Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09299/2025REG.PROV.COLL.
N. 02891/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Achille Morcavallo, in Roma, via Arno, n.6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. VA PA e udito per la parte appellante l’avvocato Oreste Morcavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. -OMISSIS-/2025 che ha rigettato l’originario ricorso (integrato da motivi aggiunti) proposto dallo stesso signor -OMISSIS-per ottenere l’annullamento:
(i) del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato DAGEP prot. n. -OMISSIS-del 9.5.2024, notificato il 9.05.2024, con cui il ricorrente veniva escluso dal concorso pubblico, per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.650 unità, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 7.07.2023;
(ii) della determina di approvazione della graduatoria finale di merito del 10.05.2024, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente;
(iii) della graduatoria finale di merito, nella parte di interesse;
(iv) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il signor -OMISSIS-ha partecipato al concorso pubblico, per esami, a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani, indetto con decreto del Capo della Polizia del 7 luglio 2023, dal quale, a valle del superamento di tutte le prove, è stato escluso, con decreto del 9 maggio 2024, n. 14197, per il difetto delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avendo l’Amministrazione procedente accertato sia un pregresso procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art.483 c.p., commesso a Crotone il 29 agosto e il 25 ottobre 2017, del quale il pubblico ministero ha ritenuto di poter richiedere l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. ma non « per infondatezza della notizia di reato…o perché il reato è estinto ovvero perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di reato consumato per il quale non ricorrono cause di non punibilità », sia « frequentazioni protratte dall’anno 2016 all’anno 2022 con soggetti deferiti all’autorità giudiziaria, sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione e gravati da precedenti di polizia », anche per reati gravi, quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi, maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, truffa, danneggiamento, ricettazione e percosse, nonché comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
- la decisione dell’Amministrazione non sarebbe fondata su elementi concreti e non rispetterebbe i principi di ragionevolezza e logicità, considerati irrinunciabili dalla giurisprudenza amministrativa formatasi sull’art. 26 della l.1 febbraio 1989, n. 53, richiamato dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001, non valorizzando né l’intervenuta archiviazione del procedimento penale, motivata con la particolare tenuità del fatto e disposta senza che sia mai stata accertata in sede dibattimentale alcuna sua responsabilità, con conseguente violazione dell’art. 27 della Costituzione, né che il sig. -OMISSIS-avesse presentato querela contro altro soggetto, al quale era imputabile l’utilizzo indebito del proprio documento di identità per raggirare terzi con l’ e-commerce alla base delle indagini, bensì esclusivamente « alcune espressioni utilizzate nella richiesta di archiviazione del 2018 in senso evidentemente favorevole al ricorrente ma estrapolandole dal contesto ed attribuendo loro un significato negativo », così introducendo « una sorta di automatismo tra la richiesta di archiviazione e la carenza delle qualità di condotta », e glissando sulla sua reale incompatibilità con il ruolo di allievo agente della Polizia di Stato;
- il richiamo alle presunte frequentazioni con soggetti controindicati non sarebbe assistito da una puntuale valutazione istruttoria né dell’effettiva incidenza di tali sporadici episodi sulla sua affidabilità né del difficile contesto territoriale nel quale ha vissuto, generando « possibili frizioni con il principio di personalità della responsabilità penale » ed assumendo ingiustificatamente una posizione preponderante nell’ordito motivazionale del provvedimento di esclusione, senza i necessari approfondimenti sul percorso scolastico, l’attività di volontariato svolta e l’assenza di condotte penalmente rilevanti;
- il provvedimento sarebbe, più in generale, affetto da violazione dei principi di proporzionalità, prevenzione e precauzione, perché ignorerebbe « gli sforzi fatti dal ricorrente, per intraprendere un percorso di vita improntato al rispetto della legalità ».
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’Interno eccependo l’infondatezza delle censure.
