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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1285/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1285/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Castelnuovo Rangone (MO), via della Pace n.
8/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zanasi;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile, Giuseppe Basile e Ester Cascio;
RESISTENTE contro
Controparte_2
in persona del Direttore Regionale per l'Emilia-Romagna pro tempore, con sede
[...] in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Cocciolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: verbale di accertamento - inquadramento superiore - straordinario - indennità freddo/disagio - somministrazione fraudolenta - contributi previdenziali - premi assicurativi pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 23.10.2023: “Nel merito: accertare e dichiarare:
che ai seguenti lavoratori spetta l'inquadramento retributivo nel quinto livello CCNL alimentari industria e non nel quarto livello: CE IM;
; ; Controparte_3 CP_4
; ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
; ; Controparte_9 Controparte_10
; Controparte_11 Parte_2
che al lavoratore spetta l'inquadramento nel III livello CCNL alimentari industria
[...] Persona_1
e non nel III livello super che al lavoratore spetta l'inquadramento nel 4° livello CCNL alimentari Persona_2 industria e non nel III livello che al lavoratore non spetta l'indennità disagio freddo Persona_3
che ai lavoratori CE IM e è stata regolarmente corrisposta Persona_4 in busta paga la retribuzione relativa al lavoro straordinario prestato, senza alcun pagamento in contanti.
Che i lavoratori e non Parte_3 Persona_5 sono stati oggetto di somministrazione fraudolenta CP_1
Che nulla è dovuto all' e all' a titolo di contributi e sanzioni, in relazione ai lavoratori CP_2 sopra elencati ed oggetto del verbale ispettivo 2023-MO-0000065 del 24/2/2023.
Con vittoria di spese di causa.” CP_1 Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 03.06.2024: “CHIEDE respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la società ricorrente tenuta al pagamento di complessivi € € 136.985,62 per contributi dovuti al FLPD e connesse somme aggiuntive calcolate alla data del 16.9.2023, oltre a quelle maturate e maturande fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il procuratore dell' conclude come da note autorizzate del 29.05.2024: “Voglia CP_2
l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in punto di fatto e di diritto e, conseguentemente, confermare l'efficacia e la legittimità del verbale di accertamento opposto n.2023.MO.0000065 del 24.2.2023 e delle pretese avanzate dall' a seguito della liquidazione del predetto verbale. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 23.10.2023, Parte_1 chiedeva accertarsi l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione
[...]
CP_1 dell' di Modena n. 2023-MO0000065 del 24.02.2023 (prot. n. 4432) e, per l'effetto, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi del periodo
2017 - 2022.
La ricorrente eccepiva: a) il corretto inquadramento contrattuale di tutti i lavoratori menzionati nel verbale ispettivo (CE RA, , , Controparte_3 CP_4
, , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , Persona_6 Persona_7 Persona_2 Controparte_10
e ; b) la non
[...] Persona_8 Parte_2 debenza dell'indennità disagio/freddo al dipendente;
c) il regolare Persona_3 versamento dello straordinario in busta paga ai lavoratori CE RA e
[...]
; d) l'insussistenza della fattispecie della somministrazione fraudolenta Persona_4 quanto ai lavoratori e . Parte_3 Persona_5
2. L' si costituiva nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. e, ribadita la correttezza CP_2 dell'operato del personale ispettivo, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree e instava per il pagamento dei premi riportati nei “certificati di variazione del rapporto assicurativo” del 05.04.2024 (€. 40,64 per gli anni 2021-2022,
€. 598,18 per gli anni 2017-2022 e €. 3.796,13 per gli anni 2017-2022). CP_1 3. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava le eccezioni/deduzioni attoree e instava per il rigetto del ricorso. L' richiamava gli CP_1 accertamenti computi in sede ispettiva, come riportati nel verbale di accertamento del
24.02.2023, e chiedeva condannarsi la ricorrente a versare la complessiva somma di €.
136.985,62 per i contributi dovuti al FLPD e connesse somme aggiuntive calcolate alla data del 16.09.2023.
4. Sul merito
4.1. Si osserva preliminarmente come l'azione spiegata dalla società ricorrente vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito contributivo, con la conseguenza che grava sugli enti convenuti - quali attori in senso sostanziale - la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva. In tal senso Cass. n. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i pagina 3 di 18 fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_1 conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. anche Cass. n.
12108/2010, Cass. n. 16917/2012).
4.2. Le pretese contributive degli enti traggono origine dall'indagine amministrativa conclusasi con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione dell' di Modena n. 2023-MO0000065 del 24.02.2023 (prot. n. 4432). 1 All'esito dell'accesso ispettivo, gli organi di vigilanza hanno avanzato le seguenti contestazioni
(cfr. pagg. 2 - 7 verbale di accertamento):
a) Prima contestazione: errato inquadramento contrattuale dei lavoratori CE RA,
, , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Persona_6 Persona_7
, Persona_2 Controparte_10 Persona_8 Per_8
e per i quali è stato applicato un livello contrattuale inferiore
[...] Parte_2 rispetto alle mansioni effettivamente svolte;
b) Seconda contestazione: mancato riconoscimento della indennità disagio/freddo al lavoratore;
Persona_3
c) Terza contestazione: corresponsione con metodi non tracciabili della retribuzione afferente al lavoro straordinario dei lavoratori e CE RA, Persona_9 con conseguente omesso versamento dei contributi sulle retribuzioni imponibili;
d) Quarta contestazione: somministrazione fraudolenta di manodopera ex art. 38 bis, D.
Lgs. n. 81/2015 dei lavoratori e , già assunti a Parte_3 Persona_10 tempo determinato dalla ricorrente e successivamente utilizzati come lavoratori somministrati da parte della società CP_14
Va precisato che la contestazione concernente la dipendente (lavoro Parte_4 straordinario per un numero di ore superiore al tetto massimo) non forma oggetto del CP_1 presente giudizio, in quanto relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall' CP_1 L' ha quantificato l'imponibile previdenziale del periodo 10/2017-08/2022, richiedendo il versamento della contribuzione evasa, pari alla complessiva somma di €.
CP_ 1 Cfr. doc. 1 fascicolo . pagina 4 di 18 136.985,62 (di cui €. 80.229,49 per contributi FLPD e connesse somme aggiuntive ed
€. 7.312,75 a titolo di integrazione al Fondo di Tesoreria) (cfr. diffida del 02.08.2023 2).
L' ha poi notificato tre certificati di variazione del rapporto assicurativo, scaturiti dal CP_2 summenzionato verbale ispettivo, dell'importo di €. 40,64 per gli anni 2021-2022, €.
598,18 per gli anni 2017-2022 ed €. 3.796,13 per gli anni 2017-2022. 3
4.3. Appaiono preliminari alcune considerazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n.
166/2014). Quindi, il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Cass. n. 9251/2010 ha statuito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. anche Cass. n. 16055/2004).
Come noto, poi, la valutazione delle testimonianze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il
CP_ 2 Cfr. doc. 2 fascicolo . 3 Cfr. doc.ti 2,3,4 fasc . CP_2 pagina 5 di 18 quale, nel porre a fondamento della decisione un argomento di prova con esclusione di altri, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 15745/2003). Spetta quindi all'organo giudicante il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3267/2008).
4.4. Prima contestazione: errato inquadramento contrattuale
4.4.1. Gli ispettori hanno riscontrato l'errato inquadramento contrattuale di tredici lavoratori, contestando alla ricorrente l'evasione della contribuzione previdenziale dovuta sulle maggiori retribuzioni previste dal CCNL Alimentari-Industria. Segnatamente:
“1) CE IM, assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello come operaio addetto al disosso, nei fatti addetto alla salatura e alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
2) , assunto in data 08/7/2019 come operaio di V livello addetto Controparte_3 alla linea disosso, nei fatti addetto al disosso utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
GENNAIO 2022;
3) , assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla CP_4 linea disosso, nei fatti addetto al disosso e alla pressatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
4) , assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla linea CP_5 disosso, nei fatti addetto alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
OTTOBRE 2017;
5) , assunto il 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla linea CP_6 disosso, nei fatti addetto al disosso e alla pesatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017; pagina 6 di 18 6) assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello Controparte_7 addetto alla linea disosso, nei fatti addetto al disosso utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
OTTOBRE 2017;
7) assunto il 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla Controparte_8 linea disosso, nei fatti addetto al disosso e alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
8) , assunto in data 27/01/2020 Controparte_9 come operaio di V livello addetto al reparto mattonelle, nei fatti addetto alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da GENNAIO 2021;
9) , assunto in data 01/8/1997, come operaio di III livello, nei fatti ha Persona_7 svolto mansioni di caporeparto della lavorazione merce in osso da disosso, per il quale deve essere riconosciuto il IIIA livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
OTTOBRE 2017;
10) assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla Persona_2 linea disosso, nei fatti addetto al disosso, rifilatura dell'anchetta, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il III livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
11) , assunto in data 01/8/2019 come operaio Controparte_10 di V livello addetto al reparto disosso, nei fatti addetto al disosso, rifilatura dell'anchetta e scotenno, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da GENNAIO 2020;
12) , assunto in data 12/6/2019 come Controparte_11 operaio di V livello addetto al reparto mattonelle, nei fatti addetto al disosso, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
GENNAIO 2020;
13) assunto in data 02/10/2013 come operaio di V livello addetto al Persona_11 reparto mattonelle, nei fatti addetto alla rifilatura dei prosciutti, alla legatura degli addobbi alla pressa e alla macchina termina, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da OTTOBRE 2017.”
