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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.3118 del 2023 RGL avente ad
OGGETTO: Riconoscimento di qualifica e differenze retributive, vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Aiello e Raffaele Pignataro Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv .ti Pasquale Allocca e Marco CP_1
Sica
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: accoglimento della domanda con condanna al pagamento di quanto richiesto
Per la resistente: Rigetto della domanda accoglimento della riconvenzionale . FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17 febbraio 2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della
[...] con qualifica di capo treno parametro 140, agiva nei confronti della resistente chiedendo al CP_1
Giudice di accogliere le seguenti conclusioni:
A) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla retribuzione prevista e stabilita dal CCNL autoferrotranvieri - Parametro 170 a far data dal
11.04.2019;
B) accertare e dichiarare che, al rapporto di lavoro per cui è causa, a partire dal 11.04.2019 va applicato il parametro 170 – operatore tecnico – macchinista del CCNL per gli autoferrotranvieri in luogo di quello previsto al parametro 140 - operatore qualificato – capo-treno;
C) accertare e dichiarare che, la resistente ha violato gli obblighi contrattuali senza motivo alcuno
e conseguentemente condannarla al pagamento delle differenze retributive maturate ed analiticamente indicate a vario titolo e dovute al sig. Parte_1 D) condannare per l'effetto, “ ”, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., con sede al Corso Giuseppe Garibaldi n. 387, in Napoli (NA) - P.IVA al P.IVA_1 pagamento delle differenze retributive nella misura della somma di € 16.309,33 o di quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.
Il ricorrente esponeva di essere dipendente della resistente dal 01.04.2008 e di aver svolto da tale data la mansione di capo-treno fino al 10.04.2019 e, successivamente, di aver svolto le mansioni rientranti in quelle di Operatore qualificato (parametro 140) del Ccnl degli autoferrotranvieri analiticamente indicate in ricorso.
Affermava, inoltre, di aver maturato ulteriori crediti per il lavoro straordinario prestato ed altri accessori della retribuzione. Tanto premesso in fatto, in diritto, richiamava l'art. 2103 c.c. nonché l'art.18 del Reg.All.A RD 148/31, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento: ordine di servizio, vacanza del posto svolgimento di mansioni per oltre 6 mesi.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, per e, nel CP_3 merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. La resistente spiegava domanda riconvenzionale affermando che essendo stato operato detto assorbimento parziale dell' inidonei, dal 1 aprile 2018 e sino al maggio 2023, era stato CP_4 riconosciuto al in busta paga un importo base maggiore, non più dovuto, per una differenza Pt_1 di € 16.519,91. Concludeva, quindi, affinchè il Tribunale adito dichiarasse: “In via preliminare la nullità del ricorso;
In subordine l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
In ogni caso, in via riconvenzionale, Voglia l'adito Tribunale fissare nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c. al fine di:
- accertare il diritto dell' al recupero dell'importo di € 16.519,91, Controparte_2 indebitamente percepito dal sig. per le motivazioni sopra espresse;
Parte_1
- condannare il sig. alla corresponsione, all' Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 16.519,91 (come da allegati conteggi in atti formulati dall' Controparte_2
.
[...] Con vittoria di spese e competenze di giudizio” Espletata la prova testimoniale ammessa, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p,c. la causa veniva decisa, come da sentenza.
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla parte resistente. La nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, sussiste solo quando l'individuazione di tali elementi sia impossibile anche attraverso l'esame complessivo dell'atto. Appare sufficiente, in ragione della domanda proposta, l'indicazione delle mansioni svolte, l'indicazione delle declaratorie, competendo a questo Giudice la loro sussumibilità nelle stesse, elementi questi che consentono alla parte resistente un'idonea difesa. D'altronde, la parte resistente ha essa stessa individuato le corrette declaratorie relative al profilo rivendicato, così sanando le deficienze dell'atto introduttivo.. In diritto, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, all'epoca vigente attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma, anche, all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
In materia di rapporti di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, l'assoggettamento alla speciale disciplina, prevista dal regolamento all. A al r.d.l.
8.1.1931, n. 148 e dagli artt. 7 e 9 l.
1.2.78 n. 30, esclude l'applicabilità dell'art. 2103 c.c in punto di promozione automatica (Cass. lav. 22.5.91, n. 5738, Cass. lav. 1.12.89, n. 5286; Cass. lav. 21.11.81,
n. 6211). Detta disciplina speciale subordina il conferimento del superiore inquadramento a diverse condizioni:
l'ordine scritto del direttore dell'azienda di assegnazione alle superiori mansioni, la vacanza del posto alla stregua della tabella aziendale delle qualifiche e del regolamento per gli avanzamenti e le promozioni compilati in base alle direttive legislative ed in attuazione delle pattuizioni collettive ai vari livelli, nonché, ove previsto, il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura;
di tali elementi deve essere data prova dall'attore (in argomento cfr. Cass. lav. 8.5.91, n. 5113; Cass. lav. 1.12.89, n. 5286; Cass. lav. 19.2.88, n. 1747; Cass. lav. 21.8.87, n. 6990; Cass. lav. 1.9.86, n. 5343). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la piena legittimità della normativa disciplinatrice i rapporti di impiego delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, sul costante rilievo della peculiarità dei rapporti di lavoro in organizzazioni produttive improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione di posti mediante prove selettive (Corte Cost. nn. 396/93; 500/88;
354/87; 257/84; 168/73, 57/72; 130/70, 39/69). Le richiamate disposizioni dell'all. A del r.d. del 1931 n. 148, non sono state neanche abrogate dall'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270, essendosi, tale norma, limitata, in una ottica di delegificazione, a prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria
(Cass. lav. 19.3.91, n. 2898).
