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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 54 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
(C.F. ) in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Piermartiri per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. in proprio e quale legale CP_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso in entrambe le vesti dall'avv. Massimo Petracci per procura in calce al ricorso in opposizione in primo grado
- Appellato –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 808 pubblicata in data 20.12.2024 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale di Fermo e la violazione della normativa in materia di tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne (L.R. Marche n. 11/2003) nonché delle norme sostanziali e processuali sopra richiamate e per l'effetto annullare e dichiarare illegittima ed invalida la sentenza del Tribunale di Fermo n. 808/2024, confermando l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 12 (RG n. 25) del 22/02/2024 di Euro 2.000,00 emessa dalla in danno della Parte_1
in solido con l'amministratore sig. relativo verbale CP_2 CP_1 di accertamento n. 177/A del 02/09/2022 redatto dalla Polizia Provinciale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio“
Per gli appellati:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa IN VIA PRELIMINARE (…) Sempre IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il proposto appello della per violazione degli artt. 342, 345 e 346 cpc e per i Parte_1 motiv con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO, ogni altra contraria o diversa istanza, ragione o eccezione disattesa, respingere, in toto, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza la sentenza n. 808/2024 Parte_1 del 20.12.2024, GOT Diodato -Tribunale di Fermo, R.G. n. 522/2024 e pertanto confermarla. Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art. 91 c.p.c., con dichiarazione di antistatarietà, nonché ex art 96 comma 1 e 3 cpc. “
FATTI DI CAUSA
Pa
e in proprio hanno proposto opposizione avverso Controparte_2 CP_1
l'ordinanza-ingiunzione notificata in data 19.03.2024, con cui la provincia di pagina 2 di 6 li ha ritenuti responsabili di avere “intercettato e deviato, per circa 400 Pt_1 metri, la vena attiva” del fiume Tenna “senza essere in possesso della necessaria autorizzazione” ed ha pertanto comminato nei loro confronti, ai sensi degli artt.
14 e 29 della L.R. 11/2003, la sanzione amministrativa ivi prevista per l'importo minimo pari ad euro 2.000,00.
Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la nullità della notifica per incertezza del suo destinatario e la nullità dell'ingiunzione per difetto di sottoscrizione;
nel merito, hanno contestato che sussistano i presupposti per comminare la sanzione prevista dalla legge regionale, applicabile solo qualora vengano eseguiti lavori che mettano in secca un corso d'acqua o arrechino danno alla fauna ittica;
hanno in ogni caso contestato di aver deviato la vena attiva del fiume, il cui letto si sarebbe modificato a seguito delle precipitazioni e dell'afflusso di acqua dalla diga posta a monte;
hanno da ultimo chiesto la condanna dell'Ente al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha ribadito la regolarità della Parte_1 notifica e la validità del provvedimento comminato nei confronti della controparte;
ha altresì contestato che la vena attiva del fiume possa essersi spostata per cause diverse dai lavori in corso, tenuto conto degli accertamenti svolti a riguardo sin dalla fase procedimentale.
Con sentenza in data 20.12.2024 il Tribunale di Fermo ha accolto l'opposizione ed ha annullato l'ordinanza impugnata, non essendo stato “mai dedotto né contestato in concreto né provato (…) che abbia messo in secca il Controparte_2
Tenna o portato, con i propri lavori, un qualche nocumento alla fauna ittica, uniche condotte sanzionate dall'art. 29/2 L.R. 11/03”; ha altresì condannato la alla refusione delle spese, non ravvisando tuttavia i presupposti per la Parte_1 sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , evidenziando Parte_1 che ai sensi dell'art. 93 R.D. 523/1904 “nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi (…) senza il permesso dell'autorità amministrativa” e che l'autorizzazione rilasciata in data 22.06.2020 in favore della era ai soli fini idraulici;
Controparte_2
l'appellante contesta in ogni caso che lo spostamento del letto del Tenna dal lato pagina 3 di 6 sinistro a quello destro possa imputarsi a cause diverse dai lavori in corso lungo l'argine sinistro;
ribadisce da ultimo che qualsiasi intervento nell'alveo di un fiume
è potenzialmente idoneo a pregiudicare la fauna ittica presente.
