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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/09/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 97/2022 e 212/2022 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO, ; C.F._1
Appellante principale - appellato contro
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. BOCCHIERI C.F._2
FRANCESCO, c.f. ; C.F._3
Appellante principale -Appellata
, c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. Ignazio CP_2 C.F._4
Amato, c.f. ; C.F._5
Appellato-appellante incidentale
- 1 - , c.f. e P.IVA , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. C. Valeria Patermo (C.F.: ); CodiceFiscale_6
Appellato
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ordinanza numero di repertorio 35/2022, emessa il 12.01.2022, nella causa n.
534/2020 R.G., il Tribunale di Ragusa condannava e Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria patito da
[...]
a causa del decesso del coniuge a seguito di intervento Controparte_1 Per_1 chirurgico di eseguito dal dott. presso la clinica priva gestita dalla società CP_2 convenuta.
La decisione di primo grado è stata impugnata, con autonomi appelli da Parte_1
e da ha proposto appello incidentale.
[...] Controparte_1 CP_2
In entrambi i giudizi si è costituita domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello.
I due giudizi di appello sono stati riuniti con ordinanza del 24.06.2022 e poi posti in decisione all'udienza del 31.01.2025. ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Parte_1 la responsabilità del medico convenuto per i fatti per cui è causa con esclusione di ogni responsabilità in capo alla e condannare Parte_1 conseguentemente il dott. a tenere indenne la società odierna convenuta da CP_2 ogni conseguenza economica che dovesse derivare dal presente giudizio;
condannare il
Dott. al pagamento delle spese di lite….”; ha, inoltre, domandato la
CP_2 riforma della decisione in relazione alla quantificazione delle spese di lite liquidate in proprio favore (e poste a carico del dott. .
CP_2 con l'appello incidentale ha domandato “1) nel merito in via principale,
CP_2 accogliere l'appello incidentale proposto dal dr. e, in riforma della
CP_2 ordinanza decisoria impugnata, dichiarare, per le ragioni in narrativa, la di lui
- 2 - responsabilità integrale rispetto a tutto quanto deve pagarsi all'appellata
[...]
a titolo di perdite patrimoniali e danni causati nell'esercizio dell'attività CP_1 chirurgica per cui è causa eseguita sul sig. , con consequenziale rigetto per Per_1 assorbimento della domanda di rivalsa della struttura e Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite tra il dr. e CP_2 Parte_1
2) in via subordinata, accogliere l'appello incidentale proposto dal dr.
[...]
e, in riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, dichiarare ed accertare CP_2 tramite nuova CTU medico-legale, alla luce dei criteri legali previsti per legge ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.5 e 7 comma III della Legge 24/17, gli esatti margini di responsabilità a carico del dr. e quelli in capo alla Struttura sanitaria, CP_2
3) in ogni caso, tanto relativamente alla domanda Parte_1 principale sub n. 1 quanto alla domanda subordinata sub. n. 2, statuire che il dr. CP_2
ha diritto ad essere tenuto indenne e manlevato dalla
[...] Controparte_4
(P.VA ), con sede leale in Bologna, Via Stalingrado n. 45 in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e/o propri aventi causa, in relazione al pagamento di qualsiasi somma che risultasse eventualmente dovuta direttamente in favore dell'avente titolo, ovvero statuire l'obbligo di rimborso in favore dell'odierno esponente di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza del presente procedimento. 4) Ritenere e dichiarare che la Compagnia di Assicurazione
[...]
e/o propri aventi causa tenuti a tenere indenne l'odierno Controparte_3 deducente, dr. , dalle spese legali e peritali conseguenti al presente CP_2 procedimento,…”. ha formulato le seguenti conclusioni “riformare la gravata ordinanza Controparte_1 ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento iscritto al n.534/2020 r.g., nei capi in cui ha escluso il diritto della appellante al risarcimento:
- del danno biologico permanente da disturbo dell'adattamento e sindrome ansioso- depressiva, con richiesta di condanna in solido del dott. e di CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla complessiva Parte_1 somma di Euro 88.622,23 per danno biologico 20% oltre personalizzazione al 39%,
- 3 - secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, ovvero in subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia;
- del c.d. danno morale catastrofale, con richiesta di condanna in solido del dott. e di in persona del suo legale CP_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, alla complessiva somma di Euro 376.290,00 come determinata avanti il Tribunale, ovvero in subordine nella diversa misura di Giustizia a seguito di valutazione equitativa correlata alle circostanze del caso concreto;
senza recesso, in ulteriore subordine, si chiede l'applicazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale - Tabelle Edizione 2018, comprensivo della componente biologica temporanea, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, per il risarcimento del danno nella misura massima come in narrativa precisato;
- del danno patrimoniale da mancato apporto economico, con richiesta di condanna in solido del dott. e di in persona CP_2 Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla complessiva somma di Euro 175.000,00 ovvero in subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
…”.
All'udienza del 31.01.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Appello proposto da Parte_1
Il tribunale ha ritenuto sussistere una responsabilità solidale, in misura paritaria, tra l'azienda sanitaria privata ed il dott. ed ha accolto la domanda di rivalsa della CP_2 prima nella misura della metà dell'intero.
Con il motivo di appello, si lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, dopo aver individuato nella condotta del dott. la causa esclusiva del danno, CP_2 avrebbe concluso per la sussistenza di un pari grado di responsabilità tra l'azienda ospedaliera ed il medico suo ausiliario. Per tale ragione, conclude che la domanda di rivalsa avrebbe dovuto essere accolta per l'intera somma liquidata a titolo di risarcimento.
- 4 - Appello incidentale proposto dal dott. CP_2
L'appellante incidentale premette la differenza esistente tra l'istituto della responsabilità civile - esterna verso il paziente danneggiato e governata dalla regola della solidarietà ex art. 2055 c.c., ed interna, nel rapporto tra medico ed azienda, regolata, ove richiesto dalle parti, dall'accertamento delle rispettive percentuali di responsabilità al fine della distribuzione del peso risarcitorio - e l'azione di rivalsa dell'azienda che trova presupposto nella sussistenza del dolo o della colpa grave del medico.