Derogabilità che non è stata sancita dalla norma transitoria di cui al CCNL del 27.11.2000 che disciplina una fattispecie diversa: con essa le parti collettive hanno inteso predisporre un meccanismo correttivo nei casi in cui il sistema delle tabelle di derivazione non consentisse una perfetta collocazione professionale del dipendente in considerazione delle mansioni espletate per effetto della diversa classificazione del personale. Tuttavia, come espresso dalla Suprema Corte “nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, nel caso di prolungata copertura provvisoria del posto - nella specie, protrattasi per anni - questa circostanza può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui l'azienda ometta di allegare l'esistenza di un organigramma aziendale da cui risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica” (Cass. 16 maggio 2003 n. 7702). In ogni caso, però, potrebbe sussistere il diritto a percepire la retribuzione spettante per le mansioni effettivamente svolte, sempreché l'esercizio delle stesse non sia avvenuto proibente domino (Cass. n.9962/2000).
Nel settore autoferrotranviario, infatti, lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica di grado superiore, avvenuto in esecuzione di disposizioni interne dell'azienda, anche se in mancanza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda, comporta il diritto del dipendente alla maggiore retribuzione per quanto disposto dall'art. 36 della Costituzione (Cass. S.U. 88/4761; 91/10201).
Ciò posto, va esaminato il materiale probatorio
Il ricorrente è inquadrato nel parametro 140 di operatore qualificato in cui rientrano i lavoratori che in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/ o in linea con compiti specifici o plurifunzionali.
Rivendica invece il par. 170 di operatore tecnico che comprende quei “Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecniche manuali che richiedono particolare perizia o responsabilità anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano o coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività della squadra e sovraintendendo altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso. In relazione agli esiti della prova testimoniale si riportano, per maggiore completezza espositiva, le dichiarazioni dei testi escussi: anche egli dipendente della resistente ha riferito : “Non sono in causa con la società. Testimone_1
Conosco il sig. perché è un mio collega di reparto, la sede è allocata in Castellammare di Pt_1 Stabia, alla funivia del paese. All'interno della funivia lavorano 13 persone. Io lavoro lì dal 2001, il ricorrente dal 2006, se non erro, ma non mi ricordo.
Il ricorrente fa il macchinista della funivia, che guida, poi è anche conduttore ed accompagnatore e controllore di bigliettazione ed anche di agente di stazione, alla stazione superiore. L'agente di stazione controlla in concreto la corsa da Castellammare a Monte AI, effettua la corsa prova, facciamo l'intera prova e lui controlla con il macchinista che sta alla stazione inferiore con il telefono. Aperto il servizio pubblico, soprassiede al funzionamento della funivia, aspetta che la cabina arrivi da Castellammare, apre la porta e accompagna i viaggiatori all'uscita. Mette in moto il montascale per i disabili, accompagna il disabile all'ascensore. Per quanto concerne le comunicazioni esse sono gestite dal macchinista alla stazione inferiore. Il controllo degli orari e dei limiti di velocità è effettuato dal macchinista. Alla ferrovia provvediamo alla manutenzione degli ascensori. Il ricorrente esce con la squadra per effettuare manutenzioni agli ascensori. Lui non svolge mansioni di caposquadra. È il caposervizio, non il ricorrente, che sovraintende alla sede e alle linee.
Il capo servizio stabilisce le volte che il ricorrente svolge mansioni di macchinista, da un minimo di due a cinque volte. Abbiamo altri 4 operatori tecnici che svolgono mansioni di macchinista.
Nell'arco della giornata viene redatto dal macchinista e controfirmati al capo servizio di turno il registro giornaliero.
ha dichiarato: “Sono responsabile dell'impianto funivia Monte AI. Conosco il Parte_2 ricorrente in quanto lavora con me. Sono stato assegnato all'impianto nel 2022 (agosto), ma ho lavorato con lui in precedenza perché si occupa della manutenzione degli impianti di risalita, ma non ero il suo capo, lavoravo in altro settore.
Da agosto 2022 le mansioni del ricorrente non sono mutate, svolge le stesse che svolgeva prima. Noi siamo aperti da fine marzo a ottobre/novembre e lui è operaio della manutenzione, fa l'agente di vettura e di stazione ed in alcune occasioni fa l'agente macchinista e ciò nel periodo di apertura della funivia Negli altri periodi di chiusura si occupa di manutenzione. Come operaio della manutenzione è addetto delle riparazioni della funivia, dell'ascensore e delle scale mobili. Come agente di stazione sorveglia l'area e fa l'accoglienza. In qualità di macchinista, quando manovra l'impianto (sono 9 persone abilitate alla figura di macchinista nell'impianto), in una settimana svolge tale mansione 1 o 2 volte, in agosto qualcosa in più.