5. Con sentenza n. -OMISSIS-/2025 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso.
5.1 Il primo giudice ha preliminarmente richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in ordine al principio in applicazione del quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso in esame (i.e. il possesso di determinate qualità morali e di condotta) e allo standard probatorio necessario perché possa dirsi accertata la carenza del requisito (chiarendo che è possibile, ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità del candidato, che l’Amministrazione si determini sulla base del canone del « più probabile che non » piuttosto che su quello dell’« oltre ogni ragionevole dubbio » di matrice penalistica).
Calando tali orientamenti nel caso in esame, il Tar non ha rinvenuto nel processo decisionale che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato alcuna delle anomalie e incoerenze denunciate dal ricorrente.
5.2 Sotto un primo profilo il Tar ha affermato che il quadro indiziario assunto dall’Amministrazione milita effettivamente a favore di una probabile vicinanza del signor -OMISSIS-a persone di dubbia integrità, che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nel quale lamenta che l’Amministrazione sarebbe venuta meno al dovere di valutare « elementi di fatto concreti e puntuali che devono essere riferibili alla persona del candidato ed idonei, ragionevolmente, a supportare una prognosi inferenziale negativa sulle sue qualità morali », costituisce invero un elemento identitario della persona, potendosi trarre, dalle frequentazioni dalla stessa intrattenute, indicazioni sufficientemente attendibili sulle sue inclinazioni e sul suo grado di adesione ai valori dell’ordinamento statuale.
5.2.1 In particolare il primo giudice ha sostenuto che:
- non può essere negato che il ricorrente è stato fermato tre volte, in un periodo che va dal 2016 al 2022, con soggetti deferiti, nel tempo, all’autorità giudiziaria per reati anche gravi, in diversi casi in data antecedente rispetto ai controlli di polizia, apparendo così poco plausibile che non fosse a conoscenza degli illeciti agli stessi addebitati;
- anche se le denunce non sono poi sfociate in sentenze di condanna, ciò non garantisce l’assoluta estraneità delle persone coinvolte agli episodi disdicevoli contestati, perché le ragioni processuali ovvero l’insufficienza del quadro probatorio ostative all’accertamento della loro responsabilità penale non escludono, tuttavia, il compimento degli atti, sintomatici di pericolosità sociale, indicati nei rapporti di polizia, che dovrebbero generare nell’aspirante agente della Polizia di Stato disappunto e avversione, inducendolo a ricercare altro tipo di compagnia;
- l’esistenza di tre diversi momenti di contiguità con pregiudicati, accertati a intervalli regolari nell’arco di sei anni, appare statisticamente significativa, in quanto indica una verosimile abitualità o predisposizione alla frequentazione di tali soggetti, insinuando ulteriori sospetti sull’affidabilità del ricorrente;
- la stessa vicenda per la quale il signor -OMISSIS-è stato indagato, a causa dell’utilizzo delle sue generalità da parte di un soggetto al quale aveva fornito il proprio documento di riconoscimento, dimostra, se non la sua responsabilità penale, quantomeno una scarsa attenzione nella selezione delle proprie compagnie e un’affinità con persone inclini a delinquere, che rivela ancora una volta un’ambiguità della condotta incompatibile con la solidità dei principi a difesa delle istituzioni richiesta ad un appartenente alla Polizia di Stato;
- gli indizi raccolti dall’Amministrazione giustificano, pertanto, la «diffidenza» verso il ricorrente, senza che il contesto territoriale, da lui invocato come fattore che implica necessariamente il contatto con soggetti deviati, possa diventare senz’altro una scriminante, postulandosi, diversamente, l’annichilimento della libertà di autodeterminazione della persona.