Conclude che – alla stregua di quanto accertato in primo grado (sulla scorta della consulenza) – la responsabilità esterna (verso il soggetto danneggiato) doveva essere posta a proprio esclusivo carico con esonero da responsabilità dell' e Parte_2 conseguente assorbimento della domanda di rivalsa proposta dall'azienda sanitaria nei propri confronti.
In tal senso domanda, in via principale, la riforma della sentenza ed, in via subordinata, domanda l'esatto accertamento della misura della responsabilità da porre a carico delle parti.
°°°
I due appelli possono essere esaminati congiuntamente.
La responsabilità “esterna”
L'art. 2055 c.c. dispone che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
La previsione della solidarietà trova ratio nella scelta del legislatore di offrire una tutela risarcitoria rafforzata al soggetto danneggiato.
Nel diritto vivente è regola pacifica quella secondo cui l'azienda sanitaria che per erogare la prestazione si avvale di personale medico e paramedico risponde (a titolo contrattuale nei confronti del paziente ed extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati) della condotta (lesiva di diritti altrui) posta in essere dai propri ausiliari
(medici e paramedici).
con la domanda proposta in primo grado, ha affermato di aver subito Controparte_1 un danno (sia iure proprio che iure hereditatis) a causa della condotta del medico e
- 5 - domandato la condanna dell'azienda e del medico, in via solidale, al risarcimento del danno, esercitando così il diritto riconosciutogli dall'art. 2055 c.c.
Il motivo di appello proposto dal dott. volto a far escludere la responsabilità CP_2 dell' nei confronti del danneggiato, privandolo così della condanna Parte_2 solidale, non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti per derogare – nel rapporto esterno con il danneggiato – alla regola della responsabilità solidale posta a tutela del creditore danneggiato.
La responsabilità interna e l'esercizio della rivalsa
L'azienda sanitaria muovendo dall'avvenuto accertamento della esclusiva rilevanza causale della condotta del dott. nell'accadimento del fatto lesivo (decesso del CP_2 paziente), critica la decisione di primo grado ritenendola contraddittoria nella parte in cui conclude per la sussistenza di un pari grado di responsabilità tra l'azienda ospedaliera ed il medico ed accerta il diritto di rivalsa dell'azienda nella misura del 50% dell'intero risarcimento.
Conclude chiedendo l'accoglimento della domanda di rivalsa per l'intero risarcimento riconosciuto a Controparte_1
La domanda di accertamento della percentuale di responsabilità (sul piano del rapporto interno) è proposta, in via subordinata, anche dall'appellante incidentale CP_2
L'accertamento della misura della responsabilità sul piano interno si pone quale necessario antecedente logico-giuridico rispetto alla delibazione del motivo di appello che riguarda il capo di statuizione sulla rivalsa.
In proposito, l'individuazione dell'errore commesso dal medico in sede operatoria quale causa del decesso del paziente non rappresenta – come, invece, ritenuto dall'appellante - ragione idonea e sufficiente per una attribuzione in via esclusiva della responsabilità del sinistro (ribadendosi che si tratta della ripartizione di responsabilità sul piano interno, relativo al rapporto azienda sanitaria-medico suo ausiliario).
In proposito, recente pronunzia della Corte di legittimità ha ribadito il proprio indirizzo
(cui ha aderito il Tribunale con la decisione criticata) affermando che “…. nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la
- 6 - responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass.,
11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: "In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura
- 7 - oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2,
e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati."; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il secondo motivo va quindi accolto, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.” (Cass.
28642/24).
Si veda anche Cass. 24688/20, pronunziatasi in fattispecie analoga, ove è affermato " … la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione
(Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento
- 8 - dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante
l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/2014,
n. 12833)" (Cass. n. 28987/2019, cit.) ….”
Ribadito che il principio regolatore della fattispecie in esame non può che essere quello appena riferito, non resta che rilevare – come già osservato dal primo giudice –
l'assenza di una prova idonea a superare la presunzione di pari responsabilità.
Pervenuti alla suesposta conclusione, appare corretta anche la statuizione che ha riconosciuto il diritto dell'azienda sanitaria ad esercitare la rivalsa nei confronti del medico nella misura della metà del risarcimento riconosciuto al danneggiato.
Appello proposto da sul capo di statuizione Parte_1
relativo alle spese processuali critica il capo di statuizione sulle spese di lite (nella parte in Parte_1 cui accogliendo la domanda di regresso ha condannato al pagamento delle CP_2 spese del giudizio) ritenendo errata per difetto la quantificazione del compenso perché inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra euro 260.000,00 ad euro 520.000,00, nonché alle liquidazioni delle spese processuali ottenute dalle altre parti del processo (in applicazione dello scaglione tariffario indicato).
Il motivo è infondato.
Con la domanda proposta in primo grado, chiedeva di “… Parte_1 condannare conseguentemente il dott. a tenere indenne la società odierna CP_2 convenuta da ogni conseguenza economica che dovesse derivare dal presente giudizio…”.
Il tribunale ha accolto detta domanda solo per la metà e, se si considera il valore del risarcimento complessivamente liquidato (circa euro 341.000,00 oltre interessi), lo scaglione di riferimento per la quantificazione dei compensi al difensore non era quello indicato dall'appellante nel motivo ora in esame (da euro 260,000 ad euro 520,00) ma quello inferiore, compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Appello proposto da Controparte_1
- 9 - L'ordinanza impugnata ha rigettato alcune delle domande proposte statuendo come segue: “non vanno per contro riconosciuti alla ricorrente: A) l'allegato danno biologico permanente da disturbo dell'adattamento e sindrome ansioso-depressiva, pregiudizio non suffragato da documentazione medica alcuna;
B) il danno c.d. catastrofale (o danno da “lucida agonia”) chiesto iure hereditatis per le sofferenze patite dal coniuge negli ultimi due giorni della sua vita e per l'avvertita imminenza della propria fine, percezione che pare tuttavia doversi escludere in ragione dell'ininterrotto stato comatoso dell' dall'uscita dal plesso operatorio fino al Per_1 decesso (cfr. CASS. n. 21837/2019; CASS. n. 26727/2018); e C) il reclamato danno patrimoniale da “mancato apporto economico del de cuius al bilancio familiare”, anch'esso non provato, la ricorrente non avendo offerto evidenza istruttoria, né allegazione alcuna in ordine al reddito del coniuge dal quale desumere l'entità della contribuzione al bilancio familiare venuta meno con il suo decesso;
….”.