Il ricorrente ha partecipato ad un concorso interno per conseguire la qualifica di capo tecnico, che presupponeva, in quella selezione, l'abilitazione a capo servizio, che dà il . Propedeutica a CP_5 questa abilitazione è l'aver svolto la mansione di macchinista per un determinato periodo, come da decreto. E quindi è stato utilizzato come macchinista, al fine di ottenere l'autorizzazione del Ministero.
Le direttive sono impartite dal capo servizio che organizza i turni, che io controllo, e posso dire che
1, 2 volte a settimana il ricorrente ha svolto tale mansione
Non svolge attività di operatore tecnico. Non sovraintende all'attività di altri lavoratori, ma in qualità di macchinista, manovrando gli impianti, si coordina con gli altri lavoratori.
Nel periodo di apertura della funivia, il turno è il seguente per tutti lavoratori lo stesso: due fasce orarie, periodo primaverile autunnale 9,35/17,00, per 5 giorni a settimana e due di riposo;
in periodo di chiusura dalle 7,02/13,35. In agosto i turni sono dalle 7,30 alle 8,30. Tali turni sono orientativi.
Il ricorrente ha sostenuto questo esame al Ministero 5 volte e non lo ha superato. L'ultima volta è stato proposto al questa estate.” CP_5
Può essere che abbia svolto lavoro straordinario, come da buste paga.” ha affermato : “Conosco il ricorrente in quanto collega di lavoro siamo nello stesso Testimone_2 gruppo di lavoro a Castellammare nella funivia del AI , lavoro con lui fisso dal 2018 prima vi ha lavorato saltuariamente quale stagionale . Io sono capo impianto e caposervizio, mentre il ricorrente è operaio qualificato, che ha l'abilitazione in qualità di macchinista. Come operaio qualificato egli accompagna i viaggiatori in vettura, svolge anche attività di macchinista e ciò avviene non con una cadenza fissa ma può accadere da 0 a più volte anche tutta la settimana e ciò per tutta la giornata lavorativa.
Sono io che gestisco i turni e lo utilizzo comunque come macchinista in quanto abilitato e ciò a prescindere dal parametro utilizzato. Quando la funivia è aperta al pubblico effettuiamo attività di manutenzione ordinaria estraordinaria per guasti oltre al trasporto dei passeggeri, Di inverno svolgiamo la manutenzione e quindi espleta attività di operaio di manutenzione aiuta a smontare e pulire i pezzi.
La funivia è aperta al pubblico da marzo a novembre Quando svolge l'attività di macchinista guida la funivia e coordina gli altri agenti su diposizione del caposervizio Non sono in causa con la società.” Infine ha detto: “Sono dipendente della resistente quale operatore certificatore, non Testimone_3 sono parente del ricorrente , non sono in causa con la società
Conosco il ricorrente quale collega di lavoro abbiamo lavorato e tuttora lavoriamo insieme, e ciò presso la Funivia di Castellamare del AI
Il ricorrente è operatore tecnico e quindi a seconda del bisogno è addetto alla guida della funivia ed anche alla manutenzione degli impianti di risalita ed anche all'accoglienza del pubblico ed accompagnamento . L'attività di conduzione e quella di accoglienza al pubblico sono svolte nel periodo di apertura della funivia che è da aprile a novembre.
Il ricorrente svolge attività di conduzione due o tre volte la settimana, nel nostro reparto vi è uno addetto al controllo biglietti e due nelle cabine .
Nel nostro reparto siamo 6 a guidare la funivia nel periodo primavera autunno siamo aperti dalle 10 alle 17 quindi vi è un solo turno di lavoro in estate facciamo due turni dalle 8 di mattina alle 20,00. Quando il ricorrente guida la funivia coordina chi è in cabina e nella funivia e si interfaccia con il capo servizio .
Il ricorrente per un paio di volte ha partecipato al concorso interno per parametro superiore per cui
è necessario che egli guidi la funivia, nella manutenzione in genere è il capo operaio che coordina lui non lo fa . Il ricorrente ha l'abilitazione quale macchinista” Contr Per quanto emerso dalle deposizioni per lo più convergenti dei testi escussi, tutti dipendenti dell' , il ricorrente, è addetto alla funivia di Monte AI e svolge mansioni sia di conduzione della funivia che di manutenzione degli impianti di risalita con accoglienza del pubblico ed accompagnamento.
Svolge, al contempo, quindi sia funzioni di manutentore che di agente di stazione che di macchinista. Premesso ciò in fatto , in diritto, il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte è distinto in tre fasi:
1) individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alle astratte previsioni dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche. Avendo questo Giudice proceduto allo svolgimento delle prime due fasi, residua l'individuazione degli aspetti caratterizzanti le diverse qualifiche e la riconducibilità, in concreto, delle mansioni svolte ad una di esse. Dalla lettura dell'enunciazione dei profili sopra riportati emerge che ciò che caratterizza l'inquadramento rivendicato rispetto a quello riconosciuto è la particolare perizia con responsabilità e sussistenza di margini di autonomia operativa oltre a poter sovraintendere l'armamento o l'impianto fisso quando è richiesto dal. Egli ha ottenuto l'abilitazione a macchinista della Funivia di Montefaito. Come riferito dai testi egli ha svolto le mansioni di macchinista nel periodo di apertura al pubblica della funivia per due o tre volte la settimana oltre che alle altre mansioni in precedenza indicate .