pagina 7 di 18 4.4.2. L'art. 2103 cod. civ. dispone: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta […]”. La ricostruzione degli ispettori postula che i lavoratori abbiano svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione. Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015,
Cass. n. 18943/2016, Cass. n. 20272/2010, Trib. Roma Sez. Lav., Sent. 13/11/2019).
4.4.3. L'art. 26 del CCNL Industria-Alimentare del 31.07.2020 include:
- nel quarto livello: “• i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
• i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
• i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”;
- nel quinto livello: “i lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il pagina 8 di 18 confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori […].” 4
4.4.4. I lavoratori oggetto di accertamento ispettivo sono stati inquadrati, in sede di assunzione, nel 5° livello, ad eccezione di inquadrato nel 3° livello. Ad Persona_7 avviso degli ispettori, le mansioni espletate dai dipendenti del Parte_1
sono riconducibili nel 4° livello, mentre quelle affidate ai lavoratori
[...] Per_7
e sono afferenti ai livelli 3A e 3.
[...] Persona_2
Ebbene, dall'istruttoria orale è emerso che i lavoratori in esame non si occupavano del disosso dei prosciutti, in quanto impiegati, prevalentemente, nelle attività di pesatura, sgrassatura, tolettatura (cd. pulizia esterna), legatura e confezionamento dei prosciutti. In tal senso le testimonianze dei lavoratori , 5 CE RA 6 e CP_6 CP_8 7 (già sentiti in sede ispettiva), nonché quelle rese in giudizio da
[...] Testimone_1
(custode dell'edificio aziendale ed ex responsabile di produzione 8), Testimone_2
(attuale responsabile del reparto disosso/confezionamento 9), (responsabile Testimone_3 4 Cfr. doc. 29 fascicolo ricorrente. 5 “confermo quanto dichiarato agli ispettori. Ho sempre svolto le mansioni di pesatore e mai quelle di disossatura;
non so disossare. Il coltellino lo uso per pulire il prosciutto, cioè faccio la tolettatura.” 6 “confermo quanto dichiarato agli ispettori. Preciso che non faccio la salatura ma la tolettatura dei prosciutti.” 7 “mi occupavo della cucitura ed della tolettatura con il coltellino.” 8 “cap. 1): è vero svolgeva solamente l'attività di tolettatura;
usava il coltellino elettrico per togliere CP_8 la “sugna” (gras rosciutto. cap. 2): confermo che svolge l'attività di confezionamento e CP_6 pesatura dei prosciutti stagionati;
prede il prosciutto lo met bilancia, dopodiché esce l'etichetta e la mette sul prosciutto che poi viene collocato nel cartone. Lavora al reparto confezionamento. cap. 4): confermo che si occupa della tolettatura, legatura e cucitura del prosciutto stagionato già CP_4 disossato;
per tività usa un coltello manuale per togliere la cotenna in eccesso;
poi usa una macchina legatrice automatica che lega il prosciutto con delle regge;
l'addetto tiene il prosciutto finché non è legato. ha anche usato la termoformatrice automatica per il sottovuoto;
la macchina produce una CP_4 pellicola ica e l'addetto inserisce il prosciutto in questo involucro.. cap. 5): svolge le stesse Per_11 attività di si alternano nelle attività di tolettatura, legatura e cucitura del o già disossato;
CP_4 anche lui termoformatrice per il sottovuoto e la pressa. cap. 6): è vero CE svolge solamente l'attività di tolettatura dei prosciutti stagionati con il coltellino elettrico per togliere la “sugna”. cap. 7): confermo che svolge la tolettatura/pulitura dei prosciutti stagionati, e saltuariamente il disosso. CP_3 Lavora al re elle. cap. 8): svolge la tolettatura dei prosciutti stagionati nel reparto CP_7 disosso/pressati (dove lavorano anche , ). cap. 9): si occupa CP_8 CP_4 Per_11 CP_9 della tolettatura dei prosciutti stagionati. Pulisce tto;
c'è un utomatica che toglie la cotenna. Lavora al reparto mattonelle. cap. 10): è vero, lavora al Persona_12 reparto mattonelle e si occupa della tolettatura dei prosciutti stagionati c a coltello CP_9 e toglie l'anchetta; non l'ho visto disossare.. cap. 11): non lo so. cap. 15): c svolge la Per_2 tolettatura dei prosciutti stagionati e si alterna con al dissso presso il reparto dis gionati.” CP_7 9 Cfr. “cap. 1): confermo che svolgeva sol l'attività di tolettatura;
usava il coltellino per la CP_8 pulitura del grasso in ecces rosciutto, in particolare dei prosciutti stagionati già disossati. Adr: preciso che non è più dipendente del . cap. 2): confermo che CP_8 Parte_1 CP_6 si occupa d ionamento e della pesat seguendo la procedura nel capitolo di prova. Adr: è ancora dipendente del . cap. 4): è vero, IR fa Parte_1 pagina 9 di 18 del reparto disosso 10) e (responsabile del fresco e stagionatura Testimone_4 prosciutti 11).
la tolettatura, legatura e cucitura del prosciutto stagionato già disossato;
usa la termoformatrice per il sottovuoto;
la macchina termoformatrice opera in automatico, dopo che l'operatore ha inserito il prosciutto e digitato il tasto di avvio;
occasionalmente si occupa anche del confezionamento. Adr: è ancora Pt_5 dipendente del . c : confermo che svolge la tolettatura, legatura e
Parte_1 Per_11 cucitura del pr nche la pressa;
fa il so con la termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del . cap. 6): confermo che CE svolge solo la tolettatura
Parte_1 dei prosciutti stagiona ora dipendente del . cap.
Parte_1 7): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti stagi volta, CP_3 massimo ttimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del
Parte_1
. cap. 8): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosci
[...] CP_7 ente (una volta, massi alla settimana) si occupa del disosso. Adr: preciso che è CP_7 ancora dipendente del . cap. 9): è vero, svolge la ra Parte_1 CP_9 (pulitura) dei prosciutti ndente del . cap. 10): è Parte_1 vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciut (una volta, CP_10 massi ttimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 11): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosci
[...] CP_11 ente (una volta, mass alla settimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del . cap. 15): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti Parte_1 Per_2 sta volta, massimo due ttimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del .” Parte_1 10 “cap. 1): è v ente della tolettatura con il “coltellino”; usava il coltellino per CP_8 la pulitura del gra cesso del prosciutto stagionato. Adr: preciso che non è più dipendente CP_8 del . cap. 2): confermo che si occupa fezionamento e della
Parte_1 CP_6 pes ti;
segue la procedura nel capitolo di prova. Adr: è ancora dipendente del . cap. 4): IR si occupa del confezionamento e
Parte_1 saltuariamente d citura del prosciutto stagionato già disossato;
usa la termoformatrice per il sottovuoto;
la macchina termoformatrice opera in automatico, dopo che l'operatore ha inserito il prosciutto e digitato il tasto di avvio. cap. 5): confermo che svolge la tolettatura, Per_11 legatura e cucitura del prosciutto stagionato già disossato;
usa la pre il sottovuoto con la termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del . cap. 6): è vero, CE svolge
Parte_1 solo la tolettatura dei prosciutti stagionati con endente del
Parte_1
. cap. 7): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosci
[...] CP_3 ente (una volta alla s occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 8): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti
[...] CP_7 (una volta o due a settimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora CP_7 dipendente del . cap. 9): è vero, svolge la tolett ulitura) dei Parte_1 CP_9 prosciutti stagi ente del . cap. 10): non sono in Parte_1 grado di rispondere, cioè di ricondurre il nome di ndenti del . CP_10 Parte_1 cap. 11): è vero, svolge la tolettatura (p utti stagionati, e saltuaria CP_11 di volte alla set occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del . Parte_1 cap. 15): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti stagion Per_2 di volte alla setti si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del . Parte_1Per_1 Per_1 Adr: i lavoratori addetti esclusivamente al disosso sono , e Per_15 11 “cap. 1): svolgeva l'attività di tolettatura co lt e toglieva il grasso in eccesso CP_8 del prosciu nato. Adr: non è più dipendente del . cap. 2): è CP_8 Parte_1 vero si occupa del co ento e della pesatura d le attività CP_6 ripor capitolo di prova. Adr: è ancora dipendente del . cap. 4): è vero, Parte_1 IR si occupa del confezionamento, tolettatura, legatu stagionato già disossato;
per il sottovuoto utilizza la termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 5): è vero svolge la tolettatura, legatura e cucitura del prosciu
[...] Per_11
fa il sottovuot a termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 6): CE svolgeva la tolettatura dei prosciutti stagionati con il coltelli
[...] pagina 10 di 18 Dalle suddette dichiarazioni si ricava che ai dipendenti sono state affidate lavorazioni semplici ed elementari, implicanti l'uso del coltello manuale e di macchinari non complessi come la legatrice automatica e la termoformatrice per il sottovuoto. Le mansioni descritte appaiono invero prima facie conformi al livello di inquadramento, essendo riconducibili ad attività svolte dai lavoratori che “nei reparti di produzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento
…. di merci e prodotti” e “che svolgono attività produttive semplici”, secondo procedure standardizzate.
