Sentenza 25 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/03/2021, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00386/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla -OMISSIS- sull’istanza di riesame e di revoca, in sede di autotutela amministrativa, del -OMISSIS-/-OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS-ha vietato al Sig. -OMISSIS- di continuare a detenere armi e munizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773, istanza formulata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata il 4 settembre 2020, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha comunicato, in data -OMISSIS-, l’adozione del provvedimento reiettivo dell’istanza di riesame di cui in epigrafe;
Considerato che il ricorso va dichiarato improcedibile, risultando dagli atti che l’Amministrazione intimata ha provveduto sull’istanza dell’interessato, rigettandola espressamente, con provvedimento adottato successivamente alla proposizione del ricorso;
Considerato che, come già precisato da questo Tribunale (vd. Sez. III, n. 873 del 2017), “ costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui l’adozione di un qualsivoglia provvedimento espresso (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all’istanza dell’interessato, fa venire meno i presupposti per la condanna dell'amministrazione a provvedere sull’istanza: ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale ”.
Ritenuto, in particolare, che l'adozione da parte dell’Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato, interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento, benché di rigetto dell’istanza, intervenga nel corso del giudizio (vd. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2237; Sez. IV, n. 3256 del 2002; Sez. V, n. 2465 del 2013);
Ritenuto che il gravame deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che, nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, può essere apprezzata l’originaria fondatezza del ricorso, avendo l’Amministrazione concluso il procedimento solo dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 2, L. n. 241 del 1990 e comunque dopo l’introduzione del giudizio;
Ritenuto che, sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nell’importo di € 500,00 per compensi, oltre al contributo unificato (€ 300,00) e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.