5.3 Il Tar ha quindi ritenuto insussistente il dedotto vizio di eccesso di potere, ponendosi il provvedimento impugnato come coerente attuazione del potere attribuito all’Amministrazione dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001. In particolare il primo giudice ha affermato che:
- l’Amministrazione si è determinata nel senso di escludere il signor -OMISSIS-dal concorso all’esito di una non arbitraria né illogica operazione di sussunzione della fattispecie concreta al suo esame nell’ambito di applicazione della disposizione, tesa precipuamente a prevenire l’arruolamento di soggetti che non diano affidamento di un esercizio imparziale delle peculiari funzioni dei corpi di polizia;
- il fatto, poi, che la scelta sia opinabile non significa, solo per questo, che sia illegittima, essendo del tutto fisiologico che l’Amministrazione, all’esito di valutazioni di opportunità rientranti nel merito amministrativo, dia priorità all’interesse pubblico al reclutamento di personale dalla condotta incensurabile rispetto a quello privato all’ottenimento dell’impiego pubblico, in ciò consistendo, a ben vedere, l’essenza stessa della discrezionalità;
- al cospetto di decisioni correttamente assunte in conformità alla ratio e ai limiti desumibili dalla norma attributiva del potere, il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio giudizio sulla corretta collocazione del punto di equilibrio tra gli opposti interessi in gioco a quello legittimamente espresso dalla Pubblica Amministrazione, ingerendosi altrimenti nel merito del provvedimento al di fuori dei casi previsti dall’art. 134 c.p.a.
5.4 Infine il Tar ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza né sul piano dell’accertamento dei «presupposti di fatto», in seno al quale sono possibili processi inferenziali di natura probabilistica e conclusioni accettabili sul piano logico possono essere fondate anche su presunzioni, né in quello del bilanciamento degli interessi, avendo l’Amministrazione fatto, nell’esercizio delle prerogative intestatele dalla legge, evidente applicazione del principio di precauzione, all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità del ricorrente conforme, ancora una volta, alla regola del «più probabile che non», coerentemente con la natura del procedimento avviato.
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. -OMISSIS-/2025 ha proposto appello il signor -OMISSIS-per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 1681/2025 la Sezione: i) ha accolto l’istanza cautelare proposta da parte appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.; (ii) ha fissato, per la trattazione del merito del ricorso in appello, l’udienza pubblica del 20 novembre 2025; (iii) ha disposto la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.
9. Parte appellante ha prodotto una attestazione del Ministero Interno di adempimento ordinanza n. 1681/2025, con cui la Sezione ha ordinato la notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
10. All’udienza del 20 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in procedendo e/o iudicando – Travisamento dei presupposti di fatto e diritto – Illogicità - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, 3, comma 1, lett. e) del bando, 26 della l. n. 53/1989, 2, comma 4, del d.lgs. n. 160/2006 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e/o eccesso di potere per irragionevolezza, incongruità, erroneità, apoditticità della motivazione. violazione art. 55 comma 10 c.p.a. ».
Parte appellante sostiene che:
- il Tar enfatizza le presunte frequentazioni, correlando alle stesse la probabile vicinanza dell’appellante a persone di dubbia integrità, senza valutare che il provvedimento espulsivo non si basa su frequentazioni e rapporti reiterati ma su soli n. 3 controlli, eseguiti il 13.4.2022, il 24.06.2019 ed il 26.04.2016, con soggetti che “risultano essere stati denunciati in date successive a quelle del controllo di polizia”, per come riportato, nella relazione della Questura di Crotone – Divisione DIGOS prodotta dall’Amministrazione: soli tre episodi, nell’arco di più anni, rispetto ai quali la stessa Autorità procedente precisa che i soggetti interessati non erano neanche stati deferiti e dunque non potevano essere considerati “poco raccomandabili”;
- il Tar si limita ad argomentare sulla mancanza di affidabilità dell’appellante, dando rilievo alle denunce, però non sfociate in sentenze di condanna, per ciò prive di conseguenze sul piano processuale e sfornite di valore probatorio;
- di conseguenza l’appellante non poteva essere considerato in “rapporti” con gli stessi, né potevano valere quali elementi indiziari tali da far desumere la probabile vicinanza a persone di dubbia integrità;
- il Consiglio di Stato afferma che la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali;
- nel nostro caso è evidente che n. 3 controlli di polizia non potevano giustificare il provvedimento espulsivo, essendo palese l’irragionevolezza ed il travisamento degli atti da parte dell’Amministrazione, così da poter essere sindacabili in sede giudiziale.