Costituendosi nella presente fase, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del riferimento all'art. 93 R.D. 523/1904, mai contestato nella fase procedimentale o dinanzi al primo giudice;
nel merito, hanno negato di aver mai deviato il corso del fiume.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.04.2025 con l'assegnazione alle parti dei termini ivi indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) la censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 Pt_1 primo giudice non ha ravvisato nella condotta tenuta dagli incaricati della i presupposti previsti dall'art. 14 L.R. 11/2003: l'appellante Controparte_2 ribadisce invece che qualsiasi intervento nell'alveo di un fiume è astrattamente idoneo a pregiudicare la fauna ittica e per questo necessita dell'autorizzazione prevista dall'art. 93 del R.D. 523/1904 e dalla L.R.
11/2003 e non soltanto del c.d. nulla osta idraulico;
contesta in ogni caso che lo spostamento del letto del fiume possa essere stato determinato da cause diverse dai lavori in corso.
Tali motivi debbono essere accolti.
E' emerso dall'istruttoria svolta dal primo giudice (e non risulta sostanzialmente contestato) che prima dell'avvio dei lavori da parte della il fiume Tenna scorreva lungo il lato sinistro dell'alveo e che Controparte_2 invece, al loro termine, scorreva lungo il lato destro.
Tenuto conto che l'intervento consisteva nel ripristino dell'argine sinistro e dell'intera sponda sinistra del fiume, risulta ragionevole presumere che lo pagina 4 di 6 spostamento della c.d. vena attiva dal lato sinistro a quello destro sia stato provocato proprio dai citati lavori: l'istruttoria svolta non ha del resto offerto alcun elemento idoneo a ritenere che la traslazione sia stata provocata da precipitazioni di eccezionale violenza o da un anomalo funzionamento della diga posta a monte (come eccepito dall'impresa), essendo piuttosto emersi elementi di segno contrario.
Tale traslazione non può ritenersi consentita in forza del provvedimento con cui in data 22.06.2020 la regione Marche ha concesso ai sensi degli artt. 93
e ss. R.D. 523/1904 la c.d. autorizzazione idraulica richiesta dalla CP_2
tenuto conto che l'intervento autorizzato avrebbe dovuto comunque
[...] rispettare “gli attuali piani di scorrimento”; il provvedimento chiariva altresì che, “qualora sia necessario intervenire nel letto del fiume Tenna con mezzi meccanici determinando la deviazione momentanea del corso dell'acqua, il
Soggetto autorizzato ha l'obbligo di chiedere la prevista autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2003, alla competente Autorità”.
La stessa amministrazione che ha autorizzato l'intervento ai soli fini idraulici ha pertanto ritenuto che l'eventuale traslazione della c.d. vena attiva del fiume costituisse un intervento tale da porre a rischio la fauna ittica e rendesse pertanto necessaria la specifica autorizzazione prevista dall'art. 14 della L.R. 11/2003.
La sanzione amministrativa comminata dalla ai sensi dell'art. 29 Parte_1 della medesima legge risulta quindi giustificata, tenuto conto che l'intervento realizzato dalla ha determinato la deviazione del Controparte_2 corso del fiume Tenna, con il conseguente rischio per la fauna ittica, senza che sia stata ottenuta la preventiva necessaria autorizzazione.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, in conclusione,
l'opposizione proposta dev'essere rigettata, con la consequenziale conferma della sanzione comminata.
2. L'esito del giudizio, caratterizzato dalla soccombenza delle parti appellate, ne impone la condanna a rifondere le spese anticipate dalla in Parte_1
pagina 5 di 6 entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla provincia di avverso la sentenza n. 808 pubblicata in data 20.12.2024 dal Tribunale di Pt_1
Fermo,
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA l'opposizione proposta, confermando l'ordinanza-ingiunzione n.12 del
22.02.2024.
