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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2174/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI Parte_1
LORENZO CETTY);
E nato a [...] il [...] (Avv. DI LORENZO CP_1
MICHELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.03.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2109/2024 del 27.03.2024, depositata il
11.04.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. La casa coniugale in affitto viene assegnata al Sig. con i CP_1 beni e gli arredi ivi contenuti ed in essa continuerà ad abitare insieme alla figlia . La sig.ra dà atto di avere rilasciato la dimora Per_1 Parte_1 coniugale e di avere già provveduto ad asportare dalla stessa tutti i propri effetti ed indumenti pesonali.
4. I coniugi si danno atto di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella nella casa coniugale.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti,
- 2 - definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO in data 28/07/1993, da , nata a Parte_1
PALERMO il 28/11/1974 e da nato a [...] il CP_1
25/01/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
59, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2174/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI Parte_1
LORENZO CETTY);
E nato a [...] il [...] (Avv. DI LORENZO CP_1
MICHELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.03.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2109/2024 del 27.03.2024, depositata il
11.04.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. La casa coniugale in affitto viene assegnata al Sig. con i CP_1 beni e gli arredi ivi contenuti ed in essa continuerà ad abitare insieme alla figlia . La sig.ra dà atto di avere rilasciato la dimora Per_1 Parte_1 coniugale e di avere già provveduto ad asportare dalla stessa tutti i propri effetti ed indumenti pesonali.
4. I coniugi si danno atto di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella nella casa coniugale.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti,
- 2 - definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO in data 28/07/1993, da , nata a Parte_1
PALERMO il 28/11/1974 e da nato a [...] il CP_1
25/01/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
59, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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