1.1 Sotto altro profilo parte appellante sostiene che:
- in primo grado, l’Amministrazione produceva nota del 2 marzo 2024 della Legione Carabinieri Calabria – Comando Provinciale di Crotone – Reparto Operativo, con cui, in esito a quanto richiesto dalla Questura di Crotone, “si rappresenta che, sul conto dell’aspirante in esame e dei suoi congiunti, agli atti di questo Comando, non risultano essere emerse delle controindicazioni”: risulta dunque dimostrata l’assenza di elementi ostativi a carico dell’appellante;
- la sentenza gravata non valuta assolutamente tali elementi provenienti dalla stessa Amministrazione statale, tali da comprovare le qualità morali e la buona condotta dell’appellante;
- in ogni caso non si potrebbe addivenire ad un giudizio negativo sull’appellante, in ragione della mera circostanza che risultino asserite frequentazioni con soggetti controindicati; questi ultimi elementi, difatti, sono inidonei a supportare, da soli, il giudizio di inidoneità, pena un’inammissibile discriminazione dei candidati in ragione del contesto familiare, sociale e geografico di provenienza, e possibili frizioni con il principio di personalità della responsabilità penale;
- del resto la sentenza enfatizza i 3 controlli effettuati dalla polizia, senza valutare l’età dell’appellante all’epoca dei fatti appena diciottenne, la possibilità per lo stesso di non conoscere i precedenti dei propri interlocutori, atteso che si trattava di soli n. 3 controlli nell’arco di sei anni;
- il Tar avrebbe dovuto valutare il provvedimento espulsivo, tenendo conto che il requisito della condotta incensurabile deve fondarsi su elementi fattuali concreti e puntuali che devono essere riferibili alla persona del candidato ed idonei, ragionevolmente, a supportare una prognosi inferenziale negativa sulle sue qualità morali, della cui valutazione l’Amministrazione deve dare conto nel provvedimento;
- quanto al caso di specie, è pacifico che l’appellante: (i) abbia completato con successo il percorso di studi prescelto diplomandosi con buoni voti presso l’Istituto Tecnico; (ii) sia incensurato; (iii) abbia svolto attività di volontariato presso una cooperativa onlus negli anni 2018 e 2019; (iv) viva con la famiglia; (v) abbia superato le prove del concorso, finalizzate ad accertarne l’idoneità alle funzioni di Allievo agente della Polizia di Stato, con punteggio tale da poter essere collocato tra i vincitori;
- la giurisprudenza ha affermato che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, ma si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante (o comunque relativi a rapporti che si riverberano sulla sua persona), tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole e l'esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso;
- di tanto il Tar non tiene assolutamente conto valutando sufficienti 3 controlli di polizia, con soggetti ritenuti dalla stessa Amministrazione, privi di precedenti, all’epoca dei fatti, ed in contrasto con la determinazione dello stesso Comando Regionale della Calabria che rilevava l’assenza di controindicazioni in capo all’appellante ed alla sua famiglia.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Conviene preliminarmente ricordare che l’esclusione dal concorso è stata decisa perché il candidato non risultava in possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Detta norma così recita: « Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni ».
A propria volta, l’articolo 26 della legge n. 53/1989 così recita: « Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ».
