Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21700 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06764/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2022, proposto dalla sig.ra RA IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- dell’esito della prova scritta del « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 », sostenuta da parte ricorrente in data 24 marzo 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 66, inferiore a quello a suo dire legittimamente spettante;
- del punteggio numerico sopraddetto assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto asseritamente viziato dalla presenza di quesiti erronei e fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta e delle relative opzioni di risposta, con riferimento alle domande nn. 1 e 13 del questionario di parte ricorrente, in quanto a suo dire manifestamente erronei e fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, in riferimento alle domande nn. 1 e 13, redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del decreto dipartimentale, n. 23 del 5.1.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state formulate e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in luogo della prova scritta e la relativa prova scritta e le relative opzioni di risposta, con riferimento alle domande nn. 1 e 13 del questionario di parte ricorrente, in quanto a suo dire manifestamente erroneo e fuorviante;
- dei verbali di correzione della prova scritta, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- “ove occorra e per quanto di interesse”, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
E PER LA DA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini dell’ammissione di parte ricorrente a sostenere la prossima prova orale relativamente alla classe di concorso A022- ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO presso l’USR Emilia Romagna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna;
Vista la dichiarazione del 20 giugno 2025, notificata il 25 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. CA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi al « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 », lamentando di avere ottenuto un punteggio inferiore a quello a suo dire spettante all’esito della prova scritta;
Rilevato che la ricorrente, in data 25 giugno 2025, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, dalla medesima sottoscritta e notificata alle parti;
Considerato che tale atto di rinuncia rispetta le formalità indicate all’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35 c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
CA ON, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ON | OR LE |
IL SEGRETARIO