I testimoni hanno escluso che il disosso fosse la mansione principale e prevalente dei lavoratori, in quanto svolta sporadicamente, circa uno o due volte alla settimana. Il riconoscimento del livello superiore presuppone la prevalenza della mansione superiore, quindi la rivendicazione del lavoratore va rigettata ove la prestazione lavorativa sia resa in via temporanea ed occasionale. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, “la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. n. 2969/2021, Cass. n. 4946/2004, Cass. n.
16461/2003). Manca, in ogni caso, la dimostrazione del “prolungato esercizio nella mansione”, richiesto dalla declaratoria del quarto livello, che determina l'acquisizione di una “professionalità specifica”, nonché l'esecuzione di interventi di messa a punto e/o ordinaria manutenzione dei macchinari, attività non oggetto financo di allegazione.
La ricostruzione della ricorrente, corroborata dalle deposizioni testimoniali, trova ulteriore conforto nel fatto che gli istituti resistenti non hanno fornito alcuna prova delle pregresse esperienze lavorative dei lavoratori, della “particolare preparazione” e della specifica professionalità maturata nel taglio e disosso dei prosciutti presso aziende del settore, come prescritto dalla declaratoria del IV livello.
dipendente del . cap. 7): si occupa della tolettatura dei prosciutti Parte_1 CP_3 stagionati e s sosso. c svolge la tolettatura dei prosciutti CP_7 stagionati, e saltuariamente si occupa del disosso. cap. 9): rdo di cap. 10): CP_9 CP_10
è al reparto mattonelle e si occupa della pulizia dei prosciutti. cap. s
[...] CP_11 ra dei prosciutti stagionati nel reparto mattonelle;
saltuariamente si occupa de cap. 15):
esegue la pulizia dei prosciutti stagionati e saltuariamente si occupa del disosso.” Per_2 pagina 11 di 18 A fronte di tali carenze probatorie, devono considerarsi non provati i fatti costitutivi del superiore inquadramento contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale.
4.4.5. In ultimo, quanto alle posizioni dei dipendenti e , si CP_5 Persona_7 rileva che l'intestato Tribunale si è già pronunciato sulle domande di inquadramento superiore avanzate da tali lavoratori (procedimenti n. 776/2021 r.g. e n. 737/202 r.g.), giudizi definiti con le sentenze n. 208/2024 e n. 211/2024, a quanto consta non impugnate. 12 Statuizioni che producono effetti diretti nei confronti dell' in quanto l'ente, evocato in giudizio quale litisconsorte necessario (cfr. Cass. n. 8956/2020), si è ritualmente costituito in entrambi procedimenti.
L' , estraneo ai predetti giudizi, non ha fornito alcuna prova del diritto CP_2 all'inquadramento superiore di e Nessun dipendente ha CP_5 Persona_7 confermato lo svolgimento delle mansioni di disosso - caratterizzanti il superiore inquadramento - da parte di tali lavoratori. Le uniche deposizioni sono quelle dei lavoratori che hanno proposto ricorso, le cui testimonianze, in mancanza di ulteriori riscontri (testimoniali e documentali), non possono essere valorizzate in questo giudizio perché provenienti da soggetti portatori di un autonomo interesse e non indifferenti alla vicenda per cui è causa.
4.5. Seconda contestazione: indennità disagio/freddo
4.5.1. L'art. 57 del CCNL - settore “industria carni” - riconosce ai dipendenti un'indennità di “disagio/freddo” per l'esposizione in ambienti di lavoro che presentano condizioni termiche comprese nella “percentuale dal 4% al 7% per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero;
dal 6% al 10% per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero”, precisando che “le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.”
4.5.2. non ha operato in un ambiente disagiato per il tempo Persona_3 necessario a far maturare il diritto all'indennità. Non è stata superata la soglia minima di dieci minuti prevista dalla contrattazione collettiva. 12 Cfr. doc.ti 41,42 fascicolo ricorrente. pagina 12 di 18 Dalle dichiarazioni dei testi ( , 13 , 14 15 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e emerge in modo inequivoco che il lavoratore in questione Testimone_5 svolgeva le mansioni di carrellista e che, in tale veste, entrava e usciva dalla cella frigorifera per le sole operazioni di carico/scarico dei bancali, le quali comportavano pochi secondi di permanenza all'interno del vano refrigeratore. Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso lavoratore in giudizio e in sede ispettiva. 17
Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità “disagio/freddo”, poiché il lavoratore non ha superato la soglia temporale di non computabilità Persona_3 prevista dal cit. art. 57 (“periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi”). 13 “capp. 16)-17): è vero svolgeva le mansioni di mulettista/carellista e si avvaleva di un muletto. Per_3 Svolgeva le attività indic capitoli di prova, trasportava i prosciutti freschi dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio dei freschi;
scaricava i camion. Adr: non è più dipendente del Per_3 Parte_1
. cap. 18): nello stabilimento ci sono tre celle ativo” che vanno dai -12
[...]
o mesi i prosciutti stagionati e confezionati a mattonella e saltuariamente dei pressati;
nella cella a -18 vengono messi la carne fresca;
nella terza cella sono messe le lamelle in acciaio che contengono prosciutto stagionato. Ci sono anche due celle per lo stoccaggio: nella prima viene tenuta la temperatura a 2/2,5 gradi per la coscia fresca (scaricata dai camion); nella seconda sono collocati i prosciutti per la salatura, la temperatura è sempre sui 2/2,5 gradi. cap. 19): portava i prosciutti nella cella di Per_3 stoccaggio a 2/2,5 gradi;
arrivava con il muletto e poi tor ubito indietro;
stava dentro pochi secondi.” 14 “capp. 16)-17): confermo che svolge le mansioni di mulettista/carellista e si avvale di un muletto. Per_3 Svolte tutte le mansioni indicat pitoli di prova, trasportando i prosciutti freschi dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio. cap. 18): la cella di stoccaggio ha una temperatura minima di due gradi e massina di cinque/sei gradi;
preciso che temperature più basse impedirebbero la salatura del prosciutto. cap. 19): la permanenza di AY nella cella frigorifera è al massimo di un minuto/due minuti. Si limita a posizionare il carrello e poi esce subito.” 15 “capp. 16)-17): è vero svolgeva le mansioni di mulettista con un muletto. Confermo che Per_3 Per_3 trasportava i prosciutti dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio. Adr: non Per_3 dipendente del . cap. 18): la cella di stoccaggio ha un eratura che Parte_1 oscilla tra 2 e tura del prosciutto. cap. 19): la permanenza di nella Per_3 cella frigorifera era meno di due minuti perché si limitava a scaricare i bancali. Entrava dentro, ava e poi usciva.” 16 “capp. 16)-17): è vero svolgeva le mansioni di carrellista/mulettista e usava un muletto. Per_3 Per_3 trasportava i prosciutti dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio. Adr: non Per_3 dipendente del . cap. 18): la cella di stoccaggio che si nel reparto Parte_1 salatura ha una radi. cap. 19): portava i bancali con i prosciutti nella Per_3 cella di stoccaggio e poi usciva subito;
stava dentro la 0/30 secondi, il tempo di scaricare i bancali.” CP_ 17 “cap. 5: viene letta al teste la dichiarazione resa agli ispettori in data 08.06.2022 (doc. 4 ); confermo quanto dichiarato agli ispettori. Adr: portavo i bancali dei prosciutti dal reparto macello fi a cella;
lasciavo i bancali nella cella poi uscivo. Adr: c'erano due celle: una per i prosciutti freschi e l'altra per i prosciutti stagionati. Io andavo in tutte e due le celle. La cella dei “freschi” aveva -5 gradi;
quella dei prosciutti stagionati -20 gradi. Gran parte del lavoro lo facevo per i prosciutti freschi. Adr: andavo dentro e fuori dalle celle perché facevo diversi giri;
rimanevo dentro alla cella circa due/tre minuti, il tempo di scaricare. Adr: scaricavo con le forche del muletto, non manualmente.” pagina 13 di 18 4.6. Terza contestazione: lavoro straordinario dei lavoratori Persona_9
e CE RA
[...]
