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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE AN IA SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per ATP, dall'avv. Parte_1
NA CI, presso il cui studio in Benevento, via Marco da Benevento 21, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 4/03/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2501/2024) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle prestazioni dovute;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso che la ricorrente, di anni 65, affetta da insufficienza renale cronica terminale in dialisi, protesi anca sinistra ed ernia discale lombare, è un soggetto invalido al 100% a far data dall'epoca della domanda amministrativa (febbraio 2024), ma è priva dei requisiti per l'accompagnamento.
1 Il CTU ha, in particolare, dato atto che la deambulazione avveniva con appoggio a destra, che il sistema nervoso e psichico era nei limiti, così come gli organi di senso, la muscolatura normotonica e normotrofica, e ha concluso che alla ricorrente sono possibili sia la deambulazione e che lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita.
A fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla parte, con specifico riferimento agli effetti invalidanti della terapia dialitica alla quale si sottopone da anni con cadenza trisettimanale, attestati dalla documentazione agli atti, a suo dire non adeguatamente valutati da parte dell'ausiliare, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
Anche il consulente nominato nella presente fase ha concluso per la totale inabilità, ma senza necessità di assistenza continua.
Il CTU ha, in particolare, evidenziato che alla visita l'istante era giunta deambulando autonomamente, seppure con bastone a destra (anche per non sovraccaricare la protesizzazione sinistra e le discopatie lombari), eseguiva bene i passaggi posturali e non presentava impedimenti psico-fisici tali da non poter effettuare autonomamente i comuni atti quotidiani della vita, presentandosi completamente autonoma, con riferita astenia solo dopo il trattamento dialitico.
La perizia è sorretta da una puntuale ed esaustiva motivazione, e merita, pertanto, di essere condivisa.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione fondata sull'obiettività clinica e sulla documentazione medica agli atti, oltre ad essere conformi al costante insegnamento della S.C., anche recentemente confermato (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24980 del 2022), secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, 2 alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del
23/12/2010). Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009).
Per quanto concerne la dialisi, che la ricorrente effettua con cadenza trisettimanale dal 2017, possono, inoltre, essere utilmente richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia. La Corte ha, in particolare, chiarito che il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980,
n. 18, art. 1 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25569 del 22/10/2008, Sez. L, Sentenza n. 7273 del
30/03/2011).
Tali condizioni di non autosufficienza, non osservate da nessuno dei due periti che hanno visitato la perizianda, non emergono nemmeno dalla documentazione richiamata dalla ricorrente
(certificazioni del 7/02/2024, 5/06/2024, 5/02/2025 rilasciate dal centro – non struttura pubblica
– dove pratica la dialisi), che attesta esclusivamente che al termine della seduta dialitica presenta frequenti stati ipotensivi che richiedono assistenza (come evidenziato anche nella perizia del dott.
). Per_1
In definitiva il ricorso va respinto, stante l'insussistenza del requisito sanitario.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell' quelle di CP_1
CTU.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
CE AN IA SI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE AN IA SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per ATP, dall'avv. Parte_1
NA CI, presso il cui studio in Benevento, via Marco da Benevento 21, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 4/03/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2501/2024) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle prestazioni dovute;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso che la ricorrente, di anni 65, affetta da insufficienza renale cronica terminale in dialisi, protesi anca sinistra ed ernia discale lombare, è un soggetto invalido al 100% a far data dall'epoca della domanda amministrativa (febbraio 2024), ma è priva dei requisiti per l'accompagnamento.
1 Il CTU ha, in particolare, dato atto che la deambulazione avveniva con appoggio a destra, che il sistema nervoso e psichico era nei limiti, così come gli organi di senso, la muscolatura normotonica e normotrofica, e ha concluso che alla ricorrente sono possibili sia la deambulazione e che lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita.
A fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla parte, con specifico riferimento agli effetti invalidanti della terapia dialitica alla quale si sottopone da anni con cadenza trisettimanale, attestati dalla documentazione agli atti, a suo dire non adeguatamente valutati da parte dell'ausiliare, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
Anche il consulente nominato nella presente fase ha concluso per la totale inabilità, ma senza necessità di assistenza continua.
Il CTU ha, in particolare, evidenziato che alla visita l'istante era giunta deambulando autonomamente, seppure con bastone a destra (anche per non sovraccaricare la protesizzazione sinistra e le discopatie lombari), eseguiva bene i passaggi posturali e non presentava impedimenti psico-fisici tali da non poter effettuare autonomamente i comuni atti quotidiani della vita, presentandosi completamente autonoma, con riferita astenia solo dopo il trattamento dialitico.
La perizia è sorretta da una puntuale ed esaustiva motivazione, e merita, pertanto, di essere condivisa.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione fondata sull'obiettività clinica e sulla documentazione medica agli atti, oltre ad essere conformi al costante insegnamento della S.C., anche recentemente confermato (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24980 del 2022), secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, 2 alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del
23/12/2010). Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009).
Per quanto concerne la dialisi, che la ricorrente effettua con cadenza trisettimanale dal 2017, possono, inoltre, essere utilmente richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia. La Corte ha, in particolare, chiarito che il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980,
n. 18, art. 1 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25569 del 22/10/2008, Sez. L, Sentenza n. 7273 del
30/03/2011).
Tali condizioni di non autosufficienza, non osservate da nessuno dei due periti che hanno visitato la perizianda, non emergono nemmeno dalla documentazione richiamata dalla ricorrente
(certificazioni del 7/02/2024, 5/06/2024, 5/02/2025 rilasciate dal centro – non struttura pubblica
– dove pratica la dialisi), che attesta esclusivamente che al termine della seduta dialitica presenta frequenti stati ipotensivi che richiedono assistenza (come evidenziato anche nella perizia del dott.
). Per_1
In definitiva il ricorso va respinto, stante l'insussistenza del requisito sanitario.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell' quelle di CP_1
CTU.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
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