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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4409/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto:
“Altri istituti e leggi speciali”
Vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. AN ZZ, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Castelfranco di Sotto (PI), Via Calatafimi n. 17/b, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
P. IVA nella sua qualità di procuratore di CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Gronchi e digitalmente
[...] P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTA
e
P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Attori:
“In ipotesi istruttoria: insiste nella richiesta di ammissione dei messi istruttori formulati con memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. depositata in data 24/07/2023 ed in particolare per
l'ammissione: - della prova per testi come articolata nella memoria richiamata;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alle convenute e Credit Agricole Italia S.p.A. dei Controparte_2 pagamenti eseguiti da parte della mutuataria - CTU Controparte_4 valutativa/estimativa dei beni descritti a pag. 6 – 7 dell'atto di citazione [ Immobili siti nel
Comune di Castelfranco di Sotto e ad oggi identificati al relativo Catasto Fabbricati al Foglio 43 Particella 2665 Sub 4 ed al Foglio 43 Particella 2665 – Sub. 3: Nel merito conclude come in
atto di citazione affinchè l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis accertato quanto in premessa motivato ovvero che le ipoteche iscritte dall'istituto Bancario sui beni di proprietà dei ricorrenti eccedono l'importo del debito garantito, Voglia disporre giudizialmente la restrizione della Firmato Da: ZZ AN Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_5
ipoteca identificata dalla Nota di iscrizione Reg. Gen. N. CodiceFiscale_4
8797 – Reg. Part. 2131 – Presentazione 59 del 18/04/2007 mediante eliminazione dalla stessa del bene identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto al Foglio 43
– Particella 2665 - Sub. 4 e del bene identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Castelfranco di Sotto al Foglio 43 – Part. 2665 – Sub.
3. Con Ordine al Conservatore dei registri Immobiliari di procedere alla restrizione disposta giudizialmente con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di competenze e spese”.
Convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimatio ad causam e/o di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg.ri e con Parte_1 Parte_3 Parte_2 ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata in questa sede dai sigg.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_2 perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge 3) sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.12.2022, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella loro qualità di terzi datori di ipoteca, hanno convenuto in giudizio
[...] CP_2
e nelle rispettive qualità di cessionaria e cedente del credito
[...] Controparte_6 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13.04.2007 tra
[...]
e Cassa di Risparmio di San Miniato (oggi , Controparte_4 Controparte_6 per l'importo di € 220.000,00, al fine di sentir disporre giudizialmente la restrizione dell'ipoteca rilasciata sul bene identificato al Foglio 43 Particella 2331 Sub. 3 Cat. C/6 mq. 26,00 del
Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) intestata a nuda Parte_3 proprietà 1/1 e usufrutto 1/1 e sul bene identificato al Catasto Fabbricati del Parte_2
Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al Foglio 43 Particella 2665 sub. 4, A/2 sup. catastale mq.
2,00 intestata a , e usufrutto 1/1. Parte_4 Controparte_7 Parte_2
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che in data 13.04.2007, ha stipulato con Cassa di Controparte_4
Risparmio di San Miniato S.p.a. un contratto di mutuo fondiario per l'importo di €
220.000,00; - che gli attori hanno prestato garanzia fideiussoria in favore del debitore principale quali terzi datori di ipoteca su immobili, rispettivamente, di nuda proprietà di e Parte_1
e in usufrutto a;
Parte_3 Parte_2
- che la Banca ha iscritto ipoteca su beni immobili per l'importo complessivo di € 440.000,00
a fronte di un importo mutuato di € 220.000,00;
- che la società debitrice, con riferimento al contratto di mutuo, ha eseguito pagamenti per complessivi € 8.540,08, corrispondenti alle prime tre rate in linea capitale del piano di ammortamento;