Invero, non è la mansione di macchinista che caratterizza il parametro rivendicato , bensì lo svolgimento di mansioni con le caratteristiche indicate per la figura di operatore tecnico . Deve evidenziarsi che egli espleta attività plurifunzionale coerentemente con l'inquadramento riconosciuto.
Pertanto va esaminato se le mansioni di macchinista siano sussumibili nel parametro suddetto ed essendo in concorrenza con le altre siano prevalenti perché altamente qualificanti caratterizzando maggiormente il profilo professionale del lavoratore e non siano espletate in via sporadica od occasionale.
Deve in primis evidenziarsi che il ricorrente svolge dette mansioni solo per un periodo dell'anno aprile – novembre e che esse sono espletate in ragione dei turni quanto meno due volte la settimana
Ritiene chi scrive che le stesse non possono considerarsi occasionali, ma continuative in ragione del loro svolgimento per più anni e per più volte nell'arco di una settimana nel periodo di apertura dell'impianto . Né rileva in senso contrario la circostanza che esse siano state svolte al fine di consentire la partecipazione alla selezione del parametro 205 atteso che ciò che rileva è l'espletamento in concreto delle stesse al di là delle ragioni per le quali ciò è avvenuto.
Le mansioni di macchinista come precisato necessitano di una specifica abilitazione e sono analiticamente indicate nel DM del 2017 al paragrafo 2.4.6. denominato Compiti del macchinista che precisa che Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza dell'impianto, attenendosi al
Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile Macchinista dell'esercizio” specificando in concreto le attività dallo stesso compiute. Orbene dalla lettura del Decreto Ministeriale si evince che di certo esse richiedono esperienza responsabilità e di certo margini di autonomia operativa , rispondenti al parametro rivendicato e non quello riconosciuto dalla società . Deve poi evidenziarsi che nell'accordo del 1991 prodotto in atti , le parti sociali hanno previsto per la la struttura organizzativa articolata da 1capo impianto 1 capo servizio 4 Parte_3 capi operai e 8 operai tecnici. Nell'organigramma riportato non è prevista la figura dell'operaio qualificato , ma unicamente quella di operaio tecnico .
Dette argomentazioni fanno ritenere che il parametro di riferimento riconosciuto è riduttivo e che che il ricorrente in ragione della espressa previsione delle parti e dall'adibizione a dette mansioni da circa un quinquennio ha diritto al superiore parametro .
.In ordine alle differenze retributive in ragione dei conteggi prodotti elaborati in considerazione delle buste paga , e non dalla controparte deve riconoscersi la somma di € 15.282,05 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo L'importo richiesto a titolo di TFR non può essere oggetto di condanna in ragione della carenza di esigibilità trattandosi di credito dovuto unicamente alla cessazione del rapporto lavorativo. Quanto invece alle ulteriori differenze retributive richieste la domanda così come proposta va rigettata in ragione della generica allegazione ( il lavoro straordinario prestato, ed altri accessori della retribuzione) e della assenza di disposizioni collettive di riferimento che giustificherebbero il loro riconoscimento . Residua l'esame della riconvenzionale proposta come affermato dalla resistente il è stato Pt_1 giudicato non idoneo per carenza dei requisiti psicofisici relativi alla figura professionale di
“Operatore di esercizio” parametro 158 ed in ossequio all'accordo aziendale del 28/07/2017 (e dell'accordo nazionale del 3/07/1986 )gli veniva attribuita, con decorrenza dall'1/11/2017, la figura professionale di “Ausiliario” parametro 110, riconoscendogli un Assegno ad Personam riassorbibile secondo la normativa di settore che invece la società non provvedeva a riassorbire in ragione del diverso parametro riconosciuto (140) e degli adeguamenti successivi. L'accordo richiamato prodotto in atti prevede infatti il riassorbimento in tal caso nella misura del 100
% Dai cedolini in atti al raggiungimento del parametro 140 “Operatore qualificato”, l'A.P. Inidonei, in applicazione dei richiamati accordi del 3/07/1986 e del 28/07/2017, doveva essere assorbito , garantendo al una retribuzione sempre pari ad € 1.851,12 . Pt_1
Non è stato operato detto assorbimento parziale dell'A.P. inidonei, dal 1 aprile 2018 e sino al maggio 2023 per € 159,13 . In ragione di tanto , in assenza di contestazione della parte ricorrente, va accolta la domanda riconvenzionale, così come richiesta relativo all'importo corrisposto e non dovuto. In ragione dell'accoglimento delle rispettive domande le spese del giudizio vanno compensate per la misura di due terzi mentre per la restante parte seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunziando, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro 170 dal 2019 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto dovuto a titolo di retribuzione in ragione del diverso in quadramento e quanto corrisposto sino al 30 aprile 2022 pari ad € 15.282,05 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo rigettando per il resto la domanda
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento di € 16.519,91,oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
3) compensa per due terzi le spese del giudizio. Condanna la resistente al pagamento della restante parte delle spese del giudizio liquidata in € 1500,00 oltre IVA , CPA e spese forfettarie Si Comunichi
Napoli 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.3118 del 2023 RGL avente ad
OGGETTO: Riconoscimento di qualifica e differenze retributive, vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Aiello e Raffaele Pignataro Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv .ti Pasquale Allocca e Marco CP_1
Sica
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: accoglimento della domanda con condanna al pagamento di quanto richiesto
Per la resistente: Rigetto della domanda accoglimento della riconvenzionale . FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17 febbraio 2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della
[...] con qualifica di capo treno parametro 140, agiva nei confronti della resistente chiedendo al CP_1
Giudice di accogliere le seguenti conclusioni:
A) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla retribuzione prevista e stabilita dal CCNL autoferrotranvieri - Parametro 170 a far data dal
11.04.2019;
B) accertare e dichiarare che, al rapporto di lavoro per cui è causa, a partire dal 11.04.2019 va applicato il parametro 170 – operatore tecnico – macchinista del CCNL per gli autoferrotranvieri in luogo di quello previsto al parametro 140 - operatore qualificato – capo-treno;
C) accertare e dichiarare che, la resistente ha violato gli obblighi contrattuali senza motivo alcuno
e conseguentemente condannarla al pagamento delle differenze retributive maturate ed analiticamente indicate a vario titolo e dovute al sig. Parte_1 D) condannare per l'effetto, “ ”, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., con sede al Corso Giuseppe Garibaldi n. 387, in Napoli (NA) - P.IVA al P.IVA_1 pagamento delle differenze retributive nella misura della somma di € 16.309,33 o di quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.