La statuizione riferita è stata criticata con i motivi di seguito esaminati.
a) Danno iure proprio
La censura si fonda sulla prova del danno, ingiustamente trascurata dal tribunale, che sarebbe stata fornita in primo grado producendo c.t.p. (a firma del medico specialista dott. allegato B, doc. 5 del fascicolo di primo grado) ed altra c.t.p. a Persona_2 firma del medico legale, dott. Persona_3
Le difese di tutte le parti appellate rilevano come il motivo di critica e le prove sulle quali si fonda non siano in grado di dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata ed il decesso del coniuge, non essendo, tra l'altro, noto Per_1 il momento di insorgenza della patologia lamentata dall'appellante (cioè se anteriore o posteriore rispetto al decesso del proprio coniuge).
In linea di principio, la sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità ed è onere di chi la critica dimostrare l'errore commesso dal primo giudice.
L'appellante ha prodotto nel presente giudizio il proprio fascicolo di primo grado in formato digitale senza tuttavia includervi la c.t.p. (come risulta dall'esame dell'allegato
- 10 - B che non contiene il doc. 5; né altro documento identificabile con la sopra citata c.t.p. figura neppure tra gli altri documenti prodotti dalla parte).
Sebbene sia noto a questa corte l'insegnamento di Cass. s.u. 4835/23 – che consentirebbe l'acquisizione del detto documento - non appare utile rimettere la causa sul ruolo non apparendo esso decisivo al fine di dimostrare la fondatezza del motivo in esame.
Le uniche informazioni sul contenuto della c.t.p. si traggono dalle difese di CP_3
(cfr. comparsa di risposta, p. 4) ove si legge (riferito al contenuto della c.t.p.) “La paziente è in carico da lunga data presso l'ambulatorio del dipartimento salute mentale di Ragusa” perché affetta da “depressione maggiore ricorrente”.
Si tratta di un referto che non è affatto idoneo a consentire (e neppure ipotizzare) la sussistenza del (necessario) collegamento causale tra fatto (decesso del coniuge) e patologia lamentata da Controparte_1
Le medesime considerazioni valgono sia per la certificazione rilasciata dal dott. Per_4
(che non appare essere medico specialista del settore tanto da qualificarsi
[...] genericamente come medico chirurgo) che in data 17.01.2022 attesta che CP_1
è affetta da sindrome depressiva trattata con terapia farmacologica che per la
[...]
c.t.p. a firma del dott. medico legale, datata 8.2.2022. Persona_3
Quest'ultimo attesta “Ho ricevuto ulteriore documentazione circa lo stato di salute della signora sempre in relazione a quanto accaduto Controparte_1 successivamente al decesso del marito sig. , avvenuto nel settembre 2017. Per_1
Ho proceduto dunque ad un altro colloquio con la signora, la quale mi riferisce la persistenza delle difficoltà quotidiane che affronta, sia sul versante economico che su quello più pratico della vita quotidiana ma anche, e anzi in più rispetto all'ultimo incontro avuto, sul versante del proprio stato di salute. Continua, la signora ad CP_1 avere quella sensazione già riportata che “il mondo le sia crollato addosso, di non avere vie d'uscita, che la vita sia terminata in quel giorno”, purtroppo confermando quanto già ipotizzato nella precedente relazione circa la strutturazione della patologia
- 11 - psichiatrica, che a questo punto della vicenda ha certamente assunto un connotato di cronicità e, probabilmente, di permanenza….”.
Rilevato come, anche in tal caso, non si tratta di uno specialista della patologia lamentata dall'appellante, risulta, comunque, assorbente il fatto che nulla aggiunge che consenta di persuadere in merito alla possibilità di formulare una positiva prognosi in merito all'accertamento del rapporto di causalità.
Infine, dalle difese dell'appellato si apprende che la certificazione medica del CP_2
Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di Ragusa (del 16.01.2020) oltre a dare atto dell'esistenza della patologia, ne attesta l'esistenza da “lunga data”, inferendone parte appellata la prova dell'assenza di nesso causale (cfr. comparsa conclusionale, p. 3).
Il contenuto dell'attestazione appena riferito (non contestato dall'appellante CP_1 non consente, in verità, di formulare una prognosi favorevole all'appellante, quanto meno sotto il profilo della genericità della prova con conseguente sua inidoneità al fine di dimostrare positivamente accertato il nesso di causalità (e l'errore della sentenza di primo grado).
Il motivo in esame deve, dunque, essere respinto.
b) Danno iure hereditatis (per il pregiudizio subito da durante la Per_1 lucida agonia ante decesso)
La critica alla decisione trova fondamento nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio ove in risposta alle critiche formulate dal dott. i consulenti CP_2
“…precisavano: la documentazione in atti ha dimostrato che lo stato del sig. fu Per_1 caratterizzato da un apprezzabile e persistente stato di sofferenza fisica e psichica durante il quale lo stesso ebbe coscienza, anche se limitata, del progressivo peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e consapevolezza dell'imminente fine della propria vita …..” (cfr risposte dei consulenti del settembre 2019, p. 4) e che sebbene lo stato di coma sopprima la “consapevolezza e vigilanza” del soggetto, tale stato non permane mai oltre le 6/8 settimane evolvendo, dopo tale termine, verso altri esiti: a) morte, b) inizio della guarigione, c) stato vegetativo o veglia responsiva. Posta
- 12 - tale premessa, i consulenti concludono che nello stato vegetativo/veglia responsiva “la coscienza non è mai assente semmai sommersa”.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe, quindi, errato nell'affermare che la percezione dell'approssimarsi della morte “ … pare tuttavia doversi escludere in ragione dell'ininterrotto stato comatoso dell' dall'uscita dal plesso operatorio Per_1 fino al decesso (cfr. Cass. n. 21837/2019; Cass. n. 26727/2018)”.
Il motivo è infondato.
L'intervento chirurgico venne eseguito presso una casa di cura convenzionata e per problemi legati all'insorgere di emorragia il paziente (ad intervento ultimato) venne trasferito all'ospedale di Vittoria.
Le condizioni di coscienza del paziente ad intervento ultimato e durante il trasporto all'ospedale di Vittoria risultano dalla cartella clinica versata in atti ove (alla p. 101) si legge: “…a intervento chirurgico ultimato …il paziente tenuto in sedazione farmacologica…viene consegnato al personale del 118 per trasferimento …” all'ospedale di Vittoria ove poi giunse in rianimazione accompagnato da medico rianimatore del 118, “… intubato, sedato e curarizzato, ventilato con sistema ad alti flussi di O2 …” (tale situazione è riconosciuta anche dai consulenti dell'ufficio).
Si tratta, dunque, di stabilire se un soggetto in coma farmacologico mantenga un livello di consapevolezza tale da poter risultare integrato il requisito della “lucida agonia”, imprescindibile nel diritto vivente per potersi configurare il diritto al risarcimento del danno.
La risposta è negativa.
“La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire. … L'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa” (Cass. 18056/19). In altra pronunzia, la Suprema Corte ha escluso
- 13 - la risarcibilità della detta voce di danno “… giacché l'ischemia ha provocato il coma, e lo stesso si è protratto fino alla morte, il periodo successivo all'intervento chirurgico non è stato caratterizzato dalla consapevole attesa dell'esito mortale: in siffatta situazione - il cui accertamento in fatto è demandato al giudice di merito - la vittima non aveva diritto al risarcimento del danno morale o da vigile attesa per l'intervallo tra il fatto illecito e il sopraggiungere della morte” (Cass. 16272/23).
Nel caso di specie, il paziente al termine dell'intervento (che ne causò poi il decesso) venne tenuto in coma farmacologico, cioè privato dello stato di “consapevolezza e vigilanza”, ed il decesso intervenne senza che tale situazione cessasse.
Il tribunale ha escluso la configurabilità del risarcimento perché ha accertato la mancanza della prova della “lucida agonia”; l'appellante, per dare fondatezza al gravame, avrebbe dovuto provare il contrario.
La prova offerta è, tuttavia, assolutamente carente, posto che i consulenti dell'ufficio - astenendosi del tutto dal riferire in merito al se, nella specifica condizione in cui si trovava il paziente, sarebbe stato possibile percepire consapevolmente l'approssimarsi della morte - formulano solo considerazioni di ordine generale secondo cui sarebbe, in astratto, possibile per un soggetto che versa in stato di coma mantenere una “coscienza sommersa” o “veglia responsiva” che consentirebbe di percepire e reagire alcuni stimoli provenienti dall'esterno (cfr. p.
6-8 delle note in risposta alle critiche mosse alla relazione di consulenza).
Tale considerazione, risulta fondata non sul caso specifico ma su dati tratti dalla letteratura scientifica di settore e non appare idonea a persuadere del fatto che il paziente, pur privato dello stato di “consapevolezza e vigilanza” per effetto dell'indotto coma farmacologico, abbia percepito l'approssimarsi della propria fine.
Sembra doversi, dunque, escludere, quanto meno per difetto di prova, la sussistenza dello stato di “lucida agonia” che rappresenta il presupposto indefettibile del pregiudizio non patrimoniale ora in esame.
c) danno patrimoniale da mancato apporto economico del “de cuius” al bilancio familiare.
- 14 - Il tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova, in assenza di ogni allegazione in merito al reddito di ed alla sua concreta contribuzione al bilancio Per_1 familiare.
L'appellante, pur riconoscendo che il de cuius era disoccupato e che nella Per_1 dichiarazione dei redditi risultava a carico della propria coniuge, sostiene che la sentenza sia errata perché si sarebbe dovuto ragionare in termine di “perdita di guadagno nella sua proiezione futura” (cioè ipotizzando che in futuro avrebbe potuto trovare un lavoro) e che in tale ottica “si può ricorrere al criterio del triplo della pensione sociale”.
Premesso che tale criterio di quantificazione del danno riguarda la distinta ipotesi della perdita della capacità lavorativa da parte di soggetto vittima di danno biologico permanente (come peraltro risulta dalle stesse sentenze citate dall'appellante), il motivo di gravame non convince in merito alla prova dell'an.
La premessa esposta dall'appellante (stato di disoccupazione di ha Per_1 correttamente determinato il rigetto della domanda da parte del tribunale, essendo preciso onere di chi il danno richiede dimostrare, in concreto, l'esistenza (an) e l'entità
(quantum) dell'apporto del de cuius al bilancio familiare.
Irrilevante, al fine di smentire la correttezza della decisione impugnata, è la mera ipotesi relativa all'ipotetica possibilità che il soggetto, disoccupato al momento del suo decesso, avrebbe in futuro potuto trovare una fonte di reddito.
d) Tasso di interesse sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento
Secondo l'appellante sul risarcimento riconosciuto andrebbero applicati gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, trattandosi di controversia di natura contrattuale.
La è errata in diritto. Pt_3
La domanda che l'appellante ha proposto per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio ha natura extracontrattuale non intercorrendo tra l'appellante da una parte e l'azienda sanitaria ed il dott. dall'altra alcun rapporto di natura negoziale. CP_2
- 15 - Inoltre, l'obbligazione risarcitoria in questione è di “valore” e non trova applicazione l'art. 1284, co. 4, c.c.
Quanto al risarcimento iure hereditatis - di natura contrattuale – la domanda non ha trovato accoglimento in primo grado (ed il motivo di appello si è rivelato infondato).