- che il capitale mutuato ad oggi dovuto in restituzione da parte della debitrice, garantito dalle ipoteche descritte, è pari ad € 211.459,92;
- che il credito vantato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. è stato ceduto pro soluto a in data 06.12.2017; Controparte_2
- che nell'ambito di diverse procedure esecutive immobiliari instaurate dalla creditrice presso il Tribunale di Pisa è stato stimato il valore dei beni ipotecati, per complessivi € 362.000,00;
- che è interesse degli attori ottenere la restrizione dell'ipoteca concessa liberando i beni di cui al Foglio 43 – Particella 2665– Sub. 3 e Sub. 4, oggetto di variazione catastale a seguito di modifiche dello stato dei luoghi;
- che alcuni metri delle suddette particelle sono state, infatti, occupate da un immobile costruito su terreno adiacente ceduto dai alla RI.ME.D Costruzioni S.r.l., poi fallita;
Pt_3
- che i proprietari si sono obbligati a liberare le due particelle dalle ipoteche sulle stesse gravanti per permettere l'adempimento del contratto preliminare di compravendita del
13.05.2011;
- che il valore delle particelle è stato indicato in € 18.707,50;
- che sussistono i presupposti di cui all'art. 39, quinto comma, TUB, ai fini della restrizione dell'ipoteca concessa;
- che, nel caso di specie, ai fini della parziale liberazione degli immobili, pur non essendo stata pagata la quinta parte del debito, sussiste il requisito della sufficienza dei beni residui oggetto di ipoteca, previsto in via alternativa dalla normativa di settore;
- che per “garanzia sufficiente” si intende che il rapporto tra il debito residuo ed il valore immobiliare non deve superare l'80%;
- che il valore degli immobili costituiti in garanzia è superiore all'80% del debito residuo oggetto di finanziamento con il contratto di mutuo sottoscritto;
- che per la cancellazione dell'ipoteca è necessario anche il consenso del creditore che ha ceduto il credito;
- che la domanda è stata formulata sia nei confronti del soggetto intestatario formale dell'ipoteca come iscritta nei pubblici registri ( cedente il Controparte_6 credito) sia nei confronti del cessionario del credito ( . Controparte_2 Si è costituita in giudizio quale procuratrice di contestando CP_1 Controparte_2 tutto quanto chiesto, dedotto, eccepito e prodotto da controparte, chiedendo l'integrale rigetto delle richieste avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto. In particolare, ha affermato:
- che non sussiste legittimazione attiva degli attori a chiedere la riduzione dell'ipoteca, rivestendo gli stessi la qualità di terzi datori di ipoteca;
- che l'art. 39 TUB attribuisce, solo al debitore principale, il diritto di domandare la riduzione dell'ipoteca a determinate condizioni;
- che la domanda è, in ogni caso, inammissibile ai sensi dell'art. 2873, primo comma, c.c., non essendo ammessa la riduzione dell'ipoteca nel caso in cui la quantità di beni o la somma che ne forma oggetto siano state determinate per convenzione o per sentenza;
- che, in caso di pagamenti parziali, potrebbe eventualmente essere chiesta solo una riduzione proporzionale della somma e non anche una restrizione dei beni;
- che l'art. 39 TUB, in quanto norma speciale rispetto alla disciplina codicistica, pur derogando alle norme generali in senso favorevole al debitore, deve, tuttavia, ritenersi applicabile soltanto al debitore e non anche al terzo datore di ipoteca su propri beni;
- che, ad ogni modo, la società è debitrice della complessiva somma di € 327.557,70 CP_4 comprensiva di capitale e interessi;
- che gli attori sono a conoscenza delle effettive ragioni di credito in quanto destinatari dell'atto di precetto notificato in data 26.05.2022;
- che verosimilmente il mercato non permetterà di vendere gli immobili ai prezzi di stima;
- che che il debito originario non è stato estinto nella misura normativamente prevista di
“almeno un quinto”, residuando attualmente un debito pari a € 239.312,85;
- che, ai sensi dell'art. 39 TUB il vaglio della domanda di riduzione e di quella di restrizione presuppone il previo accertamento dell'avvenuta estinzione, da parte dei debitori, della quinta parte del debito originario;
- che, essendo i beni posti a garanzia del mutuo fondiario concesso nel 2007 diversi da quelli oggi esistenti, gli attori avrebbero potuto eventualmente usufruire dello strumento previsto dall'art. 39, sesto comma, TUB;
- che, tuttavia, nessuna richiesta di frazionamento è pervenuta alla Banca.