ha escluso di aver ricevuto compensi fuori busta, dichiarando di Persona_9 non aver svolto ore di straordinario a decorrere dal 2020. Né i testi escussi hanno fornito dichiarazioni su tale aspetto della controversia. Con riferimento alla somma di €.
52,00, si rileva la genericità della dichiarazione resa, non avendo fornito il teste chiarimenti in ordine al titolo di elargizione e all'anno di percezione del denaro. 18
CE RA ha confermato, sia in sede ispettiva (cfr. dichiarazione dell'8.06.2022) che nel presente giudizio, il pagamento “in nero” delle cinque ore di straordinario svolte il sabato, retribuite con la somma forfettaria di 50,00 euro al giorno. 19 Stante la convergenza delle dichiarazioni rese, non smentite da evidenze di segno contrario, deve riconoscersi la sussistenza dell'obbligo contributivo sulle somme versate a titolo di straordinario, limitatamente al periodo contestato dagli ispettori, ossia luglio 2018 - gennaio 2019 (cfr. pag. 5 verbale ispettivo).
Su tali importi sono dovuti gli interessi e le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n.
388/2000. Infatti, l'ipotesi dell'evasione ricorrere quando l'occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Per pacifica giurisprudenza, la volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti può ricavarsi anche dall'inoltro di denunce incomplete, infedeli o non conformi al vero (cfr. Cass. n.
28966/2011: “[…] va tuttavia osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo”). La Suprema Corte ha chiarito che “l'omessa o infedele CP_ denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (Cass. 28966/2011, Cass. n. 11261/2010).
4.7. Quarta contestazione: somministrazione fraudolenta di manodopera
4.7.1. Parimenti infondata la contestazione relativa alla somministrazione fraudolenta dei lavoratori e . Parte_3 Persona_10
Gli enti deducono quanto segue: “Ebbene gli ispettori, sulla base dei dati raccolti, hanno accertato che tra la e il vi è stata una CP_14 Parte_1 somministrazione fraudolenta di mano d'opera, in violazione dell'art.38 bis D.Lgs
n.81/2015, finalizzata ad eludere norme di legge o di contratto collettivo, così da conseguire risparmi sul costo del lavoro. Una delle ipotesi più ricorrenti di somministrazione fraudolenta di manodopera si ravvisa allorchè un datore di lavoro interrompa il rapporto di lavoro con un proprio dipendente per poi riutilizzarlo tramite l'agenzia di somministrazione in ragione di evidenti risparmi retributivi/contributivi in capo all'effettivo utilizzatore e a danno del lavoratore;
è chiaro che nella gestione dei rapporti lavorativi con i due lavoratori in esame siano riscontrabili profili di illiceità finalizzati a ridurre la soglia delle tutele normative dei lavoratori ed ottenere una riduzione del costo del lavoro. Per tale illecito, gli ispettori verbalizzanti hanno conteggiato 297 giornate di pagina 15 di 18 somministrazione fraudolenta alla Società ricorrente per la lavoratrice e 420 Pt_3 giornate per il lavoratore .” Persona_10
4.7.2. L'art. 38 bis del D. Lgs. n. 81/2015 (ora abrogato dall'art. 29 del D.L. n.
19/2024) prevedeva il reato di somministrazione fraudolenta: “1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.” Per la configurazione di tale fattispecie delittuosa era necessaria la volontà specifica di eludere il sistema normativo di tutela dei lavoratori come fissato dalle norme di legge e dai contratti collettivi.
Nella specie, non vi sono elementi per affermare che la ricorrente e la società CP_14 abbiano concluso il contratto di somministrazione con un intento fraudolento, cioè al fine di conseguire “risparmi sul costo del lavoro” e per beneficiare di un minore imponibile contributivo per effetto dell'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL della somministratrice. Nessuna evidenza comprova gli “evidenti risparmi retributivi e/o contributivi in capo all'utilizzatore ed a scapito dei lavoratori” (cfr. pag. 6 verbale ispettivo). Circostanza che risulta smentita dalle buste paga versate in atti, dalle quali si ricava che ai lavoratori somministrati è stato riconosciuto un trattamento retributivo equipollente a quello corrisposto dal . 20 Né vi è prova in atti Parte_1
che il contratto di somministrazione sia stato concluso al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015.
Non può assurgere a indice presuntivo dell'intento fraudolento la semplice successione temporale dei contratti, in quanto la somministrazione dei lavoratori è intervenuta alla scadenza naturale dei rapporti di lavoro a termine instaurati con il Parte_1
. Trattasi di un elemento neutro, non corroborato da circostanze comprovanti la
[...] volontà elusiva.
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali 20 Cfr. doc.ti da 24 a 29 fascicolo ricorrente. pagina 16 di 18 ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. La persistenza del debito contributivo della ricorrente (per un importo minimo) e le incertezze interpretative giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 30%.
La restante quota del 70% deve essere posta a carico dei resistenti in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Le spese vanno liquidate secondo i parametri del D.M. n.
147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.100,00 a €. 5.200,00 per il rapporto processuale intercorso con l' e quello da 52.000,00 a €. 260.000,00 per CP_2
CP_1 il rapporto processuale intercorso con l' .
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA tenuta la società a versare la Parte_1
CP_1 contribuzione previdenziale e i premi assicurativi sulle somme erogate fuori CP_2 busta alla dipendente CE RA, nelle giornate di sabato, da luglio 2018 a gennaio
2019, pari a 50,00 euro al giorno, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
2) ACCERTA E DICHIARA non dovuti da parte del i Parte_1 contributi e i premi assicurativi riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO0000065 del 24.02.2023, ad eccezione di quelli indicati nel capo 1); CP_1 3) CONDANNA l' al pagamento in favore della ricorrente del 70% delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 4.043,00 - già ridotta del 30% -, di cui €.
43,00 per anticipazioni e €. 4.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
4) CONDANNA l' al pagamento in favore della ricorrente del 70% delle spese di CP_2 lite, che liquida nella complessiva somma di €. 1.000,00 - già ridotta del 30% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; pagina 17 di 18 5) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 18 “cap. 20): lo stipendio non mi è mai stato pagato in contanti;
i soldi della busta paga vengono versati nel conto corrente. Adr: lavoro otto ore al giorno, non faccio straordinari se non una volta all'anno prima del Covid;
dal 2020 non faccio più straordinari. Viene letta al teste la dichiarazione resa agli ispettori in CP_ data 25.05.2022 (doc. 4 ); confermo quanto dichiarato agli ispettori;
preciso di aver ricevuto una sola volta 52 euro in conta non ricorso se per premio o straordinari.” CP_ 19 “cap. 5: viene letta al teste la dichiarazione resa agli ispettori in data 08.06.2022 (doc. 4 ); confermo quanto dichiarato agli ispettori. Preciso che non faccio la salatura ma la tolettatura dei pro i. Confermo che fino a marzo 2022 ho lavorato tutti i sabati mattina per cinque ore e venivo pagato in contanti con 50 euro;
questi soldi erano fuori busta.” pagina 14 di 18
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1285/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Castelnuovo Rangone (MO), via della Pace n.