NA e la in via solidale tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.600,00 per il primo grado ed in euro 1.800,00 per compenso professionale ed euro 147,00 per esborsi per la presente fase, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 54 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
(C.F. ) in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Piermartiri per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. in proprio e quale legale CP_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso in entrambe le vesti dall'avv. Massimo Petracci per procura in calce al ricorso in opposizione in primo grado
- Appellato –
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 808 pubblicata in data 20.12.2024 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale di Fermo e la violazione della normativa in materia di tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne (L.R. Marche n. 11/2003) nonché delle norme sostanziali e processuali sopra richiamate e per l'effetto annullare e dichiarare illegittima ed invalida la sentenza del Tribunale di Fermo n. 808/2024, confermando l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 12 (RG n. 25) del 22/02/2024 di Euro 2.000,00 emessa dalla in danno della Parte_1
in solido con l'amministratore sig. relativo verbale CP_2 CP_1 di accertamento n. 177/A del 02/09/2022 redatto dalla Polizia Provinciale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio“
Per gli appellati:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa IN VIA PRELIMINARE (…) Sempre IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il proposto appello della per violazione degli artt. 342, 345 e 346 cpc e per i Parte_1 motiv con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO, ogni altra contraria o diversa istanza, ragione o eccezione disattesa, respingere, in toto, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza la sentenza n. 808/2024 Parte_1 del 20.12.2024, GOT Diodato -Tribunale di Fermo, R.G. n. 522/2024 e pertanto confermarla. Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art. 91 c.p.c., con dichiarazione di antistatarietà, nonché ex art 96 comma 1 e 3 cpc. “
FATTI DI CAUSA
Pa
e in proprio hanno proposto opposizione avverso Controparte_2 CP_1
l'ordinanza-ingiunzione notificata in data 19.03.2024, con cui la provincia di pagina 2 di 6 li ha ritenuti responsabili di avere “intercettato e deviato, per circa 400 Pt_1 metri, la vena attiva” del fiume Tenna “senza essere in possesso della necessaria autorizzazione” ed ha pertanto comminato nei loro confronti, ai sensi degli artt.
14 e 29 della L.R. 11/2003, la sanzione amministrativa ivi prevista per l'importo minimo pari ad euro 2.000,00.
Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la nullità della notifica per incertezza del suo destinatario e la nullità dell'ingiunzione per difetto di sottoscrizione;
nel merito, hanno contestato che sussistano i presupposti per comminare la sanzione prevista dalla legge regionale, applicabile solo qualora vengano eseguiti lavori che mettano in secca un corso d'acqua o arrechino danno alla fauna ittica;
hanno in ogni caso contestato di aver deviato la vena attiva del fiume, il cui letto si sarebbe modificato a seguito delle precipitazioni e dell'afflusso di acqua dalla diga posta a monte;
hanno da ultimo chiesto la condanna dell'Ente al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha ribadito la regolarità della Parte_1 notifica e la validità del provvedimento comminato nei confronti della controparte;
ha altresì contestato che la vena attiva del fiume possa essersi spostata per cause diverse dai lavori in corso, tenuto conto degli accertamenti svolti a riguardo sin dalla fase procedimentale.
Con sentenza in data 20.12.2024 il Tribunale di Fermo ha accolto l'opposizione ed ha annullato l'ordinanza impugnata, non essendo stato “mai dedotto né contestato in concreto né provato (…) che abbia messo in secca il Controparte_2
Tenna o portato, con i propri lavori, un qualche nocumento alla fauna ittica, uniche condotte sanzionate dall'art. 29/2 L.R. 11/03”; ha altresì condannato la alla refusione delle spese, non ravvisando tuttavia i presupposti per la Parte_1 sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , evidenziando Parte_1 che ai sensi dell'art. 93 R.D. 523/1904 “nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi (…) senza il permesso dell'autorità amministrativa” e che l'autorizzazione rilasciata in data 22.06.2020 in favore della era ai soli fini idraulici;
Controparte_2
l'appellante contesta in ogni caso che lo spostamento del letto del Tenna dal lato pagina 3 di 6 sinistro a quello destro possa imputarsi a cause diverse dai lavori in corso lungo l'argine sinistro;
ribadisce da ultimo che qualsiasi intervento nell'alveo di un fiume
è potenzialmente idoneo a pregiudicare la fauna ittica presente.
