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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1811/2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO , per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase, che ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge, ma con decorrenza da giugno
2022.
Il ricorrente ha chiesto di ritenere e dichiarare che, ricorrendo i presupposti di legge, parte ricorrente
è in possesso dei requisiti sanitari che danno diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell' dalla data del provvedimento amministrativo di reiezione del CP_1
21\04\2021, con conseguente dovere dell' convenuto alla corresponsione di detto assegno CP_3
ordinario in favore del ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data di revoca dello assegno ordinario di invalidità precedentemente goduto o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali.
Nelle note d'udienza ha chiesto l'accoglimento della domanda secondo le risultanze peritali.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
3- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto dalle seguenti patologie:
• Artrosi polidistrettuale in pz con discoartrosi e discopatia, tendinopatia sx, gonartrosi, sindrome fibromialgica e polientesite sieronegativa, coxalgia con zoppia. • Sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado grave cronicizzato. • Ipoacusia neurosensoriale lieve-media, Esofagite di grado A, Ernia iatale da scivolamento, Gastropatia antrale, asma bronchiale in pz con poliposi nasale. Cardiopatia ipertensiva classe NYHA seconda.
Il c.t.u. ha poi concluso ritenendo che il sig. , che svolge l'attività di operaio Parte_1 responsabile turnista in fabbrica chimica, HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poichè risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Giugno 2021, poiché il paziente presentava già un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
5- Le spese di lite devono compensarsi metà, in considerazione della decorrenza accertata dal c.t.u.
(giugno 2021), successiva alla domanda di conferma (marzo 2021) e al provvedimento di reiezione
CP_ dell' ( aprile 2021), ponendo la restante metà a carico dell' . CP_1
CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1811 /2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dal mese di GIUGNO 2021, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno
[...] ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984; CP_ 2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà, liquidata in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Micali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/05/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1811/2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO , per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase, che ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge, ma con decorrenza da giugno
2022.
Il ricorrente ha chiesto di ritenere e dichiarare che, ricorrendo i presupposti di legge, parte ricorrente
è in possesso dei requisiti sanitari che danno diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell' dalla data del provvedimento amministrativo di reiezione del CP_1
21\04\2021, con conseguente dovere dell' convenuto alla corresponsione di detto assegno CP_3
ordinario in favore del ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data di revoca dello assegno ordinario di invalidità precedentemente goduto o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali.
Nelle note d'udienza ha chiesto l'accoglimento della domanda secondo le risultanze peritali.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
3- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto dalle seguenti patologie:
• Artrosi polidistrettuale in pz con discoartrosi e discopatia, tendinopatia sx, gonartrosi, sindrome fibromialgica e polientesite sieronegativa, coxalgia con zoppia. • Sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado grave cronicizzato. • Ipoacusia neurosensoriale lieve-media, Esofagite di grado A, Ernia iatale da scivolamento, Gastropatia antrale, asma bronchiale in pz con poliposi nasale. Cardiopatia ipertensiva classe NYHA seconda.
Il c.t.u. ha poi concluso ritenendo che il sig. , che svolge l'attività di operaio Parte_1 responsabile turnista in fabbrica chimica, HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poichè risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Giugno 2021, poiché il paziente presentava già un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
5- Le spese di lite devono compensarsi metà, in considerazione della decorrenza accertata dal c.t.u.
(giugno 2021), successiva alla domanda di conferma (marzo 2021) e al provvedimento di reiezione
CP_ dell' ( aprile 2021), ponendo la restante metà a carico dell' . CP_1
CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1811 /2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dal mese di GIUGNO 2021, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno
[...] ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984; CP_ 2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà, liquidata in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Micali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/05/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano