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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 594 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 594/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
ata il 4/01/1980 a MONCALIERI (TO) Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SIRAGUSANO VALENTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Poirino (TO), via Paolo Borsellino 20, in comproprietà indivisa al 50% tra i coniugi, resterà assegnata alla moglie;
il marito ha già rilasciato l'abitazione e si impegna a trasferire la propria residenza entro la data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione, portando seco i propri effetti personali;
3) I coniugi hanno di comune accordo stabilito di porre in vendita l'immobile di cui al punto 2, con le modalità di cui ai punti seguenti;
4) La sig.ra in uno con i figli potrà risiedere presso il predetto sino alla data che verrà Parte_1
stabilita con il futuro acquirente, provvedendo a tutte le spese ordinarie relative allo stesso;
5) Le restanti spese e/o oneri relativi all'immobile de quo, comprese le spese straordinarie, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, con possibilità di conguaglio in occasione della vendita dell'immobile;
6) La sig.ra sarà tenuta a manlevare il sig. da ogni e qualsiasi onere derivante dal Parte_1 Pt_2
mancato rilascio dell'immobile nel termine fissato ai sensi del precedente punto sub 4;
7) I coniugi convengono che gli arredi ed il mobilio presenti all'interno dell'abitazione resteranno in uso alla moglie sino alla data di rilascio dello stesso come sopra fissata, ed in tal momento gli stessi verranno ripartiti;
8) I coniugi concordano sin d'ora che, ove se ne verificasse la necessità, il marito potrà accedere all'immobile in comproprietà previo preavviso di almeno 24 ore;
9) I coniugi si impegnano a versare mensilmente sul c/c cointestato acceso presso Banca Intesa San
Paolo n. 1000/00015334 la somma di €. 708,79 ciascuno entro il giorno 28 di ogni mese, per provvedere al pagamento dei ratei del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in oggetto acceso presso la Banca Intesa San Paolo, rinegoziato in data 05/06/2024 per un importo di €. 310.730,87 e della durata di anni 25, a far data dalla rinegoziazione, sino alla data di estinzione dello stesso;
10) Il sig. continuerà ad accollarsi i ratei mensili di euro 558,00 cadauno del finanziamento Pt_2
acceso presso Banca Mutuelle per un importo originario di euro 39.560,00, sino alla naturale scadenza nel mese di dicembre 2026, contratto per lavori di manutenzione della casa coniugale nel mese di giugno 2018;
11) Nel caso in cui ciascun coniuge, per ogni e qualsivoglia motivo, corrisponda la rata del mutuo per intero, avrà diritto a richiedere la restituzione di quanto anticipato, con obbligo per l'altra parte alla corresponsione, ovvero in difetto con compensazione in occasione della vendita dell'immobile di cui al punto 13;
12) Per quanto concerne la vendita dell'immobile predetto, fatte salve eventuali diverse pattuizioni che dovranno essere concordate ed approvate per iscritto tra loro, i coniugi convengono che: - è stato conferito incarico a vendere l'immobile in uno con le pertinenze, in esclusiva, all'agenzia immobiliare
Moncalieri Case, sedente in Moncalieri (TO), Strada Genova n. 250 sino alli 31.12.2025, senza tacito rinnovo, al prezzo di euro 590.000,00; - il prezzo di vendita potrà essere rideterminato con ribassi previamente concordati mai superiori di volta in volta ad euro 50.000,00 ed, in ogni caso, l'importo finale dovrà corrispondere all'importo del residuo mutuo al momento della vendita addendato di
€.70.000,00. Fermo detto limite, i coniugi si impegnano sin d'ora ad approvare proposte d'acquisto di importo inferiore ad euro 50.000,00 rispetto al prezzo di vendita stabilito al momento del ricevimento delle ridette proposte;
13) Il ricavato della vendita dell'immobile, fatte salve eventuali diverse pattuizioni che dovranno essere concordate ed approvate per iscritto tra i coniugi, verrà utilizzato, nell'ordine, per: - estinguere l'eventuale residuo mutuo ipotecario di cui al punto sub 9; - riconoscere al sig. la somma di €. Pt_2
70.000,00 e alla sig.ra la somma di €. 5.000,00 anticipate individualmente al momento Parte_1
dell'acquisto dell'immobile già casa coniugale;