8/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zanasi;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile, Giuseppe Basile e Ester Cascio;
RESISTENTE contro
Controparte_2
in persona del Direttore Regionale per l'Emilia-Romagna pro tempore, con sede
[...] in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Cocciolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: verbale di accertamento - inquadramento superiore - straordinario - indennità freddo/disagio - somministrazione fraudolenta - contributi previdenziali - premi assicurativi pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 23.10.2023: “Nel merito: accertare e dichiarare:
che ai seguenti lavoratori spetta l'inquadramento retributivo nel quinto livello CCNL alimentari industria e non nel quarto livello: CE IM;
; ; Controparte_3 CP_4
; ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
; ; Controparte_9 Controparte_10
; Controparte_11 Parte_2
che al lavoratore spetta l'inquadramento nel III livello CCNL alimentari industria
[...] Persona_1
e non nel III livello super che al lavoratore spetta l'inquadramento nel 4° livello CCNL alimentari Persona_2 industria e non nel III livello che al lavoratore non spetta l'indennità disagio freddo Persona_3
che ai lavoratori CE IM e è stata regolarmente corrisposta Persona_4 in busta paga la retribuzione relativa al lavoro straordinario prestato, senza alcun pagamento in contanti.
Che i lavoratori e non Parte_3 Persona_5 sono stati oggetto di somministrazione fraudolenta CP_1
Che nulla è dovuto all' e all' a titolo di contributi e sanzioni, in relazione ai lavoratori CP_2 sopra elencati ed oggetto del verbale ispettivo 2023-MO-0000065 del 24/2/2023.
Con vittoria di spese di causa.” CP_1 Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 03.06.2024: “CHIEDE respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la società ricorrente tenuta al pagamento di complessivi € € 136.985,62 per contributi dovuti al FLPD e connesse somme aggiuntive calcolate alla data del 16.9.2023, oltre a quelle maturate e maturande fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Il procuratore dell' conclude come da note autorizzate del 29.05.2024: “Voglia CP_2
l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in punto di fatto e di diritto e, conseguentemente, confermare l'efficacia e la legittimità del verbale di accertamento opposto n.2023.MO.0000065 del 24.2.2023 e delle pretese avanzate dall' a seguito della liquidazione del predetto verbale. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 23.10.2023, Parte_1 chiedeva accertarsi l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione
[...]
CP_1 dell' di Modena n. 2023-MO0000065 del 24.02.2023 (prot. n. 4432) e, per l'effetto, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi del periodo
2017 - 2022.
La ricorrente eccepiva: a) il corretto inquadramento contrattuale di tutti i lavoratori menzionati nel verbale ispettivo (CE RA, , , Controparte_3 CP_4
, , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , Persona_6 Persona_7 Persona_2 Controparte_10
e ; b) la non
[...] Persona_8 Parte_2 debenza dell'indennità disagio/freddo al dipendente;
c) il regolare Persona_3 versamento dello straordinario in busta paga ai lavoratori CE RA e
[...]
; d) l'insussistenza della fattispecie della somministrazione fraudolenta Persona_4 quanto ai lavoratori e . Parte_3 Persona_5
2. L' si costituiva nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. e, ribadita la correttezza CP_2 dell'operato del personale ispettivo, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree e instava per il pagamento dei premi riportati nei “certificati di variazione del rapporto assicurativo” del 05.04.2024 (€. 40,64 per gli anni 2021-2022,
€. 598,18 per gli anni 2017-2022 e €. 3.796,13 per gli anni 2017-2022). CP_1 3. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava le eccezioni/deduzioni attoree e instava per il rigetto del ricorso. L' richiamava gli CP_1 accertamenti computi in sede ispettiva, come riportati nel verbale di accertamento del
24.02.2023, e chiedeva condannarsi la ricorrente a versare la complessiva somma di €.
136.985,62 per i contributi dovuti al FLPD e connesse somme aggiuntive calcolate alla data del 16.09.2023.
4. Sul merito
4.1. Si osserva preliminarmente come l'azione spiegata dalla società ricorrente vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito contributivo, con la conseguenza che grava sugli enti convenuti - quali attori in senso sostanziale - la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva. In tal senso Cass. n. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i pagina 3 di 18 fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_1 conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. anche Cass. n.
12108/2010, Cass. n. 16917/2012).
4.2. Le pretese contributive degli enti traggono origine dall'indagine amministrativa conclusasi con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione dell' di Modena n. 2023-MO0000065 del 24.02.2023 (prot. n. 4432). 1 All'esito dell'accesso ispettivo, gli organi di vigilanza hanno avanzato le seguenti contestazioni
(cfr. pagg. 2 - 7 verbale di accertamento):
a) Prima contestazione: errato inquadramento contrattuale dei lavoratori CE RA,
, , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Persona_6 Persona_7
, Persona_2 Controparte_10 Persona_8 Per_8
e per i quali è stato applicato un livello contrattuale inferiore
[...] Parte_2 rispetto alle mansioni effettivamente svolte;
b) Seconda contestazione: mancato riconoscimento della indennità disagio/freddo al lavoratore;
Persona_3
c) Terza contestazione: corresponsione con metodi non tracciabili della retribuzione afferente al lavoro straordinario dei lavoratori e CE RA, Persona_9 con conseguente omesso versamento dei contributi sulle retribuzioni imponibili;
d) Quarta contestazione: somministrazione fraudolenta di manodopera ex art. 38 bis, D.
Lgs. n. 81/2015 dei lavoratori e , già assunti a Parte_3 Persona_10 tempo determinato dalla ricorrente e successivamente utilizzati come lavoratori somministrati da parte della società CP_14
Va precisato che la contestazione concernente la dipendente (lavoro Parte_4 straordinario per un numero di ore superiore al tetto massimo) non forma oggetto del CP_1 presente giudizio, in quanto relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall' CP_1 L' ha quantificato l'imponibile previdenziale del periodo 10/2017-08/2022, richiedendo il versamento della contribuzione evasa, pari alla complessiva somma di €.
CP_ 1 Cfr. doc. 1 fascicolo . pagina 4 di 18 136.985,62 (di cui €. 80.229,49 per contributi FLPD e connesse somme aggiuntive ed
€. 7.312,75 a titolo di integrazione al Fondo di Tesoreria) (cfr. diffida del 02.08.2023 2).
L' ha poi notificato tre certificati di variazione del rapporto assicurativo, scaturiti dal CP_2 summenzionato verbale ispettivo, dell'importo di €. 40,64 per gli anni 2021-2022, €.
598,18 per gli anni 2017-2022 ed €. 3.796,13 per gli anni 2017-2022. 3
4.3. Appaiono preliminari alcune considerazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n.
166/2014). Quindi, il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Cass. n. 9251/2010 ha statuito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. anche Cass. n. 16055/2004).
Come noto, poi, la valutazione delle testimonianze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il
CP_ 2 Cfr. doc. 2 fascicolo . 3 Cfr. doc.ti 2,3,4 fasc . CP_2 pagina 5 di 18 quale, nel porre a fondamento della decisione un argomento di prova con esclusione di altri, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 15745/2003). Spetta quindi all'organo giudicante il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3267/2008).
4.4. Prima contestazione: errato inquadramento contrattuale
4.4.1. Gli ispettori hanno riscontrato l'errato inquadramento contrattuale di tredici lavoratori, contestando alla ricorrente l'evasione della contribuzione previdenziale dovuta sulle maggiori retribuzioni previste dal CCNL Alimentari-Industria. Segnatamente:
“1) CE IM, assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello come operaio addetto al disosso, nei fatti addetto alla salatura e alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
2) , assunto in data 08/7/2019 come operaio di V livello addetto Controparte_3 alla linea disosso, nei fatti addetto al disosso utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
GENNAIO 2022;
3) , assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla CP_4 linea disosso, nei fatti addetto al disosso e alla pressatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
4) , assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla linea CP_5 disosso, nei fatti addetto alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
OTTOBRE 2017;
5) , assunto il 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla linea CP_6 disosso, nei fatti addetto al disosso e alla pesatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017; pagina 6 di 18 6) assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello Controparte_7 addetto alla linea disosso, nei fatti addetto al disosso utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
OTTOBRE 2017;
7) assunto il 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla Controparte_8 linea disosso, nei fatti addetto al disosso e alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL
Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
8) , assunto in data 27/01/2020 Controparte_9 come operaio di V livello addetto al reparto mattonelle, nei fatti addetto alla rifilatura dei prosciutti, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da GENNAIO 2021;
9) , assunto in data 01/8/1997, come operaio di III livello, nei fatti ha Persona_7 svolto mansioni di caporeparto della lavorazione merce in osso da disosso, per il quale deve essere riconosciuto il IIIA livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
OTTOBRE 2017;
10) assunto in data 05/7/2013 come operaio di V livello addetto alla Persona_2 linea disosso, nei fatti addetto al disosso, rifilatura dell'anchetta, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il III livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da OTTOBRE 2017;
11) , assunto in data 01/8/2019 come operaio Controparte_10 di V livello addetto al reparto disosso, nei fatti addetto al disosso, rifilatura dell'anchetta e scotenno, utilizzando apposito coltellino, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da GENNAIO 2020;
12) , assunto in data 12/6/2019 come Controparte_11 operaio di V livello addetto al reparto mattonelle, nei fatti addetto al disosso, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da
GENNAIO 2020;
13) assunto in data 02/10/2013 come operaio di V livello addetto al Persona_11 reparto mattonelle, nei fatti addetto alla rifilatura dei prosciutti, alla legatura degli addobbi alla pressa e alla macchina termina, per il quale deve essere riconosciuto il IV livello contrattuale del CCNL Alimentari industria da OTTOBRE 2017.”