Il ricorrente esponeva di essere dipendente della resistente dal 01.04.2008 e di aver svolto da tale data la mansione di capo-treno fino al 10.04.2019 e, successivamente, di aver svolto le mansioni rientranti in quelle di Operatore qualificato (parametro 140) del Ccnl degli autoferrotranvieri analiticamente indicate in ricorso.
Affermava, inoltre, di aver maturato ulteriori crediti per il lavoro straordinario prestato ed altri accessori della retribuzione. Tanto premesso in fatto, in diritto, richiamava l'art. 2103 c.c. nonché l'art.18 del Reg.All.A RD 148/31, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento: ordine di servizio, vacanza del posto svolgimento di mansioni per oltre 6 mesi.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, per e, nel CP_3 merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. La resistente spiegava domanda riconvenzionale affermando che essendo stato operato detto assorbimento parziale dell' inidonei, dal 1 aprile 2018 e sino al maggio 2023, era stato CP_4 riconosciuto al in busta paga un importo base maggiore, non più dovuto, per una differenza Pt_1 di € 16.519,91. Concludeva, quindi, affinchè il Tribunale adito dichiarasse: “In via preliminare la nullità del ricorso;
In subordine l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
In ogni caso, in via riconvenzionale, Voglia l'adito Tribunale fissare nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c. al fine di:
- accertare il diritto dell' al recupero dell'importo di € 16.519,91, Controparte_2 indebitamente percepito dal sig. per le motivazioni sopra espresse;
Parte_1
- condannare il sig. alla corresponsione, all' Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 16.519,91 (come da allegati conteggi in atti formulati dall' Controparte_2
.
[...] Con vittoria di spese e competenze di giudizio” Espletata la prova testimoniale ammessa, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p,c. la causa veniva decisa, come da sentenza.
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla parte resistente. La nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, sussiste solo quando l'individuazione di tali elementi sia impossibile anche attraverso l'esame complessivo dell'atto. Appare sufficiente, in ragione della domanda proposta, l'indicazione delle mansioni svolte, l'indicazione delle declaratorie, competendo a questo Giudice la loro sussumibilità nelle stesse, elementi questi che consentono alla parte resistente un'idonea difesa. D'altronde, la parte resistente ha essa stessa individuato le corrette declaratorie relative al profilo rivendicato, così sanando le deficienze dell'atto introduttivo.. In diritto, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, all'epoca vigente attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma, anche, all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
In materia di rapporti di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, l'assoggettamento alla speciale disciplina, prevista dal regolamento all. A al r.d.l.
8.1.1931, n. 148 e dagli artt. 7 e 9 l.
1.2.78 n. 30, esclude l'applicabilità dell'art. 2103 c.c in punto di promozione automatica (Cass. lav. 22.5.91, n. 5738, Cass. lav. 1.12.89, n. 5286; Cass. lav. 21.11.81,
n. 6211). Detta disciplina speciale subordina il conferimento del superiore inquadramento a diverse condizioni:
l'ordine scritto del direttore dell'azienda di assegnazione alle superiori mansioni, la vacanza del posto alla stregua della tabella aziendale delle qualifiche e del regolamento per gli avanzamenti e le promozioni compilati in base alle direttive legislative ed in attuazione delle pattuizioni collettive ai vari livelli, nonché, ove previsto, il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura;
di tali elementi deve essere data prova dall'attore (in argomento cfr. Cass. lav. 8.5.91, n. 5113; Cass. lav. 1.12.89, n. 5286; Cass. lav. 19.2.88, n. 1747; Cass. lav. 21.8.87, n. 6990; Cass. lav. 1.9.86, n. 5343). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la piena legittimità della normativa disciplinatrice i rapporti di impiego delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, sul costante rilievo della peculiarità dei rapporti di lavoro in organizzazioni produttive improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione di posti mediante prove selettive (Corte Cost. nn. 396/93; 500/88;
354/87; 257/84; 168/73, 57/72; 130/70, 39/69). Le richiamate disposizioni dell'all. A del r.d. del 1931 n. 148, non sono state neanche abrogate dall'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270, essendosi, tale norma, limitata, in una ottica di delegificazione, a prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria
(Cass. lav. 19.3.91, n. 2898).