- rimborsare al coniuge anticipatario eventuali somme corrisposte per il pagamento delle rate del mutuo di cui al punto 9 che risultassero, previa verifica, ancora da rimborsare da parte dell'altro;
14) In ogni caso (compreso quello in cui con il ricavato della vendita i coniugi non definissero le loro reciproche posizioni creditorie/debitorie) il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra Pt_2 della somma di €. 2.500,00 e la sig.ra nei confronti del sig. della somma Parte_1 Parte_1 Pt_2 di €. 35.000,00 per le ragioni di cui al precedente punto;
15) I figli nato a [...] il [...] e , nata a [...], Persona_1 Persona_2
il 12.10.2010, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con allocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
16) I figli, stante l'età anagrafica degli stessi, ormai prossimi alla maggiore età, stabiliranno di volta in volta con il padre quando trascorrere del tempo con il medesimo, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, scolastici ed extrascolastici: il padre si impegna a comunicare alla madre gli intervenuti accordi con un preavviso non inferiore a 48 ore, ed in ogni caso terrà con sè i figli non meno di due pomeriggi a settimana, dalle 14:00 e fino alle 23:00 e di un weekend intero, a settimane alterne, dalle ore 21,30 del venerdì e fino alle ore 21,30 della domenica;
17) La sig.ra si impegna a comunicare con un preavviso di 48 ore al sig. le notti in Parte_1 Pt_2
cui intenderà prestare servizio per la croce verde ed i coniugi si accorderanno di volta in volta in merito all'allocazione dei figli;
18) I genitori decideranno, di norma, di comune accordo tra loro e sentito il parere dei figli, di volta in volta, con quale genitore i medesimi trascorreranno i compleanni, le festività nazionali, i giorni festivi del S. Natale e Vigilia, Capodanno, Epifania S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo, in difetto di accordo, ad anni alterni, con inizio presso il padre;
19) I coniugi si impegnano a far sì che i figli trascorrano con i nonni materni e paterni almeno un giorno a settimana;
20) Nel periodo estivo, i figli trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, i figli resteranno con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e gli ultimi 15 giorni di agosto negli anni dispari;
21) Il padre contribuirà nel mantenimento dei figli mediante il versamento sul c/c intestato alla sig.ra acceso presso Banca Widiba spa – IBAN [...] l'importo Parte_1
mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a partire dal mese di Febbraio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese;
22) L'assegno unico ed universale riconosciuto per i figli e/o ogni ulteriore agevolazione prevista ex lege saranno percepiti e trattenuti integralmente dalla Sig.ra fin dalla sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, con reciproco impegno sin d'ora a fornirsi i documenti necessari per la presentazione delle necessarie domande. Le detrazioni per i figli a carico, ove spettanti, saranno al
50% ciascuno;
23) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche, così come individuate e disciplinate dal vigente Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti, che le parti dichiarano di aver visionato considerandolo parte integrante del presente accordo, previamente concordate e documentate saranno a carico delle parti in misura del 50% ciascuno, con possibilità di conguagli mensili, salvo successivo e diverso accordo scritto tra le parti, fin dalla sottoscrizione del presente accordo;
24) I coniugi si faranno, altresì, carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese per il
Per_ mantenimento, la cura e l'assistenza dei cani e (meticcio e labrador) ad oggi presenti Per_4
presso il nucleo familiare della sig. e a lei intestati, con obbligo di rimborso in caso Parte_1 di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno di essi. I cani rimarranno in custodia alla sig.ra anche dopo la vendita della casa coniugale. In caso di necessità, con preavviso di 48 ore, Parte_1 il sig. si rende sin d'ora disponibile a tenerli con sé ed assisterli per il tempo necessario;
Pt_2
25) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
26) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si scambiano reciproco consenso per il rinnovo o per il rilascio dei documenti e dei passaporti dei minori;
27) Spese legali compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: nata a [...] il [...] e da nato a Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 20/09/1980, celebrato in POIRINO in data 27/08/2011, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 594/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