°°°
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del rigetto degli appelli principali proposti da e da nonché dell'appello incidentale Parte_1 Controparte_1 proposto da , vanno interamente compensate tra tutte le parti. CP_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulle cause riunite numeri
97/22 R.G. e 212/22 R.G., così statuisce: rigetta gli appelli principali proposti da e da rigetta l'appello incidentale Parte_1 Controparte_1 proposto da;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio. CP_2
Così deciso in Catania, il 20.09.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 16 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 97/2022 e 212/2022 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO, ; C.F._1
Appellante principale - appellato contro
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. BOCCHIERI C.F._2
FRANCESCO, c.f. ; C.F._3
Appellante principale -Appellata
, c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. Ignazio CP_2 C.F._4
Amato, c.f. ; C.F._5
Appellato-appellante incidentale
- 1 - , c.f. e P.IVA , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. C. Valeria Patermo (C.F.: ); CodiceFiscale_6
Appellato
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ordinanza numero di repertorio 35/2022, emessa il 12.01.2022, nella causa n.
534/2020 R.G., il Tribunale di Ragusa condannava e Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria patito da
[...]
a causa del decesso del coniuge a seguito di intervento Controparte_1 Per_1 chirurgico di eseguito dal dott. presso la clinica priva gestita dalla società CP_2 convenuta.
La decisione di primo grado è stata impugnata, con autonomi appelli da Parte_1
e da ha proposto appello incidentale.
[...] Controparte_1 CP_2
In entrambi i giudizi si è costituita domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello.
I due giudizi di appello sono stati riuniti con ordinanza del 24.06.2022 e poi posti in decisione all'udienza del 31.01.2025. ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Parte_1 la responsabilità del medico convenuto per i fatti per cui è causa con esclusione di ogni responsabilità in capo alla e condannare Parte_1 conseguentemente il dott. a tenere indenne la società odierna convenuta da CP_2 ogni conseguenza economica che dovesse derivare dal presente giudizio;
condannare il
Dott. al pagamento delle spese di lite….”; ha, inoltre, domandato la
CP_2 riforma della decisione in relazione alla quantificazione delle spese di lite liquidate in proprio favore (e poste a carico del dott. .
CP_2 con l'appello incidentale ha domandato “1) nel merito in via principale,
CP_2 accogliere l'appello incidentale proposto dal dr. e, in riforma della
CP_2 ordinanza decisoria impugnata, dichiarare, per le ragioni in narrativa, la di lui
- 2 - responsabilità integrale rispetto a tutto quanto deve pagarsi all'appellata
[...]
a titolo di perdite patrimoniali e danni causati nell'esercizio dell'attività CP_1 chirurgica per cui è causa eseguita sul sig. , con consequenziale rigetto per Per_1 assorbimento della domanda di rivalsa della struttura e Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite tra il dr. e CP_2 Parte_1
2) in via subordinata, accogliere l'appello incidentale proposto dal dr.
[...]
e, in riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, dichiarare ed accertare CP_2 tramite nuova CTU medico-legale, alla luce dei criteri legali previsti per legge ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.5 e 7 comma III della Legge 24/17, gli esatti margini di responsabilità a carico del dr. e quelli in capo alla Struttura sanitaria, CP_2
3) in ogni caso, tanto relativamente alla domanda Parte_1 principale sub n. 1 quanto alla domanda subordinata sub. n. 2, statuire che il dr. CP_2
ha diritto ad essere tenuto indenne e manlevato dalla
[...] Controparte_4
(P.VA ), con sede leale in Bologna, Via Stalingrado n. 45 in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e/o propri aventi causa, in relazione al pagamento di qualsiasi somma che risultasse eventualmente dovuta direttamente in favore dell'avente titolo, ovvero statuire l'obbligo di rimborso in favore dell'odierno esponente di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza del presente procedimento. 4) Ritenere e dichiarare che la Compagnia di Assicurazione
[...]
e/o propri aventi causa tenuti a tenere indenne l'odierno Controparte_3 deducente, dr. , dalle spese legali e peritali conseguenti al presente CP_2 procedimento,…”. ha formulato le seguenti conclusioni “riformare la gravata ordinanza Controparte_1 ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento iscritto al n.534/2020 r.g., nei capi in cui ha escluso il diritto della appellante al risarcimento:
- del danno biologico permanente da disturbo dell'adattamento e sindrome ansioso- depressiva, con richiesta di condanna in solido del dott. e di CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla complessiva Parte_1 somma di Euro 88.622,23 per danno biologico 20% oltre personalizzazione al 39%,
- 3 - secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, ovvero in subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia;
- del c.d. danno morale catastrofale, con richiesta di condanna in solido del dott. e di in persona del suo legale CP_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, alla complessiva somma di Euro 376.290,00 come determinata avanti il Tribunale, ovvero in subordine nella diversa misura di Giustizia a seguito di valutazione equitativa correlata alle circostanze del caso concreto;
senza recesso, in ulteriore subordine, si chiede l'applicazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale - Tabelle Edizione 2018, comprensivo della componente biologica temporanea, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, per il risarcimento del danno nella misura massima come in narrativa precisato;
- del danno patrimoniale da mancato apporto economico, con richiesta di condanna in solido del dott. e di in persona CP_2 Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla complessiva somma di Euro 175.000,00 ovvero in subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
…”.
All'udienza del 31.01.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Appello proposto da Parte_1
Il tribunale ha ritenuto sussistere una responsabilità solidale, in misura paritaria, tra l'azienda sanitaria privata ed il dott. ed ha accolto la domanda di rivalsa della CP_2 prima nella misura della metà dell'intero.
Con il motivo di appello, si lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, dopo aver individuato nella condotta del dott. la causa esclusiva del danno, CP_2 avrebbe concluso per la sussistenza di un pari grado di responsabilità tra l'azienda ospedaliera ed il medico suo ausiliario. Per tale ragione, conclude che la domanda di rivalsa avrebbe dovuto essere accolta per l'intera somma liquidata a titolo di risarcimento.
- 4 - Appello incidentale proposto dal dott. CP_2
L'appellante incidentale premette la differenza esistente tra l'istituto della responsabilità civile - esterna verso il paziente danneggiato e governata dalla regola della solidarietà ex art. 2055 c.c., ed interna, nel rapporto tra medico ed azienda, regolata, ove richiesto dalle parti, dall'accertamento delle rispettive percentuali di responsabilità al fine della distribuzione del peso risarcitorio - e l'azione di rivalsa dell'azienda che trova presupposto nella sussistenza del dolo o della colpa grave del medico.