Derogabilità che non è stata sancita dalla norma transitoria di cui al CCNL del 27.11.2000 che disciplina una fattispecie diversa: con essa le parti collettive hanno inteso predisporre un meccanismo correttivo nei casi in cui il sistema delle tabelle di derivazione non consentisse una perfetta collocazione professionale del dipendente in considerazione delle mansioni espletate per effetto della diversa classificazione del personale. Tuttavia, come espresso dalla Suprema Corte “nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, nel caso di prolungata copertura provvisoria del posto - nella specie, protrattasi per anni - questa circostanza può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui l'azienda ometta di allegare l'esistenza di un organigramma aziendale da cui risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica” (Cass. 16 maggio 2003 n. 7702). In ogni caso, però, potrebbe sussistere il diritto a percepire la retribuzione spettante per le mansioni effettivamente svolte, sempreché l'esercizio delle stesse non sia avvenuto proibente domino (Cass. n.9962/2000).
Nel settore autoferrotranviario, infatti, lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica di grado superiore, avvenuto in esecuzione di disposizioni interne dell'azienda, anche se in mancanza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda, comporta il diritto del dipendente alla maggiore retribuzione per quanto disposto dall'art. 36 della Costituzione (Cass. S.U. 88/4761; 91/10201).
Ciò posto, va esaminato il materiale probatorio
Il ricorrente è inquadrato nel parametro 140 di operatore qualificato in cui rientrano i lavoratori che in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/ o in linea con compiti specifici o plurifunzionali.
Rivendica invece il par. 170 di operatore tecnico che comprende quei “Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecniche manuali che richiedono particolare perizia o responsabilità anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano o coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività della squadra e sovraintendendo altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso. In relazione agli esiti della prova testimoniale si riportano, per maggiore completezza espositiva, le dichiarazioni dei testi escussi: anche egli dipendente della resistente ha riferito : “Non sono in causa con la società. Testimone_1
Conosco il sig. perché è un mio collega di reparto, la sede è allocata in Castellammare di Pt_1 Stabia, alla funivia del paese. All'interno della funivia lavorano 13 persone. Io lavoro lì dal 2001, il ricorrente dal 2006, se non erro, ma non mi ricordo.
Il ricorrente fa il macchinista della funivia, che guida, poi è anche conduttore ed accompagnatore e controllore di bigliettazione ed anche di agente di stazione, alla stazione superiore. L'agente di stazione controlla in concreto la corsa da Castellammare a Monte AI, effettua la corsa prova, facciamo l'intera prova e lui controlla con il macchinista che sta alla stazione inferiore con il telefono. Aperto il servizio pubblico, soprassiede al funzionamento della funivia, aspetta che la cabina arrivi da Castellammare, apre la porta e accompagna i viaggiatori all'uscita. Mette in moto il montascale per i disabili, accompagna il disabile all'ascensore. Per quanto concerne le comunicazioni esse sono gestite dal macchinista alla stazione inferiore. Il controllo degli orari e dei limiti di velocità è effettuato dal macchinista. Alla ferrovia provvediamo alla manutenzione degli ascensori. Il ricorrente esce con la squadra per effettuare manutenzioni agli ascensori. Lui non svolge mansioni di caposquadra. È il caposervizio, non il ricorrente, che sovraintende alla sede e alle linee.
Il capo servizio stabilisce le volte che il ricorrente svolge mansioni di macchinista, da un minimo di due a cinque volte. Abbiamo altri 4 operatori tecnici che svolgono mansioni di macchinista.
Nell'arco della giornata viene redatto dal macchinista e controfirmati al capo servizio di turno il registro giornaliero.
ha dichiarato: “Sono responsabile dell'impianto funivia Monte AI. Conosco il Parte_2 ricorrente in quanto lavora con me. Sono stato assegnato all'impianto nel 2022 (agosto), ma ho lavorato con lui in precedenza perché si occupa della manutenzione degli impianti di risalita, ma non ero il suo capo, lavoravo in altro settore.
Da agosto 2022 le mansioni del ricorrente non sono mutate, svolge le stesse che svolgeva prima. Noi siamo aperti da fine marzo a ottobre/novembre e lui è operaio della manutenzione, fa l'agente di vettura e di stazione ed in alcune occasioni fa l'agente macchinista e ciò nel periodo di apertura della funivia Negli altri periodi di chiusura si occupa di manutenzione. Come operaio della manutenzione è addetto delle riparazioni della funivia, dell'ascensore e delle scale mobili. Come agente di stazione sorveglia l'area e fa l'accoglienza. In qualità di macchinista, quando manovra l'impianto (sono 9 persone abilitate alla figura di macchinista nell'impianto), in una settimana svolge tale mansione 1 o 2 volte, in agosto qualcosa in più.