Costituendosi nella presente fase, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del riferimento all'art. 93 R.D. 523/1904, mai contestato nella fase procedimentale o dinanzi al primo giudice;
nel merito, hanno negato di aver mai deviato il corso del fiume.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.04.2025 con l'assegnazione alle parti dei termini ivi indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) la censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 Pt_1 primo giudice non ha ravvisato nella condotta tenuta dagli incaricati della i presupposti previsti dall'art. 14 L.R. 11/2003: l'appellante Controparte_2 ribadisce invece che qualsiasi intervento nell'alveo di un fiume è astrattamente idoneo a pregiudicare la fauna ittica e per questo necessita dell'autorizzazione prevista dall'art. 93 del R.D. 523/1904 e dalla L.R.
11/2003 e non soltanto del c.d. nulla osta idraulico;
contesta in ogni caso che lo spostamento del letto del fiume possa essere stato determinato da cause diverse dai lavori in corso.
Tali motivi debbono essere accolti.
E' emerso dall'istruttoria svolta dal primo giudice (e non risulta sostanzialmente contestato) che prima dell'avvio dei lavori da parte della il fiume Tenna scorreva lungo il lato sinistro dell'alveo e che Controparte_2 invece, al loro termine, scorreva lungo il lato destro.
Tenuto conto che l'intervento consisteva nel ripristino dell'argine sinistro e dell'intera sponda sinistra del fiume, risulta ragionevole presumere che lo pagina 4 di 6 spostamento della c.d. vena attiva dal lato sinistro a quello destro sia stato provocato proprio dai citati lavori: l'istruttoria svolta non ha del resto offerto alcun elemento idoneo a ritenere che la traslazione sia stata provocata da precipitazioni di eccezionale violenza o da un anomalo funzionamento della diga posta a monte (come eccepito dall'impresa), essendo piuttosto emersi elementi di segno contrario.
Tale traslazione non può ritenersi consentita in forza del provvedimento con cui in data 22.06.2020 la regione Marche ha concesso ai sensi degli artt. 93
e ss. R.D. 523/1904 la c.d. autorizzazione idraulica richiesta dalla CP_2
tenuto conto che l'intervento autorizzato avrebbe dovuto comunque
[...] rispettare “gli attuali piani di scorrimento”; il provvedimento chiariva altresì che, “qualora sia necessario intervenire nel letto del fiume Tenna con mezzi meccanici determinando la deviazione momentanea del corso dell'acqua, il
Soggetto autorizzato ha l'obbligo di chiedere la prevista autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2003, alla competente Autorità”.
La stessa amministrazione che ha autorizzato l'intervento ai soli fini idraulici ha pertanto ritenuto che l'eventuale traslazione della c.d. vena attiva del fiume costituisse un intervento tale da porre a rischio la fauna ittica e rendesse pertanto necessaria la specifica autorizzazione prevista dall'art. 14 della L.R. 11/2003.
La sanzione amministrativa comminata dalla ai sensi dell'art. 29 Parte_1 della medesima legge risulta quindi giustificata, tenuto conto che l'intervento realizzato dalla ha determinato la deviazione del Controparte_2 corso del fiume Tenna, con il conseguente rischio per la fauna ittica, senza che sia stata ottenuta la preventiva necessaria autorizzazione.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, in conclusione,
l'opposizione proposta dev'essere rigettata, con la consequenziale conferma della sanzione comminata.
2. L'esito del giudizio, caratterizzato dalla soccombenza delle parti appellate, ne impone la condanna a rifondere le spese anticipate dalla in Parte_1
pagina 5 di 6 entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla provincia di avverso la sentenza n. 808 pubblicata in data 20.12.2024 dal Tribunale di Pt_1
Fermo,
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA l'opposizione proposta, confermando l'ordinanza-ingiunzione n.12 del
22.02.2024.
NA e la in via solidale tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.600,00 per il primo grado ed in euro 1.800,00 per compenso professionale ed euro 147,00 per esborsi per la presente fase, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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