Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
-SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1151/2018 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Barbera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
contro
nato a [...] il [...], c.f. elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente ha esposto di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 12.8.2000, trascritto all'Ufficio CP_1
dello Stato Civile del Comune di Montagnareale, atto n. 1, p. I, anno 2000 e che dall'unione erano nati i figli in data 7.1.1999, Persona_1 Per_2
1
in data 18.3.2009.
L'attrice, affermando che il coniuge con la sua condotta violenta e contraria ai doveri coniugali aveva reso intollerabile la convivenza, ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito, l'affidamento dei figli secondo quanto già disposto nel provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Messina, depositato in data 16.3.2017, la corresponsione a carico del convenuto dell'assegno di mantenimento in favore della prole.
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli atti difensivi.
Con memoria integrativa depositata in atti ha chiesto, a parziale Parte_1
modifica di quanto indicato nel ricorso introduttivo, l'affidamento esclusivo dei figli minori con esclusione del diritto visita del padre, la corresponsione a carico di controparte dell'assegno di mantenimento nella misura mensile di € 500,00 in favore dei figli minori, oltre il versamento di un assegno per il suo mantenimento e il risarcimento del danno.
costituitosi in giudizio, ha contestato quanto affermato dalla CP_1
controparte ed ha chiesto in via riconvenzionale la pronuncia di separazione giudiziale con addebito a carico della moglie, l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali, il rigetto della domanda di mantenimento per le ragioni meglio spiegate in atti.
All'udienza del 15.2.2023, il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione, emessa la sentenza sul vincolo il fascicolo è stato rinviato all'udienza istruttoria.
Nelle more del giudizio il procuratore di parte convenuta ha affermato e documentato il decesso di . CP_1
Orbene, osserva il Collegio che stante il decesso del coniuge avvenuto nelle more del giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il
2 giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce” (Cass. n. 4092/18).
Nulla sulle spese stante la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1151/2018 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla sulle spese
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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