Non si è costituita in giudizio Controparte_6
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 21.02.2023, gli attori hanno instaurato un procedimento cautelare in corso di causa, conclusosi con ordinanza di rigetto emessa in data 14.04.2023.
All'udienza del 25.05.2023, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
La causa è stata, successivamente, istruita in via meramente documentale.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 07.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Con successiva ordinanza a seguito della trattazione scritta del 08.11.2024, non consentendo il carico del ruolo la decisione contestuale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
*****
In via preliminare, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_2
essendo documentalmente provata l'avvenuta cessione del credito mediante l'estratto
[...] della G.U. contenente l'avviso di cessione.
È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco dei crediti.
Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto dagli attori, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la produzione della dichiarazione della cedente Controparte_6 attestante l'intervenuto passaggio dei crediti contenuta nella comunicazione datata
[...]
12.07.2023 (doc. A convenuta).
È inoltre infondata l'eccezione di nullità – in quanto tale non tardiva – del mutuo fondiario, sollevata dall'attrice in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., atteso che l'ipoteca iscritta sui beni di cui oggi si chiede la restrizione è di 1° grado (doc. C convenuta).
Passando al merito in senso stretto della pretesa attorea, si tratta di valutare la sussistenza dei presupposti per la restrizione della garanzia reale con riferimento a parte dei beni di proprietà dei terzi datori di ipoteca, ossia di questione meramente interpretativa della normativa codicistica e di settore (TUB).
Parte attrice afferma il proprio diritto di ottenere la restrizione dell'ipoteca rilasciata a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato da sul Controparte_4 presupposto della sufficiente garanzia del debito residuo da parte dei beni che rimarrebbero vincolati, alla luce delle stime dei beni immobili complessivamente posti a garanzia del mutuo effettuate in sede di processo esecutivo.
Sostengono gli attori che l'art. 39, V comma, TUB prevede non solo il diritto dei debitori ad una riduzione dell'ipoteca quando è stata estinta la quinta parte del debito originario, presupposto volto ad ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a titolo di ipoteca, ma, che in via alternativa, sussista anche il diritto alla restrizione dei beni immobili ipotecati quando sia stata provata la sufficienza della garanzia residua all'esito della riduzione, indipendentemente dal pagamento della quota parte del debito garantito.
Sussisterebbe, allora, il diritto dei terzi datori di ipoteca di ottenere la parziale liberazione dei beni ipotecati, ammontando ad € 239.312,85 il debito originario quantificato dalla creditrice (e contestato in sede esecutiva), residuando beni vincolati per l'importo di € 362.000,00, somma che costituisce garanzia sufficiente in quanto superiore all'80% del debito residuo oggetto di finanziamento con il contratto di mutuo sottoscritto.
Reputa il Tribunale, invece, di aderire al prevalente orientamento secondo cui la riduzione dell'ipoteca presuppone sempre l'avvenuta estinzione di almeno 1/5 del debito originario.
Ciò in ragione di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica della norma, avvalorata anche da una recente pronuncia di legittimità per la quale “[…] È vero, in breve, che la norma contempli due distinte fattispecie (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati), ma si tratta di fattispecie che hanno titolo nel medesimo presupposto che il debito originario sia stato estinto almeno per un quinto. Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste a debito siano state appunto ridotte;
trova sviluppo nell'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito;
e riscuote decisiva conferma sul piano logico non avendo senso che alla restrizione dell'ipoteca si possa procedere in difetto di una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicchè non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale” (Cass. Sez. I, Ord. n. 13812/2022; cfr. anche Tribunale Siena sez. I, n.656/2024;
Tribunale Busto Arsizio, sez. III, n. 699/2021).