2.2 La giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha elaborato in maniera chiara e univoca i paradigmi interpretativi delle norme citate. Conviene richiamarli brevemente:
- per l'ingresso nelle Forze di Polizia, il requisito della condotta incensurabile, previsto dall'art. 26 della l. 1° febbraio 1989, n. 53, è finalizzato a selezionare candidati che, per qualità morali e personali, appaiano idonei in termini prognostici e probabilistici a garantire la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere. Tale valutazione attribuisce all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità, limitato alla verifica della non arbitrarietà della determinazione assunta sul punto (Cons. Stato, Sez. II, 08/08/2025, n. 6993);
- anche un consumo isolato ed episodico di sostanze stupefacenti può ragionevolmente essere considerato inconciliabile con l'habitus comportamentale, che deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, anche sulla base del rilievo che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta un previo contatto col mondo della criminalità, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere (Cons. Stato, Sez. II, 04/04/2023, n. 3445);
- in materia di concorsi pubblici, al fine della tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali (Cons. Stato, Sez. II, 17/01/2023, n. 605);
- il requisito che prescrive il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall' art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego) e che deve essere conservato fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza, rappresenta una fattispecie di chiusura nella quale far rientrare tutti quei comportamenti che, pur potendo non dar luogo a procedimenti penali suscettibili poi di concludersi con una sentenza di condanna, sono potenzialmente o effettivamente controindicati ai fini dell'arruolamento nelle Forze di Polizia (Cons. Stato, sez. IV, 30/10/2018, n. 6165).
2.3 Parte appellante fa leva sui seguenti elementi: (i) l’esclusione dal concorso è stata emessa sulla base di soli 3 controlli di polizia (circostanza che renderebbe il provvedimento illogico e pertanto sindacabile dal giudice); (ii) la mancata valutazione di una nota della Legione Carabinieri Calabria favorevole al candidato; (iii) la mancata valutazione della giovane età dell’appellante al momento dell’effettuazione dei controlli sopra ricordati; (iv) la mancata valutazione delle doti positive dell’appellante (come, ad esempio, il completamento degli studi).
Siffatti elementi non sono idonei a mettere in dubbio l’applicazione, nel caso di specie, dei principi ermeneutici prima ricordati.
2.3.1 L’atto impugnato così motiva il provvedimento di esclusione dal concorso:
« CONSIDERATO che il Signor -OMISSIS-, da accertamenti volti a verificare il possesso dei citati requisiti di partecipazione, è risultato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 483, commesso a Crotone in data 29 agosto 2017 e in data 25 ottobre 2017, per il quale il pubblico ministero, nella richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c.p. ha ritenuto "di non dovere richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato (neanche ai sensi dell'art. 125 disp. att c.p.p.) o perché il reato è estinto ovvero perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di reato consumato per il quale non ricorrono cause di non punibilità";
CONSIDERATO altresì, che in detto procedimento il -OMISSIS-ha rilasciato dichiarazioni di natura autoaccusatoria;
(omissis)
CONSIDERATO inoltre, che sono emerse, da parte del candidato in argomento, frequentazioni protratte dall'anno 2016 all'anno 2022 con soggetti deferiti all'autorità giudiziaria, sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione e gravati da precedenti di polizia, tra l'altro, per: guida sotto l'influenza dell'alcool, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi e oggetti atti ad offendere (nella specie un coltello serramanico della lunghezza complessiva di cm 17,5, con lama lunga cm 8), maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, guida senza patente o con patente mai conseguita, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, ricettazione e furto aggravato, percosse, invasione di terreni, danneggiamento e truffa ».
Il provvedimento, quindi, chiaramente richiama i motivi di fatto preordinati all’esclusione dal concorso, ossia:
- la sottoposizione a procedimento penale che, seppur in assenza di condanna a carico del signor -OMISSIS-, riferisce di un « reato consumato per il quale non ricorrono cause di non punibilità »;
- l’assenza del requisito dell’irreprensibile condotta, riconducibile alle documentate frequentazioni (prolungatesi del 2016 al 2022) dello stesso signor -OMISSIS-con soggetti già gravati da precedenti di polizia.