Conclude che – alla stregua di quanto accertato in primo grado (sulla scorta della consulenza) – la responsabilità esterna (verso il soggetto danneggiato) doveva essere posta a proprio esclusivo carico con esonero da responsabilità dell' e Parte_2 conseguente assorbimento della domanda di rivalsa proposta dall'azienda sanitaria nei propri confronti.
In tal senso domanda, in via principale, la riforma della sentenza ed, in via subordinata, domanda l'esatto accertamento della misura della responsabilità da porre a carico delle parti.
°°°
I due appelli possono essere esaminati congiuntamente.
La responsabilità “esterna”
L'art. 2055 c.c. dispone che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
La previsione della solidarietà trova ratio nella scelta del legislatore di offrire una tutela risarcitoria rafforzata al soggetto danneggiato.
Nel diritto vivente è regola pacifica quella secondo cui l'azienda sanitaria che per erogare la prestazione si avvale di personale medico e paramedico risponde (a titolo contrattuale nei confronti del paziente ed extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati) della condotta (lesiva di diritti altrui) posta in essere dai propri ausiliari
(medici e paramedici).
con la domanda proposta in primo grado, ha affermato di aver subito Controparte_1 un danno (sia iure proprio che iure hereditatis) a causa della condotta del medico e
- 5 - domandato la condanna dell'azienda e del medico, in via solidale, al risarcimento del danno, esercitando così il diritto riconosciutogli dall'art. 2055 c.c.
Il motivo di appello proposto dal dott. volto a far escludere la responsabilità CP_2 dell' nei confronti del danneggiato, privandolo così della condanna Parte_2 solidale, non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti per derogare – nel rapporto esterno con il danneggiato – alla regola della responsabilità solidale posta a tutela del creditore danneggiato.
La responsabilità interna e l'esercizio della rivalsa
L'azienda sanitaria muovendo dall'avvenuto accertamento della esclusiva rilevanza causale della condotta del dott. nell'accadimento del fatto lesivo (decesso del CP_2 paziente), critica la decisione di primo grado ritenendola contraddittoria nella parte in cui conclude per la sussistenza di un pari grado di responsabilità tra l'azienda ospedaliera ed il medico ed accerta il diritto di rivalsa dell'azienda nella misura del 50% dell'intero risarcimento.
Conclude chiedendo l'accoglimento della domanda di rivalsa per l'intero risarcimento riconosciuto a Controparte_1
La domanda di accertamento della percentuale di responsabilità (sul piano del rapporto interno) è proposta, in via subordinata, anche dall'appellante incidentale CP_2
L'accertamento della misura della responsabilità sul piano interno si pone quale necessario antecedente logico-giuridico rispetto alla delibazione del motivo di appello che riguarda il capo di statuizione sulla rivalsa.
In proposito, l'individuazione dell'errore commesso dal medico in sede operatoria quale causa del decesso del paziente non rappresenta – come, invece, ritenuto dall'appellante - ragione idonea e sufficiente per una attribuzione in via esclusiva della responsabilità del sinistro (ribadendosi che si tratta della ripartizione di responsabilità sul piano interno, relativo al rapporto azienda sanitaria-medico suo ausiliario).
In proposito, recente pronunzia della Corte di legittimità ha ribadito il proprio indirizzo
(cui ha aderito il Tribunale con la decisione criticata) affermando che “…. nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la
- 6 - responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass.,
11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: "In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura
- 7 - oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2,
e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati."; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il secondo motivo va quindi accolto, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.” (Cass.
28642/24).
Si veda anche Cass. 24688/20, pronunziatasi in fattispecie analoga, ove è affermato " … la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione
(Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento
- 8 - dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante
l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/2014,
n. 12833)" (Cass. n. 28987/2019, cit.) ….”
Ribadito che il principio regolatore della fattispecie in esame non può che essere quello appena riferito, non resta che rilevare – come già osservato dal primo giudice –
l'assenza di una prova idonea a superare la presunzione di pari responsabilità.
Pervenuti alla suesposta conclusione, appare corretta anche la statuizione che ha riconosciuto il diritto dell'azienda sanitaria ad esercitare la rivalsa nei confronti del medico nella misura della metà del risarcimento riconosciuto al danneggiato.
Appello proposto da sul capo di statuizione Parte_1
relativo alle spese processuali critica il capo di statuizione sulle spese di lite (nella parte in Parte_1 cui accogliendo la domanda di regresso ha condannato al pagamento delle CP_2 spese del giudizio) ritenendo errata per difetto la quantificazione del compenso perché inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento, individuato in quello compreso tra euro 260.000,00 ad euro 520.000,00, nonché alle liquidazioni delle spese processuali ottenute dalle altre parti del processo (in applicazione dello scaglione tariffario indicato).
Il motivo è infondato.
Con la domanda proposta in primo grado, chiedeva di “… Parte_1 condannare conseguentemente il dott. a tenere indenne la società odierna CP_2 convenuta da ogni conseguenza economica che dovesse derivare dal presente giudizio…”.
Il tribunale ha accolto detta domanda solo per la metà e, se si considera il valore del risarcimento complessivamente liquidato (circa euro 341.000,00 oltre interessi), lo scaglione di riferimento per la quantificazione dei compensi al difensore non era quello indicato dall'appellante nel motivo ora in esame (da euro 260,000 ad euro 520,00) ma quello inferiore, compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Appello proposto da Controparte_1
- 9 - L'ordinanza impugnata ha rigettato alcune delle domande proposte statuendo come segue: “non vanno per contro riconosciuti alla ricorrente: A) l'allegato danno biologico permanente da disturbo dell'adattamento e sindrome ansioso-depressiva, pregiudizio non suffragato da documentazione medica alcuna;
B) il danno c.d. catastrofale (o danno da “lucida agonia”) chiesto iure hereditatis per le sofferenze patite dal coniuge negli ultimi due giorni della sua vita e per l'avvertita imminenza della propria fine, percezione che pare tuttavia doversi escludere in ragione dell'ininterrotto stato comatoso dell' dall'uscita dal plesso operatorio fino al Per_1 decesso (cfr. CASS. n. 21837/2019; CASS. n. 26727/2018); e C) il reclamato danno patrimoniale da “mancato apporto economico del de cuius al bilancio familiare”, anch'esso non provato, la ricorrente non avendo offerto evidenza istruttoria, né allegazione alcuna in ordine al reddito del coniuge dal quale desumere l'entità della contribuzione al bilancio familiare venuta meno con il suo decesso;
….”.