Il ricorrente ha partecipato ad un concorso interno per conseguire la qualifica di capo tecnico, che presupponeva, in quella selezione, l'abilitazione a capo servizio, che dà il . Propedeutica a CP_5 questa abilitazione è l'aver svolto la mansione di macchinista per un determinato periodo, come da decreto. E quindi è stato utilizzato come macchinista, al fine di ottenere l'autorizzazione del Ministero.
Le direttive sono impartite dal capo servizio che organizza i turni, che io controllo, e posso dire che
1, 2 volte a settimana il ricorrente ha svolto tale mansione
Non svolge attività di operatore tecnico. Non sovraintende all'attività di altri lavoratori, ma in qualità di macchinista, manovrando gli impianti, si coordina con gli altri lavoratori.
Nel periodo di apertura della funivia, il turno è il seguente per tutti lavoratori lo stesso: due fasce orarie, periodo primaverile autunnale 9,35/17,00, per 5 giorni a settimana e due di riposo;
in periodo di chiusura dalle 7,02/13,35. In agosto i turni sono dalle 7,30 alle 8,30. Tali turni sono orientativi.
Il ricorrente ha sostenuto questo esame al Ministero 5 volte e non lo ha superato. L'ultima volta è stato proposto al questa estate.” CP_5
Può essere che abbia svolto lavoro straordinario, come da buste paga.” ha affermato : “Conosco il ricorrente in quanto collega di lavoro siamo nello stesso Testimone_2 gruppo di lavoro a Castellammare nella funivia del AI , lavoro con lui fisso dal 2018 prima vi ha lavorato saltuariamente quale stagionale . Io sono capo impianto e caposervizio, mentre il ricorrente è operaio qualificato, che ha l'abilitazione in qualità di macchinista. Come operaio qualificato egli accompagna i viaggiatori in vettura, svolge anche attività di macchinista e ciò avviene non con una cadenza fissa ma può accadere da 0 a più volte anche tutta la settimana e ciò per tutta la giornata lavorativa.
Sono io che gestisco i turni e lo utilizzo comunque come macchinista in quanto abilitato e ciò a prescindere dal parametro utilizzato. Quando la funivia è aperta al pubblico effettuiamo attività di manutenzione ordinaria estraordinaria per guasti oltre al trasporto dei passeggeri, Di inverno svolgiamo la manutenzione e quindi espleta attività di operaio di manutenzione aiuta a smontare e pulire i pezzi.
La funivia è aperta al pubblico da marzo a novembre Quando svolge l'attività di macchinista guida la funivia e coordina gli altri agenti su diposizione del caposervizio Non sono in causa con la società.” Infine ha detto: “Sono dipendente della resistente quale operatore certificatore, non Testimone_3 sono parente del ricorrente , non sono in causa con la società
Conosco il ricorrente quale collega di lavoro abbiamo lavorato e tuttora lavoriamo insieme, e ciò presso la Funivia di Castellamare del AI
Il ricorrente è operatore tecnico e quindi a seconda del bisogno è addetto alla guida della funivia ed anche alla manutenzione degli impianti di risalita ed anche all'accoglienza del pubblico ed accompagnamento . L'attività di conduzione e quella di accoglienza al pubblico sono svolte nel periodo di apertura della funivia che è da aprile a novembre.
Il ricorrente svolge attività di conduzione due o tre volte la settimana, nel nostro reparto vi è uno addetto al controllo biglietti e due nelle cabine .
Nel nostro reparto siamo 6 a guidare la funivia nel periodo primavera autunno siamo aperti dalle 10 alle 17 quindi vi è un solo turno di lavoro in estate facciamo due turni dalle 8 di mattina alle 20,00. Quando il ricorrente guida la funivia coordina chi è in cabina e nella funivia e si interfaccia con il capo servizio .
Il ricorrente per un paio di volte ha partecipato al concorso interno per parametro superiore per cui
è necessario che egli guidi la funivia, nella manutenzione in genere è il capo operaio che coordina lui non lo fa . Il ricorrente ha l'abilitazione quale macchinista” Contr Per quanto emerso dalle deposizioni per lo più convergenti dei testi escussi, tutti dipendenti dell' , il ricorrente, è addetto alla funivia di Monte AI e svolge mansioni sia di conduzione della funivia che di manutenzione degli impianti di risalita con accoglienza del pubblico ed accompagnamento.
Svolge, al contempo, quindi sia funzioni di manutentore che di agente di stazione che di macchinista. Premesso ciò in fatto , in diritto, il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte è distinto in tre fasi:
1) individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alle astratte previsioni dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche. Avendo questo Giudice proceduto allo svolgimento delle prime due fasi, residua l'individuazione degli aspetti caratterizzanti le diverse qualifiche e la riconducibilità, in concreto, delle mansioni svolte ad una di esse. Dalla lettura dell'enunciazione dei profili sopra riportati emerge che ciò che caratterizza l'inquadramento rivendicato rispetto a quello riconosciuto è la particolare perizia con responsabilità e sussistenza di margini di autonomia operativa oltre a poter sovraintendere l'armamento o l'impianto fisso quando è richiesto dal. Egli ha ottenuto l'abilitazione a macchinista della Funivia di Montefaito. Come riferito dai testi egli ha svolto le mansioni di macchinista nel periodo di apertura al pubblica della funivia per due o tre volte la settimana oltre che alle altre mansioni in precedenza indicate .