Orbene, non essendo stata, pacificamente, pagata la somma pari ad un quinto del debito originario, la domanda non può trovare accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione, tanto in relazione alla legittimazione degli attori, nella veste di terzi datori di ipoteca, quanto rispetto agli ulteriori presupposti per l'operatività della norma ex art. 39 T.U.B.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi, tenuto conto da un lato dell'istruttoria solo a mezzo di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. vecchio rito, e dall'altro della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_2 in favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pisa, 24 febbraio 2025. Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4409/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto:
“Altri istituti e leggi speciali”
Vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. AN ZZ, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Castelfranco di Sotto (PI), Via Calatafimi n. 17/b, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
P. IVA nella sua qualità di procuratore di CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Gronchi e digitalmente
[...] P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTA
e
P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Attori:
“In ipotesi istruttoria: insiste nella richiesta di ammissione dei messi istruttori formulati con memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. depositata in data 24/07/2023 ed in particolare per
l'ammissione: - della prova per testi come articolata nella memoria richiamata;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alle convenute e Credit Agricole Italia S.p.A. dei Controparte_2 pagamenti eseguiti da parte della mutuataria - CTU Controparte_4 valutativa/estimativa dei beni descritti a pag. 6 – 7 dell'atto di citazione [ Immobili siti nel
Comune di Castelfranco di Sotto e ad oggi identificati al relativo Catasto Fabbricati al Foglio 43 Particella 2665 Sub 4 ed al Foglio 43 Particella 2665 – Sub. 3: Nel merito conclude come in
atto di citazione affinchè l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis accertato quanto in premessa motivato ovvero che le ipoteche iscritte dall'istituto Bancario sui beni di proprietà dei ricorrenti eccedono l'importo del debito garantito, Voglia disporre giudizialmente la restrizione della Firmato Da: ZZ AN Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_5
ipoteca identificata dalla Nota di iscrizione Reg. Gen. N. CodiceFiscale_4
8797 – Reg. Part. 2131 – Presentazione 59 del 18/04/2007 mediante eliminazione dalla stessa del bene identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto al Foglio 43
– Particella 2665 - Sub. 4 e del bene identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Castelfranco di Sotto al Foglio 43 – Part. 2665 – Sub.
3. Con Ordine al Conservatore dei registri Immobiliari di procedere alla restrizione disposta giudizialmente con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di competenze e spese”.
Convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimatio ad causam e/o di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg.ri e con Parte_1 Parte_3 Parte_2 ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata in questa sede dai sigg.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_2 perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge 3) sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.12.2022, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella loro qualità di terzi datori di ipoteca, hanno convenuto in giudizio
[...] CP_2
e nelle rispettive qualità di cessionaria e cedente del credito
[...] Controparte_6 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13.04.2007 tra
[...]
e Cassa di Risparmio di San Miniato (oggi , Controparte_4 Controparte_6 per l'importo di € 220.000,00, al fine di sentir disporre giudizialmente la restrizione dell'ipoteca rilasciata sul bene identificato al Foglio 43 Particella 2331 Sub. 3 Cat. C/6 mq. 26,00 del
Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) intestata a nuda Parte_3 proprietà 1/1 e usufrutto 1/1 e sul bene identificato al Catasto Fabbricati del Parte_2
Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al Foglio 43 Particella 2665 sub. 4, A/2 sup. catastale mq.
2,00 intestata a , e usufrutto 1/1. Parte_4 Controparte_7 Parte_2
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che in data 13.04.2007, ha stipulato con Cassa di Controparte_4
Risparmio di San Miniato S.p.a. un contratto di mutuo fondiario per l'importo di €
220.000,00; - che gli attori hanno prestato garanzia fideiussoria in favore del debitore principale quali terzi datori di ipoteca su immobili, rispettivamente, di nuda proprietà di e Parte_1
e in usufrutto a;
Parte_3 Parte_2