pagina 7 di 18 4.4.2. L'art. 2103 cod. civ. dispone: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta […]”. La ricostruzione degli ispettori postula che i lavoratori abbiano svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione. Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015,
Cass. n. 18943/2016, Cass. n. 20272/2010, Trib. Roma Sez. Lav., Sent. 13/11/2019).
4.4.3. L'art. 26 del CCNL Industria-Alimentare del 31.07.2020 include:
- nel quarto livello: “• i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
• i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
• i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione”;
- nel quinto livello: “i lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il pagina 8 di 18 confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori […].” 4
4.4.4. I lavoratori oggetto di accertamento ispettivo sono stati inquadrati, in sede di assunzione, nel 5° livello, ad eccezione di inquadrato nel 3° livello. Ad Persona_7 avviso degli ispettori, le mansioni espletate dai dipendenti del Parte_1
sono riconducibili nel 4° livello, mentre quelle affidate ai lavoratori
[...] Per_7
e sono afferenti ai livelli 3A e 3.
[...] Persona_2
Ebbene, dall'istruttoria orale è emerso che i lavoratori in esame non si occupavano del disosso dei prosciutti, in quanto impiegati, prevalentemente, nelle attività di pesatura, sgrassatura, tolettatura (cd. pulizia esterna), legatura e confezionamento dei prosciutti. In tal senso le testimonianze dei lavoratori , 5 CE RA 6 e CP_6 CP_8 7 (già sentiti in sede ispettiva), nonché quelle rese in giudizio da
[...] Testimone_1
(custode dell'edificio aziendale ed ex responsabile di produzione 8), Testimone_2
(attuale responsabile del reparto disosso/confezionamento 9), (responsabile Testimone_3 4 Cfr. doc. 29 fascicolo ricorrente. 5 “confermo quanto dichiarato agli ispettori. Ho sempre svolto le mansioni di pesatore e mai quelle di disossatura;
non so disossare. Il coltellino lo uso per pulire il prosciutto, cioè faccio la tolettatura.” 6 “confermo quanto dichiarato agli ispettori. Preciso che non faccio la salatura ma la tolettatura dei prosciutti.” 7 “mi occupavo della cucitura ed della tolettatura con il coltellino.” 8 “cap. 1): è vero svolgeva solamente l'attività di tolettatura;
usava il coltellino elettrico per togliere CP_8 la “sugna” (gras rosciutto. cap. 2): confermo che svolge l'attività di confezionamento e CP_6 pesatura dei prosciutti stagionati;
prede il prosciutto lo met bilancia, dopodiché esce l'etichetta e la mette sul prosciutto che poi viene collocato nel cartone. Lavora al reparto confezionamento. cap. 4): confermo che si occupa della tolettatura, legatura e cucitura del prosciutto stagionato già CP_4 disossato;
per tività usa un coltello manuale per togliere la cotenna in eccesso;
poi usa una macchina legatrice automatica che lega il prosciutto con delle regge;
l'addetto tiene il prosciutto finché non è legato. ha anche usato la termoformatrice automatica per il sottovuoto;
la macchina produce una CP_4 pellicola ica e l'addetto inserisce il prosciutto in questo involucro.. cap. 5): svolge le stesse Per_11 attività di si alternano nelle attività di tolettatura, legatura e cucitura del o già disossato;
CP_4 anche lui termoformatrice per il sottovuoto e la pressa. cap. 6): è vero CE svolge solamente l'attività di tolettatura dei prosciutti stagionati con il coltellino elettrico per togliere la “sugna”. cap. 7): confermo che svolge la tolettatura/pulitura dei prosciutti stagionati, e saltuariamente il disosso. CP_3 Lavora al re elle. cap. 8): svolge la tolettatura dei prosciutti stagionati nel reparto CP_7 disosso/pressati (dove lavorano anche , ). cap. 9): si occupa CP_8 CP_4 Per_11 CP_9 della tolettatura dei prosciutti stagionati. Pulisce tto;
c'è un utomatica che toglie la cotenna. Lavora al reparto mattonelle. cap. 10): è vero, lavora al Persona_12 reparto mattonelle e si occupa della tolettatura dei prosciutti stagionati c a coltello CP_9 e toglie l'anchetta; non l'ho visto disossare.. cap. 11): non lo so. cap. 15): c svolge la Per_2 tolettatura dei prosciutti stagionati e si alterna con al dissso presso il reparto dis gionati.” CP_7 9 Cfr. “cap. 1): confermo che svolgeva sol l'attività di tolettatura;
usava il coltellino per la CP_8 pulitura del grasso in ecces rosciutto, in particolare dei prosciutti stagionati già disossati. Adr: preciso che non è più dipendente del . cap. 2): confermo che CP_8 Parte_1 CP_6 si occupa d ionamento e della pesat seguendo la procedura nel capitolo di prova. Adr: è ancora dipendente del . cap. 4): è vero, IR fa Parte_1 pagina 9 di 18 del reparto disosso 10) e (responsabile del fresco e stagionatura Testimone_4 prosciutti 11).
la tolettatura, legatura e cucitura del prosciutto stagionato già disossato;
usa la termoformatrice per il sottovuoto;
la macchina termoformatrice opera in automatico, dopo che l'operatore ha inserito il prosciutto e digitato il tasto di avvio;
occasionalmente si occupa anche del confezionamento. Adr: è ancora Pt_5 dipendente del . c : confermo che svolge la tolettatura, legatura e
Parte_1 Per_11 cucitura del pr nche la pressa;
fa il so con la termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del . cap. 6): confermo che CE svolge solo la tolettatura
Parte_1 dei prosciutti stagiona ora dipendente del . cap.
