata riattivazione degli stessi da parte del gestore telefonico), la Parte_1 si era sottratta a tale onere non avendo la società resistente dimostrato: a) di aver comunicato le
[...] predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento”; pagamento comunque provato dal ricorrente;
b) “di aver preavvisato l'utente della disattivazione dei servizi” così come pagina 8 di 10 contrattualmente previsto dalle condizioni generali di contratto;
c) né di essere nella indisponibilità delle utenze”.
Orbene, spettava all'appellante criticare specificatamente, ai sensi DEart. 342 cpc, tale autonoma argomentazione.
L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n.27199).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva DEappellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Invero, nella fattispecie, l'appellante lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato ad una contestazione del tutto generica riproponendo le difese già svolte nel primo giudizio e lamentando che il primo giudice non avrebbe correttamente valorizzato la circostanza della morosità del . CP_1
La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello determina l'assorbimento DEultima censura con la quale si denuncia l'erroneità e scorretta applicazione DEart. 614 c.p.c.
********
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147 del 13.8.2022, considerato come valore della causa lo scaglione del valore indeterminabile - complessità bassa, vanno poste a carico DEappellante Parte_1
[...]
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto pagina 9 di 10 dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 452/2023 rep. emessa dal Parte_1
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata il 01.2.2023 nel giudizio portante il numero di R.G. 8017/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello,
2) Condanna la a rifondere all'appellato le spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali, liquidate per questo grado di giudizio in € 3.473,00 oltre al rimborso spese generali,
IVA E CAP come per legge, spese che distrae in favore degli avv.ti SC Loioia e DE
Dell'OS, dichiaratisi antistatari.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico DEappellante del versamento DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso il 12 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non avendo la società resistente dimostrato né di aver comunicato le predette fatture all'utente in tempo utile per provvedere al pagamento … rilevato, peraltro, che tali fatture sono state interamente pagate dal ricorrente, come affermato dalla stessa parte resistente a pag. 6 della memoria di costituzione 2 È rimasta sfornita di riscontro probatorio la circostanza di aver preavvisato l'utente della disattivazione die servizi 3 rilevato, infine, che la doglianza di parte resistente circa la indisponibilità in capo a delle utenze n. Parte_1 0881.1740699 e 338.9994844 – posta a base del rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 28.10.2021 – è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale pagina 7 di 10