ata il 4/01/1980 a MONCALIERI (TO) Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SIRAGUSANO VALENTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Poirino (TO), via Paolo Borsellino 20, in comproprietà indivisa al 50% tra i coniugi, resterà assegnata alla moglie;
il marito ha già rilasciato l'abitazione e si impegna a trasferire la propria residenza entro la data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione, portando seco i propri effetti personali;
3) I coniugi hanno di comune accordo stabilito di porre in vendita l'immobile di cui al punto 2, con le modalità di cui ai punti seguenti;
4) La sig.ra in uno con i figli potrà risiedere presso il predetto sino alla data che verrà Parte_1
stabilita con il futuro acquirente, provvedendo a tutte le spese ordinarie relative allo stesso;
5) Le restanti spese e/o oneri relativi all'immobile de quo, comprese le spese straordinarie, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, con possibilità di conguaglio in occasione della vendita dell'immobile;
6) La sig.ra sarà tenuta a manlevare il sig. da ogni e qualsiasi onere derivante dal Parte_1 Pt_2
mancato rilascio dell'immobile nel termine fissato ai sensi del precedente punto sub 4;
7) I coniugi convengono che gli arredi ed il mobilio presenti all'interno dell'abitazione resteranno in uso alla moglie sino alla data di rilascio dello stesso come sopra fissata, ed in tal momento gli stessi verranno ripartiti;
8) I coniugi concordano sin d'ora che, ove se ne verificasse la necessità, il marito potrà accedere all'immobile in comproprietà previo preavviso di almeno 24 ore;
9) I coniugi si impegnano a versare mensilmente sul c/c cointestato acceso presso Banca Intesa San
Paolo n. 1000/00015334 la somma di €. 708,79 ciascuno entro il giorno 28 di ogni mese, per provvedere al pagamento dei ratei del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in oggetto acceso presso la Banca Intesa San Paolo, rinegoziato in data 05/06/2024 per un importo di €. 310.730,87 e della durata di anni 25, a far data dalla rinegoziazione, sino alla data di estinzione dello stesso;
10) Il sig. continuerà ad accollarsi i ratei mensili di euro 558,00 cadauno del finanziamento Pt_2
acceso presso Banca Mutuelle per un importo originario di euro 39.560,00, sino alla naturale scadenza nel mese di dicembre 2026, contratto per lavori di manutenzione della casa coniugale nel mese di giugno 2018;
11) Nel caso in cui ciascun coniuge, per ogni e qualsivoglia motivo, corrisponda la rata del mutuo per intero, avrà diritto a richiedere la restituzione di quanto anticipato, con obbligo per l'altra parte alla corresponsione, ovvero in difetto con compensazione in occasione della vendita dell'immobile di cui al punto 13;
12) Per quanto concerne la vendita dell'immobile predetto, fatte salve eventuali diverse pattuizioni che dovranno essere concordate ed approvate per iscritto tra loro, i coniugi convengono che: - è stato conferito incarico a vendere l'immobile in uno con le pertinenze, in esclusiva, all'agenzia immobiliare
Moncalieri Case, sedente in Moncalieri (TO), Strada Genova n. 250 sino alli 31.12.2025, senza tacito rinnovo, al prezzo di euro 590.000,00; - il prezzo di vendita potrà essere rideterminato con ribassi previamente concordati mai superiori di volta in volta ad euro 50.000,00 ed, in ogni caso, l'importo finale dovrà corrispondere all'importo del residuo mutuo al momento della vendita addendato di
€.70.000,00. Fermo detto limite, i coniugi si impegnano sin d'ora ad approvare proposte d'acquisto di importo inferiore ad euro 50.000,00 rispetto al prezzo di vendita stabilito al momento del ricevimento delle ridette proposte;
13) Il ricavato della vendita dell'immobile, fatte salve eventuali diverse pattuizioni che dovranno essere concordate ed approvate per iscritto tra i coniugi, verrà utilizzato, nell'ordine, per: - estinguere l'eventuale residuo mutuo ipotecario di cui al punto sub 9; - riconoscere al sig. la somma di €. Pt_2
70.000,00 e alla sig.ra la somma di €. 5.000,00 anticipate individualmente al momento Parte_1
dell'acquisto dell'immobile già casa coniugale;
- rimborsare al coniuge anticipatario eventuali somme corrisposte per il pagamento delle rate del mutuo di cui al punto 9 che risultassero, previa verifica, ancora da rimborsare da parte dell'altro;