- che la Banca ha iscritto ipoteca su beni immobili per l'importo complessivo di € 440.000,00
a fronte di un importo mutuato di € 220.000,00;
- che la società debitrice, con riferimento al contratto di mutuo, ha eseguito pagamenti per complessivi € 8.540,08, corrispondenti alle prime tre rate in linea capitale del piano di ammortamento;
- che il capitale mutuato ad oggi dovuto in restituzione da parte della debitrice, garantito dalle ipoteche descritte, è pari ad € 211.459,92;
- che il credito vantato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. è stato ceduto pro soluto a in data 06.12.2017; Controparte_2
- che nell'ambito di diverse procedure esecutive immobiliari instaurate dalla creditrice presso il Tribunale di Pisa è stato stimato il valore dei beni ipotecati, per complessivi € 362.000,00;
- che è interesse degli attori ottenere la restrizione dell'ipoteca concessa liberando i beni di cui al Foglio 43 – Particella 2665– Sub. 3 e Sub. 4, oggetto di variazione catastale a seguito di modifiche dello stato dei luoghi;
- che alcuni metri delle suddette particelle sono state, infatti, occupate da un immobile costruito su terreno adiacente ceduto dai alla RI.ME.D Costruzioni S.r.l., poi fallita;
Pt_3
- che i proprietari si sono obbligati a liberare le due particelle dalle ipoteche sulle stesse gravanti per permettere l'adempimento del contratto preliminare di compravendita del
13.05.2011;
- che il valore delle particelle è stato indicato in € 18.707,50;
- che sussistono i presupposti di cui all'art. 39, quinto comma, TUB, ai fini della restrizione dell'ipoteca concessa;
- che, nel caso di specie, ai fini della parziale liberazione degli immobili, pur non essendo stata pagata la quinta parte del debito, sussiste il requisito della sufficienza dei beni residui oggetto di ipoteca, previsto in via alternativa dalla normativa di settore;
- che per “garanzia sufficiente” si intende che il rapporto tra il debito residuo ed il valore immobiliare non deve superare l'80%;
- che il valore degli immobili costituiti in garanzia è superiore all'80% del debito residuo oggetto di finanziamento con il contratto di mutuo sottoscritto;
- che per la cancellazione dell'ipoteca è necessario anche il consenso del creditore che ha ceduto il credito;
- che la domanda è stata formulata sia nei confronti del soggetto intestatario formale dell'ipoteca come iscritta nei pubblici registri ( cedente il Controparte_6 credito) sia nei confronti del cessionario del credito ( . Controparte_2 Si è costituita in giudizio quale procuratrice di contestando CP_1 Controparte_2 tutto quanto chiesto, dedotto, eccepito e prodotto da controparte, chiedendo l'integrale rigetto delle richieste avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto. In particolare, ha affermato:
- che non sussiste legittimazione attiva degli attori a chiedere la riduzione dell'ipoteca, rivestendo gli stessi la qualità di terzi datori di ipoteca;
- che l'art. 39 TUB attribuisce, solo al debitore principale, il diritto di domandare la riduzione dell'ipoteca a determinate condizioni;
- che la domanda è, in ogni caso, inammissibile ai sensi dell'art. 2873, primo comma, c.c., non essendo ammessa la riduzione dell'ipoteca nel caso in cui la quantità di beni o la somma che ne forma oggetto siano state determinate per convenzione o per sentenza;
- che, in caso di pagamenti parziali, potrebbe eventualmente essere chiesta solo una riduzione proporzionale della somma e non anche una restrizione dei beni;
- che l'art. 39 TUB, in quanto norma speciale rispetto alla disciplina codicistica, pur derogando alle norme generali in senso favorevole al debitore, deve, tuttavia, ritenersi applicabile soltanto al debitore e non anche al terzo datore di ipoteca su propri beni;
- che, ad ogni modo, la società è debitrice della complessiva somma di € 327.557,70 CP_4 comprensiva di capitale e interessi;
- che gli attori sono a conoscenza delle effettive ragioni di credito in quanto destinatari dell'atto di precetto notificato in data 26.05.2022;
- che verosimilmente il mercato non permetterà di vendere gli immobili ai prezzi di stima;
- che che il debito originario non è stato estinto nella misura normativamente prevista di
“almeno un quinto”, residuando attualmente un debito pari a € 239.312,85;
- che, ai sensi dell'art. 39 TUB il vaglio della domanda di riduzione e di quella di restrizione presuppone il previo accertamento dell'avvenuta estinzione, da parte dei debitori, della quinta parte del debito originario;
- che, essendo i beni posti a garanzia del mutuo fondiario concesso nel 2007 diversi da quelli oggi esistenti, gli attori avrebbero potuto eventualmente usufruire dello strumento previsto dall'art. 39, sesto comma, TUB;
- che, tuttavia, nessuna richiesta di frazionamento è pervenuta alla Banca.