Sotto il primo profilo, la circostanza che non sia stata pronunciata una sentenza di condanna non esclude l’esistenza del fatto (come detto è stata chiesta l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto ma non è stata esclusa l’astratta punibilità). E l’Amministrazione aveva il dovere di non ignorare l’esistenza di quel fatto che certo non si coniuga con la funzione che un poliziotto viene chiamato a svolgere.
E, per quel che attiene il secondo profilo, la frequentazione con persone sottoposte a misure cautelari e/o di prevenzione e gravati da precedenti di polizia comporta un contatto col mondo della criminalità, e dunque una contiguità (per ipotesi anche occasionale, ma nella specie protrattasi per anni) proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Polizia ha il compito specifico di contrastare e reprimere.
2.3.2 Rispetto agli argomenti esposti da parte appellante si può pertanto affermare:
- non è vero che l’esclusione è stata disposta solo sulla base di tre controlli di polizia: l’esclusione è stata disposta anche per i fatti, accertati, posti alla base del provvedimento pronunciato in sede penale;
- in ogni caso, il comportamento emerso in occasione dei 3 controlli di polizia (frequentazione con persone contigue al mondo della malavita) è di per se idoneo a dimostrare il mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- non rileva l’asserita mancata valutazione di una nota della Legione Carabinieri Calabria favorevole al candidato: gli elementi richiamati sono da soli idonei a giustificare il provvedimento di esclusione e non vengono certo vanificati da una singola dichiarazione;
- del pari non rilevano le doti positive dell’appellante: anche in questo caso esse non sono idonee e rendere insignificanti i fatti gravi addebitabili allo stesso appellante sotto il profilo della idoneità a far parte della Polizia.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando e/o procedendo - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 comma 6 d.lgs. n. 165/2001- dell’art. 3, comma 1, lett. e) del bando - dell'art. 26 l. n. 53/1989 e dell'art. 2, comma 4 d. lgs. n. 160/2006. Violazione dell’art. 27 Costituzione - Eccesso di potere per erronea, illogica ed incongrua valutazione della situazione di fatto, errore e/o carenza dei presupposti, travisamento, sviamento, difetto di motivazione ».
Parte appellante sostiene che:
- secondo il Tar la vicenda per cui l’appellante era stato indagato dimostrerebbe la scarsa attenzione nella selezione delle proprie compagnie, rivelando una condotta incompatibile con l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
- tuttavia l’art. 35, comma 6 TUPI (richiamato dal Ministero a base del provvedimento gravato) rimanda ai requisiti riguardanti l’accesso alla Magistratura ordinaria, per cui occorre seguire la giurisprudenza che ne ha specificato i criteri di applicazione alle forze militari;
- consolidata giurisprudenza ha affermato che: a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, ma si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante (o comunque relativi a rapporti che si riverberano sulla sua persona), tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole; b) l'esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso; c) a fronte della discrezionalità come sopra riconosciuta all'Amministrazione, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisca a quella ad essa legittimamente spettante, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta;
- ma il Tar non ha fatto buon governo dei richiamati principi giurisprudenziali, in quanto il procedimento penale risulta archiviato, basandosi il provvedimento impugnato soltanto su alcune espressioni utilizzate nella richiesta di archiviazione del 2018 in senso evidentemente favorevole all’appellante ma estrapolandole dal contesto ed attribuendo loro un significato negativo. Infatti richiama solo alcune parti della motivazione, senza considerare il contesto, l’esito del giudizio e gli atti di indagine.