Parte_1 7): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti stagi volta, CP_3 massimo ttimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del
Parte_1
. cap. 8): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosci
[...] CP_7 ente (una volta, massi alla settimana) si occupa del disosso. Adr: preciso che è CP_7 ancora dipendente del . cap. 9): è vero, svolge la ra Parte_1 CP_9 (pulitura) dei prosciutti ndente del . cap. 10): è Parte_1 vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciut (una volta, CP_10 massi ttimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 11): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosci
[...] CP_11 ente (una volta, mass alla settimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del . cap. 15): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti Parte_1 Per_2 sta volta, massimo due ttimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del .” Parte_1 10 “cap. 1): è v ente della tolettatura con il “coltellino”; usava il coltellino per CP_8 la pulitura del gra cesso del prosciutto stagionato. Adr: preciso che non è più dipendente CP_8 del . cap. 2): confermo che si occupa fezionamento e della
Parte_1 CP_6 pes ti;
segue la procedura nel capitolo di prova. Adr: è ancora dipendente del . cap. 4): IR si occupa del confezionamento e
Parte_1 saltuariamente d citura del prosciutto stagionato già disossato;
usa la termoformatrice per il sottovuoto;
la macchina termoformatrice opera in automatico, dopo che l'operatore ha inserito il prosciutto e digitato il tasto di avvio. cap. 5): confermo che svolge la tolettatura, Per_11 legatura e cucitura del prosciutto stagionato già disossato;
usa la pre il sottovuoto con la termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del . cap. 6): è vero, CE svolge
Parte_1 solo la tolettatura dei prosciutti stagionati con endente del
Parte_1
. cap. 7): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosci
[...] CP_3 ente (una volta alla s occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 8): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti
[...] CP_7 (una volta o due a settimana) si occupa del disosso. Adr: è ancora CP_7 dipendente del . cap. 9): è vero, svolge la tolett ulitura) dei Parte_1 CP_9 prosciutti stagi ente del . cap. 10): non sono in Parte_1 grado di rispondere, cioè di ricondurre il nome di ndenti del . CP_10 Parte_1 cap. 11): è vero, svolge la tolettatura (p utti stagionati, e saltuaria CP_11 di volte alla set occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del . Parte_1 cap. 15): è vero, svolge la tolettatura (pulitura) dei prosciutti stagion Per_2 di volte alla setti si occupa del disosso. Adr: è ancora dipendente del . Parte_1Per_1 Per_1 Adr: i lavoratori addetti esclusivamente al disosso sono , e Per_15 11 “cap. 1): svolgeva l'attività di tolettatura co lt e toglieva il grasso in eccesso CP_8 del prosciu nato. Adr: non è più dipendente del . cap. 2): è CP_8 Parte_1 vero si occupa del co ento e della pesatura d le attività CP_6 ripor capitolo di prova. Adr: è ancora dipendente del . cap. 4): è vero, Parte_1 IR si occupa del confezionamento, tolettatura, legatu stagionato già disossato;
per il sottovuoto utilizza la termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 5): è vero svolge la tolettatura, legatura e cucitura del prosciu
[...] Per_11
fa il sottovuot a termoformatrice. Adr: è ancora dipendente del Parte_1
. cap. 6): CE svolgeva la tolettatura dei prosciutti stagionati con il coltelli
[...] pagina 10 di 18 Dalle suddette dichiarazioni si ricava che ai dipendenti sono state affidate lavorazioni semplici ed elementari, implicanti l'uso del coltello manuale e di macchinari non complessi come la legatrice automatica e la termoformatrice per il sottovuoto. Le mansioni descritte appaiono invero prima facie conformi al livello di inquadramento, essendo riconducibili ad attività svolte dai lavoratori che “nei reparti di produzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento
…. di merci e prodotti” e “che svolgono attività produttive semplici”, secondo procedure standardizzate.
I testimoni hanno escluso che il disosso fosse la mansione principale e prevalente dei lavoratori, in quanto svolta sporadicamente, circa uno o due volte alla settimana. Il riconoscimento del livello superiore presuppone la prevalenza della mansione superiore, quindi la rivendicazione del lavoratore va rigettata ove la prestazione lavorativa sia resa in via temporanea ed occasionale. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, “la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. n. 2969/2021, Cass. n. 4946/2004, Cass. n.
16461/2003). Manca, in ogni caso, la dimostrazione del “prolungato esercizio nella mansione”, richiesto dalla declaratoria del quarto livello, che determina l'acquisizione di una “professionalità specifica”, nonché l'esecuzione di interventi di messa a punto e/o ordinaria manutenzione dei macchinari, attività non oggetto financo di allegazione.
La ricostruzione della ricorrente, corroborata dalle deposizioni testimoniali, trova ulteriore conforto nel fatto che gli istituti resistenti non hanno fornito alcuna prova delle pregresse esperienze lavorative dei lavoratori, della “particolare preparazione” e della specifica professionalità maturata nel taglio e disosso dei prosciutti presso aziende del settore, come prescritto dalla declaratoria del IV livello.
dipendente del . cap. 7): si occupa della tolettatura dei prosciutti Parte_1 CP_3 stagionati e s sosso. c svolge la tolettatura dei prosciutti CP_7 stagionati, e saltuariamente si occupa del disosso. cap. 9): rdo di cap. 10): CP_9 CP_10
è al reparto mattonelle e si occupa della pulizia dei prosciutti. cap. s
[...] CP_11 ra dei prosciutti stagionati nel reparto mattonelle;
saltuariamente si occupa de cap. 15):
esegue la pulizia dei prosciutti stagionati e saltuariamente si occupa del disosso.” Per_2 pagina 11 di 18 A fronte di tali carenze probatorie, devono considerarsi non provati i fatti costitutivi del superiore inquadramento contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale.
4.4.5. In ultimo, quanto alle posizioni dei dipendenti e , si CP_5 Persona_7 rileva che l'intestato Tribunale si è già pronunciato sulle domande di inquadramento superiore avanzate da tali lavoratori (procedimenti n. 776/2021 r.g. e n. 737/202 r.g.), giudizi definiti con le sentenze n. 208/2024 e n. 211/2024, a quanto consta non impugnate. 12 Statuizioni che producono effetti diretti nei confronti dell' in quanto l'ente, evocato in giudizio quale litisconsorte necessario (cfr. Cass. n. 8956/2020), si è ritualmente costituito in entrambi procedimenti.
L' , estraneo ai predetti giudizi, non ha fornito alcuna prova del diritto CP_2 all'inquadramento superiore di e Nessun dipendente ha CP_5 Persona_7 confermato lo svolgimento delle mansioni di disosso - caratterizzanti il superiore inquadramento - da parte di tali lavoratori. Le uniche deposizioni sono quelle dei lavoratori che hanno proposto ricorso, le cui testimonianze, in mancanza di ulteriori riscontri (testimoniali e documentali), non possono essere valorizzate in questo giudizio perché provenienti da soggetti portatori di un autonomo interesse e non indifferenti alla vicenda per cui è causa.
4.5. Seconda contestazione: indennità disagio/freddo
4.5.1. L'art. 57 del CCNL - settore “industria carni” - riconosce ai dipendenti un'indennità di “disagio/freddo” per l'esposizione in ambienti di lavoro che presentano condizioni termiche comprese nella “percentuale dal 4% al 7% per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero;
dal 6% al 10% per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero”, precisando che “le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.”
4.5.2. non ha operato in un ambiente disagiato per il tempo Persona_3 necessario a far maturare il diritto all'indennità. Non è stata superata la soglia minima di dieci minuti prevista dalla contrattazione collettiva. 12 Cfr. doc.ti 41,42 fascicolo ricorrente. pagina 12 di 18 Dalle dichiarazioni dei testi ( , 13 , 14 15 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e emerge in modo inequivoco che il lavoratore in questione Testimone_5 svolgeva le mansioni di carrellista e che, in tale veste, entrava e usciva dalla cella frigorifera per le sole operazioni di carico/scarico dei bancali, le quali comportavano pochi secondi di permanenza all'interno del vano refrigeratore. Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso lavoratore in giudizio e in sede ispettiva. 17
Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità “disagio/freddo”, poiché il lavoratore non ha superato la soglia temporale di non computabilità Persona_3 prevista dal cit. art. 57 (“periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi”). 13 “capp. 16)-17): è vero svolgeva le mansioni di mulettista/carellista e si avvaleva di un muletto. Per_3 Svolgeva le attività indic capitoli di prova, trasportava i prosciutti freschi dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio dei freschi;
scaricava i camion. Adr: non è più dipendente del Per_3 Parte_1
. cap. 18): nello stabilimento ci sono tre celle ativo” che vanno dai -12
[...]
o mesi i prosciutti stagionati e confezionati a mattonella e saltuariamente dei pressati;
nella cella a -18 vengono messi la carne fresca;
nella terza cella sono messe le lamelle in acciaio che contengono prosciutto stagionato. Ci sono anche due celle per lo stoccaggio: nella prima viene tenuta la temperatura a 2/2,5 gradi per la coscia fresca (scaricata dai camion); nella seconda sono collocati i prosciutti per la salatura, la temperatura è sempre sui 2/2,5 gradi. cap. 19): portava i prosciutti nella cella di Per_3 stoccaggio a 2/2,5 gradi;
arrivava con il muletto e poi tor ubito indietro;
stava dentro pochi secondi.” 14 “capp. 16)-17): confermo che svolge le mansioni di mulettista/carellista e si avvale di un muletto. Per_3 Svolte tutte le mansioni indicat pitoli di prova, trasportando i prosciutti freschi dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio. cap. 18): la cella di stoccaggio ha una temperatura minima di due gradi e massina di cinque/sei gradi;
preciso che temperature più basse impedirebbero la salatura del prosciutto. cap. 19): la permanenza di AY nella cella frigorifera è al massimo di un minuto/due minuti. Si limita a posizionare il carrello e poi esce subito.” 15 “capp. 16)-17): è vero svolgeva le mansioni di mulettista con un muletto. Confermo che Per_3 Per_3 trasportava i prosciutti dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio. Adr: non Per_3 dipendente del . cap. 18): la cella di stoccaggio ha un eratura che Parte_1 oscilla tra 2 e tura del prosciutto. cap. 19): la permanenza di nella Per_3 cella frigorifera era meno di due minuti perché si limitava a scaricare i bancali. Entrava dentro, ava e poi usciva.” 16 “capp. 16)-17): è vero svolgeva le mansioni di carrellista/mulettista e usava un muletto. Per_3 Per_3 trasportava i prosciutti dal reparto rifilatura alla cella di stoccaggio. Adr: non Per_3 dipendente del . cap. 18): la cella di stoccaggio che si nel reparto Parte_1 salatura ha una radi. cap. 19): portava i bancali con i prosciutti nella Per_3 cella di stoccaggio e poi usciva subito;
stava dentro la 0/30 secondi, il tempo di scaricare i bancali.” CP_ 17 “cap. 5: viene letta al teste la dichiarazione resa agli ispettori in data 08.06.2022 (doc. 4 ); confermo quanto dichiarato agli ispettori. Adr: portavo i bancali dei prosciutti dal reparto macello fi a cella;
lasciavo i bancali nella cella poi uscivo. Adr: c'erano due celle: una per i prosciutti freschi e l'altra per i prosciutti stagionati. Io andavo in tutte e due le celle. La cella dei “freschi” aveva -5 gradi;
quella dei prosciutti stagionati -20 gradi. Gran parte del lavoro lo facevo per i prosciutti freschi. Adr: andavo dentro e fuori dalle celle perché facevo diversi giri;
rimanevo dentro alla cella circa due/tre minuti, il tempo di scaricare. Adr: scaricavo con le forche del muletto, non manualmente.” pagina 13 di 18 4.6. Terza contestazione: lavoro straordinario dei lavoratori Persona_9
e CE RA
[...]