Non si è costituita in giudizio Controparte_6
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 21.02.2023, gli attori hanno instaurato un procedimento cautelare in corso di causa, conclusosi con ordinanza di rigetto emessa in data 14.04.2023.
All'udienza del 25.05.2023, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
La causa è stata, successivamente, istruita in via meramente documentale.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 07.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Con successiva ordinanza a seguito della trattazione scritta del 08.11.2024, non consentendo il carico del ruolo la decisione contestuale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
*****
In via preliminare, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_2
essendo documentalmente provata l'avvenuta cessione del credito mediante l'estratto
[...] della G.U. contenente l'avviso di cessione.
È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco dei crediti.
Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto dagli attori, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la produzione della dichiarazione della cedente Controparte_6 attestante l'intervenuto passaggio dei crediti contenuta nella comunicazione datata
[...]
12.07.2023 (doc. A convenuta).
È inoltre infondata l'eccezione di nullità – in quanto tale non tardiva – del mutuo fondiario, sollevata dall'attrice in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., atteso che l'ipoteca iscritta sui beni di cui oggi si chiede la restrizione è di 1° grado (doc. C convenuta).
Passando al merito in senso stretto della pretesa attorea, si tratta di valutare la sussistenza dei presupposti per la restrizione della garanzia reale con riferimento a parte dei beni di proprietà dei terzi datori di ipoteca, ossia di questione meramente interpretativa della normativa codicistica e di settore (TUB).
Parte attrice afferma il proprio diritto di ottenere la restrizione dell'ipoteca rilasciata a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato da sul Controparte_4 presupposto della sufficiente garanzia del debito residuo da parte dei beni che rimarrebbero vincolati, alla luce delle stime dei beni immobili complessivamente posti a garanzia del mutuo effettuate in sede di processo esecutivo.
Sostengono gli attori che l'art. 39, V comma, TUB prevede non solo il diritto dei debitori ad una riduzione dell'ipoteca quando è stata estinta la quinta parte del debito originario, presupposto volto ad ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a titolo di ipoteca, ma, che in via alternativa, sussista anche il diritto alla restrizione dei beni immobili ipotecati quando sia stata provata la sufficienza della garanzia residua all'esito della riduzione, indipendentemente dal pagamento della quota parte del debito garantito.
Sussisterebbe, allora, il diritto dei terzi datori di ipoteca di ottenere la parziale liberazione dei beni ipotecati, ammontando ad € 239.312,85 il debito originario quantificato dalla creditrice (e contestato in sede esecutiva), residuando beni vincolati per l'importo di € 362.000,00, somma che costituisce garanzia sufficiente in quanto superiore all'80% del debito residuo oggetto di finanziamento con il contratto di mutuo sottoscritto.
Reputa il Tribunale, invece, di aderire al prevalente orientamento secondo cui la riduzione dell'ipoteca presuppone sempre l'avvenuta estinzione di almeno 1/5 del debito originario.
Ciò in ragione di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica della norma, avvalorata anche da una recente pronuncia di legittimità per la quale “[…] È vero, in breve, che la norma contempli due distinte fattispecie (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati), ma si tratta di fattispecie che hanno titolo nel medesimo presupposto che il debito originario sia stato estinto almeno per un quinto. Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste a debito siano state appunto ridotte;
trova sviluppo nell'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito;
e riscuote decisiva conferma sul piano logico non avendo senso che alla restrizione dell'ipoteca si possa procedere in difetto di una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicchè non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale” (Cass. Sez. I, Ord. n. 13812/2022; cfr. anche Tribunale Siena sez. I, n.656/2024;
Tribunale Busto Arsizio, sez. III, n. 699/2021).
Orbene, non essendo stata, pacificamente, pagata la somma pari ad un quinto del debito originario, la domanda non può trovare accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione, tanto in relazione alla legittimazione degli attori, nella veste di terzi datori di ipoteca, quanto rispetto agli ulteriori presupposti per l'operatività della norma ex art. 39 T.U.B.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi, tenuto conto da un lato dell'istruttoria solo a mezzo di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. vecchio rito, e dall'altro della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_2 in favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pisa, 24 febbraio 2025. Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
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