TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 551
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Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
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Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi

    La doglianza è infondata in quanto l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto è inidonea a giustificare l'annullamento del provvedimento finale quando il contenuto di quest'ultimo si presenta sostanzialmente vincolato, come nel caso di specie, in cui mancava il requisito della legittima esistenza della gestione autonoma.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della delibera di esclusione dalla gestione autonoma

    Non sussiste il dedotto difetto di motivazione, atteso che la delibera impugnata rinvia esplicitamente alla relazione tecnica istruttoria, la quale espone le ragioni del diniego, configurando una motivazione per relationem, legittima per consolidata giurisprudenza.

  • Rigettato
    Insussistenza della ragione fondante il diniego (livello di perdite in rete)

    Le censure volte a contestare le valutazioni svolte in ordine all'insussistenza dei requisiti di efficienza non possono essere accolte. Il dato relativo alle perdite idriche (69%) è idoneo ad escludere la condizione dell'utilizzo efficiente della risorsa. Inoltre, le stringenti condizioni di salvaguardia devono sussistere al momento della valutazione, con conseguente irrilevanza dei dati successivi agli interventi effettuati dopo il 2022.

  • Rigettato
    Lacunosità dell’istruttoria e assenza di valutazione comparativa con la gestione unitaria

    Non sussiste la dedotta incompletezza dell’istruttoria poiché l’E.I.C. si è limitato a richiamare la possibilità di ulteriori verifiche. È inconferente la favorevole conclusione dell’istruttoria per altri Comuni. Nessuna prova doveva essere fornita dall’E.I.C. in ordine alla possibilità di raggiungere con la gestione unitaria un risultato più efficiente, poiché era onere del ricorrente dimostrare che il servizio reso era migliore di quello ottenibile con la gestione unica.

  • Rigettato
    Illegittimità della convocazione della conferenza di servizi in presenza dei presupposti per la gestione autonoma

    La censura deve essere respinta stante l'acclarata legittimità dell'esclusione del UN dal regime derogatorio di cui all'art. 147, comma 2 bis, lett. b) d.lgs. 152/2006.

  • Rigettato
    Illegittimità del subentro della società IN s.p.a. nella gestione del S.I.I.

    La censura deve essere respinta stante l'acclarata legittimità dell'esclusione del UN dal regime derogatorio di cui all'art. 147, comma 2 bis, lett. b) d.lgs. 152/2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 551
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 551
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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