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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/08/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
r.g. 5845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice AN BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5845/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZEGA FABRIZIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PEROTTI Controparte_1 P.IVA_1 ELENA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 718/2022 Parte_1 pubblicata in data 11.03.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di accertamento e contestazione irrogati per superamento dei limiti di velocità (veicolo targato FR512VT dell'appellante), accertati mediante apparecchiatura Gatso GTC GS11, omologato con decreto del Ministero dei Trasporti in data 15.04.2011. L'appellante, in sostanza, ha contestato che l'apparecchio adoperato per la contestazione risponda ai requisiti di omologazione;
ha poi reiterato gli ulteriori motivi già proposti in primo grado. L'appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello eccependo che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione debba considerarsi omologata, stante l'uso promiscuo (ma con il medesimo iter istruttorio) dei termini approvazione e omologazione nel decreto del Ministero dei Trasporti datato 15.04.2021. Tanto premesso, il primo motivo di censura è fondato e determina l'accoglimento dell'appello. Sulla distinzione tra procedura di approvazione ed omologazione si è recentemente espressa la Suprema Corte escludendo la fondatezza della tesi sostenuta dall'ente e relativa ad una equiparazione dei termini “approvazione” e/o “omologazione”, chiarendo che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).” (cfr. Cass. n. 10505/2024; in senso conforme Cass. n. 13996/2025). Dalla documentazione acquisita non si riscontra l'esistenza del certificato di omologazione, elemento fattuale che consente di ritenere sovrapponibile la fattispecie in esame a quella scrutinata dalla Corte di cassazione, da cui è originato il seguente principio di diritto “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Quanto alle spese di lite, la Corte costituzionale, con la sentenza 77 del 2018, ha affermato che il giudice possa compensare le spese di lite anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Anche in seguito all'intervento della Corte, le ipotesi di compensazione delle spese di lite debbono ricondursi a gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate, che siano equiparabili alla fattispecie espressamente indicate con funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale, ossia l'art. 92 c.p.c. Così, all'assoluta novità della questione potranno essere assimilate le altre situazioni in incertezza oggettiva e marcate che non siano orientate dalla giurisprudenza, mentre al cd. overruling potrà essere accostato ogni mutamento del quadro di riferimento della controversia, che non sia nella disponibilità delle parti, come accade nel caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentico o di uno ius superveniens. Nel caso in esame, la novità della questione e l'assenza di un chiaro indirizzo nomofilattico sul punto, conduce il tribunale a ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in quanto il procedimento è stata instaurato in data antecedente al maturarsi dell'orientamento espresso e posto a fondamento della decisione.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara l'illegittimità dei seguenti verbali di contestazione V/946G/2019 (PROT. 7727/2019) del 05/11/2019 V/1628G/2019 (PROT. 8409/2019) del 08/11/2019 V/3570G/2019 (PROT 11031/2019) del 19/11/2019 V/4004G/2019 (PROT. 11465/2019) del 21/11/2019 V/5867G/2019 (PROT 13340/2019) del 29/11/2019 V/6211G/2019 (PROT. 13908/2019) del 30/11/2019V/6529G/2019 (PROT. 14226/2019) del 02/12/2019 V/7186G/2019 (PROT. 14883/2019) del 05/12/2019 V/8937G/2019 (PROT. 16920/2019) del 13/12/2019 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si comunichi.
Velletri, lì 05/08/2025
Il giudice
AN BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice AN BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5845/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZEGA FABRIZIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PEROTTI Controparte_1 P.IVA_1 ELENA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 718/2022 Parte_1 pubblicata in data 11.03.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di accertamento e contestazione irrogati per superamento dei limiti di velocità (veicolo targato FR512VT dell'appellante), accertati mediante apparecchiatura Gatso GTC GS11, omologato con decreto del Ministero dei Trasporti in data 15.04.2011. L'appellante, in sostanza, ha contestato che l'apparecchio adoperato per la contestazione risponda ai requisiti di omologazione;
ha poi reiterato gli ulteriori motivi già proposti in primo grado. L'appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello eccependo che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione debba considerarsi omologata, stante l'uso promiscuo (ma con il medesimo iter istruttorio) dei termini approvazione e omologazione nel decreto del Ministero dei Trasporti datato 15.04.2021. Tanto premesso, il primo motivo di censura è fondato e determina l'accoglimento dell'appello. Sulla distinzione tra procedura di approvazione ed omologazione si è recentemente espressa la Suprema Corte escludendo la fondatezza della tesi sostenuta dall'ente e relativa ad una equiparazione dei termini “approvazione” e/o “omologazione”, chiarendo che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).” (cfr. Cass. n. 10505/2024; in senso conforme Cass. n. 13996/2025). Dalla documentazione acquisita non si riscontra l'esistenza del certificato di omologazione, elemento fattuale che consente di ritenere sovrapponibile la fattispecie in esame a quella scrutinata dalla Corte di cassazione, da cui è originato il seguente principio di diritto “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Quanto alle spese di lite, la Corte costituzionale, con la sentenza 77 del 2018, ha affermato che il giudice possa compensare le spese di lite anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Anche in seguito all'intervento della Corte, le ipotesi di compensazione delle spese di lite debbono ricondursi a gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate, che siano equiparabili alla fattispecie espressamente indicate con funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale, ossia l'art. 92 c.p.c. Così, all'assoluta novità della questione potranno essere assimilate le altre situazioni in incertezza oggettiva e marcate che non siano orientate dalla giurisprudenza, mentre al cd. overruling potrà essere accostato ogni mutamento del quadro di riferimento della controversia, che non sia nella disponibilità delle parti, come accade nel caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentico o di uno ius superveniens. Nel caso in esame, la novità della questione e l'assenza di un chiaro indirizzo nomofilattico sul punto, conduce il tribunale a ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in quanto il procedimento è stata instaurato in data antecedente al maturarsi dell'orientamento espresso e posto a fondamento della decisione.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara l'illegittimità dei seguenti verbali di contestazione V/946G/2019 (PROT. 7727/2019) del 05/11/2019 V/1628G/2019 (PROT. 8409/2019) del 08/11/2019 V/3570G/2019 (PROT 11031/2019) del 19/11/2019 V/4004G/2019 (PROT. 11465/2019) del 21/11/2019 V/5867G/2019 (PROT 13340/2019) del 29/11/2019 V/6211G/2019 (PROT. 13908/2019) del 30/11/2019V/6529G/2019 (PROT. 14226/2019) del 02/12/2019 V/7186G/2019 (PROT. 14883/2019) del 05/12/2019 V/8937G/2019 (PROT. 16920/2019) del 13/12/2019 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si comunichi.
Velletri, lì 05/08/2025
Il giudice
AN BA