Invero, non è la mansione di macchinista che caratterizza il parametro rivendicato , bensì lo svolgimento di mansioni con le caratteristiche indicate per la figura di operatore tecnico . Deve evidenziarsi che egli espleta attività plurifunzionale coerentemente con l'inquadramento riconosciuto.
Pertanto va esaminato se le mansioni di macchinista siano sussumibili nel parametro suddetto ed essendo in concorrenza con le altre siano prevalenti perché altamente qualificanti caratterizzando maggiormente il profilo professionale del lavoratore e non siano espletate in via sporadica od occasionale.
Deve in primis evidenziarsi che il ricorrente svolge dette mansioni solo per un periodo dell'anno aprile – novembre e che esse sono espletate in ragione dei turni quanto meno due volte la settimana
Ritiene chi scrive che le stesse non possono considerarsi occasionali, ma continuative in ragione del loro svolgimento per più anni e per più volte nell'arco di una settimana nel periodo di apertura dell'impianto . Né rileva in senso contrario la circostanza che esse siano state svolte al fine di consentire la partecipazione alla selezione del parametro 205 atteso che ciò che rileva è l'espletamento in concreto delle stesse al di là delle ragioni per le quali ciò è avvenuto.
Le mansioni di macchinista come precisato necessitano di una specifica abilitazione e sono analiticamente indicate nel DM del 2017 al paragrafo 2.4.6. denominato Compiti del macchinista che precisa che Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza dell'impianto, attenendosi al
Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile Macchinista dell'esercizio” specificando in concreto le attività dallo stesso compiute. Orbene dalla lettura del Decreto Ministeriale si evince che di certo esse richiedono esperienza responsabilità e di certo margini di autonomia operativa , rispondenti al parametro rivendicato e non quello riconosciuto dalla società . Deve poi evidenziarsi che nell'accordo del 1991 prodotto in atti , le parti sociali hanno previsto per la la struttura organizzativa articolata da 1capo impianto 1 capo servizio 4 Parte_3 capi operai e 8 operai tecnici. Nell'organigramma riportato non è prevista la figura dell'operaio qualificato , ma unicamente quella di operaio tecnico .
Dette argomentazioni fanno ritenere che il parametro di riferimento riconosciuto è riduttivo e che che il ricorrente in ragione della espressa previsione delle parti e dall'adibizione a dette mansioni da circa un quinquennio ha diritto al superiore parametro .
.In ordine alle differenze retributive in ragione dei conteggi prodotti elaborati in considerazione delle buste paga , e non dalla controparte deve riconoscersi la somma di € 15.282,05 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo L'importo richiesto a titolo di TFR non può essere oggetto di condanna in ragione della carenza di esigibilità trattandosi di credito dovuto unicamente alla cessazione del rapporto lavorativo. Quanto invece alle ulteriori differenze retributive richieste la domanda così come proposta va rigettata in ragione della generica allegazione ( il lavoro straordinario prestato, ed altri accessori della retribuzione) e della assenza di disposizioni collettive di riferimento che giustificherebbero il loro riconoscimento . Residua l'esame della riconvenzionale proposta come affermato dalla resistente il è stato Pt_1 giudicato non idoneo per carenza dei requisiti psicofisici relativi alla figura professionale di
“Operatore di esercizio” parametro 158 ed in ossequio all'accordo aziendale del 28/07/2017 (e dell'accordo nazionale del 3/07/1986 )gli veniva attribuita, con decorrenza dall'1/11/2017, la figura professionale di “Ausiliario” parametro 110, riconoscendogli un Assegno ad Personam riassorbibile secondo la normativa di settore che invece la società non provvedeva a riassorbire in ragione del diverso parametro riconosciuto (140) e degli adeguamenti successivi. L'accordo richiamato prodotto in atti prevede infatti il riassorbimento in tal caso nella misura del 100
% Dai cedolini in atti al raggiungimento del parametro 140 “Operatore qualificato”, l'A.P. Inidonei, in applicazione dei richiamati accordi del 3/07/1986 e del 28/07/2017, doveva essere assorbito , garantendo al una retribuzione sempre pari ad € 1.851,12 . Pt_1
Non è stato operato detto assorbimento parziale dell'A.P. inidonei, dal 1 aprile 2018 e sino al maggio 2023 per € 159,13 . In ragione di tanto , in assenza di contestazione della parte ricorrente, va accolta la domanda riconvenzionale, così come richiesta relativo all'importo corrisposto e non dovuto. In ragione dell'accoglimento delle rispettive domande le spese del giudizio vanno compensate per la misura di due terzi mentre per la restante parte seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunziando, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro 170 dal 2019 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto dovuto a titolo di retribuzione in ragione del diverso in quadramento e quanto corrisposto sino al 30 aprile 2022 pari ad € 15.282,05 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo rigettando per il resto la domanda
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento di € 16.519,91,oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
3) compensa per due terzi le spese del giudizio. Condanna la resistente al pagamento della restante parte delle spese del giudizio liquidata in € 1500,00 oltre IVA , CPA e spese forfettarie Si Comunichi
Napoli 23 gennaio 2025
IL GIUDICE