ha escluso di aver ricevuto compensi fuori busta, dichiarando di Persona_9 non aver svolto ore di straordinario a decorrere dal 2020. Né i testi escussi hanno fornito dichiarazioni su tale aspetto della controversia. Con riferimento alla somma di €.
52,00, si rileva la genericità della dichiarazione resa, non avendo fornito il teste chiarimenti in ordine al titolo di elargizione e all'anno di percezione del denaro. 18
CE RA ha confermato, sia in sede ispettiva (cfr. dichiarazione dell'8.06.2022) che nel presente giudizio, il pagamento “in nero” delle cinque ore di straordinario svolte il sabato, retribuite con la somma forfettaria di 50,00 euro al giorno. 19 Stante la convergenza delle dichiarazioni rese, non smentite da evidenze di segno contrario, deve riconoscersi la sussistenza dell'obbligo contributivo sulle somme versate a titolo di straordinario, limitatamente al periodo contestato dagli ispettori, ossia luglio 2018 - gennaio 2019 (cfr. pag. 5 verbale ispettivo).
Su tali importi sono dovuti gli interessi e le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n.
388/2000. Infatti, l'ipotesi dell'evasione ricorrere quando l'occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Per pacifica giurisprudenza, la volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti può ricavarsi anche dall'inoltro di denunce incomplete, infedeli o non conformi al vero (cfr. Cass. n.
28966/2011: “[…] va tuttavia osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo”). La Suprema Corte ha chiarito che “l'omessa o infedele CP_ denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (Cass. 28966/2011, Cass. n. 11261/2010).
4.7. Quarta contestazione: somministrazione fraudolenta di manodopera
4.7.1. Parimenti infondata la contestazione relativa alla somministrazione fraudolenta dei lavoratori e . Parte_3 Persona_10
Gli enti deducono quanto segue: “Ebbene gli ispettori, sulla base dei dati raccolti, hanno accertato che tra la e il vi è stata una CP_14 Parte_1 somministrazione fraudolenta di mano d'opera, in violazione dell'art.38 bis D.Lgs
n.81/2015, finalizzata ad eludere norme di legge o di contratto collettivo, così da conseguire risparmi sul costo del lavoro. Una delle ipotesi più ricorrenti di somministrazione fraudolenta di manodopera si ravvisa allorchè un datore di lavoro interrompa il rapporto di lavoro con un proprio dipendente per poi riutilizzarlo tramite l'agenzia di somministrazione in ragione di evidenti risparmi retributivi/contributivi in capo all'effettivo utilizzatore e a danno del lavoratore;
è chiaro che nella gestione dei rapporti lavorativi con i due lavoratori in esame siano riscontrabili profili di illiceità finalizzati a ridurre la soglia delle tutele normative dei lavoratori ed ottenere una riduzione del costo del lavoro. Per tale illecito, gli ispettori verbalizzanti hanno conteggiato 297 giornate di pagina 15 di 18 somministrazione fraudolenta alla Società ricorrente per la lavoratrice e 420 Pt_3 giornate per il lavoratore .” Persona_10
4.7.2. L'art. 38 bis del D. Lgs. n. 81/2015 (ora abrogato dall'art. 29 del D.L. n.
19/2024) prevedeva il reato di somministrazione fraudolenta: “1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.” Per la configurazione di tale fattispecie delittuosa era necessaria la volontà specifica di eludere il sistema normativo di tutela dei lavoratori come fissato dalle norme di legge e dai contratti collettivi.
Nella specie, non vi sono elementi per affermare che la ricorrente e la società CP_14 abbiano concluso il contratto di somministrazione con un intento fraudolento, cioè al fine di conseguire “risparmi sul costo del lavoro” e per beneficiare di un minore imponibile contributivo per effetto dell'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL della somministratrice. Nessuna evidenza comprova gli “evidenti risparmi retributivi e/o contributivi in capo all'utilizzatore ed a scapito dei lavoratori” (cfr. pag. 6 verbale ispettivo). Circostanza che risulta smentita dalle buste paga versate in atti, dalle quali si ricava che ai lavoratori somministrati è stato riconosciuto un trattamento retributivo equipollente a quello corrisposto dal . 20 Né vi è prova in atti Parte_1
che il contratto di somministrazione sia stato concluso al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015.
Non può assurgere a indice presuntivo dell'intento fraudolento la semplice successione temporale dei contratti, in quanto la somministrazione dei lavoratori è intervenuta alla scadenza naturale dei rapporti di lavoro a termine instaurati con il Parte_1
. Trattasi di un elemento neutro, non corroborato da circostanze comprovanti la
[...] volontà elusiva.
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali 20 Cfr. doc.ti da 24 a 29 fascicolo ricorrente. pagina 16 di 18 ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. La persistenza del debito contributivo della ricorrente (per un importo minimo) e le incertezze interpretative giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 30%.
La restante quota del 70% deve essere posta a carico dei resistenti in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Le spese vanno liquidate secondo i parametri del D.M. n.
147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.100,00 a €. 5.200,00 per il rapporto processuale intercorso con l' e quello da 52.000,00 a €. 260.000,00 per CP_2
CP_1 il rapporto processuale intercorso con l' .
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA tenuta la società a versare la Parte_1
CP_1 contribuzione previdenziale e i premi assicurativi sulle somme erogate fuori CP_2 busta alla dipendente CE RA, nelle giornate di sabato, da luglio 2018 a gennaio
2019, pari a 50,00 euro al giorno, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
2) ACCERTA E DICHIARA non dovuti da parte del i Parte_1 contributi e i premi assicurativi riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MO0000065 del 24.02.2023, ad eccezione di quelli indicati nel capo 1); CP_1 3) CONDANNA l' al pagamento in favore della ricorrente del 70% delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 4.043,00 - già ridotta del 30% -, di cui €.
43,00 per anticipazioni e €. 4.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
4) CONDANNA l' al pagamento in favore della ricorrente del 70% delle spese di CP_2 lite, che liquida nella complessiva somma di €. 1.000,00 - già ridotta del 30% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; pagina 17 di 18 5) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 18 “cap. 20): lo stipendio non mi è mai stato pagato in contanti;
i soldi della busta paga vengono versati nel conto corrente. Adr: lavoro otto ore al giorno, non faccio straordinari se non una volta all'anno prima del Covid;
dal 2020 non faccio più straordinari. Viene letta al teste la dichiarazione resa agli ispettori in CP_ data 25.05.2022 (doc. 4 ); confermo quanto dichiarato agli ispettori;
preciso di aver ricevuto una sola volta 52 euro in conta non ricorso se per premio o straordinari.” CP_ 19 “cap. 5: viene letta al teste la dichiarazione resa agli ispettori in data 08.06.2022 (doc. 4 ); confermo quanto dichiarato agli ispettori. Preciso che non faccio la salatura ma la tolettatura dei pro i. Confermo che fino a marzo 2022 ho lavorato tutti i sabati mattina per cinque ore e venivo pagato in contanti con 50 euro;
questi soldi erano fuori busta.” pagina 14 di 18