La statuizione riferita è stata criticata con i motivi di seguito esaminati.
a) Danno iure proprio
La censura si fonda sulla prova del danno, ingiustamente trascurata dal tribunale, che sarebbe stata fornita in primo grado producendo c.t.p. (a firma del medico specialista dott. allegato B, doc. 5 del fascicolo di primo grado) ed altra c.t.p. a Persona_2 firma del medico legale, dott. Persona_3
Le difese di tutte le parti appellate rilevano come il motivo di critica e le prove sulle quali si fonda non siano in grado di dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata ed il decesso del coniuge, non essendo, tra l'altro, noto Per_1 il momento di insorgenza della patologia lamentata dall'appellante (cioè se anteriore o posteriore rispetto al decesso del proprio coniuge).
In linea di principio, la sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità ed è onere di chi la critica dimostrare l'errore commesso dal primo giudice.
L'appellante ha prodotto nel presente giudizio il proprio fascicolo di primo grado in formato digitale senza tuttavia includervi la c.t.p. (come risulta dall'esame dell'allegato
- 10 - B che non contiene il doc. 5; né altro documento identificabile con la sopra citata c.t.p. figura neppure tra gli altri documenti prodotti dalla parte).
Sebbene sia noto a questa corte l'insegnamento di Cass. s.u. 4835/23 – che consentirebbe l'acquisizione del detto documento - non appare utile rimettere la causa sul ruolo non apparendo esso decisivo al fine di dimostrare la fondatezza del motivo in esame.
Le uniche informazioni sul contenuto della c.t.p. si traggono dalle difese di CP_3
(cfr. comparsa di risposta, p. 4) ove si legge (riferito al contenuto della c.t.p.) “La paziente è in carico da lunga data presso l'ambulatorio del dipartimento salute mentale di Ragusa” perché affetta da “depressione maggiore ricorrente”.
Si tratta di un referto che non è affatto idoneo a consentire (e neppure ipotizzare) la sussistenza del (necessario) collegamento causale tra fatto (decesso del coniuge) e patologia lamentata da Controparte_1
Le medesime considerazioni valgono sia per la certificazione rilasciata dal dott. Per_4
(che non appare essere medico specialista del settore tanto da qualificarsi
[...] genericamente come medico chirurgo) che in data 17.01.2022 attesta che CP_1
è affetta da sindrome depressiva trattata con terapia farmacologica che per la
[...]
c.t.p. a firma del dott. medico legale, datata 8.2.2022. Persona_3
Quest'ultimo attesta “Ho ricevuto ulteriore documentazione circa lo stato di salute della signora sempre in relazione a quanto accaduto Controparte_1 successivamente al decesso del marito sig. , avvenuto nel settembre 2017. Per_1
Ho proceduto dunque ad un altro colloquio con la signora, la quale mi riferisce la persistenza delle difficoltà quotidiane che affronta, sia sul versante economico che su quello più pratico della vita quotidiana ma anche, e anzi in più rispetto all'ultimo incontro avuto, sul versante del proprio stato di salute. Continua, la signora ad CP_1 avere quella sensazione già riportata che “il mondo le sia crollato addosso, di non avere vie d'uscita, che la vita sia terminata in quel giorno”, purtroppo confermando quanto già ipotizzato nella precedente relazione circa la strutturazione della patologia
- 11 - psichiatrica, che a questo punto della vicenda ha certamente assunto un connotato di cronicità e, probabilmente, di permanenza….”.
Rilevato come, anche in tal caso, non si tratta di uno specialista della patologia lamentata dall'appellante, risulta, comunque, assorbente il fatto che nulla aggiunge che consenta di persuadere in merito alla possibilità di formulare una positiva prognosi in merito all'accertamento del rapporto di causalità.
Infine, dalle difese dell'appellato si apprende che la certificazione medica del CP_2
Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di Ragusa (del 16.01.2020) oltre a dare atto dell'esistenza della patologia, ne attesta l'esistenza da “lunga data”, inferendone parte appellata la prova dell'assenza di nesso causale (cfr. comparsa conclusionale, p. 3).
Il contenuto dell'attestazione appena riferito (non contestato dall'appellante CP_1 non consente, in verità, di formulare una prognosi favorevole all'appellante, quanto meno sotto il profilo della genericità della prova con conseguente sua inidoneità al fine di dimostrare positivamente accertato il nesso di causalità (e l'errore della sentenza di primo grado).
Il motivo in esame deve, dunque, essere respinto.
b) Danno iure hereditatis (per il pregiudizio subito da durante la Per_1 lucida agonia ante decesso)
La critica alla decisione trova fondamento nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio ove in risposta alle critiche formulate dal dott. i consulenti CP_2
“…precisavano: la documentazione in atti ha dimostrato che lo stato del sig. fu Per_1 caratterizzato da un apprezzabile e persistente stato di sofferenza fisica e psichica durante il quale lo stesso ebbe coscienza, anche se limitata, del progressivo peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e consapevolezza dell'imminente fine della propria vita …..” (cfr risposte dei consulenti del settembre 2019, p. 4) e che sebbene lo stato di coma sopprima la “consapevolezza e vigilanza” del soggetto, tale stato non permane mai oltre le 6/8 settimane evolvendo, dopo tale termine, verso altri esiti: a) morte, b) inizio della guarigione, c) stato vegetativo o veglia responsiva. Posta
- 12 - tale premessa, i consulenti concludono che nello stato vegetativo/veglia responsiva “la coscienza non è mai assente semmai sommersa”.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe, quindi, errato nell'affermare che la percezione dell'approssimarsi della morte “ … pare tuttavia doversi escludere in ragione dell'ininterrotto stato comatoso dell' dall'uscita dal plesso operatorio Per_1 fino al decesso (cfr. Cass. n. 21837/2019; Cass. n. 26727/2018)”.