- da ciò non si comprende come il Tar possa dare valore a detto elemento e ritenere legittimo il provvedimento espulsivo, preclusivo per l’assunzione, atteso che l’appellante, in base al punteggio ottenuto, risultava tra i vincitori del concorso;
- leggendo la richiesta di archiviazione si evince, in effetti, che: il reato non era assolutamente grave, né tantomeno intenso il dolo; l’offesa era di particolare esiguità; il comportamento dell’indagato non risulta abituale;
- nella richiesta di archiviazione si legge anche che essa si basa anche sulla “incensuratezza, la giovane età, le dichiarazioni di natura autoaccusatoria ed il contegno collaborativo offerto dall’indagato”;
- le dichiarazioni autoaccusatorie vengono lette quale indice di volontà collaborativa da parte di un soggetto di giovane età ed incensurato;
- il Tar non valuta che è solo l’Amministrazione ad attribuire a tale espressione una valenza negativa, discostandosi dalle valutazioni del P.M. che proprio su tali dati ha chiesto disporsi l’archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto;
- inoltre le dichiarazioni eteroaccusatorie comportavano la sottoposizione a procedimento penale del soggetto denunciato dall’appellante;
- detti elementi dimostravano, unitamente all’esito del giudizio di archiviazione, la particolare tenuità del fatto e il carattere isolato dell’episodio, dunque, l’assenza di elementi preclusivi per le funzioni di Allievo Agente della Polizia;
- si evince pure dagli atti di indagine che l’appellante, all’epoca, appena diciottenne, veniva indagato per reato di falso, nonostante lo stesso avesse querelato un terzo soggetto, per la medesima vicenda e quest’ultimo, a seguito della denuncia presentata, veniva sottoposto a procedimento penale (tanto è evidente da una mera lettura della denuncia presentata dall’appellante che metteva in risalto come egli aveva subito una vera e propria truffa ai suoi danni);
- risultano, quindi, completamente smentite le tesi dei giudici di primo grado secondo cui l’appellante non sarebbe affidabile;
- risulta dunque palese come tale elemento non poteva risultare idoneo a giustificare l’adottato provvedimento espulsivo, dopo il superamento di tutte le prove del concorso e il conseguimento di punteggio tale da poter essere collocato in graduatoria, in posizione di vincitore;
- tanto ove si consideri che il procedimento penale, conclusosi con l’archiviazione, costituiva un episodio isolato e risaliva al 2018, epoca in cui l’appellante aveva appena compiuto diciotto anni e quindi certamente la giovane età ha influito in modo determinante;
- ed infatti, da allora a tutt’oggi, l’appellante risulta incensurato, come risulta dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale (allegati in primo grado), per cui la sentenza gravata risulta censurabile anche sotto tale profilo;
- la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la p.a. deve basarsi su elementi concreti, tali da precludere all’attualità un giudizio favorevole sulla persona, tenendo conto dei compiti e delle funzioni da svolgere, indicandone le ragioni ostative;
- detti principi sono stati applicati anche nel caso di condanna penale (qui non sussistente), potendo essere causa di esclusione da concorso pubblico solo se la Pubblica Amministrazione valuti il reato incompatibile con le funzioni da svolgere e ne indichi le ragioni;
- nel nostro caso il Tar non considera la palese incongruità delle motivazioni del provvedimento, con il quale l’Amministrazione si limita a richiamare la richiesta di archiviazione ed a disporre l’esclusione senza alcuna valutazione del presunto reato, delle ragioni di incompatibilità con il ruolo di Allievo Agente e senza tener conto della posizione dell’appellante, incensurato, il quale aveva superato tutte le prove concorsuali, conseguendo un punteggio tale da poter essere collocato tra i vincitori;
- il provvedimento introduce dunque una sorta di automatismo tra la richiesta di archiviazione e la carenza delle qualità di condotta, così risultando illegittima l’esclusione ed erronea la sentenza gravata;
- occorre infatti notare che il reato non è mai stato accertato in capo al signor -OMISSIS-, in quanto non si è neppure mai aperto il dibattimento; ciò perché in via meramente astratta il PM ha ritenuto che i fatti per i quali l’appellante era indagato non avrebbero che potuto comportare l’applicazione dell’art. 131- bis, comma 1, c.p.;
- ad opinare diversamente, attribuendo un’accezione negativa alla richiesta di archiviazione, dovrebbe giungersi all’estrema conseguenza di ritenere l’archiviazione un provvedimento lesivo per l’indagato, non ammesso a provare in giudizio la propria estraneità al reato: essa quindi non può costituire ragione sufficiente a fondare l’esclusione per mancanza di requisiti morali;
- diversamente si giungerebbe alla violazione dell’art. 27 Cost., in quanto l’appellante, pur non essendo mai stato sottoposto a giudizio penale, su richiesta dello stesso PM, sarebbe oggi costretto a scontare le conseguenze di una condotta mai accertata con sentenza e per la quale opera il principio di presunzione di non colpevolezza.