14) In ogni caso (compreso quello in cui con il ricavato della vendita i coniugi non definissero le loro reciproche posizioni creditorie/debitorie) il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra Pt_2 della somma di €. 2.500,00 e la sig.ra nei confronti del sig. della somma Parte_1 Parte_1 Pt_2 di €. 35.000,00 per le ragioni di cui al precedente punto;
15) I figli nato a [...] il [...] e , nata a [...], Persona_1 Persona_2
il 12.10.2010, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con allocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
16) I figli, stante l'età anagrafica degli stessi, ormai prossimi alla maggiore età, stabiliranno di volta in volta con il padre quando trascorrere del tempo con il medesimo, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, scolastici ed extrascolastici: il padre si impegna a comunicare alla madre gli intervenuti accordi con un preavviso non inferiore a 48 ore, ed in ogni caso terrà con sè i figli non meno di due pomeriggi a settimana, dalle 14:00 e fino alle 23:00 e di un weekend intero, a settimane alterne, dalle ore 21,30 del venerdì e fino alle ore 21,30 della domenica;
17) La sig.ra si impegna a comunicare con un preavviso di 48 ore al sig. le notti in Parte_1 Pt_2
cui intenderà prestare servizio per la croce verde ed i coniugi si accorderanno di volta in volta in merito all'allocazione dei figli;
18) I genitori decideranno, di norma, di comune accordo tra loro e sentito il parere dei figli, di volta in volta, con quale genitore i medesimi trascorreranno i compleanni, le festività nazionali, i giorni festivi del S. Natale e Vigilia, Capodanno, Epifania S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo, in difetto di accordo, ad anni alterni, con inizio presso il padre;
19) I coniugi si impegnano a far sì che i figli trascorrano con i nonni materni e paterni almeno un giorno a settimana;
20) Nel periodo estivo, i figli trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, i figli resteranno con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e gli ultimi 15 giorni di agosto negli anni dispari;
21) Il padre contribuirà nel mantenimento dei figli mediante il versamento sul c/c intestato alla sig.ra acceso presso Banca Widiba spa – IBAN [...] l'importo Parte_1
mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a partire dal mese di Febbraio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese;
22) L'assegno unico ed universale riconosciuto per i figli e/o ogni ulteriore agevolazione prevista ex lege saranno percepiti e trattenuti integralmente dalla Sig.ra fin dalla sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, con reciproco impegno sin d'ora a fornirsi i documenti necessari per la presentazione delle necessarie domande. Le detrazioni per i figli a carico, ove spettanti, saranno al
50% ciascuno;
23) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche, così come individuate e disciplinate dal vigente Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti, che le parti dichiarano di aver visionato considerandolo parte integrante del presente accordo, previamente concordate e documentate saranno a carico delle parti in misura del 50% ciascuno, con possibilità di conguagli mensili, salvo successivo e diverso accordo scritto tra le parti, fin dalla sottoscrizione del presente accordo;
24) I coniugi si faranno, altresì, carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese per il
Per_ mantenimento, la cura e l'assistenza dei cani e (meticcio e labrador) ad oggi presenti Per_4
presso il nucleo familiare della sig. e a lei intestati, con obbligo di rimborso in caso Parte_1 di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno di essi. I cani rimarranno in custodia alla sig.ra anche dopo la vendita della casa coniugale. In caso di necessità, con preavviso di 48 ore, Parte_1 il sig. si rende sin d'ora disponibile a tenerli con sé ed assisterli per il tempo necessario;
Pt_2
25) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
26) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si scambiano reciproco consenso per il rinnovo o per il rilascio dei documenti e dei passaporti dei minori;
27) Spese legali compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: nata a [...] il [...] e da nato a Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 20/09/1980, celebrato in POIRINO in data 27/08/2011, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.