Il motivo è infondato.
L'intervento chirurgico venne eseguito presso una casa di cura convenzionata e per problemi legati all'insorgere di emorragia il paziente (ad intervento ultimato) venne trasferito all'ospedale di Vittoria.
Le condizioni di coscienza del paziente ad intervento ultimato e durante il trasporto all'ospedale di Vittoria risultano dalla cartella clinica versata in atti ove (alla p. 101) si legge: “…a intervento chirurgico ultimato …il paziente tenuto in sedazione farmacologica…viene consegnato al personale del 118 per trasferimento …” all'ospedale di Vittoria ove poi giunse in rianimazione accompagnato da medico rianimatore del 118, “… intubato, sedato e curarizzato, ventilato con sistema ad alti flussi di O2 …” (tale situazione è riconosciuta anche dai consulenti dell'ufficio).
Si tratta, dunque, di stabilire se un soggetto in coma farmacologico mantenga un livello di consapevolezza tale da poter risultare integrato il requisito della “lucida agonia”, imprescindibile nel diritto vivente per potersi configurare il diritto al risarcimento del danno.
La risposta è negativa.
“La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire. … L'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa” (Cass. 18056/19). In altra pronunzia, la Suprema Corte ha escluso
- 13 - la risarcibilità della detta voce di danno “… giacché l'ischemia ha provocato il coma, e lo stesso si è protratto fino alla morte, il periodo successivo all'intervento chirurgico non è stato caratterizzato dalla consapevole attesa dell'esito mortale: in siffatta situazione - il cui accertamento in fatto è demandato al giudice di merito - la vittima non aveva diritto al risarcimento del danno morale o da vigile attesa per l'intervallo tra il fatto illecito e il sopraggiungere della morte” (Cass. 16272/23).
Nel caso di specie, il paziente al termine dell'intervento (che ne causò poi il decesso) venne tenuto in coma farmacologico, cioè privato dello stato di “consapevolezza e vigilanza”, ed il decesso intervenne senza che tale situazione cessasse.
Il tribunale ha escluso la configurabilità del risarcimento perché ha accertato la mancanza della prova della “lucida agonia”; l'appellante, per dare fondatezza al gravame, avrebbe dovuto provare il contrario.
La prova offerta è, tuttavia, assolutamente carente, posto che i consulenti dell'ufficio - astenendosi del tutto dal riferire in merito al se, nella specifica condizione in cui si trovava il paziente, sarebbe stato possibile percepire consapevolmente l'approssimarsi della morte - formulano solo considerazioni di ordine generale secondo cui sarebbe, in astratto, possibile per un soggetto che versa in stato di coma mantenere una “coscienza sommersa” o “veglia responsiva” che consentirebbe di percepire e reagire alcuni stimoli provenienti dall'esterno (cfr. p.
6-8 delle note in risposta alle critiche mosse alla relazione di consulenza).
Tale considerazione, risulta fondata non sul caso specifico ma su dati tratti dalla letteratura scientifica di settore e non appare idonea a persuadere del fatto che il paziente, pur privato dello stato di “consapevolezza e vigilanza” per effetto dell'indotto coma farmacologico, abbia percepito l'approssimarsi della propria fine.
Sembra doversi, dunque, escludere, quanto meno per difetto di prova, la sussistenza dello stato di “lucida agonia” che rappresenta il presupposto indefettibile del pregiudizio non patrimoniale ora in esame.
c) danno patrimoniale da mancato apporto economico del “de cuius” al bilancio familiare.
- 14 - Il tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova, in assenza di ogni allegazione in merito al reddito di ed alla sua concreta contribuzione al bilancio Per_1 familiare.
L'appellante, pur riconoscendo che il de cuius era disoccupato e che nella Per_1 dichiarazione dei redditi risultava a carico della propria coniuge, sostiene che la sentenza sia errata perché si sarebbe dovuto ragionare in termine di “perdita di guadagno nella sua proiezione futura” (cioè ipotizzando che in futuro avrebbe potuto trovare un lavoro) e che in tale ottica “si può ricorrere al criterio del triplo della pensione sociale”.
Premesso che tale criterio di quantificazione del danno riguarda la distinta ipotesi della perdita della capacità lavorativa da parte di soggetto vittima di danno biologico permanente (come peraltro risulta dalle stesse sentenze citate dall'appellante), il motivo di gravame non convince in merito alla prova dell'an.
La premessa esposta dall'appellante (stato di disoccupazione di ha Per_1 correttamente determinato il rigetto della domanda da parte del tribunale, essendo preciso onere di chi il danno richiede dimostrare, in concreto, l'esistenza (an) e l'entità
(quantum) dell'apporto del de cuius al bilancio familiare.
Irrilevante, al fine di smentire la correttezza della decisione impugnata, è la mera ipotesi relativa all'ipotetica possibilità che il soggetto, disoccupato al momento del suo decesso, avrebbe in futuro potuto trovare una fonte di reddito.
d) Tasso di interesse sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento
Secondo l'appellante sul risarcimento riconosciuto andrebbero applicati gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, trattandosi di controversia di natura contrattuale.
La è errata in diritto. Pt_3
La domanda che l'appellante ha proposto per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio ha natura extracontrattuale non intercorrendo tra l'appellante da una parte e l'azienda sanitaria ed il dott. dall'altra alcun rapporto di natura negoziale. CP_2
- 15 - Inoltre, l'obbligazione risarcitoria in questione è di “valore” e non trova applicazione l'art. 1284, co. 4, c.c.
Quanto al risarcimento iure hereditatis - di natura contrattuale – la domanda non ha trovato accoglimento in primo grado (ed il motivo di appello si è rivelato infondato).
°°°
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del rigetto degli appelli principali proposti da e da nonché dell'appello incidentale Parte_1 Controparte_1 proposto da , vanno interamente compensate tra tutte le parti. CP_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulle cause riunite numeri
97/22 R.G. e 212/22 R.G., così statuisce: rigetta gli appelli principali proposti da e da rigetta l'appello incidentale Parte_1 Controparte_1 proposto da;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio. CP_2
Così deciso in Catania, il 20.09.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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