4. Il motivo è infondato.
In sintesi, parte appellante fa leva sui seguenti elementi: (i) non è stato considerato che il procedimento penale non si è concluso con una sentenza di condanna; (ii) il reato non era grave; (iii) la PA si è discostata dalle valutazioni del P.M. (iv) il fatto era tenue; (v) si trattava di un episodio isolato e risaliva al 2018, epoca in cui l’appellante aveva appena compiuto diciotto anni; (vi) il provvedimento introduce una sorta di automatismo tra la richiesta di archiviazione e la carenza delle qualità di condotta.
Si tratta di argomenti non condivisibili:
- come detto, esito del procedimento penale ed esclusione dal concorso sono cose distinte. Il procedimento penale ha accertato dei fatti che sono stati autonomamente valutati dall’Amministrazione alla luce non già del codice di procedura penale bensì alla luce dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- l’asserita non gravità del reato non significa che la condotta possa essere rilevante ai fini dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- la P.A. non aveva l’obbligo di uniformarsi al parere del P.M.; al contrario aveva l’obbligo di valutare autonomamente il fatto;
- la tenuità del fatto è opinione di parte appellante: non lo è alla luce dei comportamenti che è doveroso attendersi da un appartenente alle forze di polizia;
- alla luce dei principi richiamati, non rileva si sia trattato, in ipotesi, di un fatto isolato;
- il provvedimento impugnato non ha operato nessun automatismo tra la richiesta di archiviazione e la carenza delle qualità di condotta: come detto, l’Amministrazione ha operato un’autonoma valutazione dei fatti (che non sono solo quelli inerenti al provvedimento adottato in sede penale) e ha raggiunto la corretta conclusione di escludere l’appellante dal concorso.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Error in procedendo e/o iudicando – Omessa motivazione - Violazione del principio di proporzionalità, prevenzione e precauzione - Contraddittorietà manifesta ».
Parte appellante sostiene che:
- la sentenza impugnata omette qualsiasi valutazione del motivo di diritto esposto in primo grado e qui riportato;
- l’esclusione non tiene conto dell’avvenuto superamento di tutte le prove del concorso da parte dell’appellante, così dimostrando la sussistenza delle capacità per poter assumere il ruolo di allievo agente di Polizia di Stato;
- la tipologia delle prove concorsuali infatti è finalizzata alla verifica dell’idoneità alla funzione da svolgere, per cui l’Amministrazione tramite la sottoposizione a tale selezione ha già riconosciuto l’adeguatezza dell’appellante rispetto all’attività da svolgere;
- l’Amministrazione dunque non valorizza gli sforzi fatti dall’appellante, per intraprendere un percorso di vita improntato al rispetto della legalità;
- su detto profilo la sentenza nulla dice, risultando evidente il mancato esame del vizio di legittimità esposto.
6. Il motivo è infondato.
L’ingresso in polizia è subordinato a: (i) il possesso di determinate qualità personali e (ii) il possesso delle competenze necessarie attestato dal superamento delle prove d’esame. Il possesso delle seconde non comporta automaticamente la prova del possesso anche delle qualità personali richieste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RG De IC, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
VA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA PA | RG De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.