Articolo 1 della Legge 15 marzo 1956, n. 153
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14 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

L'art. 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e' sostituito dal seguente:
"3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta' o di madre vedova".

Entrata in vigore